I N D I C E
PARTE I
PREVISIONE
DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO
E REVOCA
DEGLI ATTI DI CONCESSIONE
Art. 1 Oggetto
del regolamento
Art. 2 Concessioni
/Autorizzazioni
Art. 3 Procedimento
per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
Art. 4 Attivazione
del procedimento amministrativo
Art. 5 Termine
per la definizione del procedimento amministrativo
Art. 6 Istruttoria
Art. 7 Conclusione
del procedimento
Art. 8 Rilascio
della concessione/autorizzazione
Art. 9 Contenuto
del provvedimento di concessione/autorizzazione
Art. 10 Principali
obblighi del concessionario
Art. 11 Revoca
e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia
Art. 12 Decadenza
dalla concessione/autorizzazione
Art. 13 Subentro
nella concessione/autorizzazione
Art. 14 Rinnovo
della concessione/autorizzazione
Art. 15 Anagrafe
delle concessioni/autorizzazioni
Art. 16 Occupazioni
d’urgenza
PARTE II
DISCIPLINA
DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE
Art. 17 Oggetto
del canone
Art. 18 Soggetti
tenuti al pagamento del canone
Art. 19 Durata
delle occupazioni
Art. 20 Suddivisione
del territorio comunale
Art. 21 Determinazione
della misura di tariffa base
Art. 22 Coefficiente
di valutazione economico dell’occupazione
Art. 23 Particolari
tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.
Art. 24 Tabella
dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate
dai titolari delle concessioni/autorizzazioni
Art. 25 Criteri
ordinari di determinazione del canone
Art. 26 Criteri
particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende
erogatrici di
pubblici servizi
Art. 27 Agevolazioni
Art. 28 Modalità
e termini per il pagamento del canone
Art. 29 sanzioni
Art. 30 Accertamenti,
riscossione coattiva e rimborsi
Art. 31 funzionario responsabile
Art. 32 disciplina transitoria
Art. 33 entrata in vigore del presente
regolamento
PARTE I
PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI
RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, adottato ai
sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di
attuazione della delega prevista dall’art. 3, comma 149, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di
concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
In particolare, il presente regolamento
disciplina:
A) Il procedimento amministrativo di
rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
q occupazioni
realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree
destinate ai mercati anche attrezzati;
q occupazioni
di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
q occupazioni
con passi carrabili e manufatti simili;
q occupazioni
con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
q occupazioni
realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture,
attraversamenti ed impianti di ogni genere.
B) le misure base di tariffa per
tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al
beneficio economico che esse producono;
D) criteri di determinazione del
canone;
C) agevolazioni speciali;
E) modalità e termini per il pagamento
del canone;
F) accertamento e sanzioni;
G) disciplina transitoria.
Art. 2
Concessioni /Autorizzazioni
1. Le
occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la
costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
2. Dette
occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare
dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del
diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
Art. 3
procedimento
per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
1. Il rilascio dei
provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per
l’occupazione, è subordinato all’attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione
del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2.
Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e
va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo
30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo
regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n.
241.
3. Non sono comunque
subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le
occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché
quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche
attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento
del canone assolve contestualmente tale obbligo.
Art. 4
Attivazione del procedimento amministrativo
1. L’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio
dell’atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della
relativa domanda diretta all’amministrazione, la quale provvede a dare
comunicazione all’interessato nei termini e con le modalità previste dal
combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta
eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all’art. 16 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve
contenere, a pena di improcedibilità:
a) i dati anagrafici del richiedente con
l’indicazione del codice fiscale;
b) l’individuazione specifica dell’area,
della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui
utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
c) l’entità (espressa in metri quadrati o
metri lineari) e la durata dell’occupazione oggetto del provvedimento
amministrativo;
d) l’uso particolare al quale si intende
assoggettare l’area o lo spazio pubblico;
e) la descrizione particolareggiata
dell’opera da eseguire, se l’occupazione consiste nella costruzione e
mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
f) l’impegno del richiedente di sottostare
a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento
nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la
specifica occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi
alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5
Termine per la definizione del procedimento amministrativo
1. Il procedimento amministrativo non si conclude
necessariamente con il rilascio del provvedimento di
concessione/autorizzazione, potendo l’amministrazione ravvisare
nell’occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi
generali della collettività. In
ogni caso, l’eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve
precedere l’occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio
sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve
concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda al
responsabile del procedimento amministrativo.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del
servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è
costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall’apposito avviso
della relativa raccomandata.
Art. 6
istruttoria
1. Il responsabile del procedimento, ricevuta
la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la
stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta
negli elementi di riferimento dell’occupazione richiesta o in quelli relativi
al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all’art. 4, il
responsabile formula all’interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della
documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L’integrazione o la
regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena
di archiviazione della stessa, entro 30 giorni dalla ricezione della
raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente
con la medesima lettera raccomandata.
4. La richiesta di integrazione o di
regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve
concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento
verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla
immediatamente agli uffici competenti dell’amministrazione ove, per la
particolarità dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici
pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al
responsabile nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della relativa
richiesta.
Art. 7
conclusione del
procedimento
1. Il
responsabile, terminata l’istruttoria, conclude il procedimento amministrativo
rimettendo gli atti al dirigente per l’emissione del relativo provvedimento di
concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il
responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve
acquisire dall’ufficio competente la nota di determinazione analitica del
canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per
l’emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte
integrante del provvedimento, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446.
Art. 8
rilascio della
concessione/autorizzazione
1. Il provvedimento di
concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore
corrispondente alla particolare tipologia dell’occupazione previo versamento da
parte del richiedente dei seguenti oneri:
• marca da bollo
• spese di sopralluogo
• deposito cauzionale(2)
2. L’entità della cauzione è stabilita
di volta in volta dall’ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità
dell’occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture
pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al
corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento
amministrativo ed è restituita entro il termine di 15 giorni dalla data di
verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione
dell’occupazione e dell’inesistenza di danni.
Art. 9
contenuto del
provvedimento di concessione/autorizzazione
1. Il provvedimento di
concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del
destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
• la misura esatta ( espressa in metri
quadrati o in metri lineari) dell’occupazione;
• la durata dell’occupazione(3) e l’uso specifico cui la stessa è destinata;
• gli adempimenti e gli obblighi del
concessionario.
Art. 10
principali
obblighi del concessionario
1. È fatto obbligo al concessionario
di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di
concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e
degli spazi dati in uso particolare.
2. È fatto, altresì, obbligo al
concessionario, ove l’occupazione comporti la costruzione di manufatti, di
rimettere in pristino l’assetto dell’area a proprie spese nel caso in cui dalla
costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti
sull’area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di
risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre,
tenuto ad utilizzare l’area o lo spazio pubblico concesso in modo da non
limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a
custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell’occupazione e
ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall’amministrazione. In caso
di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il
concessionario deve darne immediata comunicazione all’amministrazione che
provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato.
Art. 11
revoca e
modifica della concessione/autorizzazione.
Rinuncia
1. L’amministrazione può revocare o
modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il
provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di
pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile
l’occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare
all’occupazione con apposita comunicazione diretta all’amministrazione. Se
l’occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del
canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili
gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento
amministrativo.
Se
l’occupazione è in corso all’atto della comunicazione della rinuncia(5)
q il rimborso del canone eventualmente
corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione;
q non si fa luogo alla restituzione del canone
già corrisposto.
Per la
restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal
presente regolamento all’art. 8, comma 2.
Art. 12
Decadenza dalla concessione/autorizzazione
1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica
nei seguenti casi:
• violazione
delle disposizioni concernenti l’utilizzazione del suolo o dello spazio
pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata
rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di
variazione);
• violazione
degli obblighi previsti dall’atto di concessione/autorizzazione (manutenzione,
particolari prescrizioni ecc.);
• mancato o parziale versamento del canone
alla scadenza prevista dal presente regolamento.
Art. 13
subentro nella
concessione/autorizzazione
1. Il provvedimento di
concessione/autorizzazione all’occupazione permanente o temporanea del suolo o
dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la
cessione ad altri.
2. Nell’ipotesi in cui il titolare
della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l’attività in relazione
alla quale è stata concessa l’occupazione, il subentrante è obbligato ad
attivare non oltre 05 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio
della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all’amministrazione apposita
domanda con l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 4.
3. Nella stessa domanda devono essere
indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per
l’attività rilevata.
Art. 14
rinnovo della
concessione/autorizzazione
1. Il titolare della
concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, può chiedere
il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere
rivolta all’amministrazione, con le stesse modalità previste dall’art. 4 del
regolamento almeno 02 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni
permanenti, e di 05 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli
estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la
domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5,
6 e 7 del presente regolamento.
Art. 15
Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
1. Gli uffici competenti provvedono a
registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l’ordine
cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a
registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro
eventuali variazioni.
Art. 16
occupazioni
d’urgenza
1. In caso di emergenza o di obiettiva
necessità, l’occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa
autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova
all’amministrazione e sia comunque attivata dall’interessato, contestualmente all’occupazione,
la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o
l’inesistenza delle condizioni che hanno determinato l’occupazione d’urgenza
danno luogo all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 29 del presente
regolamento per le occupazioni abusive.
PARTE II
DISCIPLINA DEL CANONE
DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE
Art. 17
oggetto del
canone
1. Sono soggette al canone di
concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del
presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle
strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su
suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell’amministrazione. Sono
comunali, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del
1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati(6), individuati con atto deliberativo n. 130 del 16/06/1993 e
nr. 108 del 28/05/1994.
2. Sono parimenti soggette al canone
di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli
spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate
con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli
impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita
nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone non è applicabile per le
occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile,
nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì
applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:
1. PASSI
CARRABILI
2. PARTITI
ED ASSOCIAZIONI POLITICHE CHE ORGANIZZANO MANIFESTAZIONI
ASSOCIAZIONI
LOCALI CHE ORGANIZZANO MANIFESTAZIONI.
Art. 18
soggetti tenuti
al pagamento del canone
1. È obbligato al pagamento del
canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell’atto di
concessione/autorizzazione e, in mancanza, l’occupante di fatto, anche abusivo,
in relazione all’entità dell’area o dello spazio pubblico occupato, risultante
dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della
violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento,
per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta
unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l’occupazione.
Art. 19
durata delle
occupazioni
1. Le occupazioni di suolo pubblico
sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di
carattere stabile(9) ,
effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di
concessione, non è inferiore all’anno e, comunque, non è superiore a 29 anni(10). Le frazioni superiori all’anno sono computate come
anno intero.
3. Sono temporanee le occupazioni,
effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall’atto di
autorizzazione, è inferiore all’anno.
4. Le occupazioni abusive, comunque
effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico
ufficiale, sono considerate sempre temporanee.
Art. 20
Suddivisione del territorio comunale
1. La tariffa base per la
determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto
all’importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, sentita
la commissione edilizia, il territorio comunale è suddiviso in 02 categorie,
secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:
elenco delle aree e degli
spazi pubblici
appartenenti alla
I categoria
|
nr.
|
denominazione
|
Note
|
|
01
|
Via
Avis
|
|
|
02
|
Via
Bissona
|
Dal
civico 1 al 20
|
|
03
|
Piazza
Castello
|
|
|
04
|
Via
Chiesa
|
|
|
05
|
Via
Circonvallazione
|
|
|
06
|
Via
Cortine
|
Dal
civico 1 al 87
|
|
07
|
Via A.
De Gasperi
|
|
|
08
|
Via L.
Dobelli
|
|
|
09
|
Viale
Europa Unita
|
|
|
10
|
Via
Enrico Ferri
|
|
|
11
|
Via 80°
Fanteria
|
|
|
12
|
Via
Ferrante Gonzaga
|
|
|
13
|
Via
Guado Malpensata
|
Dal
civico 1 al 10
|
|
14
|
Via Don
Gino Marchesini
|
|
|
15
|
Via
Beato Angelo Macrini
|
|
|
16
|
Via
Guglielmo Marconi
|
|
|
17
|
Via
Luigi Moratti
|
|
|
18
|
Piazza
Giacomo Matteotti
|
|
|
19
|
Via
Aldo Moro
|
|
|
20
|
Vicolo
agli Orti
|
|
|
21
|
Via
Papa Giovanni XXIII
|
|
|
22
|
Via
Cesare Pastore
|
|
|
23
|
Vicolo
Pozzo
|
|
|
24
|
Via
Roma
|
|
|
25
|
Via
Sant’Agnese
|
|
|
26
|
Via San
Martino Gusnago
|
Dal
civico 1 al 71
|
|
27
|
Via
Tezze
|
Dal
civico 1 al 36
|
|
28
|
Via
Tezzole
|
Dal
civico 1 al 10
|
|
29
|
Via Tre
Martiri
|
Dal
civico 1 al 31 e
dal 2
al 10
|
|
30
|
Via
Trifoglio
|
|
|
31
|
Via
Villa Belgiardino \
|
Dal
civico 9 al 76
|
|
32
|
Via P.
M. Virgilio
|
|
elenco delle aree e degli
spazi pubblici
appartenenti alla
II categoria
|
nr.
|
denominazione
|
Note
|
|
01
|
Via
Basalgana
|
|
|
02
|
Via Bissona
|
Dal
civico 22 al 36
|
|
03
|
Via Cà
Bianca
|
|
|
04
|
Via
Cavicchia Canova
|
|
|
05
|
Via
Codine
|
|
|
06
|
Via
Colombare
|
|
|
07
|
Via
Colombare Bocchere
|
|
|
08
|
Via
Cortine
|
Dal
civico 89 al 105
|
|
09
|
Via
Gardesane
|
|
|
10
|
Via
Ghisiola Meriga
|
|
|
11
|
Via
Guado Malpensata
|
Dal
civico 5 al 28
|
|
12
|
Via
Loghino Gambetta
|
|
|
13
|
Via
Paradiso
|
|
|
14
|
Via
Pioppazza
|
|
|
15
|
Via
Piubega
|
|
|
16
|
Via
Podinare
|
|
|
17
|
Via
Possenta
|
|
|
18
|
Via
Possenta Vasto
|
|
|
19
|
Via San
Martino
|
Dal
civico 73 al 87
|
|
20
|
Via
Santa Maria
|
|
|
21
|
Via
Seriosa Filippine
|
|
|
22
|
Via Spagnoli
|
|
|
23
|
Via
Testa
|
Dal
civico 37 al 87
|
|
24
|
Via
Tezzole
|
Dal
civico 11 al 31
|
|
25
|
Via Tre
Martiri
|
Dal
civico 20 al 33
|
|
26
|
Via
Villa Belgiardino
|
Dal
civico 77 al 80
|
Art. 21
Determinazione della misura di tariffa base
1.
Occupazioni temporanee:
A) per le
occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno
per metro quadrato o metro lineare è di:
Occupazione del suolo
I categoria II categoria
£ 2000 £
600
2.
Occupazioni permanenti:
I categoria II categoria
£ 34000 £
10200
Art. 22
coefficiente di
valutazione economico dell’occupazione
1. Il coefficiente di valutazione del
beneficio economico dell’occupazione è il valore attribuito all’attività
connessa all’occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di
tariffa fissata all’art. 21 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1,
determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 24
per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso
inferiore a 0,02 e superiore
a 1,00
Art. 23
Particolari tipologie e criteri di determinazione
della relativa superficie
A ) Occupazioni permanenti:
1) Passi
carrabili. Definizione
Sono considerati passi carrabili, ai
fini dell’applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti,
anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di
facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che
si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto,
non danno luogo all’applicazione del canone. L’amministrazione, tuttavia, su
espressa richiesta degli interessati può concedere un’area di rispetto non
superiore alla misura “convenzionale” di mq 10,00.
La superficie del passo carrabile è
quella risultante dal relativo atto di concessione(18):
q convenzionale
di mq. 10,00.
Ove non vi sia
più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta
all’amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino
dell’assetto stradale sono a carico del richiedente.
Non sono soggetti al canone i passi
carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all’applicazione dello
stesso, sia avvenuta avvenuta l’affrancazione dalla Tosap.
2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere
Le occupazioni del sottosuolo e del
soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro
manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in
essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di
pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in
base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle
aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell’entrata in vigore del
presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui
all’articolo 47 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ricondotto
all’unità di misura sopraindicata.
Per le occupazioni di spazi pubblici
con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai
fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi,
risultante dall’atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non
sono computabili i sostegni al suolo.
3)
Occupazioni di aree destinate a parcheggio
Per le occupazioni permanenti delle
aree vincolate a parcheggio dei residenti, da stabilirsi con successivo atto
deliberativo, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal
provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.
Per le aree vincolate al servizio
pubblico di parcheggio, sta stabilirsi con successivo atto, concesse in
gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella
complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella
risultante dal provvedimento di concessione.
4)
Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti
Per le occupazioni con impianti per la
distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione
del canone è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività
risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le
occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi
sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
B)
OCCUPAZIONI TEMPORANEE:
1)
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo
in genere
Per la
determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione
dell’entità dell’occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del
presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad
occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e
condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di
autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell’entità
delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.
2)
Occupazioni in aree di parcheggio
Nelle aree vincolate a parcheggio, da
stabilirsi con successivo atto deliberativo, gestite direttamente
dall’amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella
fissata (anche convenzionalmente) dal presente regolamento in mq 8,
corrispondente al singolo posto - auto. Non è soggetta a canone la semplice sosta
non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorchè effettuata negli spazi
appositamente contrassegnati. L’amministrazione può, tuttavia, limitare la
durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano,
imponendo un determinato onere connesso all’utilizzo di risorse destinate al
controllo degli spazi medesimi.
Nell’ipotesi
di concessione dell’area a terzi per la gestione temporanea del servizio
pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera
A), punto n. 3.
3)
Occupazioni nei mercati settimanali
Per i
mercati settimanali, individuati con atto deliberativo n. 49 del 25/09/1998, il
cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile
ai fini del canone è quella risultante dall’atto di autorizzazione rilasciato
annualmente ai singoli operatori commerciali.
4) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante
Per le occupazioni con attività dello
spettacolo viaggiante o nell’esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile
ai fini del canone è quella risultante dall’atto di autorizzazione(20). Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle
realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.
Per le
occupazioni nell’esercizio dell’attività commerciale in forma itinerante, la
superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto
assegnato con l’atto di autorizzazione per la durata di 01 ore. La sosta lungo
il percorso previsto, ancorchè per l’esercizio dell’attività commerciale, non
assume rilevanza ai fini del canone.
5)
Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia
Per le occupazioni con impalcature,
ponteggi, ecc. finalizzate all’esercizio dell’attività edilizia, la superficie
computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo
sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore
risultante dall’atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione
occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso
cantiere.
Art. 24
Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le
specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni
Occupazioni
|
TIPOLOGIA
DI OCCUPAZIONE
|
I° CATEGORIA
|
II°
CATEGORIA
|
|
1)
passi carrabili
|
0,5
|
0,5
|
|
2)
spazi soprastanti e sottostanti
|
0,3
|
0,3
|
|
3)
parcheggi per residenti
|
0,2
|
0,2
|
|
4)
parcheggi pubblici
|
0,2
|
0,2
|
|
5)
aree di mercato
|
0,2
|
0,2
|
|
6)
distributori di carburante
|
0,5
|
0,5
|
|
7)impianti
pubblicitari
|
0,2
|
0,2
|
|
8)
attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi
|
0,2
|
0,2
|
|
9)
commercio in forma itinerante
|
0,5
|
0,5
|
|
10)
impalcature, ponteggi e cantieri per l’attività edilizia
|
0,5
|
0,5
|
|
11)
cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi
|
0,03
|
0,03
|
|
12)
altre attività
|
0,5
|
0,5
|
Art. 25
Criteri ordinari di determinazione del canone
1. La
misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è
determinata come segue:
A) OCCUPAZIONI PERMANENTI
La
misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di
importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all’art. 21 va
moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla
tabella dell’art. 24. L’importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per
il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.
B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE
La tariffa
base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all’art. 21
va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla
tabella dell’art. 24. L’importo così ottenuto va diminuito delle percentuali di
agevolazione previste dal successivo art. 27.
2. Dalla misura del canone, come sopra determinato, va
detratto l’importo dell’onere corrisposto ai sensi dell’art. 26 del nuovo
codice della strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 26
Criteri particolari di determinazione del canone
occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici
serviziErrore. Il segnalibro non è definito.
1. Per le occupazioni permanenti
realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture
soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di
vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la
misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima
applicazione del predetto onere, come segue :
- £ 1.250 per
utente (se il comune ha una
popolazione fino a 20.000 abitanti);
- £ 1.000 » » (se il
comune ha una popolazione oltre i 20.000 abitanti).
2.
In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a £ 1.000.000.
La medesima misura di £ 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni
di cui al comma 1, realizzate per l’esercizio di attività strumentali ai
pubblici servizi.
3. Per le occupazioni realizzate dai
soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella di istituzione
del canone, detto onere è determinato, sulla base delle modalità di cui
all’art. 25, con riferimento alla misura di tariffa minima di £ 120 ridotta del
50%(.
Art. 27
Agevolazioni
1. Il
canone, come determinato dall’articolo 25 del presente regolamento, è ridotto:
- per le
occupazioni realizzate nell’esercizio di attività e giochi dello spettacolo
viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc.: del 50%. La superficie è calcolata
in ragione del 50% fino a 100 mq. del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. e del 10% per la parte
eccedente i 1000.
-
Per le
occupazioni realizzate con impalcature , ponteggi e cantieri per l’attività
edilizia superiori ai 15 giorni: del 50%.
-
Per le
aree di mercato concesse in base alla deliberazione consigliare nr. 49 del
25/09/1998: del 85%.
Art. 28
Modalità e termini per il pagamento del canone
1. Per le
occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data
stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all’atto di
concessione(27),
mediante(28):
(q versamento
diretto alla tesoreria del comune;
q su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima;
2. Per le
occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse
modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell’atto di autorizzazione
o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
3. Per
importi superiori a £ 700.000 il pagamento del canone dovuto sia per le
occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse
modalità di cui al comma 1, in 2 rate di eguale importo con scadenza 31
marzo e 30 giugno.
Art. 29
sanzioni
1. Per l’omesso pagamento del canone
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 200% del canone.
2. Per omesso pagamento deve
intendersi, per le occupazioni permanenti, l’inadempimento, protratto oltre 10
giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell’onere,
allegato all’atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso pagamento
l’ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 10 giorni di
cui sopra.
3. La sanzione stabilita nel comma 1,
è ridotta del 50% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro
il termine di cui al comma 2.
4. Per le occupazioni abusive si
applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite
dall’art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La
decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell’art. 12 del presente
regolamento, comporta l’equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte
senza titolo o effettuate in difformità all’atto di concessione/autorizzazione,
a quelle abusive, con l’applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel
presente articolo.
Art. 30
Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
1. L’amministrazione controlla i
versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti
dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di
eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione
all’interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per
la regolarizzazione dei versamenti.
2. L’amministrazione provvede, in caso
di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi,(30) con invito ad adempiere nel termine di 15 giorni.
3. La notifica dei predetti avvisi è
effettuata nel termine di 30 dalla data di riferimento dell’obbligazione
stabilita nel foglio allegato all’atto di concessione.
4. Per le occupazioni abusive, il
verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento
del canone, alla cui determinazione provvede l’ufficio competente dandone
notizia all’interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti
commi 2 e 3.
5. La riscossione coattiva del canone
è effettuata, ai sensi dell’art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, mediante concessionario del servizio di riscossione.
6. Gli interessati possono richiedere,
con apposita istanza rivolta all’amministrazione, le somme o le maggiori somme
versate e non dovute, nel termine di 20 giorni dalla data del pagamento o da
quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Art. 31
funzionario
responsabile
1. Il
dirigente preposto all’ufficio competente all’applicazione del canone provvede
all’esercizio dell’attività organizzativa e gestionale di detto onere,
sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne
dispone la notifica.
2. È in facoltà del dirigente,
conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare
singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura
organizzativa.
Art. 32
disciplina
transitoria
1. Le concessioni e le autorizzazioni
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del
titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni
contenute nel regolamento medesimo.
2. Il
pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell’ufficio
competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.
Art. 33
entrata in
vigore del presente regolamento
1. Il
presente regolamento entra in vigore(32) il 1°
gennaio 1999.