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I N D I C E

PARTE  I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO

E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

 

Art.   1 Oggetto del regolamento

Art.   2 Concessioni /Autorizzazioni

Art.   3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

Art.   4 Attivazione del procedimento amministrativo

Art.   5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo

Art.   6 Istruttoria

Art.   7 Conclusione del procedimento

Art.   8 Rilascio della concessione/autorizzazione

Art.   9 Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

Art. 10 Principali obblighi del concessionario

Art. 11 Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia

Art. 12 Decadenza dalla concessione/autorizzazione

Art. 13 Subentro nella concessione/autorizzazione

Art. 14 Rinnovo della concessione/autorizzazione

Art. 15 Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

Art. 16 Occupazioni d’urgenza

 

PARTE  II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

 

Art. 17 Oggetto del canone

Art. 18 Soggetti tenuti al pagamento del canone

Art. 19  Durata delle occupazioni

Art. 20 Suddivisione del territorio comunale

Art. 21 Determinazione della misura di tariffa base

Art. 22 Coefficiente di valutazione economico dell’occupazione

Art. 23 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

Art. 24  Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate

             dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

Art. 25  Criteri ordinari di determinazione del canone

Art. 26  Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende

           erogatrici di pubblici servizi

Art. 27 Agevolazioni

Art. 28 Modalità e termini per il pagamento del canone

Art. 29 sanzioni

Art. 30 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

Art. 31 funzionario responsabile

Art. 32 disciplina transitoria

Art. 33  entrata in vigore del presente regolamento

PARTE  I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,

E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

 

 

Art. 1

Oggetto del regolamento

 

          1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall’art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

         In particolare, il presente regolamento disciplina:

         A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:

q  occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;

q  occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;

q  occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;

q  occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;

q  occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

          B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

          D) criteri di determinazione del canone;

          C) agevolazioni speciali;

          E) modalità e termini per il pagamento del canone;

          F) accertamento e sanzioni;

          G) disciplina transitoria.

    

 

Art. 2

Concessioni /Autorizzazioni

    

          1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.

          2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

 

 

Art. 3

procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

 

          1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l’occupazione, è subordinato all’attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

          2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

          3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

 

    

     Art. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

 

          1. L’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell’atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all’amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all’interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all’art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:

          a) i dati anagrafici del richiedente con l’indicazione del codice fiscale;

          b) l’individuazione specifica dell’area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;

          c) l’entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell’occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;

          d) l’uso particolare al quale si intende assoggettare l’area o lo spazio pubblico;

          e) la descrizione particolareggiata dell’opera da eseguire, se l’occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

          f) l’impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

          2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

 

          1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l’amministrazione ravvisare nell’occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l’eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l’occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

          2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

          3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall’apposito avviso della relativa raccomandata.

 

 

Art. 6

istruttoria

 

          1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

          2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell’occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all’art. 4, il responsabile formula all’interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

          3. L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

          4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

          5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell’amministrazione ove, per la particolarità dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

 

 

Art. 7

conclusione del procedimento

 

          1. Il responsabile, terminata l’istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l’emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

          2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall’ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l’emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

 

 

Art. 8

rilascio della concessione/autorizzazione

 

          1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia dell’occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

    marca da bollo

    spese di sopralluogo

    deposito cauzionale(2)

          2. L’entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall’ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell’occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 15 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell’occupazione e dell’inesistenza di danni.

 

 

Art. 9

contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

 

          1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

    la misura esatta ( espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell’occupazione;

    la durata dell’occupazione(3)  e l’uso specifico cui la stessa è destinata;

    gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

 

Art. 10

principali obblighi del concessionario

 

          1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

          2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l’occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l’assetto dell’area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull’area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

          3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l’area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

          4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell’occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall’amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all’amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato.

 

Art. 11

revoca e modifica della concessione/autorizzazione.

Rinuncia

 

          1. L’amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l’occupazione.

          2. Il concessionario può rinunciare all’occupazione con apposita comunicazione diretta all’amministrazione. Se l’occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l’occupazione è in corso all’atto della comunicazione della rinuncia(5)

    q   il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione;

    q   non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all’art. 8, comma 2.

 

 

Art. 12

Decadenza dalla concessione/autorizzazione

 

          1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

    violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);

    violazione degli obblighi previsti dall’atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);

    mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

 

 

Art. 13

subentro nella concessione/autorizzazione

 

          1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all’occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

          2. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 05 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all’amministrazione apposita domanda con l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 4.

          3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l’attività rilevata.

 

 

Art. 14

rinnovo della concessione/autorizzazione

 

          1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, può chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

          2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all’amministrazione, con le stesse modalità previste dall’art. 4 del regolamento almeno 02 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 05 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.

          3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

          4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

 

 

Art. 15

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

 

          1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l’ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

 

 

Art. 16

occupazioni d’urgenza

 

          1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l’occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all’amministrazione e sia comunque attivata dall’interessato, contestualmente all’occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

          2. La mancata comunicazione o l’inesistenza delle condizioni che hanno determinato l’occupazione d’urgenza danno luogo all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE  II

DISCIPLINA DEL CANONE

DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

 

Art. 17

oggetto del canone

 

          1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell’amministrazione. Sono comunali, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati(6), individuati con atto deliberativo n. 130 del 16/06/1993 e nr. 108 del 28/05/1994.

          2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

          3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

1.  PASSI CARRABILI

2.  PARTITI ED ASSOCIAZIONI POLITICHE CHE ORGANIZZANO MANIFESTAZIONI

ASSOCIAZIONI LOCALI CHE ORGANIZZANO MANIFESTAZIONI.

 

 

Art. 18

soggetti tenuti al pagamento del canone

 

          1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell’atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l’occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all’entità dell’area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

          2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l’occupazione.

 

 

Art. 19

durata delle occupazioni

 

          1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

          2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile(9) , effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all’anno e, comunque, non è superiore a 29 anni(10). Le frazioni superiori all’anno sono computate come anno intero.

          3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall’atto di autorizzazione, è inferiore all’anno.

          4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

 

 

Art. 20

Suddivisione del territorio comunale

 

          1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all’importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, sentita la commissione edilizia, il territorio comunale è suddiviso in 02 categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

 

elenco delle aree e degli spazi pubblici

appartenenti alla

I categoria

nr.

denominazione

Note

01

Via Avis

 

02

Via Bissona

Dal civico 1 al 20

03

Piazza Castello

 

04

Via Chiesa

 

05

Via Circonvallazione

 

06

Via Cortine

Dal civico 1 al 87

07

Via A. De Gasperi

 

08

Via L. Dobelli

 

09

Viale Europa Unita

 

10

Via Enrico Ferri

 

11

Via 80° Fanteria

 

12

Via Ferrante Gonzaga

 

13

Via Guado Malpensata

Dal civico 1 al 10

14

Via Don Gino Marchesini

 

15

Via Beato Angelo Macrini

 

16

Via Guglielmo Marconi