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I N D I C E

PARTE  I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO

E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

 

Art.   1 Oggetto del regolamento

Art.   2 Concessioni /Autorizzazioni

Art.   3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

Art.   4 Attivazione del procedimento amministrativo

Art.   5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo

Art.   6 Istruttoria

Art.   7 Conclusione del procedimento

Art.   8 Rilascio della concessione/autorizzazione

Art.   9 Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

Art. 10 Principali obblighi del concessionario

Art. 11 Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia

Art. 12 Decadenza dalla concessione/autorizzazione

Art. 13 Subentro nella concessione/autorizzazione

Art. 14 Rinnovo della concessione/autorizzazione

Art. 15 Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

Art. 16 Occupazioni d’urgenza

 

PARTE  II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

 

Art. 17 Oggetto del canone

Art. 18 Soggetti tenuti al pagamento del canone

Art. 19  Durata delle occupazioni

Art. 20 Suddivisione del territorio comunale

Art. 21 Determinazione della misura di tariffa base

Art. 22 Coefficiente di valutazione economico dell’occupazione

Art. 23 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

Art. 24  Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate

             dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

Art. 25  Criteri ordinari di determinazione del canone

Art. 26  Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende

           erogatrici di pubblici servizi

Art. 27 Agevolazioni

Art. 28 Modalità e termini per il pagamento del canone

Art. 29 sanzioni

Art. 30 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

Art. 31 funzionario responsabile

Art. 32 disciplina transitoria

Art. 33  entrata in vigore del presente regolamento

PARTE  I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,

E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

 

 

Art. 1

Oggetto del regolamento

 

          1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall’art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

         In particolare, il presente regolamento disciplina:

         A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:

q  occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;

q  occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;

q  occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;

q  occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;

q  occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

          B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

          D) criteri di determinazione del canone;

          C) agevolazioni speciali;

          E) modalità e termini per il pagamento del canone;

          F) accertamento e sanzioni;

          G) disciplina transitoria.

    

 

Art. 2

Concessioni /Autorizzazioni

    

          1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.

          2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

 

 

Art. 3

procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

 

          1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l’occupazione, è subordinato all’attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

          2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

          3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

 

    

     Art. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

 

          1. L’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell’atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all’amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all’interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all’art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:

          a) i dati anagrafici del richiedente con l’indicazione del codice fiscale;

          b) l’individuazione specifica dell’area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;

          c) l’entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell’occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;

          d) l’uso particolare al quale si intende assoggettare l’area o lo spazio pubblico;

          e) la descrizione particolareggiata dell’opera da eseguire, se l’occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

          f) l’impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

          2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

 

          1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l’amministrazione ravvisare nell’occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l’eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l’occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

          2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

          3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall’apposito avviso della relativa raccomandata.

 

 

Art. 6

istruttoria

 

          1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

          2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell’occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all’art. 4, il responsabile formula all’interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

          3. L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

          4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

          5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell’amministrazione ove, per la particolarità dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

 

 

Art. 7

conclusione del procedimento

 

          1. Il responsabile, terminata l’istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l’emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

          2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall’ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l’emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

 

 

Art. 8

rilascio della concessione/autorizzazione

 

          1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia dell’occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

    marca da bollo

    spese di sopralluogo

    deposito cauzionale(2)

          2. L’entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall’ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell’occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 15 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell’occupazione e dell’inesistenza di danni.

 

 

Art. 9

contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

 

          1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

    la misura esatta ( espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell’occupazione;

    la durata dell’occupazione(3)  e l’uso specifico cui la stessa è destinata;

    gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

 

Art. 10

principali obblighi del concessionario

 

          1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

          2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l’occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l’assetto dell’area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull’area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

          3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l’area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

          4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell’occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall’amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all’amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato.

 

Art. 11

revoca e modifica della concessione/autorizzazione.

Rinuncia

 

          1. L’amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l’occupazione.

          2. Il concessionario può rinunciare all’occupazione con apposita comunicazione diretta all’amministrazione. Se l’occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l’occupazione è in corso all’atto della comunicazione della rinuncia(5)

    q   il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione;

    q   non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all’art. 8, comma 2.

 

 

Art. 12

Decadenza dalla concessione/autorizzazione

 

          1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

    violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);

    violazione degli obblighi previsti dall’atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);

    mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

 

 

Art. 13

subentro nella concessione/autorizzazione

 

          1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all’occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

          2. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 05 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all’amministrazione apposita domanda con l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 4.

          3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l’attività rilevata.

 

 

Art. 14

rinnovo della concessione/autorizzazione

 

          1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, può chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

          2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all’amministrazione, con le stesse modalità previste dall’art. 4 del regolamento almeno 02 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 05 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.

          3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

          4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

 

 

Art. 15

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

 

          1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l’ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

 

 

Art. 16

occupazioni d’urgenza

 

          1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l’occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all’amministrazione e sia comunque attivata dall’interessato, contestualmente all’occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

          2. La mancata comunicazione o l’inesistenza delle condizioni che hanno determinato l’occupazione d’urgenza danno luogo all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE  II

DISCIPLINA DEL CANONE

DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

 

Art. 17

oggetto del canone

 

          1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell’amministrazione. Sono comunali, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati(6), individuati con atto deliberativo n. 130 del 16/06/1993 e nr. 108 del 28/05/1994.

          2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

          3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

1.  PASSI CARRABILI

2.  PARTITI ED ASSOCIAZIONI POLITICHE CHE ORGANIZZANO MANIFESTAZIONI

ASSOCIAZIONI LOCALI CHE ORGANIZZANO MANIFESTAZIONI.

 

 

Art. 18

soggetti tenuti al pagamento del canone

 

          1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell’atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l’occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all’entità dell’area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

          2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l’occupazione.

 

 

Art. 19

durata delle occupazioni

 

          1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

          2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile(9) , effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all’anno e, comunque, non è superiore a 29 anni(10). Le frazioni superiori all’anno sono computate come anno intero.

          3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall’atto di autorizzazione, è inferiore all’anno.

          4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

 

 

Art. 20

Suddivisione del territorio comunale

 

          1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all’importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, sentita la commissione edilizia, il territorio comunale è suddiviso in 02 categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

 

elenco delle aree e degli spazi pubblici

appartenenti alla

I categoria

nr.

denominazione

Note

01

Via Avis

 

02

Via Bissona

Dal civico 1 al 20

03

Piazza Castello

 

04

Via Chiesa

 

05

Via Circonvallazione

 

06

Via Cortine

Dal civico 1 al 87

07

Via A. De Gasperi

 

08

Via L. Dobelli

 

09

Viale Europa Unita

 

10

Via Enrico Ferri

 

11

Via 80° Fanteria

 

12

Via Ferrante Gonzaga

 

13

Via Guado Malpensata

Dal civico 1 al 10

14

Via Don Gino Marchesini

 

15

Via Beato Angelo Macrini

 

16

Via Guglielmo Marconi

 

17

Via Luigi Moratti

 

18

Piazza Giacomo Matteotti

 

19

Via Aldo Moro

 

20

Vicolo agli Orti

 

21

Via Papa Giovanni XXIII

 

22

Via Cesare Pastore

 

23

Vicolo Pozzo

 

24

Via Roma

 

25

Via Sant’Agnese

 

26

Via San Martino Gusnago

Dal civico 1 al 71

27

Via Tezze

Dal civico 1 al 36

28

Via Tezzole

Dal civico 1 al 10

29

Via Tre Martiri

Dal civico 1 al 31 e

dal 2 al 10

30

Via Trifoglio

 

31

Via Villa Belgiardino \

Dal civico 9 al 76

32

Via P. M. Virgilio

 

elenco delle aree e degli spazi pubblici

appartenenti alla

II categoria

 

nr.

denominazione

Note

01

Via Basalgana

 

02

Via Bissona

Dal civico 22 al 36

03

Via Cà Bianca

 

04

Via Cavicchia Canova

 

05

Via Codine

 

06

Via Colombare

 

07

Via Colombare Bocchere

 

08

Via Cortine

Dal civico 89 al 105

09

Via Gardesane

 

10

Via Ghisiola Meriga

 

11

Via Guado Malpensata

Dal civico 5 al 28

12

Via Loghino Gambetta

 

13

Via Paradiso

 

14

Via Pioppazza

 

15

Via Piubega

 

16

Via Podinare

 

17

Via Possenta

 

18

Via Possenta Vasto

 

19

Via San Martino

Dal civico 73 al 87

20

Via Santa Maria

 

21

Via Seriosa Filippine

 

22

Via Spagnoli

 

23

Via Testa

Dal civico 37 al 87

24

Via Tezzole

Dal civico 11 al 31

25

Via Tre Martiri

Dal civico 20 al 33

26

Via Villa Belgiardino

Dal civico 77 al 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 21

Determinazione della misura di tariffa base

 

          1. Occupazioni temporanee:

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

 

Occupazione del suolo

 

I categoria                          II categoria

£ 2000                        £ 600

 

 

 

          2. Occupazioni permanenti:

 

I categoria                          II categoria

£ 34000                        £ 10200

 

 

Art. 22

coefficiente di valutazione economico dell’occupazione

 

          1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell’occupazione è il valore attribuito all’attività connessa all’occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all’art. 21 del presente regolamento.

            2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 24 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,02 e superiore  a 1,00

 

 

Art. 23

Particolari tipologie e criteri di determinazione

della relativa superficie

 

A ) Occupazioni permanenti:

 

1) Passi carrabili. Definizione

          Sono considerati passi carrabili, ai fini dell’applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all’applicazione del canone. L’amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un’area di rispetto non superiore alla misura “convenzionale” di mq 10,00.

          La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione(18):

q     convenzionale di mq. 10,00.

          Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all’amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell’assetto stradale sono a carico del richiedente.

          Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all’applicazione dello stesso, sia avvenuta avvenuta l’affrancazione dalla Tosap.

 

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

          Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all’articolo 47 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ricondotto all’unità di misura sopraindicata.

          Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall’atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

 

3) Occupazioni di aree destinate a parcheggio

          Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, da stabilirsi con successivo atto deliberativo, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

          Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, sta stabilirsi con successivo atto, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

 

4) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

          Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

 

 

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

 

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo  in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell’entità dell’occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell’entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

 

2) Occupazioni in aree di parcheggio

          Nelle aree vincolate a parcheggio, da stabilirsi con successivo atto deliberativo, gestite direttamente dall’amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata (anche convenzionalmente) dal presente regolamento in mq 8, corrispondente al singolo posto - auto. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorchè effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L’amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all’utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

          Nell’ipotesi di concessione dell’area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera A), punto n. 3.

 

3) Occupazioni nei mercati settimanali

 Per i mercati settimanali, individuati con atto deliberativo n. 49 del 25/09/1998, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall’atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

 

4) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

          Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell’esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall’atto di autorizzazione(20). Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell’esercizio dell’attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l’atto di autorizzazione per la durata di 01 ore. La sosta lungo il percorso previsto, ancorchè per l’esercizio dell’attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

 

5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

          Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all’esercizio dell’attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall’atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 24

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

Occupazioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

I° CATEGORIA

II° CATEGORIA

1) passi carrabili

0,5

0,5

2) spazi soprastanti e sottostanti

0,3

0,3

3) parcheggi per  residenti

0,2

0,2

4) parcheggi pubblici

0,2

0,2

5) aree di mercato

0,2

0,2

6) distributori di carburante

0,5

0,5

7)impianti pubblicitari

0,2

0,2

8) attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi

0,2

0,2

9) commercio in forma itinerante

0,5

0,5

10) impalcature, ponteggi e cantieri per l’attività edilizia

0,5

0,5

11) cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi

0,03

0,03

12) altre attività

0,5

0,5

 

 

Art. 25

Criteri ordinari di determinazione del canone

 

          1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

 

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

          La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all’art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell’art. 24. L’importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

 

 

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

          La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all’art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell’art. 24. L’importo così ottenuto va diminuito delle percentuali di agevolazione previste dal successivo art. 27.

 

          2. Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l’importo dell’onere corrisposto ai sensi dell’art. 26 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

 

Art. 26

Criteri particolari di determinazione del canone

occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici serviziErrore. Il segnalibro non è definito.

 

          1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, come segue :

-    £ 1.250     per utente     (se il comune ha una popolazione fino a 20.000 abitanti);

-    £ 1.000     »   » (se il comune ha una popolazione oltre i 20.000 abitanti).

          2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a £ 1.000.000. La medesima misura di £ 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l’esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

          3. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato, sulla base delle modalità di cui all’art. 25, con riferimento alla misura di tariffa minima di £ 120 ridotta del 50%(.

 

 

Art. 27

Agevolazioni

 

1.       Il canone, come determinato dall’articolo 25 del presente regolamento, è ridotto:

-  per le occupazioni realizzate nell’esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc.: del 50%. La superficie è calcolata in ragione del 50% fino a 100 mq. del 25% per la parte eccedente i 100 mq.  e fino a 1000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1000.

-  Per le occupazioni realizzate con impalcature , ponteggi e cantieri per l’attività edilizia superiori ai 15 giorni: del 50%.

-  Per le aree di mercato concesse in base alla deliberazione consigliare nr. 49 del 25/09/1998: del 85%.

 

 

Art. 28

Modalità e termini per il pagamento del canone

 

          1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all’atto di concessione(27), mediante(28):

(q  versamento diretto alla tesoreria del comune;

q   su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima;

q   mediante sistema bancario;

q   per il tramite del concessionario previsto dall’art. 52, comma 5, lett. b) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

          2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell’atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.

          3. Per importi superiori a £ 700.000 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 2 rate di eguale importo con scadenza 31 marzo e 30 giugno.

 

 

 

Art. 29

 sanzioni

 

          1. Per l’omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 200% del canone.

          2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l’inadempimento, protratto oltre 10 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell’onere, allegato all’atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l’ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 10 giorni di cui sopra.

          3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta del 50% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.

          4. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall’art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell’art. 12 del presente regolamento, comporta l’equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all’atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l’applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

 

 

Art. 30

 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

 

          1. L’amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all’interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

          2. L’amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi,(30)  con invito ad adempiere nel termine di 15 giorni.

          3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 30 dalla data di riferimento dell’obbligazione stabilita nel foglio allegato all’atto di concessione.

          4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l’ufficio competente dandone notizia all’interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

          5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell’art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante concessionario del servizio di riscossione.

          6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all’amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 20 giorni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

 

 

Art. 31

funzionario responsabile

 

          1. Il dirigente preposto all’ufficio competente all’applicazione del canone provvede all’esercizio dell’attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

          2. È in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

 

 

Art. 32

disciplina transitoria

 

          1. Le concessioni e le autorizzazioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2.       Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell’ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

 

 

Art. 33

entrata in vigore del presente regolamento

 

1.  Il presente regolamento entra in vigore(32) il 1° gennaio 1999.

 

 
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