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GESTIONE RIFIUTI

 

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi del D. Lgs. 22/97 lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta; stabilisce norme per garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione, anche per i rifiuti prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui sopra; favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia; prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi.

 

Articolo 2

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:

    •  RIFIUTI URBANI

    •  RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

    •  RIFIUTI SPECIALI

    •  RIFIUTI PERICOLOSI

 

Articolo 3

RIFIUTI URBANI

1. I rifiuti urbani sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

   

2. Sono rifiuti urbani:

    a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

    b) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

    c) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

    d) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

    e) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

 

Articolo 4

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 18, secondo comma, punto d), del D. Lgs. 22/97 che fisserà i criteri per l’assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi dell’Art. 39 della L. 146/94:

 

    a) i rifiuti indicati al punto 1.1.1 lettera a) della Deliberazione del Comitato Interministeriale;

    b) gli accessori per l’informatica.

 

Articolo 5

RIFIUTI SPECIALI

1. Sono rifiuti speciali:

    a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;

    b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

    c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

    d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

    e) i rifiuti da attività commerciali;

    f) i rifiuti da attività di servizio;

    g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

    h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

    i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

    j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

 

Articolo 6

RIFIUTI PERICOLOSI

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell’elenco di cui all’allegato D del D.Lgs 22/97.

 

Articolo 7

DEFINIZIONE DI SMALTIMENTO E FORME DI GESTIONE

1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, per smaltimento si intende il complesso delle seguenti attività:

    •  conferimento

    •  raccolta

    •  trasporto

    •  spazzamento

    •  trattamento

    •  smaltimento finale

 

2. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell’articolo 23 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Articolo 8

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI

1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e quelli speciali assimilati (così come definiti rispettivamente all’articolo 3, comma 2, sub a) e articolo 4 del presente Regolamento) devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

   

2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti, negli orari stabiliti con ordinanza sindacale e che risultano evidenziati in una nota apposta sugli stessi contenitori.

   

3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:

    •  i rifiuti urbani interni ingombranti;

    •  i rifiuti pericolosi;

    •  i rifiuti speciali non assimilabili;

    •  sostanze allo stato liquido;

    •  materiali in fase di combustione;

    •  materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli, ecc.).

4. È vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.

   

5. I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei contenitori, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili per impedirne la dispersione. Dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso, il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino. È vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

   

6. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità.

 

Articolo 9

AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio comunale indicate nell’allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

   

2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

   

3. Successivamente all’approvazione del presente regolamento tali perimetri possono essere aggiornati o modificati tramite ordinanza sindacale,

   

4. Coloro che risiedono all’esterno dell’area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell’ambiente agricolo, organizzando anche all’interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.

5. È ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all’accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

   

6. È vietato incendiare i rifiuti all’aperto.

   

7. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell’area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.

   

8. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all’esterno dell’area di espletamento del servizio di raccolta.

 

Articolo 10

MODALITÀ E FREQUENZA DELLA RACCOLTA

1. Le frequenze di servizio minime garantite sono le seguenti:

    Zone di raccolta:                  Frequenza

    •tutto il territorio                           3/7

 

2. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dall’Amm.ne Com.le mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, e con l’impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.

   

4. L’intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all’articolo 10 del presente regolamento.

   

5. In particolare, i rifiuti urbani dovranno essere conferiti nel contenitore più vicino.

   

6. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dall’Amm.ne Com.le nelle seguenti occasioni:

    •  Domeniche;

    •  Festività infrasettimanali;

    •  Festività doppie;

    •  1° Maggio;

    •  Festività triple;

 

Articolo 11

NORME RELATIVE AI CONTENITORI

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui all’articolo 8 del presente Regolamento, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del gestore del servizio.

   

2. Ove previsti in area privata, in casi del tutto particolari, i contenitori devono essere comunque di proprietà del gestore del servizio.

 

3. L’area interessata dal contenitore deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. Sempre a cura del gestore devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.

   

4. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

   

5. I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l’insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

   

6. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

   

7. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall’utenza automobilistica.

   

8. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma sempreché le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.

   

9. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dal gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

 

Articolo 12

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il Comune provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento a mezzo del gestore del servizio.

   

2. Le pesate vengono effettuate sulla pesa dell’impianto SIEM cui sono conferiti i rifiuti da ogni automezzo. Gli attestati di pesatura devono essere fatti pervenire all’Amministrazione Comunale entro il giorno successivo.

 

Articolo 13

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI

1. I rifiuti interni ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.

   

2. Il conferimento e la asportazione hanno luogo secondo modalità indicate dal regolamento sulla raccolta differenziata di cui alla delibera di C.C. nr. 71 del 18.11.1997.

   

3. Su richiesta dell’interessato, l’Amm.ne Com.le provvede alla raccolta di tali rifiuti al domicilio dell’utente tramite apposito servizio porta a porta e presso le piazzole di raccolta differenziata rifiuti.

 

Articolo 14

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI

1. I beni durevoli per uso domestico così come individuati dal comma 5 dell’articolo 44 del D. Lgs. 22/97:

    a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;

    b) televisori;

    c) computer;

    d) lavatrici e lavastoviglie;

    e) condizionatori d’aria.

    ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti presso le piazzole di raccolta differenziata dei rifiuti.

 

Articolo 15

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Contenitori vuoti di vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti sono conferiti in appositi contenitori presso le piazzole di raccolta differenziata.

Articolo 16

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI E SECCHI

1. Ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Ministero dell’Ambiente del 29.05.91, devono essere raccolte separatamente le frazioni umide e secche che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili.

   

2. Le modalità e i tempi per l’attuazione della raccolta differenziata di tale componente organica umida e secca, vengono definiti in apposita Ordinanza Sindacale.

   

3. I materiali organici che possono fermentare devono essere conferiti in appositi contenitori situati in piazzole o aree appositamente individuate presso le mense, i centri di ristorazione, i mercati ed in genere presso le utenze collettive.

   

4. Tali contenitori devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte degli animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentiscibili.

   

5. I contenitori devono essere lavati e disinfettati secondo quanto stabilito con Ordinanza Sindacale.

 

Articolo 17

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURA, SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI

1. I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani assimilati, devono essere smaltiti nei seguenti termini:

    – mediante conferimento nei cassonetti, quando si tratti di quantitativi limitati, compatibili con la capienza del cassonetto e di pezzatura adeguata;

    – con le modalità previste per la raccolta di rifiuti ingombranti (articolo 13), quando si tratti di quantitativi ingenti, ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole avendo cura di avvolgere tali residui in idonei involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione;

Articolo 18

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento dovranno essere smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.

   

2. abrogato.

 

Articolo 19

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. L’Amministrazione Comunale, definisce determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia; le modalità del relativo conferimento vengono determinate da apposita Ordinanza Sindacale, tenuto presente quanto previsto dall’articolo 49, 10° comma, del D. Lgs. 22/97 ed in base alle norme previste dallo specifico regolamento approvato con delibera di CC. Nr. 71 del 18.11.1997.

   

2. L’Amm.ne Com.le definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

   

3. La raccolta differenziata può essere organizzata anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte private.

   

4. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l’ordinario servizio di raccolta R.S.U.

   

5. L’Amm.ne Com.le  può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a discarica o all’incenerimento.

 

Articolo 20

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. Il trasporto dei rifiuti solidi urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l’operazione di raccolta e di trasferimento all’impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27/07/1984.

   

2. Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

   

3. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall’ordinamento giuridico) essere concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d’orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

 

Articolo 21

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all’ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

 

Articolo 22

CONTENITORI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il gestore provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.

   

2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E’ vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

 

Articolo 23

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

 

Articolo 24

PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l’inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

   

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell’area nonché all’asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

 

Articolo 25

PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all’ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature allo scopo allestite.

   

2. L’area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un’ora dall’orario di chiusura.

   

3. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l’Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il Responsabile del Servizio Ecologia del Comune le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

 

Articolo 26

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell’apposito servizio.

   

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

   

3. All’orario di chiusura l’area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Articolo 27

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l’uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

 

Articolo 28

PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Responsabile del Servizio Ecologia del Comune, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

   

2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell’area deve essere curata dai promotori stessi.

   

3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione, l’Assoc. Pro Loco, il Comitato Fiera della Possenta, l’AVIS, l’AIDO la Biblioteca o che comunque uno degli Enti citati ne faccia parte.

 

Articolo 29

ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli.

   

2. È fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per manifestazioni politiche o sindacali e per comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri Enti pubblici o da Aziende pubbliche alla cittadinanza o all’utenza.

 

Articolo 30

ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull’area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell’area medesima.

   

2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.

3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei co