GESTIONE RIFIUTI
Articolo
1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi del D. Lgs. 22/97 lo
svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali
assimilati destinati allo smaltimento determina i perimetri entro i quali è
istituito il servizio di raccolta; stabilisce norme per garantire la tutela
igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione, anche per i rifiuti
prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui sopra; favorisce il recupero
di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia; prevede un
distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi.
Articolo 2
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
1. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:
• RIFIUTI URBANI
• RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
• RIFIUTI SPECIALI
• RIFIUTI PERICOLOSI
Articolo 3
RIFIUTI URBANI
1. I rifiuti urbani sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti
urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in
rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da
locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
c) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti
sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette
ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d’acqua;
d) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali
giardini, parchi e aree cimiteriali;
e) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni,
nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli
di cui alle lettere b), c) ed e).
Articolo 4
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
1. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo
18, secondo comma, punto d), del D. Lgs. 22/97 che fisserà i criteri per
l’assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai
rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento si intendono per
rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi dell’Art. 39 della L. 146/94:
a) i rifiuti indicati al punto 1.1.1 lettera a) della
Deliberazione del Comitato Interministeriale;
b) gli accessori per l’informatica.
Articolo 5
RIFIUTI SPECIALI
1. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione,
costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri
trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed
obsoleti;
j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
Articolo 6
RIFIUTI PERICOLOSI
1. Sono pericolosi i
rifiuti non domestici precisati nell’elenco di cui all’allegato D del D.Lgs
22/97.
Articolo 7
DEFINIZIONE DI SMALTIMENTO E FORME DI GESTIONE
1. Ai fini
dell’applicazione del presente Regolamento, per smaltimento si intende il
complesso delle seguenti attività:
• conferimento
• raccolta
• trasporto
• spazzamento
• trattamento
• smaltimento finale
2. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa
nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell’articolo 23
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 8
MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI NON INGOMBRANTI E SPECIALI
ASSIMILATI
1. I rifiuti urbani
interni non ingombranti e quelli speciali assimilati (così come definiti
rispettivamente all’articolo 3, comma 2, sub a) e articolo 4 del presente
Regolamento) devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi
involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei
contenitori appositamente predisposti, negli orari stabiliti con ordinanza
sindacale e che risultano evidenziati in una nota apposta sugli stessi
contenitori.
3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed
assimilati:
• i rifiuti urbani interni ingombranti;
• i rifiuti pericolosi;
• i rifiuti speciali non assimilabili;
• sostanze allo stato liquido;
• materiali in fase di combustione;
• materiali che possano recare danno ai mezzi di
raccolta e trasporto (es. metalli, ecc.).
4. È vietato conferire rifiuti in condizioni e con
modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze
sindacali di attuazione.
5. I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei contenitori, ma
devono essere raccolti in sacchetti o simili per impedirne la dispersione. Dopo
l’introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso.
Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai
lati dello stesso, il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più
vicino. È vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare
il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura,
fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.
6. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da
evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare
lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti,
quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la
pericolosità.
Articolo 9
AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE
GENERALE
1. Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio
comunale indicate nell’allegata planimetria, che costituisce parte integrante
del presente Regolamento.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai
quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area
pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. Successivamente all’approvazione del presente regolamento tali
perimetri possono essere aggiornati o modificati tramite ordinanza sindacale,
4. Coloro che risiedono all’esterno dell’area di espletamento del
pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia
igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell’ambiente agricolo,
organizzando anche all’interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di
detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino
contenitore di raccolta.
5. È ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all’accumulo
dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile
dei rifiuti.
6. È vietato incendiare i rifiuti all’aperto.
7. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata,
devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti
nell’area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.
8. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai
rifiuti pericolosi che vengono prodotti all’esterno dell’area di espletamento
del servizio di raccolta.
Articolo 10
MODALITÀ E FREQUENZA DELLA RACCOLTA
1. Le frequenze di servizio minime garantite sono le seguenti:
Zone di raccolta: Frequenza
•tutto il territorio 3/7
2. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dall’Amm.ne
Com.le mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative
omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani,
notturni, e con l’impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei
contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.
4. L’intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone
considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei
principi di cui all’articolo 10 del presente regolamento.
5. In particolare, i rifiuti urbani dovranno essere conferiti nel
contenitore più vicino.
6. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dall’Amm.ne
Com.le nelle seguenti occasioni:
• Domeniche;
• Festività infrasettimanali;
• Festività doppie;
• 1° Maggio;
• Festività triple;
Articolo 11
NORME RELATIVE AI CONTENITORI
1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui all’articolo 8 del
presente Regolamento, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso
pubblico a cura del gestore del servizio.
2. Ove previsti in area privata, in casi del tutto particolari, i
contenitori devono essere comunque di proprietà del gestore del servizio.
3. L’area interessata dal contenitore deve essere delimitata con
segnaletica orizzontale di colore giallo. Sempre a cura del gestore devono
essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando
necessarie.
4. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli
agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
5. I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a
periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l’insorgere di
pericoli di natura igienico-sanitaria.
6. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento,
movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla
circolazione veicolare e pedonale.
7. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore
gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati
liberi dall’utenza automobilistica.
8. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma sempreché le
condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una
distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o
in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie,
alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.
9. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove
strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa
pubblica o privata, nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono
essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi
urbani, sulla base di standards proposti dal gestore del servizio in funzione
dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla
destinazione degli insediamenti da servire.
Articolo 12
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI
1. Il Comune provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli
al recupero o allo smaltimento a mezzo del gestore del servizio.
2. Le pesate vengono effettuate sulla pesa dell’impianto SIEM cui sono
conferiti i rifiuti da ogni automezzo. Gli attestati di pesatura devono essere
fatti pervenire all’Amministrazione Comunale entro il giorno successivo.
Articolo 13
MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI
1. I rifiuti interni ingombranti non devono essere conferiti mediante
gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o
sulle strade.
2. Il conferimento e la asportazione hanno luogo
secondo modalità indicate dal regolamento sulla raccolta differenziata di cui
alla delibera di C.C. nr. 71 del 18.11.1997.
3. Su richiesta dell’interessato, l’Amm.ne Com.le
provvede alla raccolta di tali rifiuti al domicilio dell’utente tramite
apposito servizio porta a porta e presso le piazzole di raccolta differenziata
rifiuti.
Articolo 14
MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI
1. I beni durevoli per uso domestico così come individuati dal comma 5
dell’articolo 44 del D. Lgs. 22/97:
a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
b) televisori;
c) computer;
d) lavatrici e lavastoviglie;
e) condizionatori d’aria.
ad esaurimento della loro durata operativa devono essere
consegnati ad un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene durevole
di tipologia equivalente oppure essere conferiti presso le piazzole di raccolta
differenziata dei rifiuti.
Articolo 15
MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
1. Contenitori vuoti di vernici, solventi, inchiostri, adesivi,
prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti sono conferiti in appositi
contenitori presso le piazzole di raccolta differenziata.
Articolo 16
MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI E SECCHI
1. Ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Ministero dell’Ambiente del
29.05.91, devono essere raccolte separatamente le frazioni umide e secche che
vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i
punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli
esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili.
2. Le modalità e i tempi per l’attuazione della raccolta differenziata
di tale componente organica umida e secca, vengono definiti in apposita
Ordinanza Sindacale.
3. I materiali organici che possono fermentare devono essere conferiti
in appositi contenitori situati in piazzole o aree appositamente individuate
presso le mense, i centri di ristorazione, i mercati ed in genere presso le
utenze collettive.
4. Tali contenitori devono disporre di chiusura ermetica tale da non
permettere il rovistamento da parte degli animali e la fuoriuscita di
esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di
materiali fermentiscibili.
5. I contenitori devono essere lavati e disinfettati secondo quanto
stabilito con Ordinanza Sindacale.
Articolo 17
MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURA, SFALCIO DI GIARDINI
E SIMILI
1. I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate,
costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere
considerati come rifiuti urbani assimilati, devono essere smaltiti nei seguenti
termini:
– mediante conferimento nei cassonetti, quando si tratti di
quantitativi limitati, compatibili con la capienza del cassonetto e di
pezzatura adeguata;
– con le modalità previste per la raccolta di rifiuti
ingombranti (articolo 13), quando si tratti di quantitativi ingenti, ovvero
quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole avendo cura
di avvolgere tali residui in idonei involucri protettivi, che ne impediscano la
dispersione;
Articolo 18
MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED
ESTUMULAZIONI
1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed
estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi
metallici del feretro e avanzi di indumento dovranno essere smaltiti in appositi
impianti di termodistruzione.
2. abrogato.
Articolo 19
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
1. L’Amministrazione Comunale, definisce determinate categorie di
prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e
di energia; le modalità del relativo conferimento vengono determinate da
apposita Ordinanza Sindacale, tenuto presente quanto previsto dall’articolo 49,
10° comma, del D. Lgs. 22/97 ed in base alle norme previste dallo specifico
regolamento approvato con delibera di CC. Nr. 71 del 18.11.1997.
2. L’Amm.ne Com.le definisce le modalità di esecuzione del servizio di
raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di
incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
3. La raccolta differenziata può essere organizzata anche mediante
convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte private.
4. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle
strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate
ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i
rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il
conferimento nei contenitori predisposti per l’ordinario servizio di raccolta
R.S.U.
5. L’Amm.ne Com.le può attivare
in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di
produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in
base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei
rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di
ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico
sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di ridurre la quantità dei
rifiuti da avviare a discarica o all’incenerimento.
Articolo 20
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
1. Il trasporto dei rifiuti solidi urbani e degli altri tipi di rifiuto,
durante l’operazione di raccolta e di trasferimento all’impianto di
smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla
deliberazione interministeriale del 27/07/1984.
2. Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad
assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
3. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice
della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale,
salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall’ordinamento giuridico)
essere concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo
svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e
sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d’orario, dimensioni del
veicolo, ecc.).
Articolo 21
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
1. La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all’ordinario
servizio di raccolta avviene a cura del gestore presso gli impianti debitamente
autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni
di legge.
Articolo 22
CONTENITORI PORTARIFIUTI
1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree
pubbliche o di uso pubblico il gestore provvede ad installare appositi contenitori
portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani
interni e rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o
rimossi. E’ vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi
natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.
Articolo 23
PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI
1. Le aree di uso
comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico,
recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori,
amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da
materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.
Articolo 24
PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI
1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano
adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e
costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura
dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono
essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare
l’inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il
corretto stato di efficienza.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma
precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido
con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui
imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con
Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni
originarie dell’area nonché all’asporto e allontanamento dei rifiuti
abusivamente immessi.
Articolo 25
PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI
1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati
all’ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali
temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed
occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti
dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in
attrezzature allo scopo allestite.
2. L’area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un’ora
dall’orario di chiusura.
3. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area
pubblica, l’Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il
Responsabile del Servizio Ecologia del Comune le modalità per lo svolgimento del
relativo servizio di raccolta.
Articolo 26
PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI
1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di
pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e
simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute
pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori,
indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della
rispettiva via o piazza da parte dell’apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse
modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All’orario di chiusura l’area di ogni singolo posteggio deve
risultare perfettamente pulita.
Articolo 27
PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI
1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute
pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l’uso delle stesse. I rifiuti
prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente
Regolamento.
Articolo 28
PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI
PUBBLICHE
1. Le associazioni, i circoli, i partiti o
qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare
iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale,
sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare
al Responsabile del Servizio Ecologia del Comune, con un preavviso di otto
giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono
utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell’area deve essere curata
dai promotori stessi.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal
servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle
manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione,
l’Assoc. Pro Loco, il Comitato Fiera della Possenta, l’AVIS, l’AIDO la
Biblioteca o che comunque uno degli Enti citati ne faccia parte.
Articolo 29
ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO
1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato
distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o
tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli.
2. È fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda
elettorale, per manifestazioni politiche o sindacali e per comunicazioni
effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri Enti pubblici o da Aziende
pubbliche alla cittadinanza o all’utenza.
Articolo 30
ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI
1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali,
lasciando sull’area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere,
deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell’area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere
a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene
effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei
co