REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
INDICE
TITOLO I Disposizioni generali
Pag. 2
TITOLO Il Occupazione dei suolo
pubblico o privato aperto al pubblico transito
Pag. 5
TITOLO III Nettezza - Decoro ed
ordine dei centro abitato
Pag. 9
TITOLO IV Quiete e sicurezza nel
centro abitato
Pag. 16
TITOLO V Commercio fisso ed ambulante
- Esercizi pubblici-
Pag. 26
TITOLO VI Norme di procedura per
l’accertamento delle trasgressioni e per l’applicazione
delle sanzioni
Pag. 28
TITOLO VII Disposizioni finali
Pag. 29
TITOLO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. l.
DISCIPLINA DEI
SERVIZI DI POLIZIA URBANA
La Polizia Urbana
è disciplinata dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate
per le singole circostanze dall'Autorità Comunale, nei limiti
delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti.
Quando nel
contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi
pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati
soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio, anche
temporaneamente.
Sono titoli di
Polizia Urbana le autorizzazioni, le concessioni, le licenze ed i permessi
previsti dal presente Regolamento.
Art. 2.
DIREZIONE ED
ESECUZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA
Il Responsabile
del Servizio impartisce le direttive, vigila sull'espletamento
dei servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai
regolamenti in materia di Polizia Urbana.
Il servizio di
Polizia Urbana viene attuato dagli appartenenti al Corpo della Polizia
Municipale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, nei limiti dei
servizio cui sono destinati, abbiano, a norma di legge o di regolamento,
l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità comunale e di
accertare determinati fatti.
Salvo quanto
disposto dall'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'esercizio
delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti
pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali
soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di
attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde
assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai
regolamenti o dall'Autorità.
Per
l'accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia Giudiziaria,
debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.
Art. 3.
RICHIESTA E RILASCIO
DI CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI ED ALTRI TITOLI
Le richieste
dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate
al Responsabile del Servizio con apposita e motivata domanda,
con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dal richiedente,
e corredata dai documenti eventualmente prescritti.
Per decidere
sulla richiesta, il Responsabile del Servizio può avvalersi degli organi
tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre
accertamenti.
Prima dei
rilascio dell'autorizzazione o della concessione, il Responsabile del Servizio,
all'occorrenza, ha facoltà di invitare a completare la documentazione
necessaria per il perfezionamento della pratica, fissando all'uopo un termine
non superiore a sessanta giorni.
Il termine, di
cui al comma precedente, può essere prorogato su richiesta
dell'interessato per giustificati
motivi e particolarmente quando per l'utilizzazione dei titolo si renda
necessario l'approntamento di locali o la
esecuzione di lavori.
I titoli
vengono rilasciati con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo
l'ordinamento interno del Comune.
I titoli si
intendono accordati.
a)
personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi
rappresentare;
b) previo
pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
c) senza
pregiudizio per i diritti di terzi;
d) con
l'obbligo, per il titolare, di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e
dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata
da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
e) sotto
l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte.
Il
Responsabile del Servizio potrà
subordinare il rilascio o la validità di alcuni titoli:
1) alla stipulazione da parte dei richiedente di un
contratto di assicurazione per la responsabilità. civile verso terzi;
2) a collaudi statici o a reazioni tecniche da
eseguirsi a spese dei richiedente da parte di un professionista iscritto negli
albi professionali o, qualora il Responsabile del Servizio lo ritenga opportuno, dai competenti uffici
dei Comune sempre a spese dei richiedente.
Nel testo dei
titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni
da osservare.
Art. 4.
OSTENSIBILITA’
E VALIDITA’ DEI TITOLI
I titoli di cui
al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento
obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi,
in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.
Essi dovranno
comunque essere esibiti a richiesta degli agenti a ciò qualificati.
In caso di
sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o
duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione sottoscritta dal
titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.
I titoli
scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, e
comunque non possono avere validità superiore ad un anno.
Alla scadenza
essi possono essere rinnovati o prorogati in seguito a richiesta del titolare,
mediante vidimazione, previo versamento delle tasse e dei diritti eventualmente
dovuti.
Il rinnovo dei
titolo potrà essere subordinato a nuovi accertamenti, in ordine alla permanenza
dei presupposti soggettivi ed oggettivi in base ai quali il titolo è stato
rilasciato.
Art. 5.
SOSPENSIONE -
REVOCA E DECADENZA DEI TITOLI
Salve speciali
disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:
- possono essere sospesi quando venga accertata la
violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo stesso o dalla normativa
vigente;
- possono
essere revocati quando vengano meno i presupposti in base ai quali vennero
rilasciati o quando sopravvenga un motivo di pericolo per il pubblico
interesse;
- possono
inoltre essere revocati in caso di gravi o reiterate violazioni delle
prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente.
La sospensione
e la revoca dei titoli sono adottate con ordinanza del Responsabile del
Servizio.
Il titolo si
intende decaduto quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine
prescritto o quando esso sia stato ceduto senza la necessaria autorizzazione
del Responsabile del Servizio.
I titoli
revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono
essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici
competenti del Comune entro il termine indicato.
Il
Responsabile del Servizio può disporre
che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici
municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.
Il
Responsabile del Servizio può disporre in ogni momento accertamenti in ordine
alla permanenza dei presupposti soggettivi in base ai quali il titolo è stato
rilasciato.
TITOLO Il
OCCUPAZIONE DEL
SUOLO PUBBLICO O PRIVATO
APERTO AL
PUBBLICO TRANSITO
Art. 6.
DIVIETO DI OCCUPARE IL SUOLO
E’ proibita
qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi
oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito,
nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza
titolo rilasciato dall'Autorità Comunale.
Art. 7.
DOMANDE PER L'OCCUPAZIONE
DEL SUOLO
Chiunque intenda
occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito dovrà fare
domanda al Responsabile del Servizio competente, indicando nella
medesima la ubicazione e la estensione dello spazio da occupare,
lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa.
Art. 8.
OCCUPAZIONI PERMANENTI
E TEMPORANEE
Le occupazioni
di suolo pubblico possono essere permanenti o temporanee.
La concessione
per occupazione permanente di suolo pubblico è disciplinata dalle norme
contenute nel vigente regolamento comunale COSAP.
Art. 9,
CONCESSIONI PER
OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO
Le concessioni
per le occupazioni permanenti sono rilasciate dal Responsabile del Servizio
competente.
Le concessioni
di cui al precedente articolo debbono essere disciplinate in ogni caso da
apposita convenzione da stipularsi dal Comune con gli interessati.
Art. 1 0.
OCCUPAZIONE Di
SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE
Il commercio
ambulante a posto fisso può essere esercitato nelle aree dei pubblici
mercati e nelle zone dei territorio comunale appositamente stabilite
dal Responsabile del Servizio competente a norma di legge.
Le occupazioni
di suolo pubblico per l'esercizio dei commercio ambulante sono disciplinate dal
Regolamento comunale COSAP ed in conformità alle norme vigenti in materia ed
alle disposizioni emanate in applicazione di esse.
Art. 11.
OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO O SOGGETTO AL PUBBLICO TRANSITO
PER LAVORI
EDILI E DI MANUTENZIONE
Senza autorizzazione
o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo
pubblico o soggetto al pubblico transito, nonché le sporgenze
in detti luoghi, con steccati, impalcature, ponti di fabbrica,
macchine operatrici e mezzi d'opera, scale, bracci di gru, carichi
sospesi, cumuli di macerie, o altro materiale.
Le occupazioni
di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale
o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e
simili sono consentite, senza autorizzazione o concessione, fuorché negli orari
nei quali può essere fatto divieto con apposita ordinanza del Responsabile del
Servizio.
Art. 12.
OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO - DINIEGO
Fermo restando
quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni
del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio
alla viabilità. Debbono essere negate quando pregiudichino la
incolumità pubblica.
In ogni caso,
devono essere garantiti spazi sufficienti per il transito dei pedoni e per la
sicurezza della viabilità.
Art. 13.
DIVIETI ED OBBLIGHI
PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI
O CONCESSIONI
PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO
Ai titolari di
permessi, di concessioni o di autorizzazioni per l'occupazione del suolo, salvo
particolari convenzioni od autorizzazioni scritte, è vietato:
a) infiggere pali o punte nel suolo;
b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la
circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;
d) depositare immondizie, rifiuti, materiali
maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il
deposito.
I titolari di
autorizzazioni o concessioni per l'occupazione dei suolo, gli esercenti il
commercio ambulante e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o
scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare
lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.
Gli esercenti
il commercio ambulante a posto fisso, debbono raccogliere in appositi sacchetti
o in altri contenitori i rifiuti o le immondizie, giacenti nello spazio da loro
occupato, per l'asporto da parte dei servizio comunale di nettezza urbana.
Art. 14.
INSTALLAZIONE
DI TENDE SOLARI
E’ vietata
l'installazione di tende solari e simili, sporgenti su spazio
pubblico o di pubblico passaggio senza titolo rilasciato dal Comune.
Le tende e gli
accessori delle stesse, sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico
passaggio, non dovranno avere in alcuna parte una altezza inferiore a metri
2.20 dal suolo.
Il
Responsabile del Servizio competente stabilisce nell'apposito provvedimento di
autorizzazione la sporgenza massima secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica;
può autorizzare l'installazione di frange e balze prive di elementi rigidi o
contundenti ad altezza non inferiore a metri 2.00 dal suolo.
Per le tende
perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle
arcate e degli intercolunni, il Responsabile del Servizio competente stabilisce
caso per caso se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo
permesso in rapporto alla situazione locale ed alla sicurezza della
circolazione, anche ad un'altezza inferiore, a quella indicata nei commi
precedenti.
Le tende
devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica
illuminazione, le indicazioni toponomastiche, la segnaletica stradale, i quadri
delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista
del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.
Il
Responsabile del Servizio competente ha la più ampia facoltà di negare
l'autorizzazione quando l'edificio indicato per il collocamento di una o più-
tende sia di interesse artistico.
In caso di
pioggia o di vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse
possono derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone o
alla circolazione.
Art. 15.
INSTALLAZIONE
DI INSEGNE - TARGHE - VETRINE - MANIFESTI -STRISCIONI PUBBLICITARI
Salvo quanto
previsto dalle norme sulla circolazione stradale, e dai regolamenti
edilizio, sulla pubblicità, compresa quella sanitaria, e sulle
pubbliche affissioni, ed in materia di occupazioni degli spazi
pubblici o soggetti a pubblico passaggio, è vietata l'installazione
di insegne, targhe, bacheche, vetrine, manifesti, sorgenti luminose,
striscioni e altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione dei
Comune.
Il
Responsabile del Servizio competente può prescrivere per i mezzi pubblicitari
di cui al comma precedente determinate modalità e caratteristiche in armonia
con le esigenze ambientali e della circolazione.
Sono comunque
vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento e disturbo diretto
verso aree di pubblico transito.
Per le installazioni
di cui al primo comma, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti
la carreggiata, l'altezza dal suolo non potrà essere inferiore
a metri cinque.
Art. 16.
COLLOCAMENTO
DI TAVOLI - SEDIE - PIANTE ORNAMENTALI - MERCI OD ALTRO
L'occupazione
di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante
ornamentali, posacicli, attrezzature commerciali, merci od altro
può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti o altri
esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non ostino
motivi estetici, di viabilità o di incolumità delle persone.
Nel titolo può
essere stabilito che la occupazione di cui sopra non è consentita
in determinati orari o quando i locali siano chiusi.
Art. 17.
ESPOSIZIONE DI
DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI
Le occupazioni
di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi
alimentari possono essere autorizzate o concesse, con 'osservanza
di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene.
L'esposizione
di vegetali, destinati all'alimentazione, è ammessa soltanto per quei prodotti
da consumarsi previa cottura, lavaggio o dipellamento.
Le merci di
cui ai commi precedenti debbono comunque essere tenute ad una altezza minima di
cinquanta centimetri dal suolo.
TITOLO III
NETTEZZA -
DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO
Art. 18.
DISPOSIZIONI
GENERALI
Tutte le cose,
i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico,
debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.
E’ pertanto
vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del
suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.
Ai
trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere
alla rimessa in pristino o in stato decoroso.
E’ vietato gettare, scaricare, immettere o
abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste
dal regolamento comunale dei servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
rifiuti solidi urbani, dal regolamento di igiene, dal regolamento edilizio,
dalle leggi e dai regolamenti generali.
Art. 19.
PULIZIA DELLE
AREE DATI IN CONCESSIONE E DELLE AREE ANTISTANTI I NEGOZI E GLI
ESERCIZI PUBBLICI
E’ proibito
agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe,
laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino
a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree
antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere o dar causa
che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare
o sporcare il suolo.
I suddetti
esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o
impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione dei
pubblico anche all'esterno dei locale un conveniente numero di idonei
porta-rifiuti.
Art. 20.
ESTIRPAMENTO
DELL'ERBA E CURA DELLE SIEPI E PIANTE
Il Responsabile
del Servizio con apposita ordinanza può porre a carico dei proprietari
di qualsiasi immobile prospiciente la pubblica via l'obbligo di
provvedere all'estirpamento delle erbe nonché alla potatura delle
siepi e delle piante crescenti o poste lungo la fronte delle costruzioni
e lungo i muri contigui di cinta.
Art. 21.
ATTI CONTRARI
AL DECORO E ALLA DECENZA
In qualsiasi
luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere
atti di pulizia personale o soddisfare le necessità fisiologiche
fuori dei luoghi all'uopo destinati.
Salvo quanto
previsto in materia dalle norme igienico-sanitarie, la balneazione ed il nuoto
restano vietati nei laghi e nei corsi d'acqua prospicienti le aree pubbliche.
Art. 22.
MANUTENZIONE
DEGLI EDIFICI
I proprietari
od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi
loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono:
-tenere in buono stato di conservazione le porte, i
serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, gli androni, le scale, le
inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista;
-curare che
sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e
dei passaggi di uso comune aperti al pubblico;
-provvedere
ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri
civici;
-tenere in
buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al
suolo.
I soggetti indicati
nel primo comma sono tenuti alla manutenzione e pulizia degli
edifici, con particolare riferimento ai cornicioni, terrazze e
davanzali, anche per gli inconvenienti cagionati da volatili e
che si constatano nei punti dove gli stessi affluiscono e stazionano
in numero elevato.
Art. 23.
DETURPAMENTO
DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI
Senza pregiudizio
per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare
con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici
o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate,
i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro
manufatto.
Nei casi
urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà
provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.
Resta in ogni
caso obbligo dei proprietari o di chi abbia diritti sull'immobile provvedere a
ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la
superficie dei manufatti.
Art. 24.
DISTRIBUZIONE
DI MANIFESTI
Salvo quanto
previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche
affissioni, è vietato lanciare o lasciar cadere anche da veicoli,
compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali
pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.
La
distribuzione dei materiali sopraddetti, con la osservanza delle norme
stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo
e senza causare disturbo alle persone.
Non è
ammesso lasciare manifestini pubblicitari sui parabrezza o sulle autovetture
lasciate in sosta.
Art. 25.
CARTELLI - ISCRIZIONI
- TARGHE - PROIEZIONI E NOTIZIARI LUMINOSI
Salvo quanto
prescritto dal precedente art. 15 e da altri regolamenti o norme
di legge, senza autorizzazione dei Comune è proibito collocare
scritte, insegne, cartelli, figure e targhe sui muri, sugli infissi
o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze, quand'anche
non vi sia occupazione di suolo pubblico.
Gli
interessati dovranno presentare al Comune le relative domande corredate dai
disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da
fotografie dell'edificio e del luogo.
Le norme di
cui ai commi precedenti si applicano anche per le proiezioni, i notiziari ed i
giornali luminosi.
Art. 26.
LAVORI ED ATTIVITA’
ARTIGIANALI SUL SUOLO PUBBLICO
Senza autorizzazione
del Responsabile del Servizio, è proibito in luoghi pubblici o
di pubblico transito esercitare lavori artigianali.
La lavatura o
la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono vietate.
Sono
consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola
entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.
Art. 27.
LAVATURA ED ESPOSIZIONE
DI BIANCHERIA E PANNI
La biancheria,
i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere
lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati
o dei luoghi stabiliti dall'Autorità Comunale.
E’ vietato altresì distendere o appendere gli
oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica
via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza del Responsabile del
Servizio.
Le operazioni
di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non provochino
gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune.
Art. 28.
BATTITURA DI
PANNI E TAPPETI
E’ vietato
scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto
a pubblico transito, o dalle finestre, e dai terrazzi prospicienti
la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie,
stracci. materassi e simili.
Tali
operazioni potranno essere consentite soltanto negli orari e con le modalità
stabilite dal Responsabile del Servizio con apposita ordinanza.
Art. 29.
PULIZIA DI ANDITI
- VETRINE - NEGOZI - ESERCIZI E ABITAZIONI
La pulizia degli
anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi
antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere
eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.
Il
Responsabile del Servizio potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari
tali operazioni siano vietate.
Art. 30.
MANUTENZIONE
ED USO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI
Fermo restando
quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia
di tutela delle acque e dell'ambiente, è vietato otturare gli
scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa
di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate
allo scolo delle acque.
I proprietari
degli edifici, gli inquilini e chiunque è nel godimento di un immobile deve
provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle
acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o
dispersione sul suolo pubblico.
Art. 31.
DEPOSITO ED ASPORTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
I rifiuti solidi
urbani dovranno essere conferiti con le modalità nei luoghi e
negli orari che saranno stabiliti dal Responsabile del Servizio
competente con propria ordinanza o dall'apposito regolamento comunale
di conferimento, raccolta e smaltimento.
E’ vietato
gettare o calare rifiuti, sciolti od in contenitori, nelle strade, nelle piazze
o nei corsi d'acqua.
Il
conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiali di scarto voluminosi o ingombranti,
dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal Responsabile del Servizio
competente con propria ordinanza o dal regolamento comunale di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Salvo quanto
può essere disposto dal regolamento sopra citato, è vietato accedere ai luoghi
destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi,
senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare
qualsiasi materiale ivi giacente.
Per lo smaltimento
dei rifiuti considerati speciali, tossici e nocivi e dei fanghi
residuati da cicli di lavorazione e dai processi di depurazione,
si osservano le disposizioni previste dalle norme speciali in
materia e si applicano le relative sanzioni.
Art. 32.
TRASPORTO DI
LETAME - MATERIALE DI ESPURGO E COSE MALEODORANTI CONCIMAZIONE
DEI TERRENI
Le ditte che
esercitano a fini commerciali il servizio di prelievo, trasporto
e smaltimento dei liquami provenienti da allevamenti animali o
di espurgo di pozzi neri di abitazioni civili debbono essere munite
di autorizzazione dei Sindaco e delle altre autorità competenti
indicate dalle leggi speciali.
Le operazioni
di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine,
fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno attenersi alle condizioni e modalità
stabilite dai regolamenti comunali di igiene e sanità, dalle altre norme
vigenti in materia e dalle ordinanze del Responsabile del Servizio.
In ogni caso
dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la
dispersione dei materiale trasportato.
La
conciliazione dei terreni adibiti ad uso agricolo con smaltimento di liquami,
letame od altri materiali maleodoranti, non può essere fatta, in prossimità di
abitazioni, pozzi d'acqua potabile e di corsi d'acqua, ad una distanza
inferiore di quella stabilita dalle norme speciali vigenti in materia.
Lo spargimento
a scopo fertilizzante dei materiali da parte delle ditte di cui al comma primo
può essere fatto soltanto su aree autorizzate dall'autorità sanitaria.
Il Responsabile
del Servizio potrà con ordinanza limitare l'orario in cui sono
ammesse le operazioni di cui al presente articolo.
Nel centro
abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiali
maleodoranti che arrechino disturbo al vicinato.
Art. 33.
TRASPORTO DI
MATERIALI DI FACILE DISPERSIONE
Fermo restando
quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione
stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile
dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature,
segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato
con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti,
in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.
Art. 34
SGOMBERO DELLA
NEVE E DELLE FORMAZIONI DI GHIACCIO
I proprietari,
gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi,
di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere
allo sgombero della neve e dei ghiaccio dai marciapiedi nei tratti
antistanti gli accessi degli immobili di rispettiva competenza
e di coprire o cospargere con materiale antisdrucciolevole le
formazioni di ghiaccio sul suolo e sui marciapiedi stessi.
Nel caso di
formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei
fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i
soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei
blocchi di ghiaccio nei modi e nei tempi opportuni.
In caso di
abbondanti nevicate, il Responsabile del Servizio potrà inoltre ordinare lo
sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.
Le operazioni
di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite con le opportune cautele,
collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o dei ghiaccio i
necessari segnali e sbarramenti in maniera da evitare danni alle persone o alle
cose.
Le operazioni
di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni
o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale dovranno
essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale
che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali
cautele.
E’ vietato
scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da
luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.
La neve
rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun
caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale in modo da cagionare
pericolo, ostacolo o intralcio alla viabilità.
Art. 35..
SCARICO DI RESIDUI
DI COSTRUZIONI E RIPARAZIONI
Resta vietato
eseguire lo scarico ed il deposito anche temporanei sul suolo
pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni,
manutenzioni ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.
Lo scarico ed
il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere
effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall'Autorità
comunale e dalle altre autorità indicate dalla legge.
Senza apposita
autorizzazione è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi
appositamente destinati.
Il
Responsabile del Servizio può ordinare
la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi
effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito, o che
costituiscano pregiudizio alla nettezza, decoro ed ordine dei centro abitato.
I
trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere
alla rimozione dei materiale depositato.
In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita
d'ufficio a spese dei trasgressore.
Art. 36.
EMISSIONI DI
FUMO ED ESALAZIONI - POLVERE
Fatto salvo
quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e
di attività insalubri, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di
fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno
o molestia.
Coloro che, a
causa della loro attività debbono compiere operazioni che possano sollevare
polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare
le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al
minimo ogni inconveniente.
E’ vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio
od altro materiale.
I camini ed i
condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in genere e di
condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili,
dovranno essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle
abitazioni circostanti.
Art. 37.
ALTRI ATTI VIETATI
In tutto il territorio
dei Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al
pubblico:
a)
eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
b) gettare
o lasciar cadere carta, liquidi, polveri, od altri oggetti;
c)
collocare o appendere, senza apposito titolo, addobbi, festoni,
luminarie;
d) lasciar
vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
e)
eseguire qualsiasi gioco, che possa costituire pericolo o molestia fuori
dei luoghi a ciò destinati;
f)
effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
g)
depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
h) entrare
nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché
cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
i) sedersi
a terra, sulle aiuole o sui gradini dei monumenti o di altri edifici, sulle
catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti;
l) arrampicarsi
sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui
monumenti;
m)
sdraiarsi o salire sulle panchine.
Resta altresì
vietato:
1)
condurre, nelle località indicate dal Responsabile del Servizio
competente con apposita ordinanza, animali molesti o che possano sporcare i
luoghi soggetti a pubblico passaggio, allorquando chi li conduca non sia munito
di apposita attrezzatura per la immediata pulizia dei suolo e non provveda a
raccogliere e ad asportare gli escrementi;
2) introdurre
animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione,
manipolazione, commercio e la somministrazione per il pubblico
di alimenti o bevande.
Art. 38.
CARAVAN - AUTOCARAVAN
- TENDE - CARRI ABITAZIONE E ACCAMPAMENTI
In tutto il territorio
comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche per alloggiare
o pernottare in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione
in genere, fuori degli spazi a ciò destinati o consentiti.
Il
Responsabile del Servizio può vietare
comunque la sosta anche temporanea per alloggio o pernottamento o per attendere
ad altre necessità abitative, con i veicoli di cui al comma precedente, in
determinate località o vie del Comune.
Il
Responsabile del Servizio può altresì vietare o limitare il deposito e
l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree
private, per motivi di igiene, di ordine o di decoro dell'ambiente.
La sosta delle
carovane dei nomadi potrà essere consentita solo in località appositamente
prestabilite e all’uopo attrezzate, che saranno individuate da apposito atto
deliberativo.
TITOLO IV
QUIETE E
SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO
Art. 39.
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE GENERALE
In tutti i luoghi
pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico
è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio
alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla
quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.
Nei locali
gestiti dal Comune, come uffici, dormitori, sale di riunione, biblioteche,
musei, piscine, palestre, centri ricreativi, campi-gioco, impianti
sportivi le persone debbono mantenere
contegno consono al luogo e tale da non arrecare disturbo ed osservare i regolamenti
particolari e le ordinanze del Responsabile del Servizio competente per
accedere e frequentare dette sedi.
Art. 40.
CORTEI - CERIMONIE
- RIUNIONI E MANIFESTAZIONI
Fatto salvo quanto
previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei,
cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Responsabile
del Servizio almeno tre giorni prima di quello fissato per il
loro svolgimento.
Per le
manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e
che per il loro svolgimento implichino limiti o divieti alla circolazione,
l'avviso al Responsabile del Servizio dovrà essere dato almeno cinque giorni
prima.
Sono esenti
dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.
Art. 41.
CUSTODIA E DETENZIONE
DI CANI O DI ALTRI ANIMALI
E’ vietato
tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi
privati cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini,
specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle
persone.
Il detentore
potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in
condizioni da non disturbare.
I detentori di
cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i
medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla
pubblica via.
Oltre a quanto
previsto dall'art. 37 lettera d), ai proprietari di cani o di altri animali è
vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi se affetti da
malattie, ferite o altre lesioni cutanee.
Fermo restando
quanto previsto dalle vigenti norme, è altresì vietato ai proprietari o
detentori di animali abbandonare i medesimi in modo da poter costituire
pregiudizio per la quiete o possano rendersi pericolosi per la sicurezza in
generale.
Art. 42.
CIRCOLAZIONE
DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI OD APERTI AL PUBBLICO
Fermo restando
quanto stabilito dall'art. 37, comma 2, nei luoghi pubblici od
aperti al pubblico tutti i cani devono essere muniti di collare,
portante la apposita targhetta comunale, e dovranno essere tenuti
con solido guinzaglio di lunghezza non superiore a centimetri
ottanta.
Tutti i cani
di grossa taglia, come i mastini, gli alani, i dobermann, i pastori, nonché i
cani di indole mordace, dovranno essere muniti anche di idonea museruola.
Nei giardini,
negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti o nei quali non sia
impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola,
purché siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Potranno essere tenuti sciolti e senza
museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello
con l'indicazione "Attenti al cane".
Possono essere
tenuti senza guinzaglio e museruola:
- i cani da caccia in aperta campagna a seguito dei
cacciatore;
- i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
- i cani delle forze di polizia durante l'impiego
per fini d'istituto.
Art. 43.
CATTURA DEI CANI
E DI ALTRI ANIMALI
I cani e gli
altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati
dal personale a ciò addetto.
E’ proibito
impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure
cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.
Art. 44.
MOLESTIA AGLI
ANIMALI
E’ vietato
molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi
molestie o sofferenze.
Art. 45.
RUMORI O SUONI
NELLE ABITAZIONI O IN ALTRI LOCALI
Nelle abitazioni
ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di
strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere,
lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia,
macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, video-giochi,
fonografi, giradischi e simili, deve essere fatto con particolare
moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.
Art. 46.
IMPIANTO E USO
DI MACCHINARI
L'impianto e
l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle
stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica,
in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni,
scuotimenti od altre emanazioni.
Art. 47.
SEGNALAZIONI
SONORE - SIRENE E CAMPANE
Sono vietati
gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.
Negli stabilimenti
industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 7 alle
ore 21, per segnalare gli orari di inizio e di termine dei lavoro.
Le segnalazioni
di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque
non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.
Art. 48.
DISPOSITIVI SONORI
DI ALLARME
L'impianto e
il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici
od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono
soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
1) il segnale acustico deve essere predisposto in
modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e
deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è
intermittente;
2) congiuntamente al funzionamento del segnale di
allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale
luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, visibile dall'esterno e collocato
in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.
Allo stesso
fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella
strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, etc.), in
corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale
d'allarme.
I segnali di
allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza
delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con
le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.
Art. 49.
ATTIVITA RUMOROSE
VIETATE
Sono vietate:
a) le grida dei venditori di merce in genere;
b) la pubblicità sonora;
c) l'uso di amplificatori sonori;
d) il
trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte
ad eliminare o ad attutire i rumori.
Le attività di
cui ai punti b) e c) dei comma precedente possono essere consentite con
autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in
materia di pubblicità.
Anche nei casi
consentiti, tali attività. debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.
Attività
rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate e
disciplinate dal Responsabile del Servizio con apposita ordinanza, con cui
potranno essere disposte speciali o particolari prescrizioni.
Art. 50.
ATTIVITA PROFESSIONALI
RUMOROSE E INCOMODE
L'esercizio di
professioni o mestieri rumorosi o incomodi, come pure l'uso di
macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti
o vibrazioni, è vietato negli orari stabiliti con ordinanza del
Responsabile del Servizio.
Salvo quanto
disposto dalle norme di igiene per la tutela della salute pubblica, tali
limitazioni di orario non si applicheranno nelle zone che, secondo lo strumento
urbanistico vigente, sono destinate alla Industria e all'Artigianato.
Dovranno
comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori
siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale
tollerabilità.
L'intensità di
rumore accertata all'esterno degli stabilimenti industriali o artigiani, dovrà
rientrare nei seguenti limiti massimi:
- 60 decibel (B) di giorno
- 40 decibel (A) di notte
intendendo per notte il periodo compreso dalle ore
20 alle ore 7 da ottobre a marzo e dalle ore 21 alle ore 6 da aprile a
settembre.
Il rumore
dovrà essere rilevato all'uscita dello stabilimento, al suolo e ad una distanza
uguale all'altezza dei muro.
E’ ammessa una
tolleranza di 20 decibel, oltre il rumore di fondo e con un massimo di 45
decibel di notte e di 60 di giorno, quando il rumore di fondo Š inferiore a
questi valori.
Il
Responsabile del Servizio, per speciali e motivati casi, potrà imporre
particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui
al presente articolo.
Il Responsabile
del Servizio, in casi di accertata necessità, e tenuto conto dei
pubblico interesse, potrà concedere deroghe per periodi limitati
e ponendo eventuali condizioni.
Art. 51.
RILEVAMENTO E
REPRESSIONE DELLE ATTIVITA RUMOROSE
La natura ed
il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno
accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati, con l’ausilio
dei competenti uffici dell'Unità Sanitaria Locale.
Qualora il
livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, i responsabili,
previa diffida, sono tenuti ad eliminare o a ridurre il rumore ed il disturbo.
Art. 52.
MESTIERI GIROVAGHI
Fatto salvo quanto
previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi,
come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul
suolo, lustrascarpe e simili sono vietati, senza permesso del
Comune, nei centri abitati così come individuati da apposita deliberazione
ai sensi del vigente codice della strada.
Art. 53.
TRASPORTO DI
OGGETTI
Il trasporto
a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve esser
fatto con le opportune cautele e da persone idonee.
Gli oggetti
acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono essere
muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.
Gli oggetti
rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e
vengano trasportati orizzontalmente, debbono venire sorretti da almeno due
persone.
Il trasporto
di oggetti fragili deve esser effettuato in modo tale da evitare la caduta al
suolo dei medesimi o di parte di essi.
Art. 54.
CIRCOLAZIONE
E TRASPORTO DI ANIMALI PERICOLOSI
E’ vietata
la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi
in apposite ed idonee gabbie o custoditi in altro modo idoneo.
Art. 55.