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REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

                                                         INDICE

 TITOLO I     Disposizioni generali                                                              Pag. 2

 TITOLO Il    Occupazione dei suolo pubblico o privato aperto al pubblico transito    Pag. 5

 TITOLO III   Nettezza - Decoro ed ordine dei centro abitato                                Pag. 9

 TITOLO IV   Quiete e sicurezza nel centro abitato                                            Pag. 16

 TITOLO V    Commercio fisso ed ambulante - Esercizi pubblici-                           Pag. 26

 TITOLO VI   Norme di procedura per l’accertamento delle trasgressioni e per l’applicazione delle sanzioni                                                                                         Pag. 28

 TITOLO VII  Disposizioni finali                                                                 Pag. 29

 TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. l.

DISCIPLINA DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA

 La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità Comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio, anche temporaneamente.

Sono titoli di Polizia Urbana le autorizzazioni, le concessioni, le licenze ed i permessi previsti dal presente Regolamento.

 Art. 2.

DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA

 Il Responsabile del Servizio impartisce le direttive, vigila sull'espletamento dei servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di Polizia Urbana.

Il servizio di Polizia Urbana viene attuato dagli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, nei limiti dei servizio cui sono destinati, abbiano, a norma di legge o di regolamento, l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità comunale e di accertare determinati fatti.

Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

Per l'accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

 Art. 3.

RICHIESTA E RILASCIO DI CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI ED ALTRI TITOLI

 Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Responsabile del Servizio con apposita e motivata domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dal richiedente, e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per decidere sulla richiesta, il Responsabile del Servizio può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.

Prima dei rilascio dell'autorizzazione o della concessione, il Responsabile del Servizio, all'occorrenza, ha facoltà di invitare a completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica, fissando all'uopo un termine non superiore a sessanta giorni.

Il termine, di cui al comma precedente, può essere prorogato su richiesta dell'interessato  per giustificati motivi e particolarmente quando per l'utilizzazione dei titolo si renda

necessario l'approntamento di locali o la esecuzione di lavori.

I titoli vengono rilasciati con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.

I titoli si intendono accordati.

a)  personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;

b)  previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;

c)  senza pregiudizio per i diritti di terzi;

d)  con l'obbligo, per il titolare, di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;

e)  sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte.

Il Responsabile del Servizio  potrà subordinare il rilascio o la validità di alcuni titoli:

1) alla stipulazione da parte dei richiedente di un contratto di assicurazione per la responsabilità. civile verso terzi;

2) a collaudi statici o a reazioni tecniche da eseguirsi a spese dei richiedente da parte di un professionista iscritto negli albi professionali o, qualora il Responsabile del Servizio  lo ritenga opportuno, dai competenti uffici dei Comune sempre a spese dei richiedente.

Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

 Art. 4.

OSTENSIBILITA’ E VALIDITA’ DEI TITOLI

 I titoli di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Essi dovranno comunque essere esibiti a richiesta degli agenti a ciò qualificati.

In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, e comunque non possono avere validità superiore ad un anno.

Alla scadenza essi possono essere rinnovati o prorogati in seguito a richiesta del titolare, mediante vidimazione, previo versamento delle tasse e dei diritti eventualmente dovuti.

Il rinnovo dei titolo potrà essere subordinato a nuovi accertamenti, in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.

 Art. 5.

SOSPENSIONE - REVOCA E DECADENZA DEI TITOLI

Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi quando venga accertata la violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo stesso o dalla normativa vigente;

-  possono essere revocati quando vengano meno i presupposti in base ai quali vennero rilasciati o quando sopravvenga un motivo di pericolo per il pubblico interesse;

-  possono inoltre essere revocati in caso di gravi o reiterate violazioni delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente.

La sospensione e la revoca dei titoli sono adottate con ordinanza del Responsabile del Servizio.

Il titolo si intende decaduto quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine prescritto o quando esso sia stato ceduto senza la necessaria autorizzazione del Responsabile del Servizio.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

Il Responsabile del Servizio  può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

Il Responsabile del Servizio può disporre in ogni momento accertamenti in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.

 TITOLO Il

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO

APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Art. 6.

      DIVIETO DI OCCUPARE IL SUOLO

 E’ proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza titolo rilasciato dall'Autorità Comunale.

 Art. 7.

DOMANDE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO

Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito dovrà fare domanda al Responsabile del Servizio competente, indicando nella medesima la ubicazione e la estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa.

 Art. 8.

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

 Le occupazioni di suolo pubblico possono essere permanenti o temporanee.

La concessione per occupazione permanente di suolo pubblico è disciplinata dalle norme contenute nel vigente regolamento comunale COSAP.

 Art. 9,

CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO

Le concessioni per le occupazioni permanenti sono rilasciate dal Responsabile del Servizio competente.

Le concessioni di cui al precedente articolo debbono essere disciplinate in ogni caso da apposita convenzione da stipularsi dal Comune con gli interessati.

 Art. 1 0.

OCCUPAZIONE Di SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE

Il commercio ambulante a posto fisso può essere esercitato nelle aree dei pubblici mercati e nelle zone dei territorio comunale appositamente stabilite dal Responsabile del Servizio competente a norma di legge.

Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio dei commercio ambulante sono disciplinate dal Regolamento comunale COSAP ed in conformità alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni emanate in applicazione di esse.

 Art. 11.

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO O SOGGETTO AL PUBBLICO TRANSITO

PER LAVORI EDILI E DI MANUTENZIONE

 Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, nonché le sporgenze in detti luoghi, con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, macchine operatrici e mezzi d'opera, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie, o altro materiale.

Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite, senza autorizzazione o concessione, fuorché negli orari nei quali può essere fatto divieto con apposita ordinanza del Responsabile del Servizio.

 Art. 12.

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - DINIEGO

Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità. Debbono essere negate quando pregiudichino la incolumità pubblica.

In ogni caso, devono essere garantiti spazi sufficienti per il transito dei pedoni e per la sicurezza della viabilità.

 Art. 13.

DIVIETI ED OBBLIGHI PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI

O CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO

Ai titolari di permessi, di concessioni o di autorizzazioni per l'occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni od autorizzazioni scritte, è vietato:

a) infiggere pali o punte nel suolo;

b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;

c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;

d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.

I titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione dei suolo, gli esercenti il commercio ambulante e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

Gli esercenti il commercio ambulante a posto fisso, debbono raccogliere in appositi sacchetti o in altri contenitori i rifiuti o le immondizie, giacenti nello spazio da loro occupato, per l'asporto da parte dei servizio comunale di nettezza urbana.

 Art. 14.

INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI

E’ vietata l'installazione di tende solari e simili, sporgenti su spazio pubblico o di pubblico passaggio senza titolo rilasciato dal Comune.

Le tende e gli accessori delle stesse, sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio, non dovranno avere in alcuna parte una altezza inferiore a metri 2.20 dal suolo.

Il Responsabile del Servizio competente stabilisce nell'apposito provvedimento di autorizzazione la sporgenza massima secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica; può autorizzare l'installazione di frange e balze prive di elementi rigidi o contundenti ad altezza non inferiore a metri 2.00 dal suolo.

Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolunni, il Responsabile del Servizio competente stabilisce caso per caso se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale ed alla sicurezza della circolazione, anche ad un'altezza inferiore, a quella indicata nei commi precedenti.

Le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, le indicazioni toponomastiche, la segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.

Il Responsabile del Servizio competente ha la più ampia facoltà di negare l'autorizzazione quando l'edificio indicato per il collocamento di una o più- tende sia di interesse artistico.

In caso di pioggia o di vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse possono derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone o alla circolazione.

 Art. 15.

INSTALLAZIONE DI INSEGNE - TARGHE - VETRINE - MANIFESTI -STRISCIONI PUBBLICITARI

 Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, e dai regolamenti edilizio, sulla pubblicità, compresa quella sanitaria, e sulle pubbliche affissioni, ed in materia di occupazioni degli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, è vietata l'installazione di insegne, targhe, bacheche, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni e altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione dei Comune.

Il Responsabile del Servizio competente può prescrivere per i mezzi pubblicitari di cui al comma precedente determinate modalità e caratteristiche in armonia con le esigenze ambientali e della circolazione.

Sono comunque vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento e disturbo diretto verso aree di pubblico transito.

Per le installazioni di cui al primo comma, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata, l'altezza dal suolo non potrà essere inferiore a metri cinque.

 Art. 16.

COLLOCAMENTO DI TAVOLI - SEDIE - PIANTE ORNAMENTALI - MERCI OD ALTRO

 L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posacicli, attrezzature commerciali, merci od altro può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non ostino motivi estetici, di viabilità o di incolumità delle persone.

Nel titolo può essere stabilito che la occupazione di cui sopra non è consentita in determinati orari o quando i locali siano chiusi.

  Art. 17.

ESPOSIZIONE DI DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

 Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con 'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene.

L'esposizione di vegetali, destinati all'alimentazione, è ammessa soltanto per quei prodotti da consumarsi previa cottura, lavaggio o dipellamento.

Le merci di cui ai commi precedenti debbono comunque essere tenute ad una altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo.

 TITOLO III

NETTEZZA - DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art. 18.

DISPOSIZIONI GENERALI

 Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

E’ pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.

E’  vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento comunale dei servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal regolamento di igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.

 Art. 19.

PULIZIA DELLE AREE DATI IN CONCESSIONE E DELLE AREE ANTISTANTI I NEGOZI E GLI ESERCIZI PUBBLICI

 E’ proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.

I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione dei pubblico anche all'esterno dei locale un conveniente numero di idonei porta-rifiuti.

 Art. 20.

ESTIRPAMENTO DELL'ERBA E CURA DELLE SIEPI E PIANTE

 Il Responsabile del Servizio con apposita ordinanza può porre a carico dei proprietari di qualsiasi immobile prospiciente la pubblica via l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta.

 Art. 21.

ATTI CONTRARI AL DECORO E ALLA DECENZA

 In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le necessità fisiologiche fuori dei luoghi all'uopo destinati.

Salvo quanto previsto in materia dalle norme igienico-sanitarie, la balneazione ed il nuoto restano vietati nei laghi e nei corsi d'acqua prospicienti le aree pubbliche.

 Art. 22.

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

 I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono:

-tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, gli androni, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista;

 -curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico;

 -provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici;

 -tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.

I soggetti indicati nel primo comma sono tenuti alla manutenzione e pulizia degli edifici, con particolare riferimento ai cornicioni, terrazze e davanzali, anche per gli inconvenienti cagionati da volatili e che si constatano nei punti dove gli stessi affluiscono e stazionano in numero elevato.

 Art. 23.

DETURPAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

 Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.

Resta in ogni caso obbligo dei proprietari o di chi abbia diritti sull'immobile provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

 Art. 24.

DISTRIBUZIONE DI MANIFESTI

 Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciar cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.

La distribuzione dei materiali sopraddetti, con la osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.

         Non è ammesso lasciare manifestini pubblicitari sui parabrezza o sulle autovetture lasciate in sosta.

 Art. 25.

CARTELLI - ISCRIZIONI - TARGHE - PROIEZIONI E NOTIZIARI LUMINOSI

 Salvo quanto prescritto dal precedente art. 15 e da altri regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione dei Comune è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze, quand'anche non vi sia occupazione di suolo pubblico.

Gli interessati dovranno presentare al Comune le relative domande corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche per le proiezioni, i notiziari ed i giornali luminosi.

 Art. 26.

LAVORI ED ATTIVITA’ ARTIGIANALI SUL SUOLO PUBBLICO

 Senza autorizzazione del Responsabile del Servizio, è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.

La lavatura o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono vietate.

Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

 Art. 27.

LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

 La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati o dei luoghi stabiliti dall'Autorità Comunale.

E’  vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza del Responsabile del Servizio.

Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non provochino gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune.

 Art. 28.

BATTITURA DI PANNI E TAPPETI

 E’ vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre, e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci. materassi e simili.

Tali operazioni potranno essere consentite soltanto negli orari e con le modalità stabilite dal Responsabile del Servizio con apposita ordinanza.

 Art. 29.

PULIZIA DI ANDITI - VETRINE - NEGOZI - ESERCIZI E ABITAZIONI

La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.

Il Responsabile del Servizio potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

 Art. 30.

MANUTENZIONE ED USO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle acque e dell'ambiente, è vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, gli inquilini e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

 Art. 31.

DEPOSITO ED ASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

 I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità nei luoghi e negli orari che saranno stabiliti dal Responsabile del Servizio competente con propria ordinanza o dall'apposito regolamento comunale di conferimento, raccolta e smaltimento.

E’ vietato gettare o calare rifiuti, sciolti od in contenitori, nelle strade, nelle piazze o nei corsi d'acqua.

Il conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiali di scarto voluminosi o ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal Responsabile del Servizio competente con propria ordinanza o dal regolamento comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Salvo quanto può essere disposto dal regolamento sopra citato, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

Per lo smaltimento dei rifiuti considerati speciali, tossici e nocivi e dei fanghi residuati da cicli di lavorazione e dai processi di depurazione, si osservano le disposizioni previste dalle norme speciali in materia e si applicano le relative sanzioni.

  Art. 32.

TRASPORTO DI LETAME - MATERIALE DI ESPURGO E COSE MALEODORANTI CONCIMAZIONE DEI TERRENI

 Le ditte che esercitano a fini commerciali il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei liquami provenienti da allevamenti animali o di espurgo di pozzi neri di abitazioni civili debbono essere munite di autorizzazione dei Sindaco e delle altre autorità competenti indicate dalle leggi speciali.

Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno attenersi alle condizioni e modalità stabilite dai regolamenti comunali di igiene e sanità, dalle altre norme vigenti in materia e dalle ordinanze del Responsabile del Servizio.

In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione dei materiale trasportato.

La conciliazione dei terreni adibiti ad uso agricolo con smaltimento di liquami, letame od altri materiali maleodoranti, non può essere fatta, in prossimità di abitazioni, pozzi d'acqua potabile e di corsi d'acqua, ad una distanza inferiore di quella stabilita dalle norme speciali vigenti in materia.

Lo spargimento a scopo fertilizzante dei materiali da parte delle ditte di cui al comma primo può essere fatto soltanto su aree autorizzate dall'autorità sanitaria.

Il Responsabile del Servizio potrà con ordinanza limitare l'orario in cui sono ammesse le operazioni di cui al presente articolo.

Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiali maleodoranti che arrechino disturbo al vicinato.

 Art. 33.

TRASPORTO DI MATERIALI DI FACILE DISPERSIONE

 Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.

 Art. 34

SGOMBERO DELLA NEVE E DELLE FORMAZIONI DI GHIACCIO

I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e dei ghiaccio dai marciapiedi nei tratti antistanti gli accessi degli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucciolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo e sui marciapiedi stessi.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio nei modi e nei tempi opportuni.

In caso di abbondanti nevicate, il Responsabile del Servizio potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

Le operazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o dei ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera da evitare danni alle persone o alle cose.

Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele.

E’ vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale in modo da cagionare pericolo, ostacolo o intralcio alla viabilità.

  Art. 35..

SCARICO DI RESIDUI DI COSTRUZIONI E RIPARAZIONI

 Resta vietato eseguire lo scarico ed il deposito anche temporanei sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, manutenzioni ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.

Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall'Autorità comunale e dalle altre autorità indicate dalla legge.

Senza apposita autorizzazione è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.

Il Responsabile del Servizio  può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito, o che costituiscano pregiudizio alla nettezza, decoro ed ordine dei centro abitato.

I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione dei materiale depositato.  In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese dei trasgressore.

 Art. 36.

EMISSIONI DI FUMO ED ESALAZIONI - POLVERE

 

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e di attività insalubri, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Coloro che, a causa della loro attività debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

E’  vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale.

I camini ed i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in genere e di condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, dovranno essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti.

 Art. 37.

ALTRI ATTI VIETATI

 In tutto il territorio dei Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

a)   eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;

b)   gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri, od altri oggetti;

c)   collocare o appendere, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;

d)   lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;

e)   eseguire qualsiasi gioco, che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati;

f)   effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;

g)   depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;

h)   entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;

i)   sedersi a terra, sulle aiuole o sui gradini dei monumenti o di altri edifici, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti;

l)   arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;

m)   sdraiarsi o salire sulle panchine.

Resta altresì vietato:

1)   condurre, nelle località indicate dal Responsabile del Servizio competente con apposita ordinanza, animali molesti o che possano sporcare i luoghi soggetti a pubblico passaggio, allorquando chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per la immediata pulizia dei suolo e non provveda a raccogliere e ad asportare gli escrementi;

2)   introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione, commercio e la somministrazione per il pubblico di alimenti o bevande.

  Art. 38.

CARAVAN - AUTOCARAVAN - TENDE - CARRI ABITAZIONE E ACCAMPAMENTI

 In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche per alloggiare o pernottare in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere, fuori degli spazi a ciò destinati o consentiti.

Il Responsabile del Servizio  può vietare comunque la sosta anche temporanea per alloggio o pernottamento o per attendere ad altre necessità abitative, con i veicoli di cui al comma precedente, in determinate località o vie del Comune.

Il Responsabile del Servizio può altresì vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private, per motivi di igiene, di ordine o di decoro dell'ambiente.

La sosta delle carovane dei nomadi potrà essere consentita solo in località appositamente prestabilite e all’uopo attrezzate, che saranno individuate da apposito atto deliberativo.

 TITOLO IV

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 39.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

Nei locali gestiti dal Comune, come uffici, dormitori, sale di riunione, biblioteche, musei, piscine, palestre, centri ricreativi, campi-gioco, impianti sportivi  le persone debbono mantenere contegno consono al luogo e tale da non arrecare disturbo ed osservare i regolamenti particolari e le ordinanze del Responsabile del Servizio competente per accedere e frequentare dette sedi.

 Art. 40.

CORTEI - CERIMONIE - RIUNIONI E MANIFESTAZIONI

 Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Responsabile del Servizio almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implichino limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Responsabile del Servizio dovrà essere dato almeno cinque giorni prima.

Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.

 Art. 41.

CUSTODIA E DETENZIONE DI CANI O DI ALTRI ANIMALI

E’ vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.

Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni da non disturbare.

I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.

Oltre a quanto previsto dall'art. 37 lettera d), ai proprietari di cani o di altri animali è vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattie, ferite o altre lesioni cutanee.

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme, è altresì vietato ai proprietari o detentori di animali abbandonare i medesimi in modo da poter costituire pregiudizio per la quiete o possano rendersi pericolosi per la sicurezza in generale.

 Art. 42.

CIRCOLAZIONE DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI OD APERTI AL PUBBLICO

 Fermo restando quanto stabilito dall'art. 37, comma 2, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico tutti i cani devono essere muniti di collare, portante la apposita targhetta comunale, e dovranno essere tenuti con solido guinzaglio di lunghezza non superiore a centimetri ottanta.

Tutti i cani di grossa taglia, come i mastini, gli alani, i dobermann, i pastori, nonché i cani di indole mordace, dovranno essere muniti anche di idonea museruola.

Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone.  Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna a seguito dei cacciatore;

- i cani da pastore quando accompagnino il gregge;

- i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto.

 Art. 43.

CATTURA DEI CANI E DI ALTRI ANIMALI

 I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto.

E’ proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

 Art. 44.

MOLESTIA AGLI ANIMALI

 E’ vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze.

 Art. 45.

RUMORI O SUONI NELLE ABITAZIONI O IN ALTRI LOCALI

 Nelle abitazioni ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, video-giochi, fonografi, giradischi e simili, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

 Art. 46.

IMPIANTO E USO DI MACCHINARI

 L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

 Art. 47.

SEGNALAZIONI SONORE - SIRENE E CAMPANE

 Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 7 alle ore 21, per segnalare gli orari di inizio e di termine dei lavoro.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.

  Art. 48.

DISPOSITIVI SONORI DI ALLARME

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;

2) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.

Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, etc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

I segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

 Art. 49.

ATTIVITA RUMOROSE VIETATE

 Sono vietate:

a) le grida dei venditori di merce in genere;

b) la pubblicità sonora;

c) l'uso di amplificatori sonori;

 d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.

Le attività di cui ai punti b) e c) dei comma precedente possono essere consentite con autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità.

Anche nei casi consentiti, tali attività. debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.

Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate e disciplinate dal Responsabile del Servizio con apposita ordinanza, con cui potranno essere disposte speciali o particolari prescrizioni.

 Art. 50.

ATTIVITA PROFESSIONALI RUMOROSE E INCOMODE

 L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, è vietato negli orari stabiliti con ordinanza del Responsabile del Servizio.

Salvo quanto disposto dalle norme di igiene per la tutela della salute pubblica, tali limitazioni di orario non si applicheranno nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate alla Industria e all'Artigianato.

Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

L'intensità di rumore accertata all'esterno degli stabilimenti industriali o artigiani, dovrà rientrare nei seguenti limiti massimi:

                                - 60 decibel (B) di giorno

                                - 40 decibel (A) di notte

intendendo per notte il periodo compreso dalle ore 20 alle ore 7 da ottobre a marzo e dalle ore 21 alle ore 6 da aprile a settembre.

Il rumore dovrà essere rilevato all'uscita dello stabilimento, al suolo e ad una distanza uguale all'altezza dei muro.

E’ ammessa una tolleranza di 20 decibel, oltre il rumore di fondo e con un massimo di 45 decibel di notte e di 60 di giorno, quando il rumore di fondo Š inferiore a questi valori.

Il Responsabile del Servizio, per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.

Il Responsabile del Servizio, in casi di accertata necessità, e tenuto conto dei pubblico interesse, potrà concedere deroghe per periodi limitati e ponendo eventuali condizioni.

  Art. 51.

RILEVAMENTO E REPRESSIONE DELLE ATTIVITA RUMOROSE

 La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati, con l’ausilio dei competenti uffici dell'Unità Sanitaria Locale.

Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare o a ridurre il rumore ed il disturbo.

 Art. 52.

MESTIERI GIROVAGHI

 Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lustrascarpe e simili sono vietati, senza permesso del Comune, nei centri abitati così come individuati da apposita deliberazione ai sensi del vigente codice della strada.

 Art. 53.

TRASPORTO DI OGGETTI

Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve esser fatto con le opportune cautele e da persone idonee.

Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e vengano trasportati orizzontalmente, debbono venire sorretti da almeno due persone.

Il trasporto di oggetti fragili deve esser effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

 Art. 54.

CIRCOLAZIONE E TRASPORTO DI ANIMALI PERICOLOSI

 E’ vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie o custoditi in altro modo idoneo.

 Art. 55.