<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Comune di Ceresara
Home Page
 
  Il Sindaco

 

La Giunta
  Il Consiglio
Comunale
 
  Anagrafe
stato civile

 

Polizia Municipale
  ufficio Tributi ed ecologia
  ufficio tecnico ed urbanistica
  Sportello unico per le attività produttive
  Ragioneria e personale
  Segreteria e servizi sociali
 
  Statuto Comunale

 

Piano regolatore generale
  Stemma e gonfalone
 
  concorsi

 

appalti
 

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO

DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI

RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI

 

Art. 1

Campo di applicazione

 

            Il presente regolamento viene emanato in attuazione dell’art. 2, comma 1 lett. C) e dell’art. 8, comma 3 della legge regionale 1 luglio 1993, n. 21, e si applica alle operazioni di conferimento e raccolta differenziati delle frazioni dei rifiuti urbani, di cui all’art. 5, comma 2 della medesima legge regionale.

 

Art. 2

Definizioni

 

            Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a)       conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;

b)       raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all’accumulo in apposita attrezzatura o impianto;

c)       ammasso temporaneo: il deposito di residui effettuato nell’interno dell’insediamento produttivo di origine dei medesimi;

d)       stoccaggio provvisorio: il deposito di residui effettuato all’esterno dell’insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo;

e)       trasporto: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;

f)         servizio di raccolta differenziata: l’organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti, finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire ed a favorire il recupero di materiali ed energia dai rifiuti. Rientrano in tale servizio tutte le attività a partire dalla fase di conferimento, fino all’attività di gestione delle piattaforme  per la raccolta differenziata;

g)       piazzola per la raccolta differenziata: un’area attrezzata destinata a stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;

h)       frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;

i)         frazione secca: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero siano in qualche modo suscettibili di recupero.

 

Art. 3

Gestione del servizio

 

1)     Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili viene effettuato secondo le disposizioni, di cui all’art. 8, comma 1, della L. R. 21/93.

2)     Il gestore del servizio è tenuto all’obbligo di dichiarazione alla Provincia, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 21/93.

 

Art. 4

Oggetto del regolamento

 

1)     L’organizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti si adegua alle disposizioni del presente regolamento, che ha per oggetto:

a)     le modalità per determinare la localizzazione dei siti destinati all’alloggiamento dei contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;

b)     il numero, la capacità volumetrica e le caratteristiche di individuazione dei contenitori, in cui viene conferita la frazione da raccogliere;

c)      le modalità di conferimento da parte degli utenti;

d)     la frequenza della raccolta;

e)     la frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori;

f)        le sanzioni.

 

 

Art. 5

Finalità del servizio di raccolta differenziata

 

1)     Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:

a)     diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;

b)     favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali, fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;

c)      migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;

d)     ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;

e)     favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

 

Art. 6

Principi generali e criteri di comportamento

 

1)     Le attività di conferimento e di raccolta differenziata sono sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

a)     deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b)     deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e devono essere evitati ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore ed odori;

c)      devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell’ambiente e del paesaggio.

 

Art. 7

Requisiti per l’attuazione

 

1)     L’organizzazione del servizio di raccolta differenziata deve essere realizzata tenendo conto:

*   delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;

*   delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;

*   del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;

*   dei sistemi di recupero;

*   dei sistemi di smaltimento finale;

*   della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;

*   delle interazioni con la diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;

*   della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell’evolversi dei consumi;

*   dell’individuazione dei mercati della frazioni da raccogliere.

 

Art. 8

Localizzazione dei siti e dei contenitori

 

1)     La localizzazione delle piazzole di raccolta differenziata dei rifiuti è così stabilita:

a)     piazzola sita in Via Guado a Ceresara;

b)     piazzola sita in Via San. Martino nella frazione di San Martino Gusnago di Ceresara;

c)      piazzola sita nella frazione di Villa Cappella di Ceresara;

2)     E’ vietato, all’interno delle piazzole di cui al comma primo,  spostare i contenitori dalla loro collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto durante le operazioni di svuotamento.

 

 

Art. 9

Tipologia dei contenitori

 

1)     Spetta al Comune, in accordo con l’ente gestore e in relazione alle specifiche esigenze locali, stabilire il numero e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere e alla densità abitativa della zona interessata.

2)     I contenitori vengono contrassegnati da targhe adesive ben visibili riportanti le diciture relative alle frazioni di raccolta differenziata.

 

Art. 10

Modalità di conferimento

 

1)     Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore e/o dell’utente, il quale è tenuto ad ammassarli separatamente.

2)     Il conferimento in cassonetti o altrui contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

a)     dopo l’uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;

b)     è vietato introdurre nei contenitori:

*   sostanze liquide;

*   materiale acceso o non completamente spento;

*   materiali (metallici e non) che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;

*   rifiuti pericolosi;

*   frazioni passibili di raccolta differenziata e non compatibili con destinazione specifica del contenitore.

c)      i materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositato nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurne al minimo il volume e l’ingombro.

3)     Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi è in particolare regolato dalle seguenti norme:

a)     i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;

b)     il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

c)      per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell’introduzione nei sacchetti.

4)     Il conferimento deve avvenire in modo separato a seconda delle differenti tipologie di rifiuto da raccogliere, salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 2, della l.r. 21/93.

5)     In caso di raccolta differenziata a domicilio (prelievo porta a porta) la collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità e negli orari prefissati dagli uffici comunali competenti: i materiali, in ogni caso, devono essere confezionati e impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti.

 

Art. 11

Frequenza della raccolta

 

1)     Contenitori in plastica, carta e cartone, vetro ed indumenti il mercoledì di ogni settimana dalle ore 13,30 (salvo il periodo feriale di agosto) per quanto concerne il ²porta a porta²

2)     Nei giorni di apertura delle piazzole di raccolta secondo gli orari stabiliti e pubblicizzati dal Comune per tutte le tipologie previste.

 

 

Art. 12

Frequenza e modalità di lavaggio dei contenitori

 

1)     Il soggetto gestore del servizio di raccolta differenziata deve provvedere ad assicurare la pulizia dei contenitori attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni, effettuato ogni 15 (quindici) giorni.

 

 

Art. 13

Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi

 

1)     E’ fatto divieto di conferire i rifiuti pericolosi, di cui all’art. 5, comma 2, lettera a) della l.r. 21/93, nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.

2)     I rifiuti, di cui al primo comma, devono, a cura del produttore e/o dell’utente, essere ammassati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l’ambiente.

3)     I seguenti rifiuti pericolosi devono essere conferiti, rispettivamente:

*   i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati in appositi contenitori collocati presso la farmacia.

4)     I contenitori per le pile sono apposti presso i rivenditori.

5)     I rifiuti pericolosi di cui all’art. 5, comma 2, lettere a2)(prodotti etichettati con simbolo ²T² e ²F²) e a4) (lampade a scarica e tubi catodici) della l.r. 21/93 devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura dell’utente, presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa, presso le apposite piazzole per la raccolta differenziata in appositi contenitori dotati di idonei dispositivi di sicurezza.

 

Art. 14

Raccolta differenziata della frazione umida e della

Frazione secca dei rifiuti urbani

 

1)     Il conferimento e il servizio di raccolta dei rifiuti organici compostabili di cui all’art. 5, comma 2, lettera c) della l.r. 21/93, deve essere diretto alla separazione della frazione umida dalla frazione secca.

2)     L’attivazione del servizio di cui al primo comma, a cominciare da utenze collettive quali mense, ristoranti, mercati ortofrutticoli e ittici, è subordinata all’effettiva e comprovata possibilità di conferire i rifiuti raccolti separatamente negli impianti di compostaggio, così come previsto dall’art. 6, commi 3 e 4 della l.r. 21/93.

3)     Il conferimento della frazione umida dei rifiuti urbani deve essere effettuato con le seguenti modalità:

*   conferimento diretto dei rifiuti tramite sacchi.

4)     I contenitori devono essere contrassegnati da apposita simbologia.

5)     I rifiuti appartenenti alla frazione secca devono essere conferiti a cura del produttore tramite sacchi o in appositi imballaggi.

6)     Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti appartenenti alla frazione umida ben chiusi in sacchi o in altri involucri a perdere possibilmente di materiale cartaceo.

7)     Il conferimento di erba tagliata proveniente da utenze domestiche nonché i tronchi e le ramaglie devono essere conferiti presso le piazzole per la raccolta differenziata, di cui all’art. 8, comma primo.

 

 

Art. 15

Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti

 

1)     Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti devono essere effettuati secondo le seguenti modalità:

a)     conferimento, effettuato direttamente dall’utente presso le piazzole di raccolta  e negli appositi contenitori.

2)     E’ vietata ogni forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.

 

 

 

Art. 16

Raccolta differenziata di vetro, metallo, plastica e carta, frigoriferi,

componenti elettronici e polistirolo di provenienza domestica

 

1)     Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti, di cui all’art. 5, comma 2, lettere d2), d3), d4) e d5) della l.r. 21/93, vengono effettuati secondo le seguenti modalità:

a)     conferimento presso gli appositi contenitori situati nelle piazzole di raccolta;

b)     raccolta a domicilio secondo modalità e tempi prefissati dall’ufficio comunale competente (prelievo porta a porta).

2)     Il servizio può essere affidato, secondo gli usi e previo assenso del comune, ad enti ed organizzazioni di volontariato, così come definite dalla legge 11.08.1991, nr.266, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della l.r. 21/93.

3)     I contenitori, situati nelle piazzole di cui all’art. 8, comma primo,  per la raccolta del vetro devono essere contrassegnati da apposita simbologia.

4)     I contenitori situati nelle piazzole di cui all’art. 8. Comma primo, per la raccolta della plastica, devono essere contrassegnati da apposita simbologia.

5)     I contenitori, situati nelle piazzole di cui all’art. 8, comma primo, per la raccolta del metallo sono contrassegnati da apposita simbologia; la determinazione della capacità e del numero dei contenitori viene stabilita a discrezione dell’ente gestore del servizio previo accordo con l’ufficio comunale competente.

6)     I contenitori, situati nelle piazzole di cui all’art. 8, comma primo, per la raccolta della carta devono essere contrassegnati da apposita simbologia.

7)     Il conferimento dei rifiuti di cui all’art. 5, comma 2 lettere d6)(frigoriferi) e d8)(polistirolo) di provenienza domestica, viene effettuato presso le piazzole per la raccolta differenziata di cui all’art. 8, comma primo.

 

 

 

 

Art. 17

Raccolta convenzionata dei rifiuti assimilabili agli urbani

 

1)     Per le attività artigianali e commerciali si raccoglie dopo apposita convenzione:

carta, cartone, imballaggi di cartone, scarti di frutta, erbe, fiori, lattine, scarti di ortaggi, sacchi e sacchetti di carta, scarti di vegetali e verdura, fusti di vetro, imballaggi di polistirolo, sacchi e imballaggi in plastica.    

 

Art. 18

Vigilanza

 

1)     A far tempo dall’istituzione dei servizi di raccolta differenziata, la vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte dei cittadini, con particolare riguardo al rispetto dell’obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi

2)     Alla provincia territorialmente competente spetta l’esercizio delle attività di controllo e di vigilanza sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati e sulla gestione delle piattaforme autorizzate.

3)     Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’art. 12, comma 2, della l.r. 21/93 i quantitativi raccolti per ciascuna frazione sono oggetto di valutazione quali-quantitativa da parte della provincia territorialmente competente.

 

Art. 19

Sanzioni

 

1)     In caso di inottemperanza dell’obbligo di conferimento separato delle singole frazioni di rifiuti, oggetto di raccolta differenziata, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 33, comma 1, della l.r. 21/93.

 

 

Art. 20

Informazioni

 

1)     I gestori dei servizi di raccolta differenziata organizzano, a proprie spese e in accordo con il Comune  campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all’utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obbiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini.

 

Art. 21

Rapporti con i consorzi nazionali obbligatori

 

1)     Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, il comune, eventualmente consorziato con altri comuni, direttamente o tramite azienda municipalizzata, stipula apposite convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi dell’art. 9.quater, comma 2, della legge 9.11.1988, nr. 475 e con le associazioni di categoria specializzate ovvero con ditte che effettuano attività di recupero rifiuti.

2)     Le convenzioni di cui al primo comma, definiscono in particolare:

a)     le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;

b)     la copertura degli oneri relativi;

c)      l’organizzazione di attività promozionali e di informazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

d)     le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

 

 

 
  Eventi
  Luoghi artistici e storici

 

Dove Siamo
  le strutture ricettive
   
 
  Tariffe Servizi Comunali

 

Per gli anziani
  Biblioteca Comunale
  Associazioni locali
 
  Cosap

 

Commercio su area pubblica
  Gestione rifiuti
  Raccolta differenziata
  ICI
  Disciplinare degli spettacoli
  Polizia Municipale
  Fognature
  Statuto del contribuente
     
  ©Pagina realizzata da tecnologos