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Comune di Ceresara (MN)
Regolamento
DISCIPLINA del COMMERCIO
su AREE PUBBLICHE
L. n. 15 del 21-3-2000, Regione
Lombardia •
Approvato con deliberazione n. 061. del Consiglio comunale
in data 07 ottobre 2000
S O M M A R I O
Titolo I – Normativa generale
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Finalità
Art. 4 - Criteri da seguire per l’individuazione delle
aree mercatali e per le fiere
Art. 5 - Commissione Consultiva
Art. 6 - Compiti della Commissione Consultiva
Art. 7 - Osservatorio comunale per il commercio su aree pubbliche
Art. 8 - Compiti degli uffici comunali
Art. 9 - Esercizio dell’attività
Art. 10 - Produttori agricoli - Autorizzazione d’esercizio
Art. 11 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
Art. 12 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione
Art. 13 - Pubblicizzazione dei posteggi liberi
Art. 14 - Posteggi fuori mercato – Criteri di assegnazione
Art. 15 - Autorizzazioni per l’esercizio del commercio in
forma itinerante
Art. 16 - Subingresso nella titolarità dell’autorizzazione
Art. 17 - Reintestazione dell’autorizzazione e della concessione
dell’area
Art. 18 - Sospensione dell’autorizzazione d’esercizio
Art. 19 - Revoca dell’autorizzazione d’esercizio
Art. 20 - Indirizzi generali in materia di orari
Art. 21 - Festività
Art. 22 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
Art. 23 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina
transitoria. Rinvio
Art. 24 - Sanzioni
Art. 25 - Validità delle presenze
Art. 26 - Delega
Art. 27 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati
Art. 28 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati
e fiere
Art. 29 - Comunicazione dati al sistema informativo regionale per
il commercio su aree pubbliche
Titolo II – Disposizioni relative ai mercati e relativi posteggi
Art. 30 - Definizione – Rinvio
Art. 31 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo
Art. 32 - Planimetria dei mercati
Art. 33 - Utilizzo del posteggio
Art. 34 - Dimensioni dei posteggi
Art. 35 - Richiesta di trasferimento nell’ambito di uno stesso
mercato
Art. 36 - Scambio reciproco di posteggio
Art. 37 - Messa a disposizione di aree private
Art. 38 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
Art. 39 - Decadenza dalla concessione del posteggio
Art. 40 - Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo
autorizzatorio – Debbenza del canone concessorio
Art. 41 - Revoca della concessione del posteggio
Art. 42 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione
precaria
Art. 43 - Effettuazione di mercati straordinari
Art. 44 - Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali,
orari. Scheda
Titolo III – Commercio itinerante
Art. 45 - Modalità di svolgimento del commercio in forma
itinerante
Art. 46 - Determinazione degli orari
Art. 47 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del
produttore agricolo - Modalità. Orari. Divieti
Titolo IV – Fiere
Art. 48 - Tipologia ed aree destinate a fiere
Art. 49 - Autorizzazione per operare nelle fiere
Art. 50 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria
Art. 51 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati
Art. 52 - Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali.
Orari. Scheda
Titolo V – Posteggi fuori mercato
Art. 53 - Assegnazione, revoca, decadenza. Rinvio
Art. 54 - Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori
mercato
Titolo VI – Normativa igienico-sanitaria
Art. 55 - Normativa igienico-sanitaria
Titolo VII – Disposizioni finali
Art. 56 - Disposizioni transitorie e finali
Allegati
A) Planimetria generale, relativa al mercato settimanale,
alla fiera e al posteggio fuori mercato
B) Bando comunale per l’assegnazione in concessione di aree
nei mercati
C) Bando comunale per l’assegnazione di aree nelle fiere
D) Domanda per ottenere l’autorizzazione per l’esercizio
del commercio in forma itinerante
E) Provvedimento di conversione delle autorizzazioni di cui alla
L. n. 112/1991 nelle corrispondenti autorizzazioni di cui alla L.R.
n. 15/2000
F) Provvedimento di frazionamento delle autorizzazioni amministrative
di cui all’articolo 1, comma 2, della L. n. 112/1991
G) L.R. n. 15/2000
H) Tariffe vigenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
nelle in mercati, fiere e posteggi fuori mercato
Titolo I
Normativa generale
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività
di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio
e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal
paragrafo VI, dell’allegato “A”, della legge regionale
n. 15 del 21 marzo 2000 (Norme in materia di commercio al dettaglio
su aree pubbliche, in attuazione del D.lgs. n. 114/98 e primi indirizzi
regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche).
2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite
le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese
del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Il regolamento ha validità triennale, decorrente dalla
data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale
che lo approva. Può essere aggiornato entro il 31 gennaio
di ogni anno.
Art. 2
Definizioni
Agli effetti del presente regolamento s’intendono:
a) per commercio su aree pubbliche: l’attività di
vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti
e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali,
o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità,
attrezzate o meno, coperte o scoperte;
b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese
quelle di proprietà privata gravate da servitù di
pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata
ad uso pubblico;
c) per mercato: l’area pubblica o privata della quale il
Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi,
attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività
per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese,
per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione
di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;
d) per mercato specializzato od esclusivo: un mercato nel quale,
almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio
di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso
settore merceologico;
e) per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo
di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta
giorni. Può comprendere anche parte dell’anno successivo
a quello in cui ha inizio;
f) per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte
in cui un operatore ha effettivamente esercitato l’attività
nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
g) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un
operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto
che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale,
purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L’assegnatario
di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene,
comunque, considerato presente sul mercato;
h) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall’afflusso,
nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali
il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad
esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari
ricorrenze, eventi o festività;
i) per fiera specializzata: la manifestazione nella quale, almeno
il novanta per cento dei posteggi, è riservato al commercio
di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso
settore merceologico;
j) per fiera locale: la manifestazione che ha carattere esclusivamente
locale, con vocazione commerciale limitata all’area comunale,
che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri
storici, strade e quartieri;
k) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che
l’operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella
fiera;
l) per presenze in una fiera: il numero delle volte nelle quali
un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera,
prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività;
m) per autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche: l’atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio
per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza
per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c.
e S.a.s., che abilita all’esercizio del commercio sulle aree
pubbliche;
n) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale
il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione
all’operatore autorizzato all’esercizio del commercio
su aree pubbliche;
o) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica
o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade
in un’area mercatale;
p) per “decreto legislativo”: il decreto legislativo
n. 114 del 31 marzo 1998;
q) per “legge regionale”: la legge della Regione Lombardia,
n. 15 del 21 marzo 2000;
r) per registro imprese: il registro imprese di cui alla L. n.
580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura;
s) per Bollettino Ufficiale della Regione: il Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia;
t) per mercato straordinario: l’effettuazione di un mercato
in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi
operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene
programmata l’edizione aggiuntiva o straordinaria;
u) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica
o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto
al rilascio della concessione;
v) per miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione
di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro
posteggio purché non assegnato;
w) per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari
di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
x) per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori
agricoli;
y) per settore merceologico: quanto previsto dall’articolo
5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l’attività
commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
z) per spunta o sorteggio: operazione con la quale, all’inizio
dell’orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze
degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede
alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente
liberi o non ancora assegnati;
aa) per “spuntista”: l’operatore che, non essendo
titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente,
un posto non occupato dall’operatore in concessione o non
ancora assegnato;
ab) per produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente
condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti,
le loro cooperative o consorzi;
ac) per ordinanza del Ministro della Sanità: l’ordinanza
di detto Ministero in data 2 marzo 2000;
Art. 3
Finalità
1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche
che assicuri la migliore produttività del sistema e un’adeguata
qualità dei servizi da rendere al consumatore;
b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza,
garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie
distributive;
c) rendere compatibile l’impatto territoriale ed ambientale
delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori
quali la mobilità, il traffico e l’inquinamento;
d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere,
al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri
più degradati, non sufficientemente serviti dalla struttura
commerciale esistente;
e) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso
la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche,
nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico
ed ambientale;
f) favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine a
vocazione turistica, in relazione all’andamento del turismo
stagionale;
g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente,
dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti
di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità
alla vigente normativa igienico-sanitaria;
h) favorire l’individuazione di nuove aree, pubbliche o private,
coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L’individuazione
di dette aree deve essere strettamente correlata all’incremento
demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale
già esistente nel territorio comunale;
i) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
– un facile accesso ai consumatori;
– sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
– il minimo disagio alla popolazione;
– la salvaguardia dell’attività commerciale
in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici,
compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli
aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
– un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti
verso i centri storici o verso aree congestionate;
l) promuovere l’aggregazione associativa degli operatori,
mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione
dei servizi mercatali.
Art. 4
Criteri da seguire per l’individuazione delle aree mercatali
e per le fiere
1. Nell’individuazione delle aree da destinare a sede di
mercati o fiere, il Comune deve rispettare:
a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal
Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici,
artistici ed ambientali;
c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale,
igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali
di polizia urbana;
e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto
della presumibile capacità di domanda della popolazione residente
e fluttuante.
Art. 5
Commissione Consultiva
1. Per lo svolgimento dei compiti e funzioni indicati all’art.
6 del presente regolamento, è istituita una Commissione Consultiva
così composta:
– Presidente: Sindaco o suo delegato
– Componenti:
– due rappresentanti delle associazioni dei consumatori e
degli utenti, iscritte nell’elenco di cui all’art. 5
della L. n. 281/1998, maggiormente rappresentative a livello provinciale;
– tre rappresentanti delle organizzazioni degli operatori
al dettaglio su area pubblica, maggiormente rappresentative a livello
provinciale;
– Segretario senza diritto di voto: un dipendente del Settore
Commercio del Comune, designato dal Dirigente del Settore stesso.
2. La maggiore rappresentatività è comprovata dal
maggior numero degli iscritti, su scala provinciale.
3. Con la stessa procedura prevista per gli effettivi, possono
essere nominati anche membri supplenti. I membri effettivi e supplenti
possono essere nominati soltanto per due volte.
4. La Commissione è’ nominata dal Sindaco. Dura in
carica tre anni. La procedura di rinnovo va iniziata almeno tre
mesi prima della data di scadenza.
5. La Commissione si riunisce almeno ogni sei mesi. Per la validità
delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà
più uno dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti
e votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
6. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa
a tutte le riunioni della Commissione che si svolgono nel corso
di un anno solare, viene considerato decaduto e sostituito nell’incarico.
La decadenza viene comunicata all’interessato dal Dirigente
del Settore Commercio a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, entro quindici giorni da quando si è verificata.
7. Le sedute della Commissione sono pubbliche.
8. L’ordine del giorno deve essere inviato dal Segretario
ad ogni componente della Commissione almeno cinque giorni prima
della data prevista per lo svolgimento delle riunioni e deve contenere
l’indicazione della data e dell’ora di svolgimento della
seduta, nonché un elenco analitico degli argomenti in discussione.
Ogni commissario ha diritto di prendere visione delle pratiche presso
la Segreteria della Commissione, che ha sede presso il Settore Commercio,
Unità Operativa di Polizia Municipale.
9. I gettoni di presenza per la partecipazione ai lavori della
Commissione sono liquidati, a cura del Dirigente del Settore Commercio
ad ogni componente della Commissione, entro il primo trimestre successivo
all’anno al quale si riferiscono.
Art. 6
Compiti della Commissione Consultiva
1. I compiti della Commissione Consultiva di cui all’articolo
5 del presente regolamento sono quelli di esprimere parere, non
vincolante, sulle seguenti materie:
a) definizione dei criteri generali per la determinazione delle
aree da destinare all’esercizio del commercio su aree pubbliche;
b) determinazione o variazione del numero, caratteristiche e tipologie
dei posteggi;
c) istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione dei
mercati e fiere;
d) criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati e fiere;
e) canoni e tariffe per l’occupazione di suolo pubblico nei
mercati e fiere;
f) regolamenti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree
pubbliche;
g) orari di svolgimento di mercati e fiere e per il commercio in
forma itinerante e relative variazioni;
h) spostamento delle date di effettuazione di mercati e fiere;
i) variazione nel numero di posteggi di mercati e fiere, compreso
il loro ridimensionamento;
2. La richiesta di parere essere formulata per scritto, ed inviata
ad ogni componente la Commissione insieme all’ordine del giorno
della seduta.
3. La Commissione deve fornire il parere richiesto, debitamente
motivato, entro e non oltre venti giorni dalla richiesta.
Art. 7
Osservatorio comunale per il commercio su aree pubbliche
1. Il Comune si riserva di istituire, con delibera della Giunta
Municipale, un Osservatorio per il commercio su aree pubbliche al
fine di:
a) avere un quadro aggiornato della situazione esistente ed evolutiva,
delle caratteristiche e dell’efficienza della rete distributiva
su aree pubbliche;
b) dare un’adeguata informazione ai soggetti economici ed
alle forze sociali interessate, in merito alle problematiche relative
al commercio su aree pubbliche;
c) definire obiettivi di ammodernamento e riqualificazione del
commercio su aree pubbliche, ai fini del rispetto del principio
della libera concorrenza;
d) fornire all’Osservatorio regionale dati e notizie relativi
al commercio su aree pubbliche.
2. Dell’Osservatorio fanno parte le rappresentanze delle
Associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche; delle
Organizzazioni dei consumatori iscritte nell’elenco di cui
all’art. 5 della L. n. 281/1998 e delle Organizzazioni sindacali
dei lavoratori dipendenti, maggiormente rappresentative a livello
provinciale. Vi fanno altresì parte, quali membri di diritto,
l’Assessore delegato alle Attività produttive ed il
Dirigente del Settore Commercio.
Segretario: un dipendente del Settore Commercio Unità Operativa
di Polizia Municipale nominato dal Dirigente del Settore stesso.
3. Le informazioni necessarie all’Osservatorio saranno acquisite
attraverso rapporti con gli altri enti e soggetti detentori di dati
inerenti le attività commerciali e paracommerciali su area
pubblica. Annualmente, l’Osservatorio potrà organizzare
una conferenza per diffondere, analizzare e discutere i dati e le
informazioni raccolte e fornire indicazioni sull’evoluzione
della domanda e dell’offerta relativa al commercio su area
pubblica.
4. Per il coordinamento delle diverse attività di vendita
su area pubblica e per una costante valutazione delle esigenze,
sia degli operatori che degli utenti, l’Osservatorio potrà
tenere anche Conferenze di Servizio congiuntamente alla Commissione
Consultiva di cui all’art. 5 del presente regolamento.
5. La durata in carica dell’Osservatorio è uguale
a quella dell’organo che lo nomina.
Art. 8
Compiti degli uffici comunali
1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività
di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla
legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati,
spettano all’Amministrazione Comunale che le esercita attraverso
il Settore Commercio assicurando l’espletamento delle attività
di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. Il Dirigente del Settore Commercio si avvale, per l’attività
gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale
previsto dalla vigente pianta organica.
3. Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento delle
fiere e dei mercati, gli operatori di vigilanza addetti al servizio
nei mercati e fiere, operano in conformità alle direttive
impartite dal Servizio di Polizia Municipale di concerto con il
Settore Commercio.
Art. 9
Esercizio dell’attività
1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi
dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi
area pubblica, purché in forma itinerante.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere
svolto con mezzi mobili e con soste limitate, al tempo strettamente
necessario per effettuare le operazioni di vendita. Non può
essere svolto nei giorni in cui il titolare dell’autorizzazione
esercita l’attività su area pubblica in un posteggio
a posto fisso, fruito in concessione.
3. L’esercizio dell’attività di cui al comma
1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone
fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo
le norme vigenti.
4. L’autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della
Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all’esercizio
dell’attività in forma itinerante nell’ambito
del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che
si svolgono sul territorio nazionale.
5. L’autorizzazione di cui all’art. 28, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione
Lombardia, abilita i titolari della stessa anche a partecipazione
alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita
al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi
si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
6. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società
di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
7. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con
riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare,
ed a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art.
5 del decreto legislativo.
Art. 10
Produttori agricoli. Autorizzazione d’esercizio
1. Per i produttori agricoli, l’autorizzazione d’esercizio
di cui alla legge n. 59/1963, è sostituita dalla dichiarazione
di inizio di attività di cui all’art. 19 della Legge
n. 241/1990, come riformulato dall’art. 2, comma 10, della
legge n. 537/1993.
2. Nel caso in cui l’esercizio dell’attività
avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di
presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio
dell’autorizzazione, sempreché si tratti di denuncia
regolare e completa.
Art. 11
Posteggi riservati ai produttori agricoli
1. La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni
o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può
essere comprovata dall’interessato con l’autocertificazione,
ai sensi dell’art. 2 della legge n. 15/1968 e dell’art.
1 del D.P.R. n. 403/1998.
2. In relazione alla stagionalità della produzione agricola,
l’assegnazione dei posteggi agli agricoltori può essere
fatta per un decennio e riguardare l’intero anno solare oppure
periodi limitati dell’anno.
Art. 12
Autorizzazione su posteggi dati in concessione
1. L’autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica
nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi
dati in concessione decennale, è rilasciata dal Dirigente
del Settore Commercio, contestualmente al rilascio della concessione
del posteggio, sulla base di un’apposita graduatoria approvata
a seguito di bando di concorso pubblico per l’assegnazione
dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali al dettaglio
che si svolgono su area pubblica.
2. La graduatoria è approvata dal Dirigente del Settore
Commercio.
3. Per ottenere l’autorizzazione d’esercizio e la concessione
decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato
deve presentare istanza in bollo al Sindaco, secondo le modalità
ed i tempi indicati nell’apposito bando che sarà opportunamente
pubblicizzato ai sensi dell’art. 14 del presente regolamento.
Nella domanda devono essere dichiarati:
a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data
di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede
legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante,
carica sociale ricoperta in seno alla società;
b) codice fiscale/partita IVA;
c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5
del decreto legislativo;
d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa
concessione di posteggi nello stesso mercato, nel quale si va a
chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d’area
pubblica;
e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l’indicazione
delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio
chiesto in concessione;
f) il settore od i settori merceologici.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati,
nell’ordine, i seguenti criteri:
a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov’è
ubicato il posteggio per il quale si concorre all’assegnazione
in concessione;
b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere
generale, ossia per qualsiasi attività;
c) anzianità di esercizio dell’attività di
commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall’iscrizione
al registro delle imprese;
d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per
le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio
fa fede il timbro a data apposto dall’Ufficio Postale accettante.
Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto
dall’Ufficio protocollo del Comune.
5. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale
di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure
possono essere consegnate direttamente all’Ufficio protocollo
generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi
altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione
delle domande, il Settore Commercio pubblica la graduatoria formulata
sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la graduatoria
è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro
quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull’istanza
di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici
giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione
delle istanze di revisione. L’esito della decisione è
pubblicato il giorno stesso della sua adozione all’albo pretorio
del Comune.
7. L’autorizzazione e la relativa concessione del posteggio
sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma
6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.
Art. 13
Pubblicizzazione dei posteggi liberi
1. Ai fini dell’autorizzazione per esercitare il commercio
su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della
concessione decennale della relativa area di posteggio, il Settore
Commercio del Comune deve trasmettere alla Giunta Regionale, per
la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e notizie
che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere
assegnati in concessione.
2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta
ad ottenere l’autorizzazione d’esercizio e la concessione
della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente
dalla pubblicazione dell’avviso di disponibilità di
posteggi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. La domanda deve contenere le indicazioni precisate all’art.
12 del presente regolamento.
Art. 14
Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione
1. I posteggi posti fuori mercato sono assegnati dal Comune sulla
base di apposita graduatoria approvata dal dirigente del Settore
Commercio e pubblicata all’albo pretorio per trenta giorni
interi e consecutivi.
2. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori
mercato, l’assegnazione relativa sarà operata attraverso
la procedura del bando di concorso pubblico, al quale saranno ammessi
a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi
di cui all’art. 5 del decreto legislativo.
3. Il termine di partecipazione è di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del bando.
4. Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve dichiarare:
a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita,
residenza.
Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e
nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica
sociale ricoperta in seno alla società.
b) codice fiscale/partita Iva;
c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5
del decreto legislativo;
d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa
concessione di posteggi in un’area pubblica comunale;
g) la denominazione e le caratteristiche, dimensionali e strutturali,
(superficie di vendita, servizi, spazi annessi) del posteggio chiesto
in concessione;
h) il settore od i settori merceologici.
5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati,
nell’ordine, i seguenti criteri:
a) maggiore numero di presenze maturate nei mercati ubicati nel
Comune dov’è localizzato il posteggio per il quale
si concorre all’assegnazione in concessione;
b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere
generale, ossia per qualsiasi attività;
c) anzianità di esercizio dell’attività di
commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall’iscrizione
al registro delle imprese;
d) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande
spedite a mezzo posta, per la data di invio fa fede il timbro a
data apposto dall’Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate
direttamente al Comune, la data di arrivo apposta dall’Ufficio
protocollo del Comune.
6. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale
di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure
possono essere consegnate direttamente all’ufficio protocollo
generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi
altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione
delle domande, il Settore Commerciopubblica la graduatoria formulata
sulla base dei criteri di cui al comma 5. Avverso la graduatoria
è ammessa istanza di revisione, da presentare al Comune entro
quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull’istanza
di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici
giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione
dell’istanza di revisione. L’esito della decisione è
pubblicato il giorno stesso della sua adozione all’albo pretorio
del Comune.
8. L’autorizzazione e la relativa concessione del posteggio
sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma
7, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all’albo
pretorio del Comune.
Art. 15
Autorizzazioni per l’esercizio del commercio in forma itinerante
1. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio in
forma itinerante di cui all’art. 28, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo, è rilasciata dal dirigente del Settore
Commercio.
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel
Comune che rilascia l’autorizzazione; se società di
persone, e deve avervi la sede legale.
3. Per ottenere l’autorizzazione di cui al comma 1 deve essere
inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere
precisati:
a) generalità complete dell’interessato. Se persona
fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società
di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo
e data di nascita del legale rappresentante;
b) codice fiscale/partita IVA;
c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo
5 del decreto legislativo;
d) il settore od i settori merceologici richiesti;
e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l’esercizio
del commercio in forma itinerante.
4. La domanda può essere inviata a mezzo del servizio postale
di Stato, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può
essere presentata direttamente al Comune. Non sono ammessi altri
mezzi di trasmissione della domanda. Qualora l’inoltro dell’istanza
avvenga a mezzo del servizio postale, la data di presentazione è
provata dall’avviso di ricevimento, debitamente firmato dal
Comune. In caso di consegna diretta, a mano, al Comune, la data
di presentazione è attestata dagli estremi di registrazione
dell’istanza all’ufficio protocollo generale di arrivo
della corrispondenza.
5. La domanda viene assegnata in istruttoria al Settore Commercio
Unità operativa di Polizia Municipale.
6. Qualora la domanda non sia regolare o completa il Settore Commercio
ne da comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando
le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso,
il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno
in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
7. Nel caso in cui il Settore Commercio non provveda alla comunicazione
di cui al comma 6, il termine del procedimento decorre, comunque,
dal ricevimento della domanda.
8. La domanda di rilascio dell’autorizzazione si intende
accolta qualora il Comune non comunichi all’interessato un
provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della
domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del dirigente
del Settore Commercio deve essere motivato, sia negli elementi di
fatto che di diritto, e comunicato all’interessato a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 16
Subingresso nella titolarità dell’autorizzazione
1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell’azienda
o di un suo ramo, per l’esercizio del commercio su aree pubbliche,
per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento
della titolarità dell’autorizzazione amministrativa
a chi subentra nello svolgimento dell’attività, a condizione
che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda
ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge
per gestire l’attività.
2. Il trasferimento dell’azienda o di un suo tramo, se avviene
per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con
scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle
forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione
dell’eredità.
3. Qualora l’azienda sia esercitata su area pubblica, in
un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra
vivi od a causa di morte, dell’azienda stessa, o di un suo
ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti
soggettivi di legge per l’esercizio dell’attività,
il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell’area
sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.
4. Per il subentro nella titolarità dell’autorizzazione
esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del
suolo pubblico, può essere presentata un’unica domanda
che sarà assegnata, in istruttoria, al Settore Commercio.
5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell’azienda
o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante
dei titoli di priorità del dante causa, relativi all’azienda
ceduta.
6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art.
5 del decreto legislativo per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche, alla data dell’atto di trasferimento dell’attività
o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto
del titolo, può iniziare l’attività a condizione
che comunichi al Comune l’avvenuto subingresso.
7. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso
dei requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività
di cui all’art. 5 del decreto legislativo e non comunichi
il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo,
decade di diritto di esercitare l’attività del dante
causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per
motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto
ed è comunicata all’interessato, con nota raccomandata
con avviso di ricevimento, dal dirigente del Settore Commercio.
8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso
dei requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività
di cui all’art. 5 del decreto legislativo alla data di acquisto
del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta,
a titolo provvisorio, l’attività del dante causa, a
condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza,
acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell’attività,
chiedendo l’intestazione del titolo già intestato al
dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata
all’interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento,
dal dirigente del Settore Commercio.
9. La cessione e l’affidamento in gestione dell’attività
commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche
il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze.
Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell’assegnazione
in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi
fuori mercato, nonché ai fini dell’assegnazione dei
posteggi occasionalmente liberi . Nell’ipotesi di autorizzazioni
di tipologia b) di cui alla abrogata legge 112/1991, riferite a
più posteggi, convertite nelle autorizzazioni di cui al decreto
legislativo, con le modalità indicate nella legge regionale,
le presenze complessive maturate dall’operatore con il titolo
originario devono considerarsi collegate al soggetto titolare e
non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. In
caso di trasferimento dell’autorizzazione in gestione o in
proprietà a terzi, il dante causa dovrà indicare,
nell’atto di cessione o in un successivo atto integrativo,
le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.
Art. 17
Reintestazione dell’autorizzazione e della concessione dell’area
1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione
di un’azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica
a posto fisso, l’autorizzazione d’esercizio e la concessione
della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data
in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono
sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate
al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando
il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l’esercizio
dell’attività. Qualora quest’ultimo non chieda
l’autorizzazione e la concessione e non inizi l’attività
entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione
della gestione, decade dal diritto di esercitare l’attività.
La decadenza opera di diritto.
2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante,
al termine della gestione, la reintestazione dell’autorizzazione
è richiesta dal titolare originario, autocertificando il
possesso dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività,
al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o
di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l’originario
titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l’attività
entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione
della gestione, decade dal diritto di esercitare l’attività.
La decadenza opera di diritto.
Art. 18
Sospensione dell’autorizzazione d’esercizio
1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate
con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il dirigente del Settore
Commercio può disporre la sospensione dell’attività
di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore
a venti giorni.
2. Si considerano di particolare gravità:
a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni
inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
b) l’abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie
autorizzata;
c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo
urbano e del patrimonio arboreo;
d) il mancato versamento della tassa di occupazione del suolo pubblico
(cosap) come indicato sui titoli autorizzatori o come previsto dal
regolamento comunale COSAP vigente.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa
violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è
proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa
di cui alla legge 689/1981.
Art. 19
Revoca dell’autorizzazione d’esercizio
1. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su
area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza
di almeno una delle seguenti condizioni:
a) il titolare dell’autorizzazione non inizia l’attività
entro sei mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione
stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per
periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo
i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
c) l’operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende
l’attività per più di un anno, salvo proroga
non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti
soggettivi di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo;
e) in caso di morte del titolare dell’autorizzazione, entro
un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del
titolo da parte degli eredi.
2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è
adottato dal dirigente del Settore Commercio, che ne cura anche
la comunicazione all’interessato, a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
Art. 20
Indirizzi generali in materia di orari
1. In conformità agli indirizzi di cui all’art. 9
della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio
su aree pubbliche, i seguenti principi:
a) l’attività può essere esercitata in fasce
orarie diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio al dettaglio
in sede fissa;
b) la fascia oraria massima di orario è compresa tra le
ore 5,00 e le ore 24,000;
c) è vietata l’istituzione di nuovi mercati in giornate
domenicali o festive;
d) è vietato effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale,
Capodanno, Pasqua. Limitazioni temporali allo svolgimento del commercio
possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell’area
mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario
od altri di pubblico interesse.
2. Il Sindaco provvede, sentita la Commissione consultiva di cui
all’art. 5 del presente regolamento, a fissare le fasce orarie
per lo scarico delle merci, l’allestimento delle attrezzature
di vendita e lo sgombero dell’area di mercato, che, in ogni
caso, non devono essere inferiori a 90 minuti prima dell’inizio
e dopo la fine delle vendite.
3. L’orario dei singoli mercati e fiere, in atto alla data
di approvazione del presente regolamento, è indicato nelle
schede relative ad ogni mercato e fiera.
Art. 21
Festività
1. Qualora il mercato ricada in giorno festivo, non sarà
effettuato. In tal caso il Comune può, a richiesta dei soggetti
indicati all’art. 43, comma 3, autorizzare lo svolgimento
del mercato stesso in un’altro giorno, ove le condizioni della
circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano.
Art. 22
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta,
con ordinanza sindacale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento
del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire
sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.
2. L’ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio
del Comune per quindici giorni interi e consecutivi.
Art. 23
Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria.
Rinvio
1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate
ed esatte tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti.
Quelle attualmente in vigore sono riportate nell'allegato M.
Art. 24
Sanzioni
1. Fatte salve le sanzioni previste dal D.lgs. 114/1998, l’inosservanza
delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita
con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di lire 100.000
ad un massimo di lire 600.000, con la procedura di cui alla legge
689/1981 e successive modifiche.
Art. 25
Validità delle presenze
1. Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio
per l’assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle
fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare dell’impresa
commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante
o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi
i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari
o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare
dell’autorizzazione.
2. Chi partecipa al sorteggio deve essere in possesso dell’originale
del titolo autorizzatorio che abilita all’esercizio del commercio
su area pubblica o di copia autenticata ai sensi di legge. Sarà
considerato prioritario per la spunta l’operatore escluso
che ha comunque presentato regolare domanda. La rinuncia al posteggio
assegnato comporta per il titolare la possibilità di partecipare
ad eventuale spunta mantenendo in capo all’operatore il diritto
prioritario; ulteriore rinuncia sarà considerata come esclusione
alla partecipazione del mercato-fiera.
3. Non sono consentite migliorie.
Art. 26
Delega
1. In caso di assenza del titolare dell’autorizzazione, l’esercizio
dell’attività di commercio su aree pubbliche svolta
in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori
in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.lgs. 114/1998,
su delega scritta del titolare, da comunicare al Comune di Ceresara.
Settore Commercio. Unità Operativa di Polizia Municipale.
2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite,
i soci possono svolgere l’attività, senza nomina del
delegato.
Art. 27
Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati
1. L’operatore assegnatario di posteggio è tenuto
ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato,
entro l’orario previsto dal Comune.
2. L’operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento
del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro
trenta minuti dall’orario previsto per l’inizio delle
vendite, è considerato assente.
3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il
posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o delle fiera.
In caso contrario l’operatore, salvi i casi di forza maggiore,
sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Servizio
di Polizia Municipale provvede ad annotare, in apposito registro,
le presenze che l’operatore acquisisce nel mercato o fiera.
Le graduatorie, con l’indicazione delle presenze, sono pubbliche
e consultabili presso il Settore Commercio Unità Operativa
di Polizia Municipale nei giorni ed ore di apertura al pubblico.
Art. 28
Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere
1. La soppressione di mercati o fiere, la modifica della dislocazione
dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono deliberati
dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione consultiva di cui
all’articolo 5 del presente regolamento.
2. Il Comune, entro trenta giorni dall’adozione di un eventuale
provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato,
deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.
3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva,
in altra sede o l’effettuazione dello stesso in altro giorno
lavorativo, può essere disposto per:
a) motivi di pubblico interesse;
b) cause di forza maggiore;
c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità,
traffico od igienico-sanitario.
4. Qualora si proceda allo spostamento dell’intero mercato
in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già
titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle
seguenti priorità:
a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;
b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;
c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione
ai settori merceologici – alimentare e non alimentare –
ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.
5. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono,
e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentano lo
svolgimento simultaneo, deve essere consentita l’effettuazione
del mercato in altra data, da stabilire sentita la Commissione consultiva
di cui all’articolo 5 del presente regolamento.
Art. 29
Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio
su aree pubbliche
1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per
il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio,
revoca o modifica dell’autorizzazione d’esercizio deve
essere comunicato dal Settore Commercio Unità Operativa di
Polizia Municipale alla Camera di Commercio, entro dieci giorni
dalla adozione.
2. Entro lo stesso termine, devono essere inviate alla Camera di
Commercio tutte le variazioni relative a subentri, cessazioni, decadenze,
.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla
Camera di Commercio la situazione relativa ai mercati e fiere che
si svolgono nel territorio comunale, con l’indicazione della
relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero
dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.
Titolo II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI
Art. 30
Definizione – Rinvio
1. I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali, e straordinari,
sono definiti all’art. 1 del presente regolamento.
2. L’individuazione delle aree per l’istituzione di
nuovi mercati è effettuata dal Comune nel rispetto degli
indirizzi di cui al II.1 dell’allegato A, della legge regionale.
3. L’istituzione di nuovi mercati oppure l’adozione
di atti che comportino l’aumento di posteggi in numero superiore
ai parametri previsti dalla normativa regionale, sono soggetti al
preventivo nulla osta della giunta regionale.
4. Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dal Consiglio
Comunale che, nell’individuarle, determina:
a) l’ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
b) il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari;
c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi
e superficie;
d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative
ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all’interno dei
vari settori di mercato.
5. La dislocazione dei posteggi nell’ambito dei mercati può
essere variamente articolata in relazione:
a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla
legge;
c) alla diversa superficie dei posteggi.
Art. 31
Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo
1. La concessione dei posteggi, sia nei mercati che fuori, ha la
durata di dieci anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne deve
essere chiesto il rinnovo per un uguale periodo, autocertificando
il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l’esercizio
dell’attività.
2. Qualora venga deciso di non procedere, alla scadenze, al rinnovo
delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli
interessati, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90, da comunicare
almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi
per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
3. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere
titolare di più di due concessioni di posteggio.
Art. 32
Planimetria dei mercati
1. Presso il Settore Commercio Unità Operativa di Polizia
Municipale. è consultabile, durante l’orario di apertura
al pubblico degli Uffici Comunali, una planimetria dei mercati e
fiere, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione,
la suddivisione in settori del mercato, i servizi e parcheggi.
Art. 33
Utilizzo del posteggio
1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio
per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell’autorizzazione
d’esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria,
delle condizioni eventualmente precisate nell’autorizzazione
d’esercizio, e dei regolamenti comunali.
Art. 34
Dimensioni dei posteggi
1. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale
da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti
di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali
autoveicoli e la superficie dell’area concessa sia insufficiente,
ha diritto a che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che
gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto
delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni
e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico,
storico, artistico ed ambientale.
Art. 35
Richiesta di trasferimento nell’ambito di uno stesso mercato
1. Prima che il Comune abbia provveduto a trasmettere alla Giunta
Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, i dati
relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti
concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere
di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi,
con contestuale rinuncia al posteggio fruito.
2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta
dal Dirigente del Settore Commercio previa verifica del rispetto
di eventuali settori merceologici del mercato e con “presa
d’atto” della rinuncia al posteggio da parte dell’operatore
che ha chiesto lo spostamento.
3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare
una apposita graduatoria tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti
criteri di priorità:
a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato
con posteggio fisso giornaliero, per la vendita dello stesso settore
merceologico;
b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato
con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore
merceologico;
c) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato
con posteggio fisso giornaliero, per la vendita di generi appartenenti
a settore merceologico diverso;
d) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato
con posteggio fisso settimanale, per la vendita di generi appartenenti
a settore merceologico diverso;
e) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione
del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
f) maggiore anzianità di attività dell’azienda,
su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla
data di rilascio dell’originaria autorizzazione alla ditta
interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità
dell’azienda per atto tra vivi od a causa di morte.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente
del Settore e pubblicata all’albo pretorio, per trenta giorni
interi e consecutivi.
Art. 36
Scambio reciproco di posteggio
1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono
scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo
consenso scritto del Comune.
2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che
ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando,
nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in
caso di accoglimento, alla concessione assentita.
3. L’istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di
accettazione, dall’operatore con il quale si vuole effettuare
lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere
allegata alla istanza stessa una dichiarazione di “accettazione”
dello scambio del posteggio.
4. Il provvedimento con il quale si “prende atto” della
volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente
rinuncia alle originarie concessioni e si procede all’aggiornamento
dei titoli concessori e dell’autorizzazione d’esercizio,
con l’indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi,
è di competenza del Dirigente del Settore Commercio. La durata
delle concessioni rimane invariata.
5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario
tener conto dell’eventuale suddivisione del mercato in settori
merceologici, in modo da rispettarla.
Art. 37
Messa a disposizione di aree private
1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa
o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un’area
privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più
giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita,
a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate
all’esercizio dell’attività di commercio su aree
pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione
dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi.
Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato agli
articoli 12 e 14 del presente regolamento.
2. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più
di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi
costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche,
maggiormente rappresentativi a livello regionale.
La maggiore rappresentatività è valutata in relazione
al numero degli iscritti.
Art. 38
Posteggi riservati ai produttori agricoli
1. Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo,
la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti,
nel mercato, per il settore alimentare.
2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e
disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità
indicate agli articoli 12 e 14 del presente regolamento.
3. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio,
in sostituzione della dichiarazione di cui all’art. 12 comma
3, lettera c) del presente regolamento, l’interessato dovrà
attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.
4. Il criterio di priorità di cui all’art. 12, comma
4, lettera a) del presente regolamento, è riferito all'attività
di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli, da parte dell’agricoltore
produttore diretto.
5. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente
utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno
di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne
facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze
sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi
possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari
di autorizzazione amministrativa per il comercio.
6. La vendita di prodotti alimentari deve comunque svolgersi nel
rispetto della normativa igienico-sanitaria.
Art. 39
Decadenza dalla concessione del posteggio
1. L’operatore decade dalla concessione del posteggio a causa
del mancato rispetto delle norme sull’esercizio dell’attività
oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno
solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro
mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio
militare.
2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni
di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza
dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata
dell’attività.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati,
la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata
all’interessato dal Dirigente del Settore Commercio, a mezzo
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 40
Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio
– Debbenza del canone concessorio
1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi
e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 38 del presente
regolamento, viene revocata, contestualmente, l’autorizzazione
d’esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
29, comma 4, lettera b) del decreto legislativo.
2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino
al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non è stato
riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune,
libero da cose ed attrezzature del concessionario.
3. Il canone di concessione del suolo pubblico sul quale è
ubicato il posteggio deve essere corrisposto al Comune con le modalità
e nei tempi indicati nella concessione.
4. La tassa per la occupazione temporanea del suolo pubblico deve
essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento
comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Art. 41
Revoca della concessione del posteggio
1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per
motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione
di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all’interessato
ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l’esistenza
di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o
sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli
di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l’interessato ha diritto di ottenere
un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del
termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo
posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può
avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità
alle scelte dell’operatore. Questi, in attesa dell’assegnazione
del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare
l’attività nel posteggio revocato, a condizione che
sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza
previste dalla normativa vigente.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di
diritto che la sorreggono, è disposta dal Dirigente del Settore
Commercio. che ne cura anche la comunicazione all’interessato,
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 42
Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria
1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative
concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di
non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare
il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero
di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all’autorizzazione
che intendono utilizzare. A parità di presenze si deve tener
conto della maggiore anzianità di esercizio dell’attività
di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle
imprese.
2. L’assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è
effettuata, giornalmente, da personale incaricato dalla Direzione
del Settore Commercio decorsa un’ora dall’inizio dell’orario
stabilito per le vendite, sulla base di criteri di cui al comma
1.
3. L’area non può essere assegnata qualora sulla stessa
si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature,
fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della
concessione, debitamente autorizzate.
Art. 43
Effettuazione di mercati straordinari
1. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo, può essere
programmata l’effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive
dei mercati esistenti, collegate ad eventi particolari.
Il periodo natalizio va dal 1° dicembre al 6 gennaio; quello
pasquale da quindici giorni prima della pasqua.
2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che
possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è
di dodici.
3. La proposta può essere presentata, per scritto, al Settore
Commercio
a) da almeno cinque operatori su area pubblica;
b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
c) dalle Associazioni dei consumatori di cui all’art. 5 della
L. 281/1998
d) da Associazioni locali non profit di cui al D. Lgs. 04/12/1997
nr. 460.
4. La proposta deve pervenire al Comune almeno novanta giorni prima
della data prevista per l’effettuazione della edizione straordinaria
od aggiuntiva del mercato. Sulla proposta viene raccolto il parere
della Commissione consultiva di cui all’articolo 5 del presente
regolamento e, successivamente, a cura del Settore Commercio–
Unità Operativa di Polizia Municipale, viene sottoposta all’esame
della Giunta Municipale, per la decisione.
5. La Giunta Municipale deve decidere entro quarantacinque giorni
dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione
di diniego entro sessanta giorni dalla presentazione, la proposta
si intende accolta.
6. La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva
o straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati,
almeno quindi giorni prima della data prevista, a cura della Unità
Operativa di Polizia Municipale.
7. Entro il mese di settembre di ogni anno, i soggetti indicati
al comma 3 possono presentare un programma di edizioni straordinarie
od aggiuntive per i mercati da svolgere nell’anno successivo.
Sulla proposta, la Giunta Municipale, sentita la Commissione consultiva
di cui all’articolo 5 del presente regolamento, decide entro
sessanta giorni dalla presentazione. La decisione è comunicata
agli interessati, a cura del Settore Commercio, entro i trenta giorni
successivi alla data di relativa adozione.
Art. 44
Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali,
orari
1. L’ubicazione dei mercati comunali attualmente in atto,
le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni,
totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici,
gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati
nelle schede seguenti, distinte, per singolo mercato:
SCHEDA N. 01
a) Denominazione del mercato:mercato settimanale del martedi.
Delibera istitutiva n. 49. del 25/09/1998
b) ubicazione: Piazza Castello – Via Macrini;
c) orario 8,00 – 13,00
d) superficie complessiva del mercato: mq .1100;
e) superficie complessiva dei posteggi: mq .521;
f) totale posteggi: n. 13, di cui;
n. 4 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare;
n. 8 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare;
n. 1 riservati ai produttori agricoli;
g) dislocazione dei posteggi:
1) su area scoperta n. 13 per una superficie complessiva di mq.
521, di cui:
n. 1 riservati ai produttori agricoli;
n. 12 utilizzati da titolari di autorizzazione per il commercio
su aree pubbliche. Di questi, n. 4 sono utilizzati per la vendita
di prodotti alimentari; n. 8 per il non alimentare.
Riservati ai produttori agricoli n. 1.
l) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria
a disposizione presso l’Ufficio di P.M. nella quale sono indicati:
– l’ubicazione del mercato, la delimitazione dell’area
di pertinenza e la sua superficie complessiva;
– i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello
non alimentare;
– il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, singolo
e complessivo, dei posteggi annuali/stagionali, nonché i
posteggi riservati ai produttori agricoli;
– la numerazione progressiva con la quale sono identificati
i singoli posteggi.
L’accesso alle aree mercatali è consentito a partire
da un’ora prima dell’inizio dell’orario di
vendita;
Entro 1 ora dal termine dell’orario di vendita, le aree dovranno
essere lasciate libere e pulite.
Titolo III
COMMERCIO ITINERANTE
Art. 45
Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
1. L’esercizio del commercio in forma itinerante può
essere svolto con l’esposizione della merce esclusivamente
sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L’esercizio del commercio itinerante è consentito
a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni
che disciplinano la circolazione stradale.
3. È consentito all’operatore itinerante di fermarsi
a richiesta del cliente e di sostare sull’area pubblica per
il tempo necessario a consegnare la merce all’acquirente.
È comunque vietata la vendita con l’uso di bancarelle
e l’esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza
con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti
a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come
aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio
di metri 500 misurato dal centro del mercato o fiera seguendo la
via terrestre più breve.
Art. 46
Determinazione degli orari
1. L’orario per l’esercizio del commercio in forma
itinerante, è stabilito dal Sindaco, sentita la comunicazione
di cui all’articolo 20.
Art. 47
Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore
agricolo. Modalità. Orari. Divieti
1. Le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del presente regolamento
si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita
dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9
febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni.
Titolo IV
Fiere
Art. 48
Tipologia ed aree destinate a fiere
1. Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze
operative nelle stesse si rimanda all’articolo 1 del presente
regolamento.
2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione
amministrativa per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate
alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.
Art. 49
Autorizzazione per operare nelle fiere
1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio
comunale deve inviare istanza in bollo al Comune, indirizzata al
Sindaco, entro il 31 gennaio dell’anno di svolgimento della
fiera stesa, precisando:
a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita,
residenza.
Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e
nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica
sociale ricoperta in seno alla società;
b) codice fiscale/partita IVA;
c) estremi dell’autorizzazione posseduta: numero, data, Comune
che l’ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
e) presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede
di partecipare;
f) data di iscrizione al registro imprese.
2. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale,
con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure essere consegnate
direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio.
Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, per la data di invio
fa fede quella appostavi, all’atto della spedizione, dall’Ufficio
postale accettante. Per quelle consegnate direttamente a mano, il
timbro a data appostovi dall’Ufficio protocollo generale di
arrivo della corrispondenza.
3. La concessione dell’area di posteggio nelle fiere ha una
durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.
4. Le domande sono assegnate, per l’istruttoria, al Settore
Commercio Unità Operativa di Polizia Municipale.
Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta
la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall’arrivo
in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato, non saranno
valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente,
archiviate.
5. La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi, approvata
dal Dirigente del Settore Commercio sarà affissa all’albo
pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento
della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro
lo stesso termine, a cura del Settore Commercio Unità Operativa
di Polizia Municipale, il numero di graduatoria, con la notizia
di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito
ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione:
orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo,
numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il
montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento
della fiera, e quant’altro previsto da leggi e regolamenti
comunali.
Art. 50
Criteri di priorità ai fini della graduatoria
1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono,
nell’ordine, i seguenti criteri di priorità:
a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale
viene chiesta l’assegnazione del posteggio;
b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta
l’assegnazione del posteggio;
c) anzianità nell’attività di commercio su
aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;
d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all’ufficio
protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune.
2. Non sono ammessi criteri di priorità che tengano conto
della cittadinanza, residenza o sede legale dell’operatore,
oppure del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all’autorizzazione
indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.
4. Uno stesso soggetto non può presentare più domande
di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento
alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.
5. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione
di posteggio in una stessa fiera.
Art. 51
Assegnazione dei posteggi non utilizzati
1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari,
scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature,
vengono assegnati, sul posto, da personale incaricato dal Settore
Commercio Unità Operativa di Polizia Municipale, nel rispetto
dell’ordine della graduatoria.
Esaurita la graduatoria, l’assegnazione di eventuali posteggi
liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui all’articolo
50 del presente regolamento.
Art. 52
Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari
1. L’ubicazione delle fiere che attualmente si svolgono nel
territorio comunale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali,
le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori
merceologici e gli spazi di servizio, gli orari di attività,
sono indicati nelle schede seguenti, distinte per singola fiera:
SCHEDA N. 01
1. Fiera: denominazione: Fiera della Possenta
2. Ubicazione: Viale Europa Unita – Via Macrini – Via
Tre Martiri;
3. Caratteristiche strutturali:
a) superficie complessiva dell’area: mq .5400;
b) superficie complessiva dei posteggi: mq ;3240
c) numero totale posteggi: .100, di cui:
n. 3 riservati ai produttori agricoli.
Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria
a disposizione presso l’Ufficio di P. M., nella quale sono
indicati:
– l’ubicazione dell’area e la sua superficie
complessiva;
– la dislocazione dei posteggi;
– la numerazione con la quale sono identificati i singoli
posteggi.
L’orario di vendita inizia dalle ore 8,00 alle ore 23,00,
L’accesso all’area della fiera è consentito
a partire da 1 ora prima dell’inizio dell’orario di
vendita;
Entro 1 ora dal termine dell’orario di vendita, le aree dovranno
essere lasciate libere e pulite.
Titolo V
Posteggi fuori mercato
Art. 53
Assegnazione, revoca, decadenza, rinvio
1. I posteggi fuori mercato, come definiti all’articolo 1,
lettera o), del presente regolamento sono assegnati con le procedure
di cui all’articolo 14.
2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque,
in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori
abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con
la procedura indicata all’articolo 45 del presente regolamento.
3. Per la revoca-decadenza, valgono le regole di cui agli articoli
n. 39, 40 e 41 del presente regolamento.
Art. 54
Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato
1. L’ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni,
i generi vendibili, gli orari di attività sono quelli che
risultano dalle schede che seguono che riguardano, ognuna, un singolo
posteggio:
SCHEDA N. 01
a) ubicazione del posteggio:Via Roma;
b) periodo di svolgimento dell’attività:
q annuale/ q stagionale, dal ...................... al ................................;
cadenza: q mensile q quindicinale
q settimanale q giornaliera;
giornata di svolgimento: sabato pomeriggio;
c) superficie del posteggio, mq 8,00;
d) tipo di struttura veicolo attrezzato;
e) riservato a: titolare di autorizzazione per l’esercizio
del commercio
su aree pubbliche;
f) generi commercializzati:
q alimentari q non alimentari;
g) orario di attività:
dalle ore 15,00 alle ore 20,00;
Titolo VI
Normativa igienico-sanitaria
Art. 55
Normativa igienico-sanitaria
1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili,
le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre
che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall’ordinanza
del Ministro della Sanità del 2 marzo 2000.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti
alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il
mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla
normativa vigente.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni
del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità
delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria
e straordinaria, la potabilità dell’acqua fornita,
la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l’allontanamento
dei rifiuti.
Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene
il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l’attività,
del rispetto delle prescrizioni indicate nell’ordinanza del
Ministro della Sanità e dell’osservanza delle norme
igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza,
la conformità degli impianti, la potabilità dell’acqua
dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione,
la raccolta e l’allontanamento dei rifiuti. Gli operatori
hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio
è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano
la qualifica di mercato.
4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi
le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere
i requisiti indicati all’articolo 3 dell’ordinanza del
Ministro della Sanità.
5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio
sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati
sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai
requisiti previsti dal capitolo III dell’allegato al decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell’articolo
4 dell’ordinanza del Ministro della Sanità.
Nell’interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente
ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione,
i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare
i rischi di contaminazione.
6. I banchi temporanei, ferma restando l’osservanza delle
norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità
durante l’attività commerciale utilizzando qualsiasi
materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto
con gli alimenti che sono offerti in vendita;
b) avere piani rialzati da terra, per un’altezza non inferiore
a 1.00 metro;
c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente
lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado
di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b) e c), non si applicano
ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non
deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque
mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo
di 50 centimetri dal suolo.
8. Salvo quanto previsto dal comma 9, i banchi temporanei non possono
essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita
di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione
di prodotti della pesca.
9. Per la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi
vivi nei banchi temporanei devono essere rispettati i requisiti
di cui all’articolo 6, lettere c) e d), dell’ordinanza
del Ministro della Sanità.
10. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti
alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed,
in particolare, delle specifiche condizioni indicate all’articolo
6, lettere a), b), c), d) e), dell’ordinanza del Ministro
della Sanità, che riguardano:
a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti
a base di carne;
b) prodotti di gastronomia cotti;
c) prodotti della pesca;
d) molluschi bivalvi vivi;
e) prodotti della pesca e dell’acquacoltura vivi;
11. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso,
in forma itinerante.
12. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche
nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza
di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all’articolo
3, comma 3. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita
di pane preconfezionato all’origine dall’impresa produttrice.
13. L’esposizione e la vendita di prodotti alimentari non
deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi,
è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione
dell’energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l’eventuale
bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere
effettuata soltanto con acqua potabile.
14. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande,
ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti
dall’allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155,
nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 7 dell’ordinanza
del Ministro della Sanità.
15. Qualora l’attività di somministrazione non possa
disporre di locali dotati di apposite cucine o laboratori per la
preparazione dei pasti oppure, nel caso in cui i pasti provengano
da laboratori o stabilimenti esterni, di attrezzature per la loro
conservazione e per le relative operazioni di approntamento, sono
richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 della
ordinanza del Ministro della Sanità e può essere esercitata
esclusivamente l’attività di somministrazione di sole
bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti
pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali
devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie
e degli utensili mediante l’impiego di lavastoviglie a ciclo
termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglie a perdere.
Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi
contenitori costruiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile
e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.
16. Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti
compositi, che comportano una elevata manipolazione, quali tramezzini,
tartine, panini farciti, frittate, farcitura di pizze precotte,
oltre ai requisiti di cui al comma 18, devono essere previsti appositi
settori o spazi opportunamente attrezzati.
17. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura
dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed
attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione
dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.
18. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni
di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di
cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti compositi
pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che
comportano manipolazioni similari, vanno effettuate in settori o
spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione
della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione
devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e
conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La
conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione
dell’esercizio di somministrazione, rispondenti ai requisiti
di cui all’articolo 3, comma 3, dell’ordinanza del Ministro
della Sanità.
19. L’attività di preparazione e trasformazione di
alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell’organo
competente, dell’autorizzazione sanitaria ai sensi della legge
30 aprile 1962, n. 283, in relazione all’attività esercitata.
Tale provvedimento deve espressamente indicare la specializzazione
merceologica dell’attività medesima.
20. Per i negozi mobili, l’autorizzazione sanitaria deve
contenere:
a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;
b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta, durante
i periodi di non attività commerciale.
Detti locali devono avere le caratteristiche previste dagli articoli
28 e 29 del D.P.R. 327/1980, e garantire idonee modalità
di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili.
21. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere
c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 4 dell’ordinanza
del Ministro della Sanità e dell’impianto di erogazione
autonomo di energia possono effettuare l’attività commerciale
esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:
a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun
veicolo;
b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.
Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata
da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante
la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi
alternativo, ma subordinato all’assenza di disponibilità
di allacciamento elettrico dell’area pubblica.
22. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di
alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R.
327/1980, articoli 37 e 42.
23. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche
il responsabile dell’«industria alimentare», come
definita dall’articolo 2, lettera b), del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività
di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite
da tale decreto legislativo.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 56
Disposizioni transitorie e finali
1. Sono fatti salvi i mercati e le fiere istituiti precedentemente
al 24 aprile 1998, che si svolgono nelle giornate domenicali e festive,
compresi Natale, Capodanno e Pasqua.
2. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio
su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data dell’8 aprile
2000.
3. I criteri di assegnazione dei posteggi previsti nel presente
regolamento non si applicano agli operatori che, ai sensi e per
gli effetti di cui all’articolo 13 della legge regionale,
abbiano chiesto, con domanda regolare e completa, la riassegnazione
dello stesso posteggio già avuto in concessione o di altro,
che siano risultati liberi e disponibili al momento della richiesta.
4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di
cui all’articolo 14 della legge regionale, l’Unità
Operativa di Polizia Municipale dovrà procedere, sentiti
gli operatori interessati, al frazionamento delle autorizzazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 112/1991,
relativamente ai posteggi di propria competenza. Le autorizzazioni
rilasciate in base alla previgente normativa sono convertite nei
corrispondenti “tipi” di autorizzazione previsti dal
decreto legislativo, mediante “presa d’atto” operata
dal Comune di residenza dell’interessato o dal Comune sede
di posteggio.
5. Le concessioni di posteggi nei mercati, in atto alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, rilasciate per un periodo
inferiore a dieci anni sono estese d’ufficio, a cura dell’Unità
Operativa di Polizia Municipale a detto periodo temporale di validità.
6. I mercati quotidiani, costruiti dopo l’entrata in vigore
dell’ordinanza del Ministro della Sanità del 2 marzo
2000, nei quali si effettui il commercio di prodotti alimentari,
devono essere realizzati rispettando le disposizioni di cui all’articolo
2, comma 2, dell’ordinanza stessa. I mercati quotidiani di
strada, già esistenti alla data del 9 maggio 2000, nei quali
si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono conformarsi
alle caratteristiche di cui all’ordinanza del Ministro della
Sanità, entro il 9 maggio 2003: in particolare, per quelli
nei centri storici o in zone urbane, dove non sia possibile l’adeguamento
integrale, sono comunque vincolanti le prescrizioni di cui all’articolo
6 dell’ordinanza predetta.
Entro il 9 maggio 2003 devono essere adeguate a tali caratteristiche
le aree dei mercati quotidiani in sede propria, nei quali si svolge
il commercio di prodotti alimentari.
Le costruzioni stabili, i negozi mobili ed i banchi temporanei
di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell’ordinanza del Ministro
della Sanità e di cui all’articolo 61, commi 4, 5 e
6, del presente regolamento, devono essere resi conformi ai requisiti
prescritti dall’ordinanza del Ministero della Sanità
entro il 9 settembre 2001.
A L L E G A T I
A) Planimetria generale relativa al mercato settimanale, alla
fiera e al posteggio fuori mercato
B) Bando comunale per l’assegnazione in concessione di posteggi
nei mercati
C) Bando comunale per l’assegnazione delle aree pubbliche
nelle fiere
D) Schema di domanda per ottenere l’autorizzazione amministrativa
per esercitare il commercio in forma itinerante
E) Schema di provvedimento di conversione delle autorizzazioni
di cui alla L. n. 112/1991, nelle corrispondenti autorizzazioni
di cui alla L.R. n. 15/2000
F) Schema di provvedimento di frazionamento di autorizzazione
amministrativa per il commercio di cui all’art. 1, c. 2, lettera
b) della L. n. 112/1991
G) L.R. n. 15/2000
H) Tariffe vigenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
nelle fiere e mercati
Allegato B
Comune di ...............................................
Settore ............................. Unità Operativa ...........................
BANDO COMUNALE
Assegnazione aree in concessione nei mercati
(L.R. 21 marzo 2000, n. 15, articolo 15)
Il Dirigente
• Vista la Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15;
• Visto l’articolo ........... del Regolamento comunale
per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche;
• Vista la comunicazione dell’Unità Operativa
..................... in data ........................ n. .................
con la quale è stato trasmesso l’elenco dei posteggi
liberi e disponibili nei vari mercati
Rende noto
1. Gli interessati all’assegnazione in concessione dei posteggi
di seguito indicati, potranno inoltrare domanda in bollo al Comune
secondo lo schema allegato "A". Con la stessa domanda
dovrà essere richiesto il rilascio contestuale dell'autorizzazione
di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a) del D.lgs. 114/1998.
2. Il termine per la presentazione delle domande è di sessanta
giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
3. Nella domanda, l’interessato deve dichiarare:
a) dati anagrafici e codice fiscale. Per le società: ragione
sociale, sede legale, partita IVA;
b) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo
5 del D.lgs. 114/1998;
c) di non possedere più di una autorizzazione e relativa
concessione di posteggio nello stesso mercato per il quale si presenta
la domanda;
d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l’indicazione
delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione (numero,
superficie, settore);
e) il settore o i settori merceologici.
4. Nella formulazione della graduatoria il Comune si atterrà,
nell’ordine, ai seguenti criteri di priorità:
a) maggior numero di presenze maturate nell’ambito del singolo
mercato;
b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese tenuto
dalla C.c.i.a.a.;
c) anzianità di attività di commercio su aree pubbliche,
quale risulta dal registro delle imprese tenuto dalla C.c.i.a.a.;
d) ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.
Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di
invio, fa fede il timbro a data apposto dall’Ufficio postale
accettante.
Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data
apposto dall’Ufficio protocollo del Comune.
5. Le domande dovranno essere in competente bollo, indirizzate
al Sindaco, ed inviate od a mezzo del servizio postale di Stato,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure consegnate
direttamente all’Ufficio protocollo generale di arrivo della
corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi di
trasmissione delle domande.
6. L’assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli
sarà effettuata sulla base dei criteri di cui al punto 4
del presente bando.
7. Il Comune provvederà a redigere la graduatoria entro
trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande ed a pubblicarla all’albo pretorio.
Entro quindici giorni dalla pubblicazione alla graduatoria possono
essere presentate al Comune istanze per la revisione della stessa.
Sulle istanze il Comune si pronuncia entro i successivi quindici
giorni. Le decisioni relative sono pubblicate all’albo pretorio.
L’autorizzazione d’esercizio e la concessione del relativo
posteggio saranno rilasciate, in applicazione della graduatoria,
entro trenta giorni dalla sua definitiva pubblicazione.
8. Elenco dei posteggi liberi all’interno dei mercati
Numero Settore Superficie Riservato
Mercato Giorno identificativo merceologico mq produttori Note
del posteggio agricoli
data ............................ Il Dirigente .......................
Allegato A del bando
Schema di domanda di concessione di posteggio e della relativa
autorizzazione d’esercizio (1).
Al Sindaco del Comune di ___________________________________________________________________
(1)
Il sottoscritto ____________________ nato a _______________ il
____________
residente in ____________________ via ________________________
n. ________
in caso di società aggiungere: non in proprio, ma in qualità
di legale rappresentante pro-tempore della società _________________________
con sede legale in ____________________ via ________________ n.
______
domiciliato, per la carica ed ai fini della presente istanza, presso
la sede della società rappresentata
Codice fiscale/partita Iva ______________________________________________
(2) ___________________________________________________________________
CHIEDE
l’assegnazione, in concessione decennale, del posteggio n.
_____ della superficie di mq ______ settore merceologico _______________________________
(3) ________________________________ posto nel mercato denominato
___________________ che si svolge nel/i giorno/i di ______________________
o, in subordine, uno qualsiasi dei posteggi liberi e disponibili
del settore _________________ di cui al bando pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia in data _______________ .
A tal fine dichiara:
– che le presenze maturate nel mercato nel quale è
ubicato il posteggio richiesto in concessione sono complessivamente
_______________________;
– di essere iscritto al registro imprese, già registro
ditte, tenuto dalla C.C.I.A.A. dal __________________;
– di essere iscritto al registro imprese, già registro
ditte, per l’attività di commercio su aree pubbliche,
dal __________________;
– di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo
5 del decreto legislativo 114/1998;
– di non possedere alcuna (4) autorizzazione e relativa concessione
di posteggio nel mercato per il quale viene inoltrata la presente
istanza;
– di volere esercitare il commercio dei generi appartenenti
al settore merceologico (5) _______________________ con la seguente
specializzazione;
– (6) ________________________________________________________________.
Nel contempo CHIEDE il rilascio dell’autorizzazione di cui
all’articolo 28, comma 1, lettera a), del D.lgs. 114/1998,
settore merceologico (5) __________________________ per esercitare
l’attività nel posteggio richiesto.
data __________________ firma
(1) La domanda deve essere redatta in bollo.
(2) Qualora il richiedente sia produttore agricolo e chieda un
posteggio “riservato”, aggiungere: in qualità
di produttore agricolo.
(3) In caso di produttore agricolo “riservato ai produttori
agricoli”.
(4) Qualora sia già titolare di un posteggio precisare “di
non possedere più di una autorizzazione e relativo posteggio”.
(5) Indicare se: alimentare, non alimentare o entrambi.
(6) In caso di produttore agricolo precisare “di voler esercitare
il commercio dei seguenti prodotti_____________________ ottenuti
per coltura o allevamento nel proprio fondo”.
Allegato C
Comune di ______________________________
Settore _________________ Unità Operativa _________________
BANDO COMUNALE
per l’assegnazione delle aree nella fiera (1) ________________
del (2) __________
(Legge regionale n. 15 del 21 marzo 2000)
Il Dirigente
– Vista la legge regionale n. 15 del 21 marzo 2000;
– Visto il regolamento comunale per la disciplina del commercio
su aree pubbliche;
– Vista la comunicazione dell’Unità Operativa
___________________________
in data _________________ n. __________ con la quale sono stati
precisati i posteggi e relative dimensioni, della fiera denominata
(1) ________________
che si svolgerà in questo Comune nei giorni ______________________________nelle
vie/piazze seguenti ________________________________________________________________________________
RENDE NOTO
che ogni interessato alla assegnazione dei posteggi di seguito
indicati, può inoltrare domanda al Comune, formulata conformemente
allo “schema” di cui all’allegato “A”.
Nella domanda, in bollo competente, devono essere precisati:
a) dati anagrafici e codice fiscale. Per le società, ragione
sociale, sede legale e partita Iva;
b) gli estremi della autorizzazione amministrativa per il commercio
su area pubblica posseduta: numero, data di rilascio, ente che l’ha
rilasciata, settore merceologico. Se produttore agricolo, il possesso
della relativa qualifica;
c) le presenze maturate nella fiera;
d) gli estremi di iscrizione al registro imprese: numero, data
di iscrizione, C.C.I.A.A.
e) il settore merceologico richiesto.
Le domande di concessione del posteggio devono essere inviate a
mezzo di lettera raccomandata oppure presentate direttamente al
Comune – Ufficio protocollo, almeno sessanta giorni prima
dell’inizio di svolgimento della fiera.
La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi sarà
affissa all’albo pretorio del Comune, almeno venti giorni
prima allo svolgimento della fiera.
Alla fiera possono partecipare gli operatori in possesso dell’autorizzazione
di cui all’articolo 28 del D.lgs. 114/1998.
(3) __________________________________________________________________
Nell’assegnazione dei posteggi saranno osservati, nell’ordine,
i seguenti criteri di priorità:
a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale
si richiede l’assegnazione del posteggio;
b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale si richiede
l’assegnazione del posteggio;
c) anzianità nell’attività di commercio su
aree pubbliche, quali risulta dal registro imprese;
d) ordine cronologico di spedizione o di consegna della istanza
all’ufficio protocollo del Comune.
I titoli di priorità saranno valutati in relazione all’autorizzazione
indicata nella domanda di partecipazione.
Uno stesso soggetto non può presentare più domande
di partecipazione per la fiera, anche utilizzando diverse autorizzazioni
di cui sia, eventualmente, titolare.
Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione
di posteggio nella stessa fiera.
A) Elenco dei posteggi liberi all’interno della fiera.
Numero Settore Superficie Riservato
identificativo del merceologico mq produttori Note
posteggio agricoli
data ............................ Il Dirigente .......................
1) denominazione della fiera
2) data di svolgimento
3) qualora siano previsti posteggi “riservati” ai produttori
originali aggiungere “ e, se produttori agricoli che concorrono
per i posteggi loro riservati, coloro che sono in possesso della
relativa qualifica”.
Allegato A del bando
Schema di domanda di concessione di posteggio.
Al Sindaco del Comune di _____________________________________
Oggetto: Domanda di concessione di posteggio nella fiera (1)________
__________________________________________________
Il sottoscritto ____________ nato a _________________ il ___________residente
in __________________ via _________________ n. ________ in caso
di società aggiungere:
non in proprio ma in qualità di legale rappresentante pro-tempore
della società _________________________ con sede legale in
________________ domiciliato, per la carica ed ai fini della presente
istanza presso la sede della società rappresentata codice
fiscale/partita Iva ____________________________________(2) ___________________________
CHIEDE
l’assegnazione del posteggio n. ________ della superficie
di mq ________ settore merceologico _______________________ (3)
_______________nell’ambito della fiera denominata (1) _________
in programma di svolgimento in codesta Comune nei giorni seguenti
_____________________o, in subordine, uno qualsiasi dei posteggi
liberi e disponibili del settore ______________________________,
di cui al bando pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia in data _________________ n. ______ .
A tal fine DICHIARA:
– di essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa
n. ___________del ____________ settore merceologico __________________________di
cui all’articolo 28, comma 1, lettera (4) ______________ del
D.lgs. 114/1998, per l’esercizio del commercio su aree pubbliche,
rilasciata dal Comune di __________________ in data _____________________
;(5) ______________________________________________________
– di aver maturato le seguenti presenze nella fiera per la
quale viene inoltrata la presente istanza:
a) presenze effettive n. ___________
b) presenze virtuali (6) n. ________
– di essere iscritto al registro imprese, già registro
ditte, per l’attività di commercio su aree pubbliche
dal ________________________ .
Iscrizione n. _______________ presso C.C.I.A.A. di ______________
.
data ______________
firma _____________
(1) Precisare la denominazione della fiera.
(2) Qualora si chieda l’assegnazione di un posteggio riservato
ai produttori agricoli aggiungere “in qualità di produttore
agricolo”.
(3) Qualora si tratti di un posteggio riservato ai produttori agricoli
aggiungere “riservato ai produttori agricoli”.
(4) Precisare se lettera a) oppure b).
(5) Qualora la domanda sia presentata da produrre agricolo, precisare
“di essere produttore agricolo per i terreni posti in __________________
e di ricavare, dalla produzione, i seguenti prodotti, per coltura
e allevamento _________________”.
(6) Le presenze virtuali corrispondono agli inserimenti nella graduatoria
della fiera anche se, agli stessi, non è seguita la effettiva
partecipazione ed alle presenze ai sorteggi, documentate.
Allegato D
Schema di domanda per ottenere l’autorizzazione amministrativa
per esercitare il commercio su area pubblica in forma itinerante
N.B. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società
di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
(1) Al Sindaco del Comune di ___________________________________________________________________
Oggetto: Richiesta di rilascio autorizzazione amministrativa per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante
(art. 28, c. 1, lettera b) D.lgs. 114/1998, e art. 6 L.R. n. 15/2000)
Il sottoscritto ___________________________________________ nato
a _______________ il ______________
residente a ____________________________________________ via _______________________
n. _________
in caso di società di persone aggiungere:
non in proprio ma in qualità di legale rappresentante pro-tempore
della società ___________________ con sede legale in _________________________
via ________________________ n. ______ domiciliato, per la carica
ed ai fini della presente istanza, presso la sede della società
rappresentata Codice fiscale/partita Iva __________________________________
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio
del commercio in forma itinerante di cui all’art. 28, comma
1, lettera b) del D.lgs. 114/1998 e all’art. 6 della L.R.
n. 15/2000:
A tal fine dichiara:
– di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo
5 del D.lgs. 114/1998;
– di non essere titolare di altra autorizzazione per l’esercizio
del commercio in forma itinerante;
– di voler esercitare il commercio dei prodotti appartenenti
al settore merceologico (2) ____________
data _______________ firma __________________
(1) L’istanza deve essere redatta in bollo.
(2) Precisare se: alimentare, non alimentare o entrambi.
Allegato E
Conversione delle autorizzazioni di cui alla L. 112/1991 nelle
corrispondenti autorizzazioni di cui alla
L.R. n. 15/2000.
Comune di _____________________________
Settore _________________ Unità Operativa ____________________
Reg. ____________
Il Dirigente
– Visto l’art. 15, comma 2, della L.R. n. 15/2000;
– Dato, atto che il sig. __________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il ___________
(1) ______________________
codice fiscale/partita Iva _______________________ risulta essere
titolare della seguente autorizzazione amministrativa per il commercio
su aree pubbliche rilasciata dalla Camera di Commercio di ___________________________
nell’ambito delle competenze di cui alla L.R. n. 25/1995:
A.A. n. _____________ del __________________
tabella/e merceologica/che ____________________________
di cui nell’articolo 1, comma 2, lettera (2) _________________
per l’esercizio del commercio nel posteggio n. _________ delle
dimensioni di mq _________
posto nel mercato ___________________ che si svolge nel/i giorno/i
seguente/i ___________________________
con periodicità (3) ________________________________ ;
– Ritenuto di dover convertire d’ufficio, ai sensi
e per degli effetti di cui all’art. 15 della L.R. n. 15/2000,
detta autorizzazione d’esercizio, nella corrispondente autorizzazione
amministrativa di cui all’art. 28, lettera (4) _______
del D.lgs. 114/1998
DÀ ATTO
che l’autorizzazione amministrativa n. ______ del ________________
, indicata in premessa, rilasciata al sig. _____________________________________
(1) ____________________________________ è da intendersi
CONVERTITA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15
della L.R. n. 15/2000, nella autorizzazione amministrativa prevista
dall’art. 28, comma 2, lettera (2) __________
del D.lgs. 114/1998, settore merceologico (5) ______________________________
alle stesse condizioni (6) _______________________________________________
data ________________ Il Dirigente _________________
(1) In caso di società di persone occorre precisare: “in
qualità di legale rappresentante della società _________________________________
con sede legale in ____________________________”.
(2) Indicare se lettera b) oppure c).
In caso di lettera b) precisare il posteggio/i finito/i:
(3) Settimanale, mensile ecc.
(4) Precisare se lettera a) oppure b).
(5) Indicare se: alimentare, non alimentare o entrambi.
(6) Qualora sia relativa ad un posteggio precisare “e per
lo stesso posteggio”.
Allegato F
Frazionamento di autorizzazione amministrativa per il commercio
di cui all’art. 1, c. 2, lettera b), della
L. 112/1991.
Comune di ______________________________
Settore __________________ Unità Operativa ___________________
Reg. n. _____________
Il Dirigente
– Visto l’articolo 15 della L.R. n. 15/2000 il quale
dispone che il Comune procede, sentiti gli operatori interessati,
al frazionamento delle autorizzazioni di cui all’art. 1, comma
2, lettera b) della L. 112/1991, relativamente ai posteggi di propria
competenza, entro sessanta giorni dal ricevimento del titolo da
parte della Camera di Commercio, già competente in materia,
ai sensi della L.R. n. 21/1995;
– Visto risultare dagli atti di ufficio, a seguito della
documentazione inviata dalla C.C.I.A.A. di _____________________________,
in data ____________, che il sig. ____________________________________
nato a _______________________________________________________
il _____________________________
in qualità di (1) _______________________________________________________________________________
è titolare di autorizzazione amministrativa per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2, lettera b) della legge 112/1991, rilasciata dalla Camera di Commercio
di _________________________ in data ________________ n. _______
per i posteggi posti in questo Comune, nei mercati sotto indicati:
denominazione giorno numero superficie
mercato svolgimento posteggio posteggio
per la vendita dei prodotti rientranti nelle tabella/e merceologica/che
seguente/i (2) ________________________ .
– Ritenuto di dover procedere al frazionamento di detta autorizzazione
amministrativa in tante autorizzazioni per quanti sono i mercati
nella stessa indicati;
– Sentito l’interessato in data ________________________
DISPONE
di frazionare l’autorizzazione amministrativa n. ________
del _______________rilasciata dalla Camera di Commercio di _________________________________
in data ___________________ n. _________ al sig. _______________________
nato a ____________________ in qualità di (1) _____________________________in
numero ________________ distinte autorizzazioni d’esercizio
di cui all’art. 28, comma 1, lettera a) del D.lgs. 114/1998,
come di seguito specificate:
1) n. una autorizzazione relativa al posteggio n. ____ posto nel
mercato di _________________
2) n. una autorizzazione relativa al posteggio n. _____
3) ________________ ecc.
4) ________________
5) ________________
6) ________________
7) ________________
da intestare, ognuna, al predetto sig. ___________________ (2)
______________
per l’esercizio del commercio dei prodotti rientranti nel
settore merceologico (4) ________________________. Manda all’Unità
operativa ________________
per il rilascio all’interessato delle autorizzazioni sopra
specificate e per il ritiro, all’atto della consegna, dell’originale
dell’autorizzazione frazionata, per l’archiviazione.
data ______________ Il Dirigente
(1) In caso di società di persone indicare ragione sociale
e sede legale.
(2) Indicare le tabelle merceologiche di cui all’allegato
n. 5 al D.M. 375/1988 e successive modifiche.
(3) In caso di società precisare “nella predetta sua
finalità”.
(4) Indicare se: alimentare, non alimentare o entrambi.
Allegato G
Legge Regionale 21 marzo 2000 – n. 15
Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in
attuazione del d.lgs. n. 114/98 e “Primi indirizzi regionali
di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
La seguente legge regionale:
Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina l’esercizio del commercio
al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del Titolo X del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59”.
2. Nelle disposizioni che seguono il d.lgs. 114/1998 è indicato
con la denominazione “decreto legislativo”.
Art. 2
Modalità di esercizio dell’attività
1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi
dati in concessione per dieci anni o su qualsiasi altra area purché
in forma itinerante.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è
svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo
strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita.
3. L’esercizio dell’attività di cui al comma
1, è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche
o a società di persone regolarmente costituite secondo le
norme vigenti. Condizione per il rilascio dell’autorizzazione
è il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo.
4. L’autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1,
lettera a) del d.lgs. abilita i titolari della stessa anche all’esercizio
dell’attività in forma itinerante nell’ambito
del territorio della regione in cui è stata rilasciata e
alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
5. L’autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1,
lettera b) del d.lgs. abilita i titolari della stessa anche alla
partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale
ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali
ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di
intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona
fisica o società di persone, non può essere rilasciata
più di una autorizzazione.
6. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con
riferimento ai settori merceologici ed ai requisiti di cui all’articolo
5 del decreto legislativo.
Art. 3
Condizioni e limiti all’esercizio dell’attività
1. L’attività del commercio sulle aree pubbliche è
subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalità
stabilite dal comune in conformità ai criteri ed agli indirizzi
previsti dalla presente legge e dalle disposizioni attuative di
cui all’articolo 4.
2. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante
può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati
motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per
altri motivi di pubblico interesse.
3. Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l’esercizio
dell’attività di commercio su aree pubbliche stabiliti
all’unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione
di operatori in sede fissa.
4. Il comune individua le zone aventi valore archeologico, storico,
artistico e ambientale dove l’esercizio del commercio su aree
pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a condizioni
particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette tenendo
in debito conto gli operatori che svolgono l’attività
al momento dell’entrata in vigore della presente legge, i
quali hanno diritto ad ottenere un posteggio equivalente sul territorio
comunale.
5. L’esercizio del commercio disciplinato dalle presenti
disposizioni nelle aree del demanio lacuale regionale è soggetto
al nulla osta da parte delle competenti autorità regionali
che stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per
l’accesso alle aree predette tenendo in debito conto gli operatori
che svolgono l’attività al momento dell’entratta
in vigore della presente legge.
6. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune
interdisce il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle
aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.
7. Il titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo
2, comma 4, può esercitare l’attività in forma
itinerante solamente nei giorni in cui non è concessionario
di posteggio.
Art. 4
Funzioni regionali
1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale,
delibera gli indirizzi generali ai quali i comuni si attengono per
la programmazione del commercio su aree pubbliche.
2. Gli indirizzi generali di cui al comma 1 prevedono:
a) la determinazione delle aree mercatali, fieristiche e di quelle
per l’esercizio del commercio in forma itinerante:
b) le modalità per l’istituzione, la soppressione
e lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a
cadenza diversa;
c) le modalità per l’istituzione dei mercati destinati
a merceologie esclusive;
d) le caratteristiche tipologiche delle fiere e le modalità
di partecipazione alle medesime;
e) gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle aree mercatali
esistenti, compreso il numero dei posteggi da destinare all’attività;
f) il monitoraggio della rete distributiva e adeguate modalità
di informazione degli operatori e dei consumatori.
3. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale,
verificata la potenzialità del commercio su aree pubbliche
anche in relazione alle altre forme distributive, alla propensione
al consumo della popolazione residente fluttuante ed alla qualità
del servizio da rendere al consumatore, definisce, con cadenza triennale,
gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle aree mercatali di
cui al comma 2, lettera e).
4. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 2, lettera
f) la Regione si avvale delle camere di commercio, industria, artigianato,
agricoltura (CCIAA).
Art. 5
Autorizzazioni su posteggi dati in concessione
1. L’autorizzazione su posteggi dati in concessione prevista
dall’articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
è rilasciata dal comune sede del posteggio.
2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma
1, il comune trasmette alla giunta regionale, per la relativa pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale, i dati concernenti i posteggi da assegnare
in concessione. Tale pubblicazione viene effettuata con cadenza
mensile.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli
interessati presentano al comune la domanda per il rilascio dell’autorizzazione
comunale con le indicazioni del posteggio, di cui si richiede la
concessione.
4. Nella domanda l’interessato dichiara ed indica:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
b) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo;
c) di non possedere più di una autorizzazione e relativa
concessione di posteggi nello stesso mercato;
d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l’indicazione
delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione;
e) il settore o i settori merceologici.
5. Nella formulazione della graduatoria il comune si attiene, nell’ordine,
ai seguenti criteri di priorità:
a) maggior numero di presenze maturate nell’ambito del singolo
mercato;
b) anzianità di registro delle imprese;
c) anzianità dell’attività di commercio su
aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.
6. A parità dei predetti titoli di priorità la domanda
è valutata in base all’ordine cronologico di spedizione
o di consegna della domanda.
7. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande
il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri
di cui al comma 5. Contro le citate graduatorie è ammessa
istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni
dalla loro pubblicazione. Su predetta istanza il comune si pronuncia
entro i successivi quindici giorni e l’esito della stessa
è pubblicata nel medesimo giorno.
8. L’autorizzazione e la relativa concessione del posteggio
sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma
precedente decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.
9. I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse
dalle aree mercatali, sono assegnati dal comune con criteri e modalità
dal medesimo stabiliti nel rispetto della normativa statale e regionale
vigente.
Art. 6
Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante
1. L’autorizzazione per il commercio in forma itinerante
di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo
è rilasciata dal comune di residenza dell’operatore,
se persona fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di
società di persone.
2. Il comune che riceve una domanda che non è di sua competenza
la rinvia, entro quindici giorni, al mittente tramite raccomandata.
3. Nella domanda l’interessato dichiara:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
b) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo;
c) il settore o i settori merceologici;
d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.
4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge i comuni stabiliscono i termini e le norme procedurali per
la presentazione e l’istruttoria delle domande di rilascio
della autorizzazione.
5. La domanda di rilascio dell’autorizzazione si intende
accolta qualora il comune di residenza non comunichi all’interessato
il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.
Art. 7
Subingresso e reintestazione dell’autorizzazione
1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda
o di un ramo d’azienda per l’esercizio del commercio
su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta
di diritto il trasferimento dell’autorizzazione amministrativa
a chi subentra nello svolgimento dell’attività sempre
che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda
ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo
5 del decreto legislativo.
2. La reintestazione dell’autorizzazione su posteggi dati
in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio
previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione
del possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività
commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell’azienda,
o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.
3. La reintestazione dell’autorizzazione per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata
dal comune di residenza del subentrante.
4. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda
comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del
dante causa relativi all’autorizzazione ceduta.
5. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all’articolo
5 del decreto legislativo deve comunicare l’avvenuto subingresso
entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare
l’attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori
trenta giorni in caso di comprovata necessità.
6. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà
di continuare provvisoriamente l’attività fino alla
regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando
il rispetto dei termini di decadenza.
Art. 8
Sospensione e revoca dell’autorizzazione
1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva
il Sindaco può disporre la sospensione dell’attività
di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni
inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
b) l’abusiva estensione di oltre un terzo della superficie
autorizzata;
c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo
urbano e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa
violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è
proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Il Sindaco revoca l’autorizzazione:
a) nel caso in cui il titolare non inizi l’attività
entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, salvo proroga
in caso di comprovata necessità;
b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per
periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo
il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
c) qualora l’operatore titolare di autorizzazione itinerante
sospenda l’attività per più di un anno, salvo
proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre
mesi;
d) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto
dei requisiti di cui all’articolo5, comma 2 del decreto legislativo;
e) in caso di morte del titolare dell’autorizzazione, qualora
entro 1 anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.
Art. 9
Indirizzi in materia di orari
1. Il comune nello stabilire gli orari per il commercio su aree
pubbliche si attiene ai seguenti indirizzi:
a) l’esercizio dell’attività può essere
effettuata in fasce orarie anche diverse rispetto a quella degli
altri operatori al dettaglio in sede fissa;
b) la fascia oraria massima di articolazione dell’orario
per il commercio su aree pubbliche è compresa tra le ore
5.00 e le ore 24.00 con possibilità di effettuazione dei
mercati anche in orari pomeridiani e serali;
c) è vietata l’istituzione di mercati che si svolgono
in giornate domenicali o festive;
d) sono fatti salvi i mercati istituiti precedentemente al 24 aprile
1998, che si effettuano nelle giornate domenicali o festive;
e) è fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei giorni
di Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati che coincidono con le festività
di cui sopra, possono essere anticipati;
f) limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità
dell’area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere
igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse;
g) si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia
di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di
cui al Titolo IV del decreto legislativo.
Art. 10
Forme di consultazione delle parti sociali
1. Nei comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti
è istituita una commissione consultiva presieduta dallo stesso
Sindaco o da un suo delegato composta dai rappresentanti delle associazioni
dei consumatori e degli utenti, delle imprese commerciali su aree
pubbliche e del comune interessato.
2. Nei comuni con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti
può essere istituita la commissione di cui al comma 1. Qualora
le commissioni non siano istituite, i comuni sentono obbligatoriamente
le associazioni di cui al comma 1 sulle questioni di cui comma 4.
3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate dal Sindaco.
I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica
e di funzionamento delle citate commissioni sono stabilite dal Sindaco,
sentiti i soggetti di cui al comma 1.
4. Le commissioni sono sentite in riferimento:
a) alla programmazione dell’attività;
b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione
delle aree da destinarsi all’esercizio del commercio su aree
pubbliche e del relativo numero di posteggi;
c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione
dei mercati e delle fiere;
d) alla definizione dei criteri per l’assegnazione dei posteggi
e dei canoni per l’occupazione del suolo pubblico;
e) alla predisposizione dei regolamenti comunali e delle deliberazioni
regionali e comunali aventi ad oggetto l’attività di
commercio su aree pubbliche.
Art. 11
Finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura
1. La giunta regionale disciplina con apposita convezione, che
prevede gli oneri a carico della Regione, le funzioni di cui all’articolo
4, comma 2, lettera f) svolte dalle CCIAA.
Art. 12
Norma finanziaria
1. Per le spese di monitoraggio della rete distributiva e per l’informazione
degli operatori e dei consumatori tramite apposita convenzione con
le CCIAA, come previsto all’articolo 4, comma 2, lettera f),
e comma 4 ed all’articolo 11, è autorizzata per l’anno
2000, la spesa di L. 150.000.000.
2. All’onere di L. 150.000.000 di cui al comma 1, si provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di
competenza e di cassa del “Fondo globale per gli oneri relativi
a spese correnti per l’adempimento di funzioni normali derivanti
da nuovi provvedimenti legislativi” iscritto al cap. 5.2.1.1.546,
utilizzando all’uopo gli stanziamenti previsti alla voce 3.6.1.1.9045
dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio
finanziario 2000.
3. Alla determinazione delle spese per gli interventi previsti
dal comma 1 si provvederà a decorrere dall’esercizio
finanziario 2001 con legge di approvazione del bilancio dei singoli
esercizi ai sensi dell’articolo 22, comma 1 della l.r. 31
marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio
finanziario 2000 è apportata la seguente variazione:
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 3.4.2.1.4961
“Spese per l’Osservatorio per il monitoraggio dell’entità
e dell’efficienza della rete distributiva” è
incrementata di L. 150.000.000.
Art. 13
Diritti acquisiti
1. Sono fatti salvi, agli operatori che esercitano il commercio
su aree pubbliche, i diritti acquisiti all’entrata in vigore
della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente
legge, gli operatori concessionari di posteggi mercatali che non
hanno presentato la domanda di conversione e non hanno ottenuto
la riassegnazione del loro o di altro posteggio, secondo la previgente
normativa regionale, possono inoltrare domanda al comune competente
per ottenere una nuova autorizzazione e, se possibile, la riassegnazione,
del medesimo posteggio già avuto in concessione o l’assegnazione
di altro posteggio. In tal caso non si applicano le procedure ed
i criteri di assegnazione di cui alle presente legge.
Art. 14
Disposizioni per le camere di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura
1. Le CCIAA procedono entro il termine di centottanta giorni dalla
data d’entrata in vigore della presente legge al completamento
delle attività convenzionalmente stabilite a seguito della
delega di funzioni di cui alla l.r. 20 aprile 1995, n. 25 “Norme
e direttive per l’esercizio del commercio su aree pubbliche”.
2. Entro il termine di cui al comma 1 le CCIAA trasmettono:
a) ai comuni sede del posteggio o dei posteggi, nel caso di autorizzazione
non frazionata, la documentazione riguardante le autorizzazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, lettera B) della legge 28
marzo 1991, n. 112 “Norme in materia di commercio su aree
pubbliche”;
b) ai comuni di residenza, compresi quelli di altre regioni, la
documentazione riguardante le autorizzazioni di cui all’articolo
1, comma 2, lettera C) della legge 112/1991;
c) ai comuni di residenza, compresi quelli di altre regioni, le
domande di autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera C) della legge 112/1991 che sono pervenute dopo la data
di entrata in vigore del Titolo X del decreto legislativo.
Art. 15
Disposizioni per i comuni
1. I comuni procedono, sentiti gli operatori interessati, al frazionamento
delle autorizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera
B) della legge 112/1991, relativamente al posteggio o ai posteggi
di propria competenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della
documentazione di cui all’articolo 14, comma 2.
2. Le autorizzazioni rilasciate in base alla previgente normativa
sono convertite nelle tipologie autorizzative previste dall’articolo
28 del decreto legislativo con presa d’atto del comune di
residenza o del comune sede del posteggio. Per i residenti fuori
regione le autorizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera C) della legge 112/1991 sono convertite dal comune di residenza.
3. Fino all’emanazione degli indirizzi regionali di cui all’articolo
4 i comuni non possono adottare provvedimenti che comportano aumenti
o diminuzioni di posteggi nei mercati.
Art. 16
Attività con il sistema del “battitore”
1. I posteggi utilizzati dagli operatori che esercitano l’attività
con il sistema del “battitore”, non ancora assegnati
in concessione al momento dell’entrata in vigore della presente
legge, devono essere riservati ai predetti operatori. Entro sessanta
giorni dalla pubblicazione della presente legge, la giunta regionale
procede alla individuazione dei posteggi di cui trattasi e degli
operatori esercitanti l’attività con il sistema del
“battitore”.
2. Gli operatori di cui al comma 1 occupano i predetti posteggi,
a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato
con i comuni interessati.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i comuni sede dei posteggi
destinati ai “battitori” con le modalità di cui
al comma 1 non possono modificare la destinazione degli stessi.
4. I comuni non possono destinare nuove aree mercatali per l’esercizio
dell’attività del battitore.
5. Le aree di cui sopra possono essere riassegnate dai comuni,
con le modalità previste dalle presenti disposizioni regionali,
solo qualora gli operatori “battitori” rinunciano al
posteggio o non utilizzano lo stesso per periodi complessivamente
superiori a dodici mesi in ciascun anno solare.
Art. 17
Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio
su aree pubbliche
1. In sede di prima applicazione gli indirizzi di cui all’articolo
4 sono approvati con la presente legge nel testo di cui all’allegato
A.
Art. 18
Abrogazione
1. È abrogata la l.r. 20 aprile 1995, n. 25 concernente
“Norme e direttive per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche”.
2. Sono fatti salvi gli effetti conseguenti alle obbligazioni assunte
a sensi della suddetta legge sul capitolo 3.6.3.1.3878 “Spese
per la delega alle camere di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura in materia di commercio su aree pubbliche”.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Lombardia.
Milano, 21 marzo 2000
Roberto Formigoni
(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 febbraio
2000 e vistata dal commissario del governo con nota del 15 marzo
2000, prot. n. 20602/539).
—— * ——
ALLEGATO A
PRIMI INDIRIZZI REGIONALI DI PROGRAMMAZIONE
DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
I. Finalità
1. La Regione Lombardia, con il presente atto, fornisce ai comuni
gli indirizzi generali di programmazione del commercio su aree pubbliche,
in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con le finalità
di favorire la razionalizzazione ed il potenziamento della rete
distributiva esistente, di offrire opportunità di ingresso
nel settore a nuovi operatori commerciali e di tutelare l’interesse
generale dei consumatori attraverso una struttura commerciale che
assicuri efficienza, razionalità e convenienza.
2. Nelle disposizioni che seguono il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114
è indicato con la denominazione “decreto legislativo”.
II. Indirizzi ai comuni per l’individuazione delle aree destinate
al commercio su aree pubbliche
II.1 Indirizzi generali
1. Nel predisporre i propri atti programmatori in materia di commercio
su aree pubbliche i comuni devono perseguire i seguenti obiettivi:
a) favorire la realizzazione della rete distributiva commercio
su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del
sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
b) assicurare, con riguardo al commercio su aree pubbliche, il
rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato
ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
c) rendere compatibile l’impatto territoriale ed ambientale
delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo ai fattori,
quali la mobilità, il traffico e l’inquinamento;
d) valorizzare la funzione commerciale al fine di assicurare un
servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati e
nei comuni montani non sufficientemente serviti dalla struttura
commerciale esistente;
e) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso
la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche
nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico
ed ambientale;
f) favorire le zone in via di espansione e le zone cittadine a
vocazione turistica in relazione anche all’andamento turistico
stagionale;
g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente
dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti
per l’allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria
in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie;
h) favorire l’individuazione di aree pubbliche o private,
coperte o scoperte, che consenta uno sviluppo dei mercati nei centri
abitati evitando il congestionamento del traffico e della viabilità
cittadina;
i) assicurare che la individuazione di nuove aree destinate al
commercio su aree pubbliche sia strettamente correlata all’incremento
demografico, alla propensione al consumo e alla offerta commerciale
già esistente nel territorio comunale;
j) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
- un facile accesso ai consumatori;
- sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
- il minimo disagio alla popolazione residente;
- la salvaguardia dell’attività commerciale in atto
ed in particolare quella dei merati nei centri storici, compatibilmente
con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici,
igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
- un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso
i centri storici o verso aree congestionate;
k) promuovere l’aggregazione associativa degli operatori
mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione
dei servizi mercatali.
2. Nell’individuare le aree, il comune rispetta:
a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal
Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici,
artistici ed ambientali;
c) le limitazioni e i vincoli imposti per motivi di polizia stradale,
igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
d) le limitazioni o i divieti previsti nei regolamenti comunali
di polizia urbana;
e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
f) la densità della rete distributiva in atto e della presumibile
capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.
II.2 Obiettivi triennio 2000/2002
1. Per il triennio 2000/2002, è consentito uno sviluppo
del tre per cento della rete mercatale comunale esistente alla data
di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
2. La Giunta regionale può acconsentire, nel triennio di
riferimento, all’istituzione o all’ampliamento dei mercati
oltre gli obiettivi di cui al punto 1 e fino a un massimo di 1.000
nuovi posteggi sul territorio regionale, assumendo quali elementi
di valutazione nell’ordine:
a) le caratteristiche economiche del territorio secondo quanto
previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo;
b) il potenziamento e la ristrutturazione dei mercati esistenti
in conseguenza anche del loro adeguamento alla vigente normativa
igienico-sanitaria di cui alla lettera g) del paragrafo II.1;
c) gli interventi miranti ad assicurare un servizio da rendere
al consumatore anche nelle zone di cui alla lettera d) del paragrafo
II.1;
d) la localizzazione o la eventuale rilocalizzazione dei mercati
stessi che consenta quanto stabilito dalla lettera j) del paragrafo
II.1;
e) la individuazione di nuove aree mercatali in stretta correlazione
con l’incremento della domanda.
3. Con successiva deliberazione la Giunta regionale individua i
criteri e i parametri da utilizzare per le valutazioni di cui al
punto 2.
4. In conformità agli indirizzi generali di cui al paragrafo
II.1 i comuni possono aumentare, fino ad un massimo del venti per
cento, la superficie della rete mercatale esistente, mantenendo
inalterato il numero dei relativi posteggi.
II.3 Valorizzazione del commercio su aree pubbliche
1. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale
nelle aree urbane, rurali e montane, i comuni possono stabilire
particolari agevolazioni, fino all’esenzione per i tributi
e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività
effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane
e degli altri centri di minori dimensioni.
2. I comuni montani sprovvisti di mercato e con popolazione inferiore
ai 1.000 abitanti, individuati dalla d.g.r. 20 novembre 1998 n.
6/39709, che non sono sufficientemente serviti dalla struttura commerciale
esistente, possono istituire aree mercatali, anche in deroga ai
limiti di cui al paragrafo II.2.
I mercati di cui trattasi possono avere le seguenti dimensioni
massime:
- dodici posteggi per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti
di cui alla tabella “A” della citata d.g.r.;
- sei posteggi per i centri abitati con meno di 500 abitanti
di cui alla tabella “B” della citata d.g.r..
Almeno un terzo dei predetti posteggi deve essere destinato a merceologie
alimentari.
3. Le caratteristiche tipologiche e la data di svolgimento dei
mercati di cui al punto 2 nonché i criteri e le modalità
di assegnazione dei relativi posteggi sono stabiliti dal comune
in conformità alla legislazione statale e regionale vigente.
4. I comuni di cui al punto 2 possono ampliare o potenziare i mercati
fino ad un massimo del venti per cento dei posteggi già esistenti.
III. Disposizioni riguardanti le aree mercatali ed i posteggi
III.1 Tipologia dei mercati e relative definizioni
1. In generale per mercato si intende l’area pubblica o privata
della quale il comune abbia la disponibilità, composta da
più posteggi, attrezzati o meno e destinati all’esercizio
dell’attività per uno o più giorni della settimana
o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio,
la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di
pubblici servizi.
2. Il mercato può essere definito specializzato o esclusivo
quando almeno il novanta per cento dei posteggi è destinato
a merceologie del medesimo genere, affini e complementari con una
periodicità non superiore al mese.
3. Il mercato è stagionale quando ha una durata non inferiore
a due e non superiore a sei mesi.
4. Per mercato straordinario si intende l’edizione aggiuntiva
di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto
alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi
e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio.
Di norma i mercati straordinari si svolgono nel periodo natalizio,
pasquale ed estivo anche mediante l’accorpamento degli stessi
in uno o più insediamenti predeterminati dai comuni e possono
essere collegati ad eventi particolari. Nel corso di un anno solare
non possono essere effettuate più di dodici giornate di mercato
straordinario.
5. Sono considerate presenze in un mercato le date in cui l’operatore
si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che
vi abbia potuto o meno svolgere l’attività.
6. Sono considerate presenze effettive in un mercato le date in
cui l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività
in tale mercato.
III.2 Individuazione delle aree mercatali
1. L’individuazione delle aree per l’istituzione di
nuovi mercati è decisa dal comune nel rispetto degli indirizzi
di cui al paragrafo II.1.
2. L’istituzione di nuovi mercati o l’adozione di atti
che comportino l’aumento di posteggi superiori alle disponibilità
di cui al paragrafo II.2 punto 1 sono soggetti al preventivo nulla
osta della Giunta regionale.
3. Il comune determina le aree concernenti i mercati e ne stabilisce:
a) l’ampiezza complessiva;
b) la periodicità;
c) la localizzazione;
d) il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione
e superficie;
e) i posteggi riservati ai produttori agricoli nonché
i criteri di assegnazione degli stessi.
4. I comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei
posteggi. I comuni possono, altresì, dislocare gli stessi
in relazione:
a) alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria;
b) alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;
c) alla diversa superficie dei posteggi medesimi.
5. Il comune mette a disposizione degli operatori una planimetria
del mercato costantemente aggiornata.
III.3 Posteggi
1. La concessione del posteggio mercatale o isolato ha una durata
di dieci anni eccettuati i casi di concessioni già esistenti
per le quali fosse stata predeterminata una durata inferiore e può
essere rinnovata con semplice comunicazione dell’interessato.
Fatti salvi in ogni caso gli effetti della predetta comunicazione,
i comuni possono provvedere ad appositi avvisi in vista della scadenza
della concessione.
2. Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato o fiera
l’operatore commerciale, persona fisica o società di
persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi.
3. L’operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio
per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto
delle esigenze igienico sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni
di cui alla vigente legislazione nonché delle eventuali disposizioni
comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi.
4. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie
tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati
come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi
uno di tali autoveicoli e la superficie dell’area concessa
sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se ciò
non sia possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo
restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché
delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico,
storico, artistico e ambientale.
5. I soggetti già concessionari, preliminarmente all’avvio
della procedura di cui all’articolo 5 della presente legge,
possono chiedere al comune di cambiare il proprio posteggio con
uno dei posteggi liberi da assegnare. Tale modificazione comporta
la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il
soggetto è già titolare.
Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il
posteggio se non con l’espresso consenso del comune.
6. La Giunta regionale stabilisce gli standard dimensionali minimi
che i comuni prendono a riferimento per i mercati di nuova istituzione
e per quelli potenziati o ampliati ai sensi delle presenti disposizioni.
7. Ai produttori agricoli può essere riservato fino ad un
massimo del tre per cento dei posteggi mercatali complessivamente
disponibili per il settore alimentare e prodotti orto-floro-frutticoli.
Nel caso di domande superiori alle disponibilità tali posteggi
sono assegnati secondo i criteri di cui al citato articolo 5 della
presente legge. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori
aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione
del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze
sul mercato di cui trattasi. Ai predetti operatori si applicano
le norme sulla decadenza dalle concessioni dei posteggi di cui al
paragrafo III.4.
III.4 Decadenza dal posteggio
1. L’operatore decade dalla concessione del posteggio per
il mancato rispetto delle norme sull’esercizio dell’attività
e quando il posteggio non viene utilizzato in ciascun anno solare
per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi,
salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. Per l’esercizio di un’attività stagionale,
il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il
quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto
in proporzione alla durata dell’attività.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati,
la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata
all’interessato dall’organo comunale competente.
4. Il comune può revocare la concessione del posteggio per
motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico.
In tal caso l’interessato ha diritto ad ottenere un altro
posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine
già previsto dalla concessione revocata. Avuto riguardo alle
condizioni oggettive il nuovo posteggio concesso, in sostituzione
di quello revocato, non può avere una superficie inferiore
e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell’operatore.
Questi, in attesa dell’assegnazione del nuovo posteggio, ha
facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l’attività
nel posteggio già assegnato e da revocarsi.
III.5 Posteggi liberi e posteggi temporaneamente non occupati
1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative
concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non
utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad
esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più
alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all’autorizzazione.
A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità
dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata
dal registro delle imprese.
2. L’assegnazione dei posteggi liberi è effettuata
giornalmente entro l’orario stabilito dal regolamento comunale,
sulla base dei criteri previsti dal comma precedente.
3. L’area in concessione suindicata non può essere
assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa
si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo
di proprietà del titolare della concessione, debitamente
autorizzate.
IV. Disposizioni riguardanti le aree destinate alle fiere e ad
iniziative analoghe
IV.1 Tipologia delle fiere
1. In generale per fiera od iniziativa analoga si intende la manifestazione
caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree
pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità,
di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche,
in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
2. Per fiera specializzata si intende la manifestazione dove il
novanta per cento dei posteggi è destinato a merceologie
del medesimo genere, affini e complementari.
3. Per fiera locale si intende la manifestazione di cui al punto
1 che riveste un carattere esclusivamente locale o che si svolge
al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, le vie e i
quartieri.
4. Sono considerate presenze effettive in una fiera le date in
cui l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività
in tale fiera.
5. Sono considerate presenze in una fiera le date in cui l’operatore
è in graduatoria in tale fiera, anche se non vi ha svolto
l’attività.
IV.2 Aree per le manifestazioni fieristiche
1. Le aree destinate alle fiere sono individuate dal comune e sono
riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente
normativa.
2. Il comune può stabilire che tutte o parte di tali aree
siano utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche.
3. Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati si applicano
anche alle aree oggetto del presente articolo in quanto compatibili.
4. Nell’assegnazione dei posteggi sono osservati, nell’ordine,
i seguenti criteri di priorità:
a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la
quale viene chiesta l’assegnazione del posteggio;
b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene
chiesta l’assegnazione del posteggio;
c) anzianità dell’attività di commercio
su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
d) ulteriori criteri suppletivi stabiliti dai comuni in subordine
a quelli sopra indicati.
A parità dei predetti titoli di priorità la domanda
è valutata in base all’ordine cronologico di spedizione
o di consegna della domanda all’ufficio protocollo.
Non sono ammissibili criteri di priorità basati sulla cittadinanza
o residenza o sede legale dell’operatore ovvero sulla base
del comune che ha rilasciato il titolo.
5. I titoli di priorità per la concessione dei posteggi
nelle fiere sono valutati in relazione alla autorizzazione indicata
nella domanda di partecipazione. Lo stesso soggetto non può
presentare più domande di partecipazione per la stessa fiera
anche utilizzando autorizzazioni diverse. Il medesimo soggetto non
può avere più di una concessione di posteggio nella
stessa fiera.
6. La concessione del posteggio nelle aree suddette ha durata limitata
ai giorni della fiera.
7. Le domande di concessione del posteggio debbono essere inviate
a mezzo di lettera raccomandata o presentate al comune sede della
fiera almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della stessa.
8. La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi è
affissa all’albo comunale almeno venti giorni prima dello
svolgimento della fiera.
9. L’assegnazione dei posteggi non occupati all’apertura
della fiera è effettuata, durante l’orario stabilito
dal comune. Esaurita la graduatoria degli operatori presenti si
procede ad assegnare i rimanenti posteggi secondo i criteri di cui
al punto 4.
10. Alle fiere che si svolgono sul territorio regionale possono
partecipare gli operatori in possesso dell’autorizzazione
di cui all’articolo 28 del decreto legislativo provenienti
da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità
dei posteggi previsti assegnati secondo i criteri di cui al precedente
punto 4.
11. In deroga a quanto stabilito al punto 7 i comuni possono stabilire
una diversa procedura per l’assegnazione dei posteggi nelle
fiere fissando termini unificati per la presentazione delle domande.
Salvo che l’operatore non si sia presentato, la domanda per
la stessa fiera può avere una validità pluriennale
senza necessità di riproposizione.
La assegnazione dei posteggi viene effettuata, per ogni edizione
della fiera sulla base dei criteri di cui al
punto 4.
V. Aree destinate all’attività in forma itinerante
e aree private
V.1 Aree per il commercio in forma itinerante
1. Il comune può individuare aree del proprio territorio
dove applicare i divieti e le limitazioni all’esercizio dell’attività
in forma itinerante di cui all’articolo 2, comma 2 della presente
legge.
2. Nei comuni con popolazione residente superiore ai 5.000 abitanti,
il commercio in forma itinerante con soste oltre i limiti di tempo
di cui all’articolo 2, comma 2, della presente legge può
essere consentito solo in apposite aree individuate dal comune in
conformità ai criteri di cui al paragrafo II.1.
3. I comuni disciplinano i tempi e le modalità di sosta
per esercitare il commercio in forma itinerante di cui all’articolo
2, comma 2, della presente legge e di cui al punto 2.
4. Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche
al produttore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti
in forma itinerante ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59,
e successive modifiche ed integrazioni.
V.2 Aree private
1. Qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata
mettano gratuitamente a disposizione del comune un’area privata,
attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni
della settimana o del mese, la stessa può essere inserita
fra le aree destinate all’esercizio dell’attività
di commercio su aree pubbliche. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni
statali e regionali vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo
di priorità nell’assegnazione dei posteggi sulle aree
di cui trattasi.
2. In caso di più aree messe a disposizione ai sensi del
punto 1 hanno la priorità quelle proposte da consorzi costituiti
fra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente
rappresentative sul territorio regionale.
VI. Regolamento dei mercati e delle fiere
1. Per l’esercizio del commercio nei mercati ed in ogni fiera
il comune, sentite obbligatoriamente le organizzazioni dei consumatori
e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello
provinciale, adotta il relativo regolamento.
2. Il regolamento dispone, in via generale, in ordine a:
a) la tipologia dei mercati o della fiera;
b) i giorni e l’orario di svolgimento;
c) la localizzazione e l’articolazione del mercato, compresa
l’eventuale suddivisione del mercato in zone distinte riservate
al commercio di generi alimentari;
d) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione
delle attrezzature di vendita;
e) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
f) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente
liberi o comunque non assegnati;
g) le modalità di registrazione delle presenze e delle assenze
degli operatori;
h) le modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di
ristrutturazione o spostamento del mercato;
i) le modalità e i divieti da osservarsi nell’esercizio
dell’attività di vendita;
j) le ipotesi di decadenza e di revoca delle concessioni di posteggio;
k) le norme igienico sanitarie da osservarsi per la vendita dei
prodotti alimentari, nel rispetto delle disposizioni impartite dal
Ministero della Sanità;
l) le sanzioni da applicarsi nell’ipotesi di violazione dei
regolamenti comunali e quelle di cui alla legge 114/1998;
m) le modalità di esercizio della vigilanza;
n) i posteggi riservati ai produttori agricoli, ai sensi della
legge 59/1963;
o) i posteggi riservati ai “battitori” come stabilito
dall’articolo 16 della presente legge.
3. Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), n) e o) del punto
2 possono essere inserite nel provvedimento comunale istitutivo
del singolo mercato.
VII. Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle
fiere
1. La soppressione dei mercati o delle fiere, la modifica della
dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l’aumento del
numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del
mercato o della fiera sono decisi dal comune nel rispetto delle
presenti disposizioni regionali.
2. Entro trenta giorni dalla adozione di un eventuale provvedimento
di riduzione dei posteggi mercatali esistenti, il comune segnala
alla Regione il numero dei posteggi che ha soppresso.
3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente,
in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposta
dai comuni per:
a) motivi di pubblico interesse;
b) cause di forza maggiore;
c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità,
traffico o igienico-sanitari.
4. Qualora si proceda allo spostamento dell’intero mercato
in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già
titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità:
a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione
alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura
di vendita.
5. Quando le date di effettuazione dei mercati e delle fiere coincidono
e si sovrappongono e non sono disponibili altre aree pubbliche che
consentano lo svolgimento congiunto delle due manifestazioni, i
posteggi complessivi da assegnare debbono comprendere tanto l’organico
normale di mercato quanto quello della fiera. In alternativa i comuni
dispongono il recupero del mercato in altra data.
VIII. Sistema informativo regionale commercio su aree pubbliche
1. Al fine di assicurare un coordinato sistema di monitoraggio
riferito all’entità ed alla efficienza della rete distributiva
è costituito nell’ambito dell’osservatorio di
cui all’articolo 7 della l.r. 14/1999, in collaborazione con
le CCIAA, il sistema informativo regionale del commercio su aree
pubbliche.
2. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per
il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio o
di revoca dell’autorizzazione ed ogni modifica del titolo
autorizzatorio vanno comunicati dal comune alla CCIAA territorialmente
competente.
3. Entro trenta giorni, i comuni debbono altresì inviare
tutte le variazioni relative a subingressi, cessazioni, decadenze
e rilasci.
4. La Regione, avvalendosi delle CCIAA, predispone il calendario
regionale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche.
5. A tal fine i comuni, entro il 30 settembre di ogni anno, inviano
alle CCIAA la situazione relativa ai loro mercati e fiere indicando
la denominazione, la localizzazione, l’ampiezza delle aree,
il numero dei posteggi, la durata, l’orario di apertura e
chiusura nell’ipotesi di mercati, nonché l’assegnatario
del posteggio.
6. Il calendario di cui al punto 4 è pubblicato a cura della
Regione entro il 31 dicembre di ogni anno.
Allegato H
Quadro delle tariffe vigenti per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche in mercati, fiere e posteggi fuori mercato
1) Mercati
a) £ 150 al mq. come da regolamento COSAP
b) ______________________________________________________________________________________
c) ______________________________________________________________________________________
2) Fiere
a) £. 1000 al mq. come da regolamento COSAP
b) ______________________________________________________________________________________
c) ______________________________________________________________________________________
3) Posteggi "fuori mercato"
a) £. 150 al mq. come da regolamento COSAP
b) ______________________________________________________________________________________
c) ______________________________________________________________________________________
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