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Comune di Ceresara (MN)
Regolamento
DISCIPLINA del COMMERCIO
su AREE PUBBLICHE
L. n. 15 del 21-3-2000, Regione
Lombardia •
Approvato con deliberazione n. 061. del Consiglio comunale
in data 07 ottobre 2000
S O M M A R I O
Titolo I – Normativa generale
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Finalità
Art. 4 - Criteri da seguire per l’individuazione delle
aree mercatali e per le fiere
Art. 5 - Commissione Consultiva
Art. 6 - Compiti della Commissione Consultiva
Art. 7 - Osservatorio comunale per il commercio su aree pubbliche
Art. 8 - Compiti degli uffici comunali
Art. 9 - Esercizio dell’attività
Art. 10 - Produttori agricoli - Autorizzazione d’esercizio
Art. 11 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
Art. 12 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione
Art. 13 - Pubblicizzazione dei posteggi liberi
Art. 14 - Posteggi fuori mercato – Criteri di assegnazione
Art. 15 - Autorizzazioni per l’esercizio del commercio in
forma itinerante
Art. 16 - Subingresso nella titolarità dell’autorizzazione
Art. 17 - Reintestazione dell’autorizzazione e della concessione
dell’area
Art. 18 - Sospensione dell’autorizzazione d’esercizio
Art. 19 - Revoca dell’autorizzazione d’esercizio
Art. 20 - Indirizzi generali in materia di orari
Art. 21 - Festività
Art. 22 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
Art. 23 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina
transitoria. Rinvio
Art. 24 - Sanzioni
Art. 25 - Validità delle presenze
Art. 26 - Delega
Art. 27 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati
Art. 28 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati
e fiere
Art. 29 - Comunicazione dati al sistema informativo regionale per
il commercio su aree pubbliche
Titolo II – Disposizioni relative ai mercati e relativi posteggi
Art. 30 - Definizione – Rinvio
Art. 31 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo
Art. 32 - Planimetria dei mercati
Art. 33 - Utilizzo del posteggio
Art. 34 - Dimensioni dei posteggi
Art. 35 - Richiesta di trasferimento nell’ambito di uno stesso
mercato
Art. 36 - Scambio reciproco di posteggio
Art. 37 - Messa a disposizione di aree private
Art. 38 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
Art. 39 - Decadenza dalla concessione del posteggio
Art. 40 - Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo
autorizzatorio – Debbenza del canone concessorio
Art. 41 - Revoca della concessione del posteggio
Art. 42 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione
precaria
Art. 43 - Effettuazione di mercati straordinari
Art. 44 - Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali,
orari. Scheda
Titolo III – Commercio itinerante
Art. 45 - Modalità di svolgimento del commercio in forma
itinerante
Art. 46 - Determinazione degli orari
Art. 47 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del
produttore agricolo - Modalità. Orari. Divieti
Titolo IV – Fiere
Art. 48 - Tipologia ed aree destinate a fiere
Art. 49 - Autorizzazione per operare nelle fiere
Art. 50 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria
Art. 51 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati
Art. 52 - Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali.
Orari. Scheda
Titolo V – Posteggi fuori mercato
Art. 53 - Assegnazione, revoca, decadenza. Rinvio
Art. 54 - Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori
mercato
Titolo VI – Normativa igienico-sanitaria
Art. 55 - Normativa igienico-sanitaria
Titolo VII – Disposizioni finali
Art. 56 - Disposizioni transitorie e finali
Allegati
A) Planimetria generale, relativa al mercato settimanale,
alla fiera e al posteggio fuori mercato
B) Bando comunale per l’assegnazione in concessione di aree
nei mercati
C) Bando comunale per l’assegnazione di aree nelle fiere
D) Domanda per ottenere l’autorizzazione per l’esercizio
del commercio in forma itinerante
E) Provvedimento di conversione delle autorizzazioni di cui alla
L. n. 112/1991 nelle corrispondenti autorizzazioni di cui alla L.R.
n. 15/2000
F) Provvedimento di frazionamento delle autorizzazioni amministrative
di cui all’articolo 1, comma 2, della L. n. 112/1991
G) L.R. n. 15/2000
H) Tariffe vigenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
nelle in mercati, fiere e posteggi fuori mercato
Titolo I
Normativa generale
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività
di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio
e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal
paragrafo VI, dell’allegato “A”, della legge regionale
n. 15 del 21 marzo 2000 (Norme in materia di commercio al dettaglio
su aree pubbliche, in attuazione del D.lgs. n. 114/98 e primi indirizzi
regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche).
2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite
le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese
del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Il regolamento ha validità triennale, decorrente dalla
data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale
che lo approva. Può essere aggiornato entro il 31 gennaio
di ogni anno.
Art. 2
Definizioni
Agli effetti del presente regolamento s’intendono:
a) per commercio su aree pubbliche: l’attività di
vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti
e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali,
o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità,
attrezzate o meno, coperte o scoperte;
b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese
quelle di proprietà privata gravate da servitù di
pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata
ad uso pubblico;
c) per mercato: l’area pubblica o privata della quale il
Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi,
attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività
per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese,
per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione
di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;
d) per mercato specializzato od esclusivo: un mercato nel quale,
almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio
di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso
settore merceologico;
e) per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo
di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta
giorni. Può comprendere anche parte dell’anno successivo
a quello in cui ha inizio;
f) per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte
in cui un operatore ha effettivamente esercitato l’attività
nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
g) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un
operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto
che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale,
purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L’assegnatario
di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene,
comunque, considerato presente sul mercato;
h) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall’afflusso,
nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali
il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad
esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari
ricorrenze, eventi o festività;
i) per fiera specializzata: la manifestazione nella quale, almeno
il novanta per cento dei posteggi, è riservato al commercio
di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso
settore merceologico;
j) per fiera locale: la manifestazione che ha carattere esclusivamente
locale, con vocazione commerciale limitata all’area comunale,
che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri
storici, strade e quartieri;
k) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che
l’operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella
fiera;
l) per presenze in una fiera: il numero delle volte nelle quali
un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera,
prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività;
m) per autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche: l’atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio
per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza
per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c.
e S.a.s., che abilita all’esercizio del commercio sulle aree
pubbliche;
n) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale
il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione
all’operatore autorizzato all’esercizio del commercio
su aree pubbliche;
o) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica
o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade
in un’area mercatale;
p) per “decreto legislativo”: il decreto legislativo
n. 114 del 31 marzo 1998;
q) per “legge regionale”: la legge della Regione Lombardia,
n. 15 del 21 marzo 2000;
r) per registro imprese: il registro imprese di cui alla L. n.
580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura;
s) per Bollettino Ufficiale della Regione: il Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia;
t) per mercato straordinario: l’effettuazione di un mercato
in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi
operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene
programmata l’edizione aggiuntiva o straordinaria;
u) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica
o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto
al rilascio della concessione;
v) per miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione
di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro
posteggio purché non assegnato;
w) per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari
di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
x) per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori
agricoli;
y) per settore merceologico: quanto previsto dall’articolo
5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l’attività
commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
z) per spunta o sorteggio: operazione con la quale, all’inizio
dell’orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze
degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede
alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente
liberi o non ancora assegnati;
aa) per “spuntista”: l’operatore che, non essendo
titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente,
un posto non occupato dall’operatore in concessione o non
ancora assegnato;
ab) per produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente
condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti,
le loro cooperative o consorzi;
ac) per ordinanza del Ministro della Sanità: l’ordinanza
di detto Ministero in data 2 marzo 2000;
Art. 3
Finalità
1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche
che assicuri la migliore produttività del sistema e un’adeguata
qualità dei servizi da rendere al consumatore;
b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza,
garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie
distributive;
c) rendere compatibile l’impatto territoriale ed ambientale
delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori
quali la mobilità, il traffico e l’inquinamento;
d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere,
al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri
più degradati, non sufficientemente serviti dalla struttura
commerciale esistente;
e) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso
la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche,
nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico
ed ambientale;
f) favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine a
vocazione turistica, in relazione all’andamento del turismo
stagionale;
g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente,
dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti
di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità
alla vigente normativa igienico-sanitaria;
h) favorire l’individuazione di nuove aree, pubbliche o private,
coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L’individuazione
di dette aree deve essere strettamente correlata all’incremento
demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale
già esistente nel territorio comunale;
i) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
– un facile accesso ai consumatori;
– sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
– il minimo disagio alla popolazione;
– la salvaguardia dell’attività commerciale
in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici,
compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli
aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
– un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti
verso i centri storici o verso aree congestionate;
l) promuovere l’aggregazione associativa degli operatori,
mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione
dei servizi mercatali.
Art. 4
Criteri da seguire per l’individuazione delle aree mercatali
e per le fiere
1. Nell’individuazione delle aree da destinare a sede di
mercati o fiere, il Comune deve rispettare:
a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal
Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici,
artistici ed ambientali;
c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale,
igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali
di polizia urbana;
e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto
della presumibile capacità di domanda della popolazione residente
e fluttuante.
Art. 5
Commissione Consultiva
1. Per lo svolgimento dei compiti e funzioni indicati all’art.
6 del presente regolamento, è istituita una Commissione Consultiva
così composta:
– Presidente: Sindaco o suo delegato
– Componenti:
– due rappresentanti delle associazioni dei consumatori e
degli utenti, iscritte nell’elenco di cui all’art. 5
della L. n. 281/1998, maggiormente rappresentative a livello provinciale;
– tre rappresentanti delle organizzazioni degli operatori
al dettaglio su area pubblica, maggiormente rappresentative a livello
provinciale;
– Segretario senza diritto di voto: un dipendente del Settore
Commercio del Comune, designato dal Dirigente del Settore stesso.
2. La maggiore rappresentatività è comprovata dal
maggior numero degli iscritti, su scala provinciale.
3. Con la stessa procedura prevista per gli effettivi, possono
essere nominati anche membri supplenti. I membri effettivi e supplenti
possono essere nominati soltanto per due volte.
4. La Commissione è’ nominata dal Sindaco. Dura in
carica tre anni. La procedura di rinnovo va iniziata almeno tre
mesi prima della data di scadenza.
5. La Commissione si riunisce almeno ogni sei mesi. Per la validità
delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà
più uno dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti
e votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
6. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa
a tutte le riunioni della Commissione che si svolgono nel corso
di un anno solare, viene considerato decaduto e sostituito nell’incarico.
La decadenza viene comunicata all’interessato dal Dirigente
del Settore Commercio a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, entro quindici giorni da quando si è verificata.
7. Le sedute della Commissione sono pubbliche.
8. L’ordine del giorno deve essere inviato dal Segretario
ad ogni componente della Commissione almeno cinque giorni prima
della data prevista per lo svolgimento delle riunioni e deve contenere
l’indicazione della data e dell’ora di svolgimento della
seduta, nonché un elenco analitico degli argomenti in discussione.
Ogni commissario ha diritto di prendere visione delle pratiche presso
la Segreteria della Commissione, che ha sede presso il Settore Commercio,
Unità Operativa di Polizia Municipale.
9. I gettoni di presenza per la partecipazione ai lavori della
Commissione sono liquidati, a cura del Dirigente del Settore Commercio
ad ogni componente della Commissione, entro il primo trimestre successivo
all’anno al quale si riferiscono.
Art. 6
Compiti della Commissione Consultiva
1. I compiti della Commissione Consultiva di cui all’articolo
5 del presente regolamento sono quelli di esprimere parere, non
vincolante, sulle seguenti materie:
a) definizione dei criteri generali per la determinazione delle
aree da destinare all’esercizio del commercio su aree pubbliche;
b) determinazione o variazione del numero, caratteristiche e tipologie
dei posteggi;
c) istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione dei
mercati e fiere;
d) criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati e fiere;
e) canoni e tariffe per l’occupazione di suolo pubblico nei
mercati e fiere;
f) regolamenti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree
pubbliche;
g) orari di svolgimento di mercati e fiere e per il commercio in
forma itinerante e relative variazioni;
h) spostamento delle date di effettuazione di mercati e fiere;
i) variazione nel numero di posteggi di mercati e fiere, compreso
il loro ridimensionamento;
2. La richiesta di parere essere formulata per scritto, ed inviata
ad ogni componente la Commissione insieme all’ordine del giorno
della seduta.
3. La Commissione deve fornire il parere richiesto, debitamente
motivato, entro e non oltre venti giorni dalla richiesta.
Art. 7
Osservatorio comunale per il commercio su aree pubbliche
1. Il Comune si riserva di istituire, con delibera della Giunta
Municipale, un Osservatorio per il commercio su aree pubbliche al
fine di:
a) avere un quadro aggiornato della situazione esistente ed evolutiva,
delle caratteristiche e dell’efficienza della rete distributiva
su aree pubbliche;
b) dare un’adeguata informazione ai soggetti economici ed
alle forze sociali interessate, in merito alle problematiche relative
al commercio su aree pubbliche;
c) definire obiettivi di ammodernamento e riqualificazione del
commercio su aree pubbliche, ai fini del rispetto del principio
della libera concorrenza;
d) fornire all’Osservatorio regionale dati e notizie relativi
al commercio su aree pubbliche.
2. Dell’Osservatorio fanno parte le rappresentanze delle
Associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche; delle
Organizzazioni dei consumatori iscritte nell’elenco di cui
all’art. 5 della L. n. 281/1998 e delle Organizzazioni sindacali
dei lavoratori dipendenti, maggiormente rappresentative a livello
provinciale. Vi fanno altresì parte, quali membri di diritto,
l’Assessore delegato alle Attività produttive ed il
Dirigente del Settore Commercio.
Segretario: un dipendente del Settore Commercio Unità Operativa
di Polizia Municipale nominato dal Dirigente del Settore stesso.
3. Le informazioni necessarie all’Osservatorio saranno acquisite
attraverso rapporti con gli altri enti e soggetti detentori di dati
inerenti le attività commerciali e paracommerciali su area
pubblica. Annualmente, l’Osservatorio potrà organizzare
una conferenza per diffondere, analizzare e discutere i dati e le
informazioni raccolte e fornire indicazioni sull’evoluzione
della domanda e dell’offerta relativa al commercio su area
pubblica.
4. Per il coordinamento delle diverse attività di vendita
su area pubblica e per una costante valutazione delle esigenze,
sia degli operatori che degli utenti, l’Osservatorio potrà
tenere anche Conferenze di Servizio congiuntamente alla Commissione
Consultiva di cui all’art. 5 del presente regolamento.
5. La durata in carica dell’Osservatorio è uguale
a quella dell’organo che lo nomina.
Art. 8
Compiti degli uffici comunali
1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività
di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla
legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati,
spettano all’Amministrazione Comunale che le esercita attraverso
il Settore Commercio assicurando l’espletamento delle attività
di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. Il Dirigente del Settore Commercio si avvale, per l’attività
gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale
previsto dalla vigente pianta organica.
3. Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento delle
fiere e dei mercati, gli operatori di vigilanza addetti al servizio
nei mercati e fiere, operano in conformità alle direttive
impartite dal Servizio di Polizia Municipale di concerto con il
Settore Commercio.
Art. 9
Esercizio dell’attività
1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi
dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi
area pubblica, purché in forma itinerante.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere
svolto con mezzi mobili e con soste limitate, al tempo strettamente
necessario per effettuare le operazioni di vendita. Non può
essere svolto nei giorni in cui il titolare dell’autorizzazione
esercita l’attività su area pubblica in un posteggio
a posto fisso, fruito in concessione.
3. L’esercizio dell’attività di cui al comma
1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone
fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo
le norme vigenti.
4. L’autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della
Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all’esercizio
dell’attività in forma itinerante nell’ambito
del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che
si svolgono sul territorio nazionale.
5. L’autorizzazione di cui all’art. 28, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione
Lombardia, abilita i titolari della stessa anche a partecipazione
alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita
al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi
si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
6. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società
di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
7. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con
riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare,
ed a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art.
5 del decreto legislativo.
Art. 10
Produttori agricoli. Autorizzazione d’esercizio
1. Per i produttori agricoli, l’autorizzazione d’esercizio
di cui alla legge n. 59/1963, è sostituita dalla dichiarazione
di inizio di attività di cui all’art. 19 della Legge
n. 241/1990, come riformulato dall’art. 2, comma 10, della
legge n. 537/1993.
2. Nel caso in cui l’esercizio dell’attività
avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di
presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio
dell’autorizzazione, sempreché si tratti di denuncia
regolare e completa.
Art. 11
Posteggi riservati ai produttori agricoli
1. La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni
o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può
essere comprovata dall’interessato con l’autocertificazione,
ai sensi dell’art. 2 della legge n. 15/1968 e dell’art.
1 del D.P.R. n. 403/1998.
2. In relazione alla stagionalità della produzione agricola,
l’assegnazione dei posteggi agli agricoltori può essere
fatta per un decennio e riguardare l’intero anno solare oppure
periodi limitati dell’anno.
Art. 12
Autorizzazione su posteggi dati in concessione
1. L’autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica
nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi
dati in concessione decennale, è rilasciata dal Dirigente
del Settore Commercio, contestualmente al rilascio della concessione
del posteggio, sulla base di un’apposita graduatoria approvata
a seguito di bando di concorso pubblico per l’assegnazione
dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali al dettaglio
che si svolgono su area pubblica.
2. La graduatoria è approvata dal Dirigente del Settore
Commercio.
3. Per ottenere l’autorizzazione d’esercizio e la concessione
decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato
deve presentare istanza in bollo al Sindaco, secondo le modalità
ed i tempi indicati nell’apposito bando che sarà opportunamente
pubblicizzato ai sensi dell’art. 14 del presente regolamento.
Nella domanda devono essere dichiarati:
a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data
di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede
legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante,
carica sociale ricoperta in seno alla società;
b) codice fiscale/partita IVA;
c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5
del decreto legislativo;
d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa
concessione di posteggi nello stesso mercato, nel quale si va a
chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d’area
pubblica;
e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l’indicazione
delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio
chiesto in concessione;
f) il settore od i settori merceologici.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati,
nell’ordine, i seguenti criteri:
a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov’è
ubicato il posteggio per il quale si concorre all’assegnazione
in concessione;
b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere
generale, ossia per qualsiasi attività;
c) anzianità di esercizio dell’attività di
commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall’iscrizione
al registro delle imprese;
d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per
le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio
fa fede il timbro a data apposto dall’Ufficio Postale accettante.
Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto
dall’Ufficio protocollo del Comune.
5. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale
di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure
possono essere consegnate direttamente all’Ufficio protocollo
generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi
altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione
delle domande, il Settore Commercio pubblica la graduatoria formulata
sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la graduatoria
è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro
quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull’istanza
di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici
giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione
delle istanze di revisione. L’esito della decisione è
pubblicato il giorno stesso della sua adozione all’albo pretorio
del Comune.
7. L’autorizzazione e la relativa concessione del posteggio
sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma
6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.
Art. 13
Pubblicizzazione dei posteggi liberi
1. Ai fini dell’autorizzazione per esercitare il commercio
su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della
concessione decennale della relativa area di posteggio, il Settore
Commercio del Comune deve trasmettere alla Giunta Regionale, per
la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e notizie
che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere
assegnati in concessione.
2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta
ad ottenere l’autorizzazione d’esercizio e la concessione
della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente
dalla pubblicazione dell’avviso di disponibilità di
posteggi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. La domanda deve contenere le indicazioni precisate all’art.
12 del presente regolamento.
Art. 14
Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione
1. I posteggi posti fuori mercato sono assegnati dal Comune sulla
base di apposita graduatoria approvata dal dirigente del Settore
Commercio e pubblicata all’albo pretorio per trenta giorni
interi e consecutivi.
2. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori
mercato, l’assegnazione relativa sarà operata attraverso
la procedura del bando di concorso pubblico, al quale saranno ammessi
a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi
di cui all’art. 5 del decreto legislativo.
3. Il termine di partecipazione è di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del bando.
4. Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve dichiarare:
a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita,
residenza.
Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e
nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica
sociale ricoperta in seno alla società.
b) codice fiscale/partita Iva;
c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5
del decreto legislativo;
d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa
concessione di posteggi in un’area pubblica comunale;
g) la denominazione e le caratteristiche, dimensionali e strutturali,
(superficie di vendita, servizi, spazi annessi) del posteggio chiesto
in concessione;
h) il settore od i settori merceologici.
5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati,
nell’ordine, i seguenti criteri:
a) maggiore numero di presenze maturate nei mercati ubicati nel
Comune dov’è localizzato il posteggio per il quale
si concorre all’assegnazione in concessione;
b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere
generale, ossia per qualsiasi attività;
c) anzianità di esercizio dell’attività di
commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall’iscrizione
al registro delle imprese;
d) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande
spedite a mezzo posta, per la data di invio fa fede il timbro a
data apposto dall’Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate
direttamente al Comune, la data di arrivo apposta dall’Ufficio
protocollo del Comune.
6. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale
di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure
possono essere consegnate direttamente all’ufficio protocollo
generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi
altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione
delle domande, il Settore Commerciopubblica la graduatoria formulata
sulla base dei criteri di cui al comma 5. Avverso la graduatoria
è ammessa istanza di revisione, da presentare al Comune entro
quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull’istanza
di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici
giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione
dell’istanza di revisione. L’esito della decisione è
pubblicato il giorno stesso della sua adozione all’albo pretorio
del Comune.
8. L’autorizzazione e la relativa concessione del posteggio
sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma
7, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all’albo
pretorio del Comune.
Art. 15
Autorizzazioni per l’esercizio del commercio in forma itinerante
1. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio in
forma itinerante di cui all’art. 28, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo, è rilasciata dal dirigente del Settore
Commercio.
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel
Comune che rilascia l’autorizzazione; se società di
persone, e deve avervi la sede legale.
3. Per ottenere l’autorizzazione di cui al comma 1 deve essere
inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere
precisati:
a) generalità complete dell’interessato. Se persona
fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società
di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo
e data di nascita del legale rappresentante;
b) codice fiscale/partita IVA;
c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo
5 del decreto legislativo;
d) il settore od i settori merceologici richiesti;
e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l’esercizio
del commercio in forma itinerante.
4. La domanda può essere inviata a mezzo del servizio postale
di Stato, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può
essere presentata direttamente al Comune. Non sono ammessi altri
mezzi di trasmissione della domanda. Qualora l’inoltro dell’istanza
avvenga a mezzo del servizio postale, la data di presentazione è
provata dall’avviso di ricevimento, debitamente firmato dal
Comune. In caso di consegna diretta, a mano, al Comune, la data
di presentazione è attestata dagli estremi di registrazione
dell’istanza all’ufficio protocollo generale di arrivo
della corrispondenza.
5. La domanda viene assegnata in istruttoria al Settore Commercio
Unità operativa di Polizia Municipale.
6. Qualora la domanda non sia regolare o completa il Settore Commercio
ne da comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando
le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso,
il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno
in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
7. Nel caso in cui il Settore Commercio non provveda alla comunicazione
di cui al comma 6, il termine del procedimento decorre, comunque,
dal ricevimento della domanda.
8. La domanda di rilascio dell’autorizzazione si intende
accolta qualora il Comune non comunichi all’interessato un
provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della
domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del dirigente
del Settore Commercio deve essere motivato, sia negli elementi di
fatto che di diritto, e comunicato all’interessato a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 16
Subingresso nella titolarità dell’autorizzazione
1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell’azienda
o di un suo ramo, per l’esercizio del commercio su aree pubbliche,
per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento
della titolarità dell’autorizzazione amministrativa
a chi subentra nello svolgimento dell’attività, a condizione
che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda
ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge
per gestire l’attività.
2. Il trasferimento dell’azienda o di un suo tramo, se avviene
per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con
scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle
forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione
dell’eredità.
3. Qualora l’azienda sia esercitata su area pubblica, in
un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra
vivi od a causa di morte, dell’azienda stessa, o di un suo
ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti
soggettivi di legge per l’esercizio dell’attività,
il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell’area
sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.
4. Per il subentro nella titolarità dell’autorizzazione
esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del
suolo pubblico, può essere presentata un’unica domanda
che sarà assegnata, in istruttoria, al Settore Commercio.
5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell’azienda
o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante
dei titoli di priorità del dante causa, relativi all’azienda
ceduta.
6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art.
5 del decreto legislativo per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche, alla data dell’atto di trasferimento dell’attività
o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto
del titolo, può iniziare l’attività a condizione
che comunichi al Comune l’avvenuto subingresso.
7. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso
dei requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività
di cui all’art. 5 del decreto legislativo e non comunichi
il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo,
decade di diritto di esercitare l’attività del dante
causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per
motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto
ed è comunicata all’interessato, con nota raccomandata
con avviso di ricevimento, dal dirigente del Settore Commercio.
8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso
dei requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività
di cui all’art. 5 del decreto legislativo alla data di acquisto
del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta,
a titolo provvisorio, l’attività del dante causa, a
condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza,
acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell’attività,
chiedendo l’intestazione del titolo già intestato al
dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata
all’interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento,
dal dirigente del Settore Commercio.
9. La cessione e l’affidamento in gestione dell’attività
commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche
il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze.
Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell’assegnazione
in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi
fuori mercato, nonché ai fini dell’assegnazione dei
posteggi occasionalmente liberi . Nell’ipotesi di autorizzazioni
di tipologia b) di cui alla abrogata legge 112/1991, riferite a
più posteggi, convertite nelle autorizzazioni di cui al decreto
legislativo, con le modalità indicate nella legge regionale,
le presenze complessive maturate dall’operatore con il titolo
originario devono considerarsi collegate al soggetto titolare e
non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. In
caso di trasferimento dell’autorizzazione in gestione o in
proprietà a terzi, il dante causa dovrà indicare,
nell’atto di cessione o in un successivo atto integrativo,
le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.
Art. 17
Reintestazione dell’autorizzazione e della concessione dell’area
1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione
di un’azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica
a posto fisso, l’autorizzazione d’esercizio e la concessione
della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data
in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono
sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate
al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando
il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l’esercizio
dell’attività. Qualora quest’ultimo non chieda
l’autorizzazione e la concessione e non inizi l’attività
entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione
della gestione, decade dal diritto di esercitare l’attività.
La decadenza opera di diritto.
2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante,
al termine della gestione, la reintestazione dell’autorizzazione
è richiesta dal titolare originario, autocertificando il
possesso dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività,
al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o
di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l’originario
titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l’attività
entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione
della gestione, decade dal diritto di esercitare l’attività.
La decadenza opera di diritto.
Art. 18
Sospensione dell’autorizzazione d’esercizio
1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate
con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il dirigente del Settore
Commercio può disporre la sospensione dell’attività
di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore
a venti giorni.
2. Si considerano di particolare gravità:
a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni
inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
b) l’abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie
autorizzata;
c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo
urbano e del patrimonio arboreo;
d) il mancato versamento della tassa di occupazione del suolo pubblico
(cosap) come indicato sui titoli autorizzatori o come previsto dal
regolamento comunale COSAP vigente.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa
violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è
proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa
di cui alla legge 689/1981.
Art. 19
Revoca dell’autorizzazione d’esercizio
1. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su
area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza
di almeno una delle seguenti condizioni:
a) il titolare dell’autorizzazione non inizia l’attività
entro sei mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione
stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per
periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo
i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
c) l’operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende
l’attività per più di un anno, salvo proroga
non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti
soggettivi di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo;
e) in caso di morte del titolare dell’autorizzazione, entro
un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del
titolo da parte degli eredi.
2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è
adottato dal dirigente del Settore Commercio, che ne cura anche
la comunicazione all’interessato, a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
Art. 20
Indirizzi generali in materia di orari
1. In conformità agli indirizzi di cui all’art. 9
della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio
su aree pubbliche, i seguenti principi:
a) l’attività può essere esercitata in fasce
orarie diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio al dettaglio
in sede fissa;
b) la fascia oraria massima di orario è compresa tra le
ore 5,00 e le ore 24,000;
c) è vietata l’istituzione di nuovi mercati in giornate
domenicali o festive;
d) è vietato effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale,
Capodanno, Pasqua. Limitazioni temporali allo svolgimento del commercio
possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell’area
mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario
od altri di pubblico interesse.
2. Il Sindaco provvede, sentita la Commissione consultiva di cui
all’art. 5 del presente regolamento, a fissare le fasce orarie
per lo scarico delle merci, l’allestimento delle attrezzature
di vendita e lo sgombero dell’area di mercato, che, in ogni
caso, non devono essere inferiori a 90 minuti prima dell’inizio
e dopo la fine delle vendite.
3. L’orario dei singoli mercati e fiere, in atto alla data
di approvazione del presente regolamento, è indicato nelle
schede relative ad ogni mercato e fiera.
Art. 21
Festività
1. Qualora il mercato ricada in giorno festivo, non sarà
effettuato. In tal caso il Comune può, a richiesta dei soggetti
indicati all’art. 43, comma 3, autorizzare lo svolgimento
del mercato stesso in un’altro giorno, ove le condizioni della
circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano.
Art. 22
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta,
con ordinanza sindacale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento
del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire
sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.
2. L’ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio
del Comune per quindici giorni interi e consecutivi.
Art. 23
Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria.
Rinvio
1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate
ed esatte tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti.
Quelle attualmente in vigore sono riportate nell'allegato M.
Art. 24
Sanzioni
1. Fatte salve le sanzioni previste dal D.lgs. 114/1998, l’inosservanza
delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita
con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di lire 100.000
ad un massimo di lire 600.000, con la procedura di cui alla legge
689/1981 e successive modifiche.
Art. 25
Validità delle presenze
1. Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio
per l’assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle
fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare dell’impresa
commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante
o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi
i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari
o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare
dell’autorizzazione.
2. Chi partecipa al sorteggio deve essere in possesso dell’originale
del titolo autorizzatorio che abilita all’esercizio del commercio
su area pubblica o di copia autenticata ai sensi di legge. Sarà
considerato prioritario per la spunta l’operatore escluso
che ha comunque presentato regolare domanda. La rinuncia al posteggio
assegnato comporta per il titolare la possibilità di partecipare
ad eventuale spunta mantenendo in capo all’operatore il diritto
prioritario; ulteriore rinuncia sarà considerata come esclusione
alla partecipazione del mercato-fiera.
3. Non sono consentite migliorie.
Art. 26
Delega
1. In caso di assenza del titolare dell’autorizzazione, l’esercizio
dell’attività di commercio su aree pubbliche svolta
in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori
in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.lgs. 114/1998,
su delega scritta del titolare, da comunicare al Comune di Ceresara.
Settore Commercio. Unità Operativa di Polizia Municipale.
2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite,
i soci possono svolgere l’attività, senza nomina del
delegato.
Art. 27
Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati
1. L’operatore assegnatario di posteggio è tenuto
ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato,
entro l’orario previsto dal Comune.
2. L’operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento
del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro
trenta minuti dall’orario previsto per l’inizio delle
vendite, è considerato assente.
3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il
posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o delle fiera.
In caso contrario l’operatore, salvi i casi di forza maggiore,
sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Servizio
di Polizia Municipale provvede ad annotare, in apposito registro,
le presenze che l’operatore acquisisce nel mercato o fiera.
Le graduatorie, con l’indicazione delle presenze, sono pubbliche
e consultabili presso il Settore Commercio Unità Operativa
di Polizia Municipale nei giorni ed ore di apertura al pubblico.
Art. 28
Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere
1. La soppressione di mercati o fiere, la modifica della dislocazione
dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono deliberati
dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione consultiva di cui
all’articolo 5 del presente regolamento.
2. Il Comune, entro trenta giorni dall’adozione di un eventuale
provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato,
deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.
3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva,
in altra sede o l’effettuazione dello stesso in altro giorno
lavorativo, può essere disposto per:
a) motivi di pubblico interesse;
b) cause di forza maggiore;
c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità,
traffico od igienico-sanitario.
4. Qualora si proceda allo spostamento dell’intero mercato
in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già
titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle
seguenti priorità:
a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;
b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;
c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione
ai settori merceologici – alimentare e non alimentare –
ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.
5. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono,
e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentano lo
svolgimento simultaneo, deve essere consentita l’effettuazione
del mercato in altra data, da stabilire sentita la Commissione consultiva
di cui all’articolo 5 del presente regolamento.
Art. 29
Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio
su aree pubbliche
1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per
il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio,
revoca o modifica dell’autorizzazione d’esercizio deve
essere comunicato dal Settore Commercio Unità Operativa di
Polizia Municipale alla Camera di Commercio, entro dieci giorni
dalla adozione.
2. Entro lo stesso termine, devono essere inviate alla Camera di
Commercio tutte le variazioni relative a subentri, cessazioni, decadenze,
.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla
Camera di Commercio la situazione relativa ai mercati e fiere che
si svolgono nel territorio comunale, con l’indicazione della
relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero
dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.
Titolo II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI
Art. 30
Definizione – Rinvio
1. I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali, e straordinari,
sono definiti all’art. 1 del presente regolamento.
2. L’individuazione delle aree per l’istituzione di
nuovi mercati è effettuata dal Comune nel rispetto degli
indirizzi di cui al II.1 dell’allegato A, della legge regionale.
3. L’istituzione di nuovi mercati oppure l’adozione
di atti che comportino l’aumento di posteggi in numero superiore
ai parametri previsti dalla normativa regionale, sono soggetti al
preventivo nulla osta della giunta regionale.
4. Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dal Consiglio
Comunale che, nell’individuarle, determina:
a) l’ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
b) il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari;
c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi
e superficie;
d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative
ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all’interno dei
vari settori di mercato.
5. La dislocazione dei posteggi nell’ambito dei mercati può
essere variamente articolata in relazione:
a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla
legge;
c) alla diversa superficie dei posteggi.
Art. 31
Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo
1. La concessione dei posteggi, sia nei mercati che fuori, ha la
durata di dieci anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne deve
essere chiesto il rinnovo per un uguale periodo, autocertificando
il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l’esercizio
dell’attività.
2. Qualora venga deciso di non procedere, alla scadenze, al rinnovo
delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli
interessati, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90, da comunicare
almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi
per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
3. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere
titolare di più di due concessioni di posteggio.
Art. 32
Planimetria dei mercati
1. Presso il Settore Commercio Unità Operativa di Polizia
Municipale. è consultabile, durante l’orario di apertura
al pubblico degli Uffici Comunali, una planimetria dei mercati e
fiere, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione,
la suddivisione in settori del mercato, i servizi e parcheggi.
Art. 33
Utilizzo del posteggio
1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio
per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell’autorizzazione
d’esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria,
delle condizioni eventualmente precisate nell’autorizzazione
d’esercizio, e dei regolamenti comunali.
Art. 34
Dimensioni dei posteggi
1. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale
da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti
di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali
autoveicoli e la superficie dell’area concessa sia insufficiente,
ha diritto a che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che
gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto
delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni
e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico,
storico, artistico ed ambientale.
Art. 35
Richiesta di trasferimento nell’ambito di uno stesso mercato
1. Prima che il Comune abbia provveduto a trasmettere alla Giunta
Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, i dati
relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti
concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere
di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi,
con contestuale rinuncia al posteggio fruito.
2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta
dal Dirigente del Settore Commercio previa verifica del rispetto
di eventuali settori merceologici del mercato e con “presa
d’atto” della rinuncia al posteggio da parte dell’operatore
che ha chiesto lo spostamento.
3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare
una apposita graduatoria tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti
criteri di priorità:
a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato
con posteggio fisso giornaliero, per la vendita dello stesso settore
merceologico;
b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato
con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore
merceologico;
c) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato
con posteggio fisso giornaliero, per la vendita di generi appartenenti
a settore merceologico diverso;
d) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato
con posteggio fisso settimanale, per la vendita di generi appartenenti
a settore merceologico diverso;
e) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione
del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
f) maggiore anzianità di attività dell’azienda,
su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla
data di rilascio dell’originaria autorizzazione alla ditta
interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità
dell’azienda per atto tra vivi od a causa di morte.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente
del Settore e pubblicata all’albo pretorio, per trenta giorni
interi e consecutivi.
Art. 36
Scambio reciproco di posteggio
1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono
scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo
consenso scritto del Comune.
2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che
ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando,
nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in
caso di accoglimento, alla concessione assentita.
3. L’istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di
accettazione, dall’operatore con il quale si vuole effettuare
lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere
allegata alla istanza stessa una dichiarazione di “accettazione”
dello scambio del posteggio.
4. Il provvedimento con il quale si “prende atto” della
volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente
rinuncia alle originarie concessioni e si procede all’aggiornamento
dei titoli concessori e dell’autorizzazione d’esercizio,
con l’indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi,
è di competenza del Dirigente del Settore Commercio. La durata
delle concessioni rimane invariata.
5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario
tener conto dell’eventuale suddivisione del mercato in settori
merceologici, in modo da rispettarla.
Art. 37
Messa a disposizione di aree private
1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa
o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un’area
privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più
giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita,
a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate
all’esercizio dell’attività di commercio su aree
pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione
dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi.
Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato agli
articoli 12 e 14 del presente regolamento.
2. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più
di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi
costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche,
maggiormente rappresentativi a livello regionale.
La maggiore rappresentatività è valutata in relazione
al numero degli iscritti.
Art. 38
Posteggi riservati ai produttori agricoli
1. Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo,
la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti,
nel mercato, per il settore alimentare.
2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e
disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità
indicate agli articoli 12 e 14 del presente regolamento.
3. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio,
in sostituzione della dichiarazione di cui all’art. 12 comma
3, lettera c) del presente regolamento, l’interessato dovrà
attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.
4. Il criterio di priorità di cui all’art. 12, comma
4, lettera a) del presente regolamento, è riferito all'attività
di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli, da parte dell’agricoltore
produttore diretto.
5. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente
utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno
di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne
facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze
sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi
possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari
di autorizzazione amministrativa per il comercio.
6. La vendita di prodotti alimentari deve comunque svolgersi nel
rispetto della normativa igienico-sanitaria.
Art. 39
Decadenza dalla concessione del posteggio
1. L’operatore decade dalla concessione del posteggio a causa
del mancato rispetto delle norme sull’esercizio dell’attività
oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno
solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro
mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio
militare.
2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni
di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza
dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata
dell’attività.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati,
la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata
all’interessato dal Dirigente del Settore Commercio, a mezzo
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 40
Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio
– Debbenza del canone concessorio
1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi
e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 38 del presente
regolamento, viene revocata, contestualmente, l’autorizzazione
d’esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
29, comma 4, lettera b) del decreto legislativo.
2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino
al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non è stato
riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune,
libero da cose ed attrezzature del concessionario.
3. Il canone di concessione del suolo pubblico sul quale è
ubicato il posteggio deve essere corrisposto al Comune con le modalità
e nei tempi indicati nella concessione.
4. La tassa per la occupazione temporanea del suolo pubblico deve
essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento
comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Art. 41
Revoca della concessione del posteggio
1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per
motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione
di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all’interessato
ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l’esistenza
di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o
sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli
di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l’interessato ha diritto di ottenere
un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del
termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo
posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può
avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità
alle scelte dell’operatore. Questi, in attesa dell’assegnazione
del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare
l’attività nel posteggio revocato, a condizione che
sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza
previste dalla normativa vigente.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di
diritto che la sorreggono, è disposta dal Dirigente del Settore
Commercio. che ne cura anche la comunicazione all’interessato,
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 42
Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria
1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative
concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di
non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare
il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero
di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all’autorizzazione
che intendono utilizzare. A parità di presenze si deve tener
conto della maggiore anzianità di esercizio dell’attività
di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle
imprese.
2. L’assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è
effettuata, giornalmente, da personale incaricato dalla Direzione
del Settore Commercio decorsa un’ora dall’inizio dell’orario
stabilito per le vendite, sulla base di criteri di cui al comma
1.
3. L’area non può essere assegnata qualora sulla stessa
si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature,
fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della
concessione, debitamente autorizzate.
Art. 43
Effettuazione di mercati straordinari
1. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo, può essere
programmata l’effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive
dei mercati esistenti, collegate ad eventi particolari.
Il periodo natalizio va dal 1° dicembre al 6 gennaio; quello
pasquale da quindici giorni prima della pasqua.
2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che
possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è
di dodici.
3. La proposta può essere presentata, per scritto, al Settore
Commercio
a) da almeno cinque operatori su area pubblica;
b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
c) dalle Associazioni dei consumatori di cui all’art. 5 della
L. 281/1998
d) da Associazioni locali non profit di cui al D. Lgs. 04/12/1997
nr. 460.
4. La proposta deve pervenire al Comune almeno novanta giorni prima
della data prevista per l’effettuazione della edizione straordinaria
od aggiuntiva del mercato. Sulla proposta viene raccolto il parere
della Commissione consultiva di cui all’articolo 5 del presente
regolamento e, successivamente, a cura del Settore Commercio–
Unità Operativa di Polizia Municipale, viene sottoposta all’esame
della Giunta Municipale, per la decisione.
5. La Giunta Municipale deve decidere entro quarantacinque giorni
dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione
di diniego entro sessanta giorni dalla presentazione, la proposta
si intende accolta.
6. La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva
o straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati,
almeno quindi giorni prima della data prevista, a cura della Unità
Operativa di Polizia Municipale.
7. Entro il mese di settembre di ogni anno, i soggetti indicati
al comma 3 possono presentare un programma di edizioni straordinarie
od aggiuntive per i mercati da svolgere nell’anno successivo.
Sulla proposta, la Giunta Municipale, sentita la Commissione consultiva
di cui all’articolo 5 del presente regolamento, decide entro
sessanta giorni dalla presentazione. La decisione è comunicata
agli interessati, a cura del Settore Commercio, entro i trenta giorni
successivi alla data di relativa adozione.
Art. 44
Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali,
orari
1. L’ubicazione dei mercati comunali attualmente in atto,
le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni,
totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici,
gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati
nelle schede seguenti, distinte, per singolo mercato:
SCHEDA N. 01
a) Denominazione del mercato:mercato settimanale del martedi.
Delibera istitutiva n. 49. del 25/09/1998
b) ubicazione: Piazza Castello – Via Macrini;
c) orario 8,00 – 13,00
d) superficie complessiva del mercato: mq .1100;
e) superficie complessiva dei posteggi: mq .521;
f) totale posteggi: n. 13, di cui;
n. 4 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare;
n. 8 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare;
n. 1 riservati ai produttori agricoli;
g) dislocazione dei posteggi:
1) su area scoperta n. 13 per una superficie complessiva di mq.
521, di cui:
n. 1 riservati ai produttori agricoli;
n. 12 utilizzati da titolari di autorizzazione per il commercio
su aree pubbliche. Di questi, n. 4 sono utilizzati per la vendita
di prodotti alimentari; n. 8 per il non alimentare.
Riservati ai produttori agricoli n. 1.
l) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria
a disposizione presso l’Ufficio di P.M. nella quale sono indicati:
– l’ubicazione del mercato, la delimitazione dell’area
di pertinenza e la sua superficie complessiva;
– i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello
non alimentare;
– il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, singolo
e complessivo, dei posteggi annuali/stagionali, nonché i
posteggi riservati ai produttori agricoli;
– la numerazione progressiva con la quale sono identificati
i singoli posteggi.
L’accesso alle aree mercatali è consentito a partire
da un’ora prima dell’inizio dell’orario di
vendita;
Entro 1 ora dal termine dell’orario di vendita, le aree dovranno
essere lasciate libere e pulite.
Titolo III
COMMERCIO ITINERANTE
Art. 45
Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
1. L’esercizio del commercio in forma itinerante può
essere svolto con l’esposizione della merce esclusivamente
sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L’esercizio del commercio itinerante è consentito
a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni
che disciplinano la circolazione stradale.
3. È consentito all’operatore itinerante di fermarsi
a richiesta del cliente e di sostare sull’area pubblica per
il tempo necessario a consegnare la merce all’acquirente.
È comunque vietata la vendita con l’uso di bancarelle
e l’esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza
con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti
a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come
aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio
di metri 500 misurato dal centro del mercato o fiera seguendo la
via terrestre più breve.
Art. 46
Determinazione degli orari
1. L’orario per l’esercizio del commercio in forma
itinerante, è stabilito dal Sindaco, sentita la comunicazione
di cui all’articolo 20.
Art. 47
Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore
agricolo. Modalità. Orari. Divieti
1. Le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del presente regolamento
si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita
dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9
febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni.
Titolo IV
Fiere
Art. 48
Tipologia ed aree destinate a fiere
1. Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze
operative nelle stesse si rimanda all’articolo 1 del presente
regolamento.
2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione
amministrativa per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate
alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.
Art. 49
Autorizzazione per operare nelle fiere
1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio
comunale deve inviare istanza in bollo al Comune, indirizzata al
Sindaco, entro il 31 gennaio dell’anno di svolgimento della
fiera stesa, precisando:
a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita,
residenza.
Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e
nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica
sociale ricoperta in seno alla società;
b) codice fiscale/partita IVA;
c) estremi dell’autorizzazione posseduta: numero, data, Comune
che l’ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
e) presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede
di partecipare;
f) data di iscrizione al registro imprese.
2. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale,
con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure essere consegnate
direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio.
Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, per la data di invio
fa fede quella appostavi, all’atto della spedizione, dall’Ufficio
postale accettante. Per quelle consegnate direttamente a mano, il
timbro a data appostovi dall’Ufficio protocollo generale di
arrivo della corrispondenza.
3. La concessione dell’area di posteggio nelle fiere ha una
durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.
4. Le domande sono assegnate, per l’istruttoria, al Settore
Commercio Unità Operativa di Polizia Municipale.
Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta
la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall’arrivo
in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato, non saranno
valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente,
archiviate.
5. La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi, approvata
dal Dirigente del Settore Commercio sarà affissa all’albo
pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento
della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro
lo stesso termine, a cura del Settore Commercio Unità Operativa
di Polizia Municipale, il numero di graduatoria, con la notizia
di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito
ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione:
orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo,
numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il
montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento
della fiera, e quant’altro previsto da leggi e regolamenti
comunali.
Art. 50
Criteri di priorità ai fini della graduatoria
1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono,
nell’ordine, i seguenti criteri di priorità:
a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale
viene chiesta l’assegnazione del posteggio;
b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta
l’assegnazione del posteggio;
c) anzianità nell’attività di commercio su
aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;
d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all’ufficio
protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune.
2. Non sono ammessi criteri di priorità che tengano conto
della cittadinanza, residenza o sede legale dell’operatore,
oppure del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all’autorizzazione
indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.
4. Uno stesso soggetto non può presentare più domande
di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento
alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.
5. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione
di posteggio in una stessa fiera.
Art. 51
Assegnazione dei posteggi non utilizzati
1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari,
scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature,
vengono assegnati, sul posto, da personale incaricato dal Settore
Commercio Unità Operativa di Polizia Municipale, nel rispetto
dell’ordine della graduatoria.
Esaurita la graduatoria, l’assegnazione di eventuali posteggi
liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui all’articolo
50 del presente regolamento.
Art. 52
Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari
1. L’ubicazione delle fiere che attualmente si svolgono nel
territorio comunale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali,
le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori
merceologici e gli spazi di servizio, gli orari di attività,
sono indicati nelle schede seguenti, distinte per singola fiera:
SCHEDA N. 01
1. Fiera: denominazione: Fiera della Possenta
2. Ubicazione: Viale Europa Unita – Via Macrini – Via
Tre Martiri;
3. Caratteristiche strutturali:
a) superficie complessiva dell’area: mq .5400;
b) superficie complessiva dei posteggi: mq ;3240
c) numero totale posteggi: .100, di cui:
n. 3 riservati ai produttori agricoli.
Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria
a disposizione presso l’Ufficio di P. M., nella quale sono
indicati:
– l’ubicazione dell’area e la sua superficie
complessiva;
– la dislocazione dei posteggi;
– la numerazione con la quale sono identificati i singoli
posteggi.
L’orario di vendita inizia dalle ore 8,00 alle ore 23,00,
L’accesso all’area della fiera è consentito
a partire da 1 ora prima dell’inizio dell’orario di
vendita;
Entro 1 ora dal termine dell’orario di vendita, le aree dovranno
essere lasciate libere e pulite.
Titolo V
Posteggi fuori mercato
Art. 53
Assegnazione, revoca, decadenza, rinvio
1. I posteggi fuori mercato, come definiti all’articolo 1,
lettera o), del presente regolamento sono assegnati con le procedure
di cui all’articolo 14.
2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque,
in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori
abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con
la procedura indicata all’articolo 45 del presente regolamento.
3. Per la revoca-decadenza, valgono le regole di cui agli articoli
n. 39, 40 e 41 del presente regolamento.
Art. 54
Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato
1. L’ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni,
i generi vendibili, gli orari di attività sono quelli che
risultano dalle schede che seguono che riguardano, ognuna, un singolo
posteggio:
SCHEDA N. 01
a) ubicazione del posteggio:Via Roma;
b) periodo di svolgimento dell’attività:
q annuale/ q stagionale, dal ...................... al ................................;
cadenza: q mensile q quindicinale
q settimanale q giornaliera;
giornata di svolgimento: sabato pomeriggio;
c) superficie del posteggio, mq 8,00;
d) tipo di struttura veicolo attrezzato;
e) riservato a: titolare di autorizzazione per l’esercizio
del commercio
su aree pubbliche;
f) generi commercializzati:
q alimentari q non alimentari;
g) orario di attività:
dalle ore 15,00 alle ore 20,00;
Titolo VI
Normativa igienico-sanitaria
Art. 55
Normativa igienico-sanitaria
1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili,
le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre
che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall’ordinanza
del Ministro della Sanità del 2 marzo 2000.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti
alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il
mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla
normativa vigente.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni
del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità
delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria
e straordinaria, la potabilità dell’acqua fornita,
la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l’allontanamento
dei rifiuti.
Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene
il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l’attività,
del rispetto delle prescrizioni indicate nell’ordinanza del
Ministro della Sanità e dell’osservanza delle norme
igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza,
la conformità degli impianti, la potabilità dell’acqua
dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione,
la raccolta e l’allontanamento dei rifiuti. Gli operatori
hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio
è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano
la qualifica di mercato.
4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi
le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere
i requisiti indicati all’articolo 3 dell’ordinanza del
Ministro della Sanità.
5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio
sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati
sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai
requisiti previsti dal capitolo III dell’allegato al decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell’articolo
4 dell’ordinanza del Ministro de |