<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Comune di Ceresara
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Comune di Ceresara (MN)

Regolamento

DISCIPLINA del COMMERCIO

su AREE PUBBLICHE

L. n. 15 del 21-3-2000, Regione Lombardia •

Approvato con deliberazione n. 061. del Consiglio comunale

in data 07 ottobre 2000

S O M M A R I O

Titolo I – Normativa generale

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Criteri da seguire per l’individuazione delle aree mercatali e per le fiere

Art. 5 - Commissione Consultiva

Art. 6 - Compiti della Commissione Consultiva

Art. 7 - Osservatorio comunale per il commercio su aree pub­bliche

Art. 8 - Compiti degli uffici comunali

Art. 9 - Esercizio dell’attività

Art. 10 - Produttori agricoli - Autorizzazione d’esercizio

Art. 11 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 12 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione

Art. 13 - Pubblicizzazione dei posteggi liberi

Art. 14 - Posteggi fuori mercato – Criteri di assegnazione

Art. 15 - Autorizzazioni per l’esercizio del commercio in forma itinerante

Art. 16 - Subingresso nella titolarità dell’autorizzazione

Art. 17 - Reintestazione dell’autorizzazione e della concessione dell’area

Art. 18 - Sospensione dell’autorizzazione d’esercizio

Art. 19 - Revoca dell’autorizzazione d’esercizio

Art. 20 - Indirizzi generali in materia di orari

Art. 21 - Festività

Art. 22 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Art. 23 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria. Rinvio

Art. 24 - Sanzioni

Art. 25 - Validità delle presenze

Art. 26 - Delega

Art. 27 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati

Art. 28 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

Art. 29 - Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

Titolo II – Disposizioni relative ai mercati e relativi posteggi

Art. 30 - Definizione – Rinvio

Art. 31 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

Art. 32 - Planimetria dei mercati

Art. 33 - Utilizzo del posteggio

Art. 34 - Dimensioni dei posteggi

Art. 35 - Richiesta di trasferimento nell’ambito di uno stesso mercato

Art. 36 - Scambio reciproco di posteggio

Art. 37 - Messa a disposizione di aree private

Art. 38 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 39 - Decadenza dalla concessione del posteggio

Art. 40 - Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio – Debbenza del canone concessorio

Art. 41 - Revoca della concessione del posteggio

Art. 42 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria

Art. 43 - Effettuazione di mercati straordinari

Art. 44 - Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari. Scheda

Titolo III – Commercio itinerante

Art. 45 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

Art. 46 - Determinazione degli orari

Art. 47 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo - Modalità. Orari. Divieti

Titolo IV – Fiere

Art. 48 - Tipologia ed aree destinate a fiere

Art. 49 - Autorizzazione per operare nelle fiere

Art. 50 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria

Art. 51 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati

Art. 52 - Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari. Scheda

Titolo V – Posteggi fuori mercato

Art. 53 - Assegnazione, revoca, decadenza. Rinvio

Art. 54 - Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato

Titolo VI – Normativa igienico-sanitaria

Art. 55 - Normativa igienico-sanitaria

Titolo VII – Disposizioni finali

Art. 56 - Disposizioni transitorie e finali

Allegati

A) Planimetria generale, relativa al mercato settimanale, alla fiera e al posteggio fuori mercato

B) Bando comunale per l’assegnazione in concessione di aree nei mercati

C) Bando comunale per l’assegnazione di aree nelle fiere

D) Domanda per ottenere l’autorizzazione per l’esercizio del commercio in forma itinerante

E) Provvedimento di conversione delle autorizzazioni di cui alla L. n. 112/1991 nelle corrispondenti autorizzazioni di cui alla L.R. n. 15/2000

F) Provvedimento di frazionamento delle autorizzazioni amministrative di cui all’articolo 1, comma 2, della L. n. 112/1991

G) L.R. n. 15/2000

H) Tariffe vigenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nelle in mercati, fiere e posteggi fuori mercato

Titolo I

Normativa generale

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal paragrafo VI, dell’allegato “A”, della legge regionale n. 15 del 21 marzo 2000 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, in attuazione del D.lgs. n. 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche).

2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Il regolamento ha validità triennale, decorrente dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo approva. Può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 2

Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s’intendono:

a) per commercio su aree pubbliche: l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;

c) per mercato: l’area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;

d) per mercato specializzato od esclusivo: un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;

e) per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell’anno successivo a quello in cui ha inizio;

f) per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l’attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;

g) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L’assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;

h) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

i) per fiera specializzata: la manifestazione nella quale, almeno il novanta per cento dei posteggi, è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;

j) per fiera locale: la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione commerciale limitata all’area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e quartieri;

k) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;

l) per presenze in una fiera: il numero delle volte nelle quali un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività;

m) per autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche: l’atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all’esercizio del commercio sulle aree pubbliche;

n) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio del commercio su aree pubbliche;

o) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un’area mercatale;

p) per “decreto legislativo”: il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;

q) per “legge regionale”: la legge della Regione Lombardia, n. 15 del 21 marzo 2000;

r) per registro imprese: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;

s) per Bollettino Ufficiale della Regione: il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

t) per mercato straordinario: l’effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l’edizione aggiuntiva o straordinaria;

u) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;

v) per miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;

w) per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;

x) per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;

y) per settore merceologico: quanto previsto dall’articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l’attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;

z) per spunta o sorteggio: operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

aa) per “spuntista”: l’operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall’operatore in concessione o non ancora assegnato;

ab) per produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;

ac) per ordinanza del Ministro della Sanità: l’ordinanza di detto Ministero in data 2 marzo 2000;

Art. 3

Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un’adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;

b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;

c) rendere compatibile l’impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l’inquinamento;

d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri più degradati, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;

e) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;

f) favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all’andamento del turismo stagionale;

g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;

h) favorire l’individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L’individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all’incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;

i) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:

– un facile accesso ai consumatori;

– sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;

– il minimo disagio alla popolazione;

– la salvaguardia dell’attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;

– un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;

l) promuovere l’aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

Art. 4

Criteri da seguire per l’individuazione delle aree mercatali e per le fiere

1. Nell’individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:

a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;

b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;

c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;

d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;

e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;

f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 5

Commissione Consultiva

1. Per lo svolgimento dei compiti e funzioni indicati all’art. 6 del presente regolamento, è istituita una Commissione Consultiva così composta:

– Presidente: Sindaco o suo delegato

– Componenti:

– due rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell’elenco di cui all’art. 5 della L. n. 281/1998, maggiormente rappresentative a livello provinciale;

– tre rappresentanti delle organizzazioni degli operatori al dettaglio su area pubblica, maggiormente rappresentative a livello provinciale;

– Segretario senza diritto di voto: un dipendente del Settore Commercio del Comune, designato dal Dirigente del Settore stesso.

2. La maggiore rappresentatività è comprovata dal maggior numero degli iscritti, su scala provinciale.

3. Con la stessa procedura prevista per gli effettivi, possono essere nominati anche membri supplenti. I membri effettivi e supplenti possono essere nominati soltanto per due volte.

4. La Commissione è’ nominata dal Sindaco. Dura in carica tre anni. La procedura di rinnovo va iniziata almeno tre mesi prima della data di scadenza.

5. La Commissione si riunisce almeno ogni sei mesi. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti e votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

6. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tutte le riunioni della Commissione che si svolgono nel corso di un anno solare, viene considerato decaduto e sostituito nell’incarico. La decadenza viene comunicata all’interessato dal Dirigente del Settore Commercio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni da quando si è verificata.

7. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

8. L’ordine del giorno deve essere inviato dal Segretario ad ogni componente della Commissione almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle riunioni e deve contenere l’indicazione della data e dell’ora di svolgimento della seduta, nonché un elenco analitico degli argomenti in discussione. Ogni commissario ha diritto di prendere visione delle pratiche presso la Segreteria della Commissione, che ha sede presso il Settore Commercio, Unità Operativa di Polizia Municipale.

9. I gettoni di presenza per la partecipazione ai lavori della Commissione sono liquidati, a cura del Dirigente del Settore Commercio ad ogni componente della Commissione, entro il primo trimestre successivo all’anno al quale si riferiscono.

Art. 6

Compiti della Commissione Consultiva

1. I compiti della Commissione Consultiva di cui all’articolo 5 del presente regolamento sono quelli di esprimere parere, non vincolante, sulle seguenti materie:

a) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinare all’esercizio del commercio su aree pubbliche;

b) determinazione o variazione del numero, caratteristiche e tipologie dei posteggi;

c) istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione dei mercati e fiere;

d) criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati e fiere;

e) canoni e tariffe per l’occupazione di suolo pubblico nei mercati e fiere;

f) regolamenti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche;

g) orari di svolgimento di mercati e fiere e per il commercio in forma itinerante e relative variazioni;

h) spostamento delle date di effettuazione di mercati e fiere;

i) variazione nel numero di posteggi di mercati e fiere, compreso il loro ridimensionamento;

2. La richiesta di parere essere formulata per scritto, ed inviata ad ogni componente la Commissione insieme all’ordine del giorno della seduta.

3. La Commissione deve fornire il parere richiesto, debitamente motivato, entro e non oltre venti giorni dalla richiesta.

Art. 7

Osservatorio comunale per il commercio su aree pubbliche

1. Il Comune si riserva di istituire, con delibera della Giunta Municipale, un Osservatorio per il commercio su aree pubbliche al fine di:

a) avere un quadro aggiornato della situazione esistente ed evolutiva, delle caratteristiche e dell’efficienza della rete distributiva su aree pubbliche;

b) dare un’adeguata informazione ai soggetti economici ed alle forze sociali interessate, in merito alle problematiche relative al commercio su aree pubbliche;

c) definire obiettivi di ammodernamento e riqualificazione del commercio su aree pubbliche, ai fini del rispetto del principio della libera concorrenza;

d) fornire all’Osservatorio regionale dati e notizie relativi al commercio su aree pubbliche.

2. Dell’Osservatorio fanno parte le rappresentanze delle Associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche; delle Organizzazioni dei consumatori iscritte nell’elenco di cui all’art. 5 della L. n. 281/1998 e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, maggiormente rappresentative a livello provinciale. Vi fanno altresì parte, quali membri di diritto, l’Assessore delegato alle Attività produttive ed il Dirigente del Settore Commercio.

Segretario: un dipendente del Settore Commercio Unità Operativa di Polizia Municipale nominato dal Dirigente del Settore stesso.

3. Le informazioni necessarie all’Osservatorio saranno acquisite attraverso rapporti con gli altri enti e soggetti detentori di dati inerenti le attività commerciali e paracommerciali su area pubblica. Annualmente, l’Osservatorio potrà organizzare una conferenza per diffondere, analizzare e discutere i dati e le informazioni raccolte e fornire indicazioni sull’evoluzione della domanda e dell’offerta relativa al commercio su area pubblica.

4. Per il coordinamento delle diverse attività di vendita su area pubblica e per una costante valutazione delle esigenze, sia degli operatori che degli utenti, l’Osservatorio potrà tenere anche Conferenze di Servizio congiuntamente alla Commissione Consultiva di cui all’art. 5 del presente regolamento.

5. La durata in carica dell’Osservatorio è uguale a quella dell’organo che lo nomina.

Art. 8

Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all’Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il Settore Commercio assicurando l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. Il Dirigente del Settore Commercio si avvale, per l’attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto dalla vigente pianta organica.

3. Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento delle fiere e dei mercati, gli operatori di vigilanza addetti al servizio nei mercati e fiere, operano in conformità alle direttive impartite dal Servizio di Polizia Municipale di concerto con il Settore Commercio.

Art. 9

Esercizio dell’attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.

2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. Non può essere svolto nei giorni in cui il titolare dell’autorizzazione esercita l’attività su area pubblica in un posteggio a posto fisso, fruito in concessione.

3. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

4. L’autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all’esercizio dell’attività in forma itinerante nell’ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

5. L’autorizzazione di cui all’art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

6. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

7. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5 del decreto legislativo.

Art. 10

Produttori agricoli. Autorizzazione d’esercizio

1. Per i produttori agricoli, l’autorizzazione d’esercizio di cui alla legge n. 59/1963, è sostituita dalla dichiarazione di inizio di attività di cui all’art. 19 della Legge n. 241/1990, come riformulato dall’art. 2, comma 10, della legge n. 537/1993.

2. Nel caso in cui l’esercizio dell’attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell’autorizzazione, sempreché si tratti di denuncia regolare e completa.

Art. 11

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall’interessato con l’autocertificazione, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 15/1968 e dell’art. 1 del D.P.R. n. 403/1998.

2. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l’assegnazione dei posteggi agli agricoltori può essere fatta per un decennio e riguardare l’intero anno solare oppure periodi limitati dell’anno.

Art. 12

Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L’autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Dirigente del Settore Commercio, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un’apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l’assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali al dettaglio che si svolgono su area pubblica.

2. La graduatoria è approvata dal Dirigente del Settore Commercio.

3. Per ottenere l’autorizzazione d’esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Sindaco, secondo le modalità ed i tempi indicati nell’apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell’art. 14 del presente regolamento.

Nella domanda devono essere dichiarati:

a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5 del decreto legislativo;

d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d’area pubblica;

e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l’indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;

f) il settore od i settori merceologici.

4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell’ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov’è ubicato il posteggio per il quale si concorre all’assegnazione in concessione;

b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;

c) anzianità di esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall’iscrizione al registro delle imprese;

d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall’Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall’Ufficio protocollo del Comune.

5. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all’Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Settore Commercio pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull’istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L’esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all’albo pretorio del Comune.

7. L’autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Art. 13

Pubblicizzazione dei posteggi liberi

1. Ai fini dell’autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, il Settore Commercio del Comune deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.

2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l’autorizzazione d’esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell’avviso di disponibilità di posteggi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. La domanda deve contenere le indicazioni precisate all’art. 12 del presente regolamento.

Art. 14

Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione

1. I posteggi posti fuori mercato sono assegnati dal Comune sulla base di apposita graduatoria approvata dal dirigente del Settore Commercio e pubblicata all’albo pretorio per trenta giorni interi e consecutivi.

2. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l’assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5 del decreto legislativo.

3. Il termine di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

4. Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve dichiarare:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.

Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società.

b) codice fiscale/partita Iva;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5 del decreto legislativo;

d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi in un’area pubblica comunale;

g) la denominazione e le caratteristiche, dimensionali e strutturali, (superficie di vendita, servizi, spazi annessi) del posteggio chiesto in concessione;

h) il settore od i settori merceologici.

5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell’ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze maturate nei mercati ubicati nel Comune dov’è localizzato il posteggio per il quale si concorre all’assegnazione in concessione;

b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;

c) anzianità di esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall’iscrizione al registro delle imprese;

d) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, la data di arrivo apposta dall’Ufficio protocollo del Comune.

6. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all’ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Settore Commerciopubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione, da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull’istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell’istanza di revisione. L’esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all’albo pretorio del Comune.

8. L’autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 7, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all’albo pretorio del Comune.

Art. 15

Autorizzazioni per l’esercizio del commercio in forma itinerante

1. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio in forma itinerante di cui all’art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è rilasciata dal dirigente del Settore Commercio.

2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l’autorizzazione; se società di persone, e deve avervi la sede legale.

3. Per ottenere l’autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:

a) generalità complete dell’interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 5 del decreto legislativo;

d) il settore od i settori merceologici richiesti;

e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l’esercizio del commercio in forma itinerante.

4. La domanda può essere inviata a mezzo del servizio postale di Stato, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione della domanda. Qualora l’inoltro dell’istanza avvenga a mezzo del servizio postale, la data di presentazione è provata dall’avviso di ricevimento, debitamente firmato dal Comune. In caso di consegna diretta, a mano, al Comune, la data di presentazione è attestata dagli estremi di registrazione dell’istanza all’ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

5. La domanda viene assegnata in istruttoria al Settore Commercio Unità operativa di Polizia Municipale.

6. Qualora la domanda non sia regolare o completa il Settore Commercio ne da comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

7. Nel caso in cui il Settore Commercio non provveda alla comunicazione di cui al comma 6, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

8. La domanda di rilascio dell’autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all’interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del dirigente del Settore Commercio deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all’interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16

Subingresso nella titolarità dell’autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell’azienda o di un suo ramo, per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell’attività, a condizione che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l’attività.

2. Il trasferimento dell’azienda o di un suo tramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell’eredità.

3. Qualora l’azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell’azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l’esercizio dell’attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell’area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.

4. Per il subentro nella titolarità dell’autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un’unica domanda che sarà assegnata, in istruttoria, al Settore Commercio.

5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell’azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all’azienda ceduta.

6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5 del decreto legislativo per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell’atto di trasferimento dell’attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l’attività a condizione che comunichi al Comune l’avvenuto subingresso.

7. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività di cui all’art. 5 del decreto legislativo e non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l’attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all’interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal dirigente del Settore Commercio.

8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività di cui all’art. 5 del decreto legislativo alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l’attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell’attività, chiedendo l’intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all’interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal dirigente del Settore Commercio.

9. La cessione e l’affidamento in gestione dell’attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell’assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi . Nell’ipotesi di autorizzazioni di tipologia b) di cui alla abrogata legge 112/1991, riferite a più posteggi, convertite nelle autorizzazioni di cui al decreto legislativo, con le modalità indicate nella legge regionale, le presenze complessive maturate dall’operatore con il titolo originario devono considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. In caso di trasferimento dell’autorizzazione in gestione o in proprietà a terzi, il dante causa dovrà indicare, nell’atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.

Art. 17

Reintestazione dell’autorizzazione e della concessione dell’area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un’azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l’autorizzazione d’esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l’esercizio dell’attività. Qualora quest’ultimo non chieda l’autorizzazione e la concessione e non inizi l’attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l’attività. La decadenza opera di diritto.

2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell’autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l’originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l’attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l’attività. La decadenza opera di diritto.

Art. 18

Sospensione dell’autorizzazione d’esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il dirigente del Settore Commercio può disporre la sospensione dell’attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

2. Si considerano di particolare gravità:

a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

b) l’abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;

c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;

d) il mancato versamento della tassa di occupazione del suolo pubblico (cosap) come indicato sui titoli autorizzatori o come previsto dal regolamento comunale COSAP vigente.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Art. 19

Revoca dell’autorizzazione d’esercizio

1. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) il titolare dell’autorizzazione non inizia l’attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) l’operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l’attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;

d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo;

e) in caso di morte del titolare dell’autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.

2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal dirigente del Settore Commercio, che ne cura anche la comunicazione all’interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 20

Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all’art. 9 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

a) l’attività può essere esercitata in fasce orarie diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa;

b) la fascia oraria massima di orario è compresa tra le ore 5,00 e le ore 24,000;

c) è vietata l’istituzione di nuovi mercati in giornate domenicali o festive;

d) è vietato effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. Limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell’area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario od altri di pubblico interesse.

2. Il Sindaco provvede, sentita la Commissione consultiva di cui all’art. 5 del presente regolamento, a fissare le fasce orarie per lo scarico delle merci, l’allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell’area di mercato, che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 90 minuti prima dell’inizio e dopo la fine delle vendite.

3. L’orario dei singoli mercati e fiere, in atto alla data di approvazione del presente regolamento, è indicato nelle schede relative ad ogni mercato e fiera.

Art. 21

Festività

1. Qualora il mercato ricada in giorno festivo, non sarà effettuato. In tal caso il Comune può, a richiesta dei soggetti indicati all’art. 43, comma 3, autorizzare lo svolgimento del mercato stesso in un’altro giorno, ove le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano.

Art. 22

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta, con ordinanza sindacale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

2. L’ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune per quindici giorni interi e consecutivi.

Art. 23

Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria. Rinvio

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate ed esatte tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Quelle attualmente in vigore sono riportate nell'allegato M.

Art. 24

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D.lgs. 114/1998, l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 600.000, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.

Art. 25

Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio per l’assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare dell’impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell’autorizzazione.

2. Chi partecipa al sorteggio deve essere in possesso dell’originale del titolo autorizzatorio che abilita all’esercizio del commercio su area pubblica o di copia autenticata ai sensi di legge. Sarà considerato prioritario per la spunta l’operatore escluso che ha comunque presentato regolare domanda. La rinuncia al posteggio assegnato comporta per il titolare la possibilità di partecipare ad eventuale spunta mantenendo in capo all’operatore il diritto prioritario; ulteriore rinuncia sarà considerata come esclusione alla partecipazione del mercato-fiera.

3. Non sono consentite migliorie.

Art. 26

Delega

1. In caso di assenza del titolare dell’autorizzazione, l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.lgs. 114/1998, su delega scritta del titolare, da comunicare al Comune di Ceresara. Settore Commercio. Unità Operativa di Polizia Municipale.

2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l’attività, senza nomina del delegato.

Art. 27

Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati

1. L’operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l’orario previsto dal Comune.

2. L’operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall’orario previsto per l’inizio delle vendite, è considerato assente.

3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o delle fiera. In caso contrario l’operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Servizio di Polizia Municipale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l’operatore acquisisce nel mercato o fiera. Le graduatorie, con l’indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il Settore Commercio Unità Operativa di Polizia Municipale nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 28

Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

1. La soppressione di mercati o fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 5 del presente regolamento.

2. Il Comune, entro trenta giorni dall’adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.

3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l’effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:

a) motivi di pubblico interesse;

b) cause di forza maggiore;

c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.

4. Qualora si proceda allo spostamento dell’intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:

a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;

b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;

c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.

5. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono, e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentano lo svolgimento simultaneo, deve essere consentita l’effettuazione del mercato in altra data, da stabilire sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 5 del presente regolamento.

Art. 29

Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell’autorizzazione d’esercizio deve essere comunicato dal Settore Commercio Unità Operativa di Polizia Municipale alla Camera di Commercio, entro dieci giorni dalla adozione.

2. Entro lo stesso termine, devono essere inviate alla Camera di Commercio tutte le variazioni relative a subentri, cessazioni, decadenze, .

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio la situazione relativa ai mercati e fiere che si svolgono nel territorio comunale, con l’indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.

Titolo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 30

Definizione – Rinvio

1. I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali, e straordinari, sono definiti all’art. 1 del presente regolamento.

2. L’individuazione delle aree per l’istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Comune nel rispetto degli indirizzi di cui al II.1 dell’allegato A, della legge regionale.

3. L’istituzione di nuovi mercati oppure l’adozione di atti che comportino l’aumento di posteggi in numero superiore ai parametri previsti dalla normativa regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta della giunta regionale.

4. Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dal Consiglio Comunale che, nell’individuarle, determina:

a) l’ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;

b) il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari;

c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;

d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;

e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all’interno dei vari settori di mercato.

5. La dislocazione dei posteggi nell’ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:

a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;

b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;

c) alla diversa superficie dei posteggi.

Art. 31

Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. La concessione dei posteggi, sia nei mercati che fuori, ha la durata di dieci anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo per un uguale periodo, autocertificando il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l’esercizio dell’attività.

2. Qualora venga deciso di non procedere, alla scadenze, al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

3. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

Art. 32

Planimetria dei mercati

1. Presso il Settore Commercio Unità Operativa di Polizia Municipale. è consultabile, durante l’orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, una planimetria dei mercati e fiere, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori del mercato, i servizi e parcheggi.

Art. 33

Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell’autorizzazione d’esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell’autorizzazione d’esercizio, e dei regolamenti comunali.

Art. 34

Dimensioni dei posteggi

1. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell’area concessa sia insufficiente, ha diritto a che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

Art. 35

Richiesta di trasferimento nell’ambito di uno stesso mercato

1. Prima che il Comune abbia provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.

2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Dirigente del Settore Commercio previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con “presa d’atto” della rinuncia al posteggio da parte dell’operatore che ha chiesto lo spostamento.

3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita dello stesso settore merceologico;

b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico;

c) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;

d) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;

e) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;

f) maggiore anzianità di attività dell’azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell’originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell’azienda per atto tra vivi od a causa di morte.

4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente del Settore e pubblicata all’albo pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.

Art. 36

Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.

2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.

3. L’istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall’operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di “accettazione” dello scambio del posteggio.

4. Il provvedimento con il quale si “prende atto” della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all’aggiornamento dei titoli concessori e dell’autorizzazione d’esercizio, con l’indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Dirigente del Settore Commercio. La durata delle concessioni rimane invariata.

5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell’eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

Art. 37

Messa a disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un’area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi.

Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato agli articoli 12 e 14 del presente regolamento.

2. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale.

La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art. 38

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare.

2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate agli articoli 12 e 14 del presente regolamento.

3. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, in sostituzione della dichiarazione di cui all’art. 12 comma 3, lettera c) del presente regolamento, l’interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.

4. Il criterio di priorità di cui all’art. 12, comma 4, lettera a) del presente regolamento, è riferito all'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli, da parte dell’agricoltore produttore diretto.

5. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per il comercio.

6. La vendita di prodotti alimentari deve comunque svolgersi nel rispetto della normativa igienico-sanitaria.

Art. 39

Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L’operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull’esercizio dell’attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell’attività.

3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all’interessato dal Dirigente del Settore Commercio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 40

Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio – Debbenza del canone concessorio

1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 38 del presente regolamento, viene revocata, contestualmente, l’autorizzazione d’esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 4, lettera b) del decreto legislativo.

2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

3. Il canone di concessione del suolo pubblico sul quale è ubicato il posteggio deve essere corrisposto al Comune con le modalità e nei tempi indicati nella concessione.

4. La tassa per la occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 41

Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l’esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. In caso di revoca, l’interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell’operatore. Questi, in attesa dell’assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l’attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Dirigente del Settore Commercio. che ne cura anche la comunicazione all’interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 42

Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all’autorizzazione che intendono utilizzare. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.

2. L’assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, da personale incaricato dalla Direzione del Settore Commercio decorsa un’ora dall’inizio dell’orario stabilito per le vendite, sulla base di criteri di cui al comma 1.

3. L’area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art. 43

Effettuazione di mercati straordinari

1. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo, può essere programmata l’effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, collegate ad eventi particolari.

Il periodo natalizio va dal 1° dicembre al 6 gennaio; quello pasquale da quindici giorni prima della pasqua.

2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.

3. La proposta può essere presentata, per scritto, al Settore Commercio

a) da almeno cinque operatori su area pubblica;

b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;

c) dalle Associazioni dei consumatori di cui all’art. 5 della L. 281/1998

d) da Associazioni locali non profit di cui al D. Lgs. 04/12/1997 nr. 460.

4. La proposta deve pervenire al Comune almeno novanta giorni prima della data prevista per l’effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato. Sulla proposta viene raccolto il parere della Commissione consultiva di cui all’articolo 5 del presente regolamento e, successivamente, a cura del Settore Commercio– Unità Operativa di Polizia Municipale, viene sottoposta all’esame della Giunta Municipale, per la decisione.

5. La Giunta Municipale deve decidere entro quarantacinque giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione di diniego entro sessanta giorni dalla presentazione, la proposta si intende accolta.

6. La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati, almeno quindi giorni prima della data prevista, a cura della Unità Operativa di Polizia Municipale.

7. Entro il mese di settembre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 3 possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell’anno successivo. Sulla proposta, la Giunta Municipale, sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 5 del presente regolamento, decide entro sessanta giorni dalla presentazione. La decisione è comunicata agli interessati, a cura del Settore Commercio, entro i trenta giorni successivi alla data di relativa adozione.

Art. 44

Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

1. L’ubicazione dei mercati comunali attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nelle schede seguenti, distinte, per singolo mercato:

SCHEDA N. 01

a) Denominazione del mercato:mercato settimanale del martedi.

Delibera istitutiva n. 49. del 25/09/1998

b) ubicazione: Piazza Castello – Via Macrini;

c) orario 8,00 – 13,00

d) superficie complessiva del mercato: mq .1100;

e) superficie complessiva dei posteggi: mq .521;

f) totale posteggi: n. 13, di cui;

n. 4 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare;

n. 8 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare;

n. 1 riservati ai produttori agricoli;

g) dislocazione dei posteggi:

1) su area scoperta n. 13 per una superficie complessiva di mq. 521, di cui:

n. 1 riservati ai produttori agricoli;

n. 12 utilizzati da titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. Di questi, n. 4 sono utilizzati per la vendita di prodotti alimentari; n. 8 per il non alimentare.

Riservati ai produttori agricoli n. 1.

l) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria a disposizione presso l’Ufficio di P.M. nella quale sono indicati:

– l’ubicazione del mercato, la delimitazione dell’area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

– i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare;

– il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, singolo e complessivo, dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;

– la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

L’accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un’ora prima dell’inizio dell’orario di vendita;

Entro 1 ora dal termine dell’orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

Titolo III

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 45

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L’esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l’esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

2. L’esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

3. È consentito all’operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull’area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all’acquirente. È comunque vietata la vendita con l’uso di bancarelle e l’esposizione della merce esternamente al mezzo.

4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal centro del mercato o fiera seguendo la via terrestre più breve.

Art. 46

Determinazione degli orari

1. L’orario per l’esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, sentita la comunicazione di cui all’articolo 20.

Art. 47

Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo. Modalità. Orari. Divieti

1. Le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del presente regolamento si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo IV

Fiere

Art. 48

Tipologia ed aree destinate a fiere

1. Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda all’articolo 1 del presente regolamento.

2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

Art. 49

Autorizzazione per operare nelle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Comune, indirizzata al Sindaco, entro il 31 gennaio dell’anno di svolgimento della fiera stesa, precisando:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.

Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) estremi dell’autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l’ha rilasciata, settore/i merceologico/i;

d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;

e) presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede di partecipare;

f) data di iscrizione al registro imprese.

2. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure essere consegnate direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, per la data di invio fa fede quella appostavi, all’atto della spedizione, dall’Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente a mano, il timbro a data appostovi dall’Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

3. La concessione dell’area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.

4. Le domande sono assegnate, per l’istruttoria, al Settore Commercio Unità Operativa di Polizia Municipale.

Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall’arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

5. La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi, approvata dal Dirigente del Settore Commercio sarà affissa all’albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, a cura del Settore Commercio Unità Operativa di Polizia Municipale, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera, e quant’altro previsto da leggi e regolamenti comunali.

Art. 50

Criteri di priorità ai fini della graduatoria

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l’assegnazione del posteggio;

b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l’assegnazione del posteggio;

c) anzianità nell’attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;

d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all’ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune.

2. Non sono ammessi criteri di priorità che tengano conto della cittadinanza, residenza o sede legale dell’operatore, oppure del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all’autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.

4. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.

5. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera.

Art. 51

Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, vengono assegnati, sul posto, da personale incaricato dal Settore Commercio Unità Operativa di Polizia Municipale, nel rispetto dell’ordine della graduatoria.

Esaurita la graduatoria, l’assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 50 del presente regolamento.

Art. 52

Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari

1. L’ubicazione delle fiere che attualmente si svolgono nel territorio comunale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici e gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nelle schede seguenti, distinte per singola fiera:

SCHEDA N. 01

1. Fiera: denominazione: Fiera della Possenta

2. Ubicazione: Viale Europa Unita – Via Macrini – Via Tre Martiri;

3. Caratteristiche strutturali:

a) superficie complessiva dell’area: mq .5400;

b) superficie complessiva dei posteggi: mq ;3240

c) numero totale posteggi: .100, di cui:

n. 3 riservati ai produttori agricoli.

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria a disposizione presso l’Ufficio di P. M., nella quale sono indicati:

– l’ubicazione dell’area e la sua superficie complessiva;

– la dislocazione dei posteggi;

– la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.

L’orario di vendita inizia dalle ore 8,00 alle ore 23,00,

L’accesso all’area della fiera è consentito a partire da 1 ora prima dell’inizio dell’orario di vendita;

Entro 1 ora dal termine dell’orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

Titolo V

Posteggi fuori mercato

Art. 53

Assegnazione, revoca, decadenza, rinvio

1. I posteggi fuori mercato, come definiti all’articolo 1, lettera o), del presente regolamento sono assegnati con le procedure di cui all’articolo 14.

2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata all’articolo 45 del presente regolamento.

3. Per la revoca-decadenza, valgono le regole di cui agli articoli n. 39, 40 e 41 del presente regolamento.

Art. 54

Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato

1. L’ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività sono quelli che risultano dalle schede che seguono che riguardano, ognuna, un singolo posteggio:

SCHEDA N. 01

a) ubicazione del posteggio:Via Roma;

b) periodo di svolgimento dell’attività:

q annuale/ q stagionale, dal ...................... al ................................;

cadenza: q mensile q quindicinale

q settimanale q giornaliera;

giornata di svolgimento: sabato pomeriggio;

c) superficie del posteggio, mq 8,00;

d) tipo di struttura veicolo attrezzato;

e) riservato a: titolare di autorizzazione per l’esercizio del commercio

su aree pubbliche;

f) generi commercializzati:

q alimentari q non alimentari;

g) orario di attività:

dalle ore 15,00 alle ore 20,00;

Titolo VI

Normativa igienico-sanitaria

Art. 55

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall’ordinanza del Ministro della Sanità del 2 marzo 2000.

2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell’acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l’allontanamento dei rifiuti.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l’attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell’ordinanza del Ministro della Sanità e dell’osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell’acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l’allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro della Sanità.

5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell’allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell’articolo 4 dell’ordinanza del Ministro della Sanità.

Nell’interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

6. I banchi temporanei, ferma restando l’osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l’attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;

b) avere piani rialzati da terra, per un’altezza non inferiore a 1.00 metro;

c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

8. Salvo quanto previsto dal comma 9, i banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca.

9. Per la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi nei banchi temporanei devono essere rispettati i requisiti di cui all’articolo 6, lettere c) e d), dell’ordinanza del Ministro della Sanità.

10. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all’articolo 6, lettere a), b), c), d) e), dell’ordinanza del Ministro della Sanità, che riguardano:

a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;

b) prodotti di gastronomia cotti;

c) prodotti della pesca;

d) molluschi bivalvi vivi;

e) prodotti della pesca e dell’acquacoltura vivi;

11. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante.

12. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 3. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane preconfezionato all’origine dall’impresa produttrice.

13. L’esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell’energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l’eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

14. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti dall’allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del Ministro della Sanità.

15. Qualora l’attività di somministrazione non possa disporre di locali dotati di apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, di attrezzature per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento, sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 della ordinanza del Ministro della Sanità e può essere esercitata esclusivamente l’attività di somministrazione di sole bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l’impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglie a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costruiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.

16. Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti compositi, che comportano una elevata manipolazione, quali tramezzini, tartine, panini farciti, frittate, farcitura di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al comma 18, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.

17. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

18. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti compositi pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni similari, vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell’esercizio di somministrazione, rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 3, comma 3, dell’ordinanza del Ministro della Sanità.

19. L’attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell’organo competente, dell’autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all’attività esercitata. Tale provvedimento deve espressamente indicare la specializzazione merceologica dell’attività medesima.

20. Per i negozi mobili, l’autorizzazione sanitaria deve contenere:

a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;

b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta, durante i periodi di non attività commerciale.

Detti locali devono avere le caratteristiche previste dagli articoli 28 e 29 del D.P.R. 327/1980, e garantire idonee modalità di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili.

21. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 4 dell’ordinanza del Ministro della Sanità e dell’impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l’attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:

a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;

b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;

c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all’assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell’area pubblica.

22. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, articoli 37 e 42.

23. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell’«industria alimentare», come definita dall’articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56

Disposizioni transitorie e finali

1. Sono fatti salvi i mercati e le fiere istituiti precedentemente al 24 aprile 1998, che si svolgono nelle giornate domenicali e festive, compresi Natale, Capodanno e Pasqua.

2. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data dell’8 aprile 2000.

3. I criteri di assegnazione dei posteggi previsti nel presente regolamento non si applicano agli operatori che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 della legge regionale, abbiano chiesto, con domanda regolare e completa, la riassegnazione dello stesso posteggio già avuto in concessione o di altro, che siano risultati liberi e disponibili al momento della richiesta.

4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all’articolo 14 della legge regionale, l’Unità Operativa di Polizia Municipale dovrà procedere, sentiti gli operatori interessati, al frazionamento delle autorizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 112/1991, relativamente ai posteggi di propria competenza. Le autorizzazioni rilasciate in base alla previgente normativa sono convertite nei corrispondenti “tipi” di autorizzazione previsti dal decreto legislativo, mediante “presa d’atto” operata dal Comune di residenza dell’interessato o dal Comune sede di posteggio.

5. Le concessioni di posteggi nei mercati, in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, rilasciate per un periodo inferiore a dieci anni sono estese d’ufficio, a cura dell’Unità Operativa di Polizia Municipale a detto periodo temporale di validità.

6. I mercati quotidiani, costruiti dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza del Ministro della Sanità del 2 marzo 2000, nei quali si effettui il commercio di prodotti alimentari, devono essere realizzati rispettando le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza stessa. I mercati quotidiani di strada, già esistenti alla data del 9 maggio 2000, nei quali si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono conformarsi alle caratteristiche di cui all’ordinanza del Ministro della Sanità, entro il 9 maggio 2003: in particolare, per quelli nei centri storici o in zone urbane, dove non sia possibile l’adeguamento integrale, sono comunque vincolanti le prescrizioni di cui all’articolo 6 dell’ordinanza predetta.

Entro il 9 maggio 2003 devono essere adeguate a tali caratteristiche le aree dei mercati quotidiani in sede propria, nei quali si svolge il commercio di prodotti alimentari.

Le costruzioni stabili, i negozi mobili ed i banchi temporanei di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell’ordinanza del Ministro della Sanità e di cui all’articolo 61, commi 4, 5 e 6, del presente regolamento, devono essere resi conformi ai requisiti prescritti dall’ordinanza del Ministero della Sanità entro il 9 settembre 2001.

A L L E G A T I

A) Planimetria generale relativa al mercato settimanale, alla fiera e al posteggio fuori mercato

B) Bando comunale per l’assegnazione in concessione di posteggi nei mercati

C) Bando comunale per l’assegnazione delle aree pubbliche nelle fiere

D) Schema di domanda per ottenere l’autorizzazione amministrativa per esercitare il commercio in forma itinerante

E) Schema di provvedimento di conversione delle autorizzazioni di cui alla L. n. 112/1991, nelle corrispondenti autorizzazioni di cui alla L.R. n. 15/2000

F) Schema di provvedimento di frazionamento di autorizzazione amministrativa per il commercio di cui all’art. 1, c. 2, lettera b) della L. n. 112/1991

G) L.R. n. 15/2000

H) Tariffe vigenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nelle fiere e mercati

Allegato B

Comune di ...............................................

Settore ............................. Unità Operativa ...........................

BANDO COMUNALE

Assegnazione aree in concessione nei mercati

(L.R. 21 marzo 2000, n. 15, articolo 15)

Il Dirigente

• Vista la Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15;

• Visto l’articolo ........... del Regolamento comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche;

• Vista la comunicazione dell’Unità Operativa ..................... in data ........................ n. ................. con la quale è stato trasmesso l’elenco dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati

Rende noto

1. Gli interessati all’assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, potranno inoltrare domanda in bollo al Comune secondo lo schema allegato "A". Con la stessa domanda dovrà essere richiesto il rilascio contestuale dell'autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a) del D.lgs. 114/1998.

2. Il termine per la presentazione delle domande è di sessanta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

3. Nella domanda, l’interessato deve dichiarare:

a) dati anagrafici e codice fiscale. Per le società: ragione sociale, sede legale, partita IVA;

b) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 5 del D.lgs. 114/1998;

c) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato per il quale si presenta la domanda;

d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l’indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione (numero, superficie, settore);

e) il settore o i settori merceologici.

4. Nella formulazione della graduatoria il Comune si atterrà, nell’ordine, ai seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze maturate nell’ambito del singolo mercato;

b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.c.i.a.a.;

c) anzianità di attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese tenuto dalla C.c.i.a.a.;

d) ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.

Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio, fa fede il timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante.

Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall’Ufficio protocollo del Comune.

5. Le domande dovranno essere in competente bollo, indirizzate al Sindaco, ed inviate od a mezzo del servizio postale di Stato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure consegnate direttamente all’Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi di trasmissione delle domande.

6. L’assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli sarà effettuata sulla base dei criteri di cui al punto 4 del presente bando.

7. Il Comune provvederà a redigere la graduatoria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande ed a pubblicarla all’albo pretorio.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione alla graduatoria possono essere presentate al Comune istanze per la revisione della stessa.

Sulle istanze il Comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni. Le decisioni relative sono pubblicate all’albo pretorio.

L’autorizzazione d’esercizio e la concessione del relativo posteggio saranno rilasciate, in applicazione della graduatoria, entro trenta giorni dalla sua definitiva pubblicazione.

8. Elenco dei posteggi liberi all’interno dei mercati

Numero Settore Superficie Riservato

Mercato Giorno identificativo merceologico mq produttori Note

del posteggio agricoli

data ............................ Il Dirigente .......................

Allegato A del bando

Schema di domanda di concessione di posteggio e della relativa autorizzazione d’esercizio (1).

Al Sindaco del Comune di ___________________________________________________________________ (1)

Il sottoscritto ____________________ nato a _______________ il ____________

residente in ____________________ via ________________________ n. ________

in caso di società aggiungere: non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante pro-tempore della società _________________________

con sede legale in ____________________ via ________________ n. ______

domiciliato, per la carica ed ai fini della presente istanza, presso la sede della società rappresentata

Codice fiscale/partita Iva ______________________________________________

(2) ___________________________________________________________________

CHIEDE

l’assegnazione, in concessione decennale, del posteggio n. _____ della superficie di mq ______ settore merceologico _______________________________

(3) ________________________________ posto nel mercato denominato ___________________ che si svolge nel/i giorno/i di ______________________

o, in subordine, uno qualsiasi dei posteggi liberi e disponibili del settore _________________ di cui al bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in data _______________ .

A tal fine dichiara:

– che le presenze maturate nel mercato nel quale è ubicato il posteggio richiesto in concessione sono complessivamente _______________________;

– di essere iscritto al registro imprese, già registro ditte, tenuto dalla C.C.I.A.A. dal __________________;

– di essere iscritto al registro imprese, già registro ditte, per l’attività di commercio su aree pubbliche, dal __________________;

– di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 114/1998;

– di non possedere alcuna (4) autorizzazione e relativa concessione di posteggio nel mercato per il quale viene inoltrata la presente istanza;

– di volere esercitare il commercio dei generi appartenenti al settore merceologico (5) _______________________ con la seguente specializzazione;

– (6) ________________________________________________________________.

Nel contempo CHIEDE il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), del D.lgs. 114/1998, settore merceologico (5) __________________________ per esercitare l’attività nel posteggio richiesto.

data __________________ firma

(1) La domanda deve essere redatta in bollo.

(2) Qualora il richiedente sia produttore agricolo e chieda un posteggio “riservato”, aggiungere: in qualità di produttore agricolo.

(3) In caso di produttore agricolo “riservato ai produttori agricoli”.

(4) Qualora sia già titolare di un posteggio precisare “di non possedere più di una autorizzazione e relativo posteggio”.

(5) Indicare se: alimentare, non alimentare o entrambi.

(6) In caso di produttore agricolo precisare “di voler esercitare il commercio dei seguenti prodotti_____________________ ottenuti per coltura o allevamento nel proprio fondo”.

Allegato C

Comune di ______________________________

Settore _________________ Unità Operativa _________________

BANDO COMUNALE

per l’assegnazione delle aree nella fiera (1) ________________ del (2) __________

(Legge regionale n. 15 del 21 marzo 2000)

Il Dirigente

– Vista la legge regionale n. 15 del 21 marzo 2000;

– Visto il regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche;

– Vista la comunicazione dell’Unità Operativa ___________________________

in data _________________ n. __________ con la quale sono stati precisati i posteggi e relative dimensioni, della fiera denominata (1) ________________

che si svolgerà in questo Comune nei giorni ______________________________nelle vie/piazze seguenti ________________________________________________________________________________

RENDE NOTO

che ogni interessato alla assegnazione dei posteggi di seguito indicati, può inoltrare domanda al Comune, formulata conformemente allo “schema” di cui all’allegato “A”.

Nella domanda, in bollo competente, devono essere precisati:

a) dati anagrafici e codice fiscale. Per le società, ragione sociale, sede legale e partita Iva;

b) gli estremi della autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica posseduta: numero, data di rilascio, ente che l’ha rilasciata, settore merceologico. Se produttore agricolo, il possesso della relativa qualifica;

c) le presenze maturate nella fiera;

d) gli estremi di iscrizione al registro imprese: numero, data di iscrizione, C.C.I.A.A.

e) il settore merceologico richiesto.

Le domande di concessione del posteggio devono essere inviate a mezzo di lettera raccomandata oppure presentate direttamente al Comune – Ufficio protocollo, almeno sessanta giorni prima dell’inizio di svolgimento della fiera.

La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi sarà affissa all’albo pretorio del Comune, almeno venti giorni prima allo svolgimento della fiera.

Alla fiera possono partecipare gli operatori in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 28 del D.lgs. 114/1998.

(3) __________________________________________________________________

Nell’assegnazione dei posteggi saranno osservati, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale si richiede l’assegnazione del posteggio;

b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale si richiede l’assegnazione del posteggio;

c) anzianità nell’attività di commercio su aree pubbliche, quali risulta dal registro imprese;

d) ordine cronologico di spedizione o di consegna della istanza all’ufficio protocollo del Comune.

I titoli di priorità saranno valutati in relazione all’autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione.

Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione per la fiera, anche utilizzando diverse autorizzazioni di cui sia, eventualmente, titolare.

Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera.

A) Elenco dei posteggi liberi all’interno della fiera.

Numero Settore Superficie Riservato

identificativo del merceologico mq produttori Note

posteggio agricoli

data ............................ Il Dirigente .......................

1) denominazione della fiera

2) data di svolgimento

3) qualora siano previsti posteggi “riservati” ai produttori originali aggiungere “ e, se produttori agricoli che concorrono per i posteggi loro riservati, coloro che sono in possesso della relativa qualifica”.

Allegato A del bando

Schema di domanda di concessione di posteggio.

Al Sindaco del Comune di _____________________________________

Oggetto: Domanda di concessione di posteggio nella fiera (1)________ __________________________________________________

Il sottoscritto ____________ nato a _________________ il ___________residente in __________________ via _________________ n. ________ in caso di società aggiungere:

non in proprio ma in qualità di legale rappresentante pro-tempore della società _________________________ con sede legale in ________________ domiciliato, per la carica ed ai fini della presente istanza presso la sede della società rappresentata codice fiscale/partita Iva ____________________________________(2) ___________________________

CHIEDE

l’assegnazione del posteggio n. ________ della superficie di mq ________ settore merceologico _______________________ (3) _______________nell’ambito della fiera denominata (1) _________ in programma di svolgimento in codesta Comune nei giorni seguenti _____________________o, in subordine, uno qualsiasi dei posteggi liberi e disponibili del settore ______________________________, di cui al bando pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia in data _________________ n. ______ .

A tal fine DICHIARA:

– di essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa n. ___________del ____________ settore merceologico __________________________di cui all’articolo 28, comma 1, lettera (4) ______________ del D.lgs. 114/1998, per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, rilasciata dal Comune di __________________ in data _____________________ ;(5) ______________________________________________________

– di aver maturato le seguenti presenze nella fiera per la quale viene inoltrata la presente istanza:

a) presenze effettive n. ___________

b) presenze virtuali (6) n. ________

– di essere iscritto al registro imprese, già registro ditte, per l’attività di commercio su aree pubbliche dal ________________________ .

Iscrizione n. _______________ presso C.C.I.A.A. di ______________ .

data ______________

firma _____________

(1) Precisare la denominazione della fiera.

(2) Qualora si chieda l’assegnazione di un posteggio riservato ai produttori agricoli aggiungere “in qualità di produttore agricolo”.

(3) Qualora si tratti di un posteggio riservato ai produttori agricoli aggiungere “riservato ai produttori agricoli”.

(4) Precisare se lettera a) oppure b).

(5) Qualora la domanda sia presentata da produrre agricolo, precisare “di essere produttore agricolo per i terreni posti in __________________ e di ricavare, dalla produzione, i seguenti prodotti, per coltura e allevamento _________________”.

(6) Le presenze virtuali corrispondono agli inserimenti nella graduatoria della fiera anche se, agli stessi, non è seguita la effettiva partecipazione ed alle presenze ai sorteggi, documentate.

Allegato D

Schema di domanda per ottenere l’autorizzazione amministrativa per esercitare il commercio su area pubblica in forma itinerante

N.B. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

(1) Al Sindaco del Comune di ___________________________________________________________________

Oggetto: Richiesta di rilascio autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 28, c. 1, lettera b) D.lgs. 114/1998, e art. 6 L.R. n. 15/2000)

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a _______________ il ______________

residente a ____________________________________________ via _______________________ n. _________

in caso di società di persone aggiungere:

non in proprio ma in qualità di legale rappresentante pro-tempore della società ___________________ con sede legale in _________________________

via ________________________ n. ______ domiciliato, per la carica ed ai fini della presente istanza, presso la sede della società rappresentata Codice fiscale/partita Iva __________________________________

CHIEDE

il rilascio dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio in forma itinerante di cui all’art. 28, comma 1, lettera b) del D.lgs. 114/1998 e all’art. 6 della L.R. n. 15/2000:

A tal fine dichiara:

– di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 5 del D.lgs. 114/1998;

– di non essere titolare di altra autorizzazione per l’esercizio del commercio in forma itinerante;

– di voler esercitare il commercio dei prodotti appartenenti al settore merceologico (2) ____________

data _______________ firma __________________

(1) L’istanza deve essere redatta in bollo.

(2) Precisare se: alimentare, non alimentare o entrambi.

Allegato E

Conversione delle autorizzazioni di cui alla L. 112/1991 nelle corrispondenti autorizzazioni di cui alla
L.R. n. 15/2000.

Comune di _____________________________

Settore _________________ Unità Operativa ____________________

Reg. ____________

Il Dirigente

– Visto l’art. 15, comma 2, della L.R. n. 15/2000;

– Dato, atto che il sig. __________________________________________________________________________

nato a ________________________________________________ il ___________ (1) ______________________

codice fiscale/partita Iva _______________________ risulta essere titolare della seguente autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche rilasciata dalla Camera di Commercio di ___________________________ nell’ambito delle competenze di cui alla L.R. n. 25/1995:

A.A. n. _____________ del __________________

tabella/e merceologica/che ____________________________

di cui nell’articolo 1, comma 2, lettera (2) _________________ per l’esercizio del commercio nel posteggio n. _________ delle dimensioni di mq _________

posto nel mercato ___________________ che si svolge nel/i giorno/i seguente/i ___________________________

con periodicità (3) ________________________________ ;

– Ritenuto di dover convertire d’ufficio, ai sensi e per degli effetti di cui all’art. 15 della L.R. n. 15/2000, detta autorizzazione d’esercizio, nella corrispondente autorizzazione amministrativa di cui all’art. 28, lettera (4) _______

del D.lgs. 114/1998

DÀ ATTO

che l’autorizzazione amministrativa n. ______ del ________________ , indicata in premessa, rilasciata al sig. _____________________________________

(1) ____________________________________ è da intendersi CONVERTITA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 della L.R. n. 15/2000, nella autorizzazione amministrativa prevista dall’art. 28, comma 2, lettera (2) __________

del D.lgs. 114/1998, settore merceologico (5) ______________________________

alle stesse condizioni (6) _______________________________________________

data ________________ Il Dirigente _________________

(1) In caso di società di persone occorre precisare: “in qualità di legale rappresentante della società _________________________________ con sede legale in ____________________________”.

(2) Indicare se lettera b) oppure c).

In caso di lettera b) precisare il posteggio/i finito/i:

(3) Settimanale, mensile ecc.

(4) Precisare se lettera a) oppure b).

(5) Indicare se: alimentare, non alimentare o entrambi.

(6) Qualora sia relativa ad un posteggio precisare “e per lo stesso posteggio”.

Allegato F

Frazionamento di autorizzazione amministrativa per il commercio di cui all’art. 1, c. 2, lettera b), della
L. 112/1991.

Comune di ______________________________

Settore __________________ Unità Operativa ___________________

Reg. n. _____________

Il Dirigente

– Visto l’articolo 15 della L.R. n. 15/2000 il quale dispone che il Comune procede, sentiti gli operatori interessati, al frazionamento delle autorizzazioni di cui all’art. 1, comma 2, lettera b) della L. 112/1991, relativamente ai posteggi di propria competenza, entro sessanta giorni dal ricevimento del titolo da parte della Camera di Commercio, già competente in materia, ai sensi della L.R. n. 21/1995;

– Visto risultare dagli atti di ufficio, a seguito della documentazione inviata dalla C.C.I.A.A. di _____________________________, in data ____________, che il sig. ____________________________________

nato a _______________________________________________________ il _____________________________

in qualità di (1) _______________________________________________________________________________

è titolare di autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 112/1991, rilasciata dalla Camera di Commercio di _________________________ in data ________________ n. _______ per i posteggi posti in questo Comune, nei mercati sotto indicati:

denominazione giorno numero superficie

mercato svolgimento posteggio posteggio

per la vendita dei prodotti rientranti nelle tabella/e merceologica/che seguente/i (2) ________________________ .

– Ritenuto di dover procedere al frazionamento di detta autorizzazione amministrativa in tante autorizzazioni per quanti sono i mercati nella stessa indicati;

– Sentito l’interessato in data ________________________

DISPONE

di frazionare l’autorizzazione amministrativa n. ________ del _______________rilasciata dalla Camera di Commercio di _________________________________ in data ___________________ n. _________ al sig. _______________________ nato a ____________________ in qualità di (1) _____________________________in numero ________________ distinte autorizzazioni d’esercizio di cui all’art. 28, comma 1, lettera a) del D.lgs. 114/1998, come di seguito specificate:

1) n. una autorizzazione relativa al posteggio n. ____ posto nel mercato di _________________

2) n. una autorizzazione relativa al posteggio n. _____

3) ________________ ecc.

4) ________________

5) ________________

6) ________________

7) ________________

da intestare, ognuna, al predetto sig. ___________________ (2) ______________

per l’esercizio del commercio dei prodotti rientranti nel settore merceologico (4) ________________________. Manda all’Unità operativa ________________

per il rilascio all’interessato delle autorizzazioni sopra specificate e per il ritiro, all’atto della consegna, dell’originale dell’autorizzazione frazionata, per l’archiviazione.

data ______________ Il Dirigente

(1) In caso di società di persone indicare ragione sociale e sede legale.

(2) Indicare le tabelle merceologiche di cui all’allegato n. 5 al D.M. 375/1988 e successive modifiche.

(3) In caso di società precisare “nella predetta sua finalità”.

(4) Indicare se: alimentare, non alimentare o entrambi.

Allegato G

Legge Regionale 21 marzo 2000 – n. 15

Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del d.lgs. n. 114/98 e “Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del Titolo X del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

2. Nelle disposizioni che seguono il d.lgs. 114/1998 è indicato con la denominazione “decreto legislativo”.

Art. 2

Modalità di esercizio dell’attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni o su qualsiasi altra area purché in forma itinerante.

2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita.

3. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Condizione per il rilascio dell’autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo.

4. L’autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a) del d.lgs. abilita i titolari della stessa anche all’esercizio dell’attività in forma itinerante nell’ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

5. L’autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b) del d.lgs. abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

6. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici ed ai requisiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo.

Art. 3

Condizioni e limiti all’esercizio dell’attività

1. L’attività del commercio sulle aree pubbliche è subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune in conformità ai criteri ed agli indirizzi previsti dalla presente legge e dalle disposizioni attuative di cui all’articolo 4.

2. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

3. Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche stabiliti all’unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.

4. Il comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette tenendo in debito conto gli operatori che svolgono l’attività al momento dell’entrata in vigore della presente legge, i quali hanno diritto ad ottenere un posteggio equivalente sul territorio comunale.

5. L’esercizio del commercio disciplinato dalle presenti disposizioni nelle aree del demanio lacuale regionale è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità regionali che stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l’accesso alle aree predette tenendo in debito conto gli operatori che svolgono l’attività al momento dell’entratta in vigore della presente legge.

6. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune interdisce il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.

7. Il titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 2, comma 4, può esercitare l’attività in forma itinerante solamente nei giorni in cui non è concessionario di posteggio.

Art. 4

Funzioni regionali

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, delibera gli indirizzi generali ai quali i comuni si attengono per la programmazione del commercio su aree pubbliche.

2. Gli indirizzi generali di cui al comma 1 prevedono:

a) la determinazione delle aree mercatali, fieristiche e di quelle per l’esercizio del commercio in forma itinerante:

b) le modalità per l’istituzione, la soppressione e lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa;

c) le modalità per l’istituzione dei mercati destinati a merceologie esclusive;

d) le caratteristiche tipologiche delle fiere e le modalità di partecipazione alle medesime;

e) gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle aree mercatali esistenti, compreso il numero dei posteggi da destinare all’attività;

f) il monitoraggio della rete distributiva e adeguate modalità di informazione degli operatori e dei consumatori.

3. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, verificata la potenzialità del commercio su aree pubbliche anche in relazione alle altre forme distributive, alla propensione al consumo della popolazione residente fluttuante ed alla qualità del servizio da rendere al consumatore, definisce, con cadenza triennale, gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle aree mercatali di cui al comma 2, lettera e).

4. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 2, lettera f) la Regione si avvale delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura (CCIAA).

Art. 5

Autorizzazioni su posteggi dati in concessione

1. L’autorizzazione su posteggi dati in concessione prevista dall’articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo è rilasciata dal comune sede del posteggio.

2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, il comune trasmette alla giunta regionale, per la relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, i dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione. Tale pubblicazione viene effettuata con cadenza mensile.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al comune la domanda per il rilascio dell’autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio, di cui si richiede la concessione.

4. Nella domanda l’interessato dichiara ed indica:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale;

b) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo;

c) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato;

d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l’indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione;

e) il settore o i settori merceologici.

5. Nella formulazione della graduatoria il comune si attiene, nell’ordine, ai seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze maturate nell’ambito del singolo mercato;

b) anzianità di registro delle imprese;

c) anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.

6. A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all’ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.

7. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Contro le citate graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Su predetta istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l’esito della stessa è pubblicata nel medesimo giorno.

8. L’autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma precedente decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.

9. I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, sono assegnati dal comune con criteri e modalità dal medesimo stabiliti nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

Art. 6

Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante

1. L’autorizzazione per il commercio in forma itinerante di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo è rilasciata dal comune di residenza dell’operatore, se persona fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di società di persone.

2. Il comune che riceve una domanda che non è di sua competenza la rinvia, entro quindici giorni, al mittente tramite raccomandata.

3. Nella domanda l’interessato dichiara:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale;

b) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo;

c) il settore o i settori merceologici;

d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.

4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i comuni stabiliscono i termini e le norme procedurali per la presentazione e l’istruttoria delle domande di rilascio della autorizzazione.

5. La domanda di rilascio dell’autorizzazione si intende accolta qualora il comune di residenza non comunichi all’interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Art. 7

Subingresso e reintestazione dell’autorizzazione

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda o di un ramo d’azienda per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell’autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell’attività sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo.

2. La reintestazione dell’autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell’azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.

3. La reintestazione dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune di residenza del subentrante.

4. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all’autorizzazione ceduta.

5. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo deve comunicare l’avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l’attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

6. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l’attività fino alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza.

Art. 8

Sospensione e revoca dell’autorizzazione

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.

2. Si considerano di particolare gravità:

a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

b) l’abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;

c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. Il Sindaco revoca l’autorizzazione:

a) nel caso in cui il titolare non inizi l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) qualora l’operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l’attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;

d) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’articolo5, comma 2 del decreto legislativo;

e) in caso di morte del titolare dell’autorizzazione, qualora entro 1 anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.

Art. 9

Indirizzi in materia di orari

1. Il comune nello stabilire gli orari per il commercio su aree pubbliche si attiene ai seguenti indirizzi:

a) l’esercizio dell’attività può essere effettuata in fasce orarie anche diverse rispetto a quella degli altri operatori al dettaglio in sede fissa;

b) la fascia oraria massima di articolazione dell’orario per il commercio su aree pubbliche è compresa tra le ore 5.00 e le ore 24.00 con possibilità di effettuazione dei mercati anche in orari pomeridiani e serali;

c) è vietata l’istituzione di mercati che si svolgono in giornate domenicali o festive;

d) sono fatti salvi i mercati istituiti precedentemente al 24 aprile 1998, che si effettuano nelle giornate domenicali o festive;

e) è fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati che coincidono con le festività di cui sopra, possono essere anticipati;

f) limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell’area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse;

g) si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di cui al Titolo IV del decreto legislativo.

Art. 10

Forme di consultazione delle parti sociali

1. Nei comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti è istituita una commissione consultiva presieduta dallo stesso Sindaco o da un suo delegato composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle imprese commerciali su aree pubbliche e del comune interessato.

2. Nei comuni con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti può essere istituita la commissione di cui al comma 1. Qualora le commissioni non siano istituite, i comuni sentono obbligatoriamente le associazioni di cui al comma 1 sulle questioni di cui comma 4.

3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate dal Sindaco. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento delle citate commissioni sono stabilite dal Sindaco, sentiti i soggetti di cui al comma 1.

4. Le commissioni sono sentite in riferimento:

a) alla programmazione dell’attività;

b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all’esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;

c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;

d) alla definizione dei criteri per l’assegnazione dei posteggi e dei canoni per l’occupazione del suolo pubblico;

e) alla predisposizione dei regolamenti comunali e delle deliberazioni regionali e comunali aventi ad oggetto l’attività di commercio su aree pubbliche.

Art. 11

Finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura

1. La giunta regionale disciplina con apposita convezione, che prevede gli oneri a carico della Regione, le funzioni di cui all’articolo 4, comma 2, lettera f) svolte dalle CCIAA.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Per le spese di monitoraggio della rete distributiva e per l’informazione degli operatori e dei consumatori tramite apposita convenzione con le CCIAA, come previsto all’articolo 4, comma 2, lettera f), e comma 4 ed all’articolo 11, è autorizzata per l’anno 2000, la spesa di L. 150.000.000.

2. All’onere di L. 150.000.000 di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del “Fondo globale per gli oneri relativi a spese correnti per l’adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” iscritto al cap. 5.2.1.1.546, utilizzando all’uopo gli stanziamenti previsti alla voce 3.6.1.1.9045 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2000.

3. Alla determinazione delle spese per gli interventi previsti dal comma 1 si provvederà a decorrere dall’esercizio finanziario 2001 con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell’articolo 22, comma 1 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2000 è apportata la seguente variazione:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 3.4.2.1.4961 “Spese per l’Osservatorio per il monitoraggio dell’entità e dell’efficienza della rete distributiva” è incrementata di L. 150.000.000.

Art. 13

Diritti acquisiti

1. Sono fatti salvi, agli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti all’entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, gli operatori concessionari di posteggi mercatali che non hanno presentato la domanda di conversione e non hanno ottenuto la riassegnazione del loro o di altro posteggio, secondo la previgente normativa regionale, possono inoltrare domanda al comune competente per ottenere una nuova autorizzazione e, se possibile, la riassegnazione, del medesimo posteggio già avuto in concessione o l’assegnazione di altro posteggio. In tal caso non si applicano le procedure ed i criteri di assegnazione di cui alle presente legge.

Art. 14

Disposizioni per le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura

1. Le CCIAA procedono entro il termine di centottanta giorni dalla data d’entrata in vigore della presente legge al completamento delle attività convenzionalmente stabilite a seguito della delega di funzioni di cui alla l.r. 20 aprile 1995, n. 25 “Norme e direttive per l’esercizio del commercio su aree pubbliche”.

2. Entro il termine di cui al comma 1 le CCIAA trasmettono:

a) ai comuni sede del posteggio o dei posteggi, nel caso di autorizzazione non frazionata, la documentazione riguardante le autorizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera B) della legge 28 marzo 1991, n. 112 “Norme in materia di commercio su aree pubbliche”;

b) ai comuni di residenza, compresi quelli di altre regioni, la documentazione riguardante le autorizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera C) della legge 112/1991;

c) ai comuni di residenza, compresi quelli di altre regioni, le domande di autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera C) della legge 112/1991 che sono pervenute dopo la data di entrata in vigore del Titolo X del decreto legislativo.

Art. 15

Disposizioni per i comuni

1. I comuni procedono, sentiti gli operatori interessati, al frazionamento delle autorizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera B) della legge 112/1991, relativamente al posteggio o ai posteggi di propria competenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all’articolo 14, comma 2.

2. Le autorizzazioni rilasciate in base alla previgente normativa sono convertite nelle tipologie autorizzative previste dall’articolo 28 del decreto legislativo con presa d’atto del comune di residenza o del comune sede del posteggio. Per i residenti fuori regione le autorizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera C) della legge 112/1991 sono convertite dal comune di residenza.

3. Fino all’emanazione degli indirizzi regionali di cui all’articolo 4 i comuni non possono adottare provvedimenti che comportano aumenti o diminuzioni di posteggi nei mercati.

Art. 16

Attività con il sistema del “battitore”

1. I posteggi utilizzati dagli operatori che esercitano l’attività con il sistema del “battitore”, non ancora assegnati in concessione al momento dell’entrata in vigore della presente legge, devono essere riservati ai predetti operatori. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la giunta regionale procede alla individuazione dei posteggi di cui trattasi e degli operatori esercitanti l’attività con il sistema del “battitore”.

2. Gli operatori di cui al comma 1 occupano i predetti posteggi, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato con i comuni interessati.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i comuni sede dei posteggi destinati ai “battitori” con le modalità di cui al comma 1 non possono modificare la destinazione degli stessi.

4. I comuni non possono destinare nuove aree mercatali per l’esercizio dell’attività del battitore.

5. Le aree di cui sopra possono essere riassegnate dai comuni, con le modalità previste dalle presenti disposizioni regionali, solo qualora gli operatori “battitori” rinunciano al posteggio o non utilizzano lo stesso per periodi complessivamente superiori a dodici mesi in ciascun anno solare.

Art. 17

Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche

1. In sede di prima applicazione gli indirizzi di cui all’articolo 4 sono approvati con la presente legge nel testo di cui all’allegato A.

Art. 18

Abrogazione

1. È abrogata la l.r. 20 aprile 1995, n. 25 concernente “Norme e direttive per l’esercizio del commercio su aree pubbliche”.

2. Sono fatti salvi gli effetti conseguenti alle obbligazioni assunte a sensi della suddetta legge sul capitolo 3.6.3.1.3878 “Spese per la delega alle camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura in materia di commercio su aree pubbliche”.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 21 marzo 2000

Roberto Formigoni

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 febbraio 2000 e vistata dal commissario del governo con nota del 15 marzo 2000, prot. n. 20602/539).

—— * ——

ALLEGATO A

PRIMI INDIRIZZI REGIONALI DI PROGRAMMAZIONE

DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

I. Finalità

1. La Regione Lombardia, con il presente atto, fornisce ai comuni gli indirizzi generali di programmazione del commercio su aree pubbliche, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con le finalità di favorire la razionalizzazione ed il potenziamento della rete distributiva esistente, di offrire opportunità di ingresso nel settore a nuovi operatori commerciali e di tutelare l’interesse generale dei consumatori attraverso una struttura commerciale che assicuri efficienza, razionalità e convenienza.

2. Nelle disposizioni che seguono il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 è indicato con la denominazione “decreto legislativo”.

II. Indirizzi ai comuni per l’individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche

II.1 Indirizzi generali

1. Nel predisporre i propri atti programmatori in materia di commercio su aree pubbliche i comuni devono perseguire i seguenti obiettivi:

a) favorire la realizzazione della rete distributiva commercio su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;

b) assicurare, con riguardo al commercio su aree pubbliche, il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;

c) rendere compatibile l’impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo ai fattori, quali la mobilità, il traffico e l’inquinamento;

d) valorizzare la funzione commerciale al fine di assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati e nei comuni montani non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;

e) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;

f) favorire le zone in via di espansione e le zone cittadine a vocazione turistica in relazione anche all’andamento turistico stagionale;

g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l’allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie;

h) favorire l’individuazione di aree pubbliche o private, coperte o scoperte, che consenta uno sviluppo dei mercati nei centri abitati evitando il congestionamento del traffico e della viabilità cittadina;

i) assicurare che la individuazione di nuove aree destinate al commercio su aree pubbliche sia strettamente correlata all’incremento demografico, alla propensione al consumo e alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;

j) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:

- un facile accesso ai consumatori;

- sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;

- il minimo disagio alla popolazione residente;

- la salvaguardia dell’attività commerciale in atto ed in particolare quella dei merati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;

- un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;

k) promuovere l’aggregazione associativa degli operatori mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

2. Nell’individuare le aree, il comune rispetta:

a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;

b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;

c) le limitazioni e i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;

d) le limitazioni o i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;

e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;

f) la densità della rete distributiva in atto e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

II.2 Obiettivi triennio 2000/2002

1. Per il triennio 2000/2002, è consentito uno sviluppo del tre per cento della rete mercatale comunale esistente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

2. La Giunta regionale può acconsentire, nel triennio di riferimento, all’istituzione o all’ampliamento dei mercati oltre gli obiettivi di cui al punto 1 e fino a un massimo di 1.000 nuovi posteggi sul territorio regionale, assumendo quali elementi di valutazione nell’ordine:

a) le caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo;

b) il potenziamento e la ristrutturazione dei mercati esistenti in conseguenza anche del loro adeguamento alla vigente normativa igienico-sanitaria di cui alla lettera g) del paragrafo II.1;

c) gli interventi miranti ad assicurare un servizio da rendere al consumatore anche nelle zone di cui alla lettera d) del paragrafo II.1;

d) la localizzazione o la eventuale rilocalizzazione dei mercati stessi che consenta quanto stabilito dalla lettera j) del paragrafo II.1;

e) la individuazione di nuove aree mercatali in stretta correlazione con l’incremento della domanda.

3. Con successiva deliberazione la Giunta regionale individua i criteri e i parametri da utilizzare per le valutazioni di cui al punto 2.

4. In conformità agli indirizzi generali di cui al paragrafo II.1 i comuni possono aumentare, fino ad un massimo del venti per cento, la superficie della rete mercatale esistente, mantenendo inalterato il numero dei relativi posteggi.

II.3 Valorizzazione del commercio su aree pubbliche

1. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all’esenzione per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.

2. I comuni montani sprovvisti di mercato e con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, individuati dalla d.g.r. 20 novembre 1998 n. 6/39709, che non sono sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente, possono istituire aree mercatali, anche in deroga ai limiti di cui al paragrafo II.2.

I mercati di cui trattasi possono avere le seguenti dimensioni massime:

- dodici posteggi per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti di cui alla tabella “A” della citata d.g.r.;

- sei posteggi per i centri abitati con meno di 500 abitanti di cui alla tabella “B” della citata d.g.r..

Almeno un terzo dei predetti posteggi deve essere destinato a merceologie alimentari.

3. Le caratteristiche tipologiche e la data di svolgimento dei mercati di cui al punto 2 nonché i criteri e le modalità di assegnazione dei relativi posteggi sono stabiliti dal comune in conformità alla legislazione statale e regionale vigente.

4. I comuni di cui al punto 2 possono ampliare o potenziare i mercati fino ad un massimo del venti per cento dei posteggi già esistenti.

III. Disposizioni riguardanti le aree mercatali ed i posteggi

III.1 Tipologia dei mercati e relative definizioni

1. In generale per mercato si intende l’area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzati o meno e destinati all’esercizio dell’attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi.

2. Il mercato può essere definito specializzato o esclusivo quando almeno il novanta per cento dei posteggi è destinato a merceologie del medesimo genere, affini e complementari con una periodicità non superiore al mese.

3. Il mercato è stagionale quando ha una durata non inferiore a due e non superiore a sei mesi.

4. Per mercato straordinario si intende l’edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio. Di norma i mercati straordinari si svolgono nel periodo natalizio, pasquale ed estivo anche mediante l’accorpamento degli stessi in uno o più insediamenti predeterminati dai comuni e possono essere collegati ad eventi particolari. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più di dodici giornate di mercato straordinario.

5. Sono considerate presenze in un mercato le date in cui l’operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività.

6. Sono considerate presenze effettive in un mercato le date in cui l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale mercato.

III.2 Individuazione delle aree mercatali

1. L’individuazione delle aree per l’istituzione di nuovi mercati è decisa dal comune nel rispetto degli indirizzi di cui al paragrafo II.1.

2. L’istituzione di nuovi mercati o l’adozione di atti che comportino l’aumento di posteggi superiori alle disponibilità di cui al paragrafo II.2 punto 1 sono soggetti al preventivo nulla osta della Giunta regionale.

3. Il comune determina le aree concernenti i mercati e ne stabilisce:

a) l’ampiezza complessiva;

b) la periodicità;

c) la localizzazione;

d) il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie;

e) i posteggi riservati ai produttori agricoli nonché i criteri di assegnazione degli stessi.

4. I comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi. I comuni possono, altresì, dislocare gli stessi in relazione:

a) alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria;

b) alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;

c) alla diversa superficie dei posteggi medesimi.

5. Il comune mette a disposizione degli operatori una planimetria del mercato costantemente aggiornata.

III.3 Posteggi

1. La concessione del posteggio mercatale o isolato ha una durata di dieci anni eccettuati i casi di concessioni già esistenti per le quali fosse stata predeterminata una durata inferiore e può essere rinnovata con semplice comunicazione dell’interessato. Fatti salvi in ogni caso gli effetti della predetta comunicazione, i comuni possono provvedere ad appositi avvisi in vista della scadenza della concessione.

2. Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato o fiera l’operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi.

3. L’operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi.

4. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell’area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se ciò non sia possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

5. I soggetti già concessionari, preliminarmente all’avvio della procedura di cui all’articolo 5 della presente legge, possono chiedere al comune di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi da assegnare. Tale modificazione comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è già titolare.

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l’espresso consenso del comune.

6. La Giunta regionale stabilisce gli standard dimensionali minimi che i comuni prendono a riferimento per i mercati di nuova istituzione e per quelli potenziati o ampliati ai sensi delle presenti disposizioni.

7. Ai produttori agricoli può essere riservato fino ad un massimo del tre per cento dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e prodotti orto-floro-frutticoli. Nel caso di domande superiori alle disponibilità tali posteggi sono assegnati secondo i criteri di cui al citato articolo 5 della presente legge. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi. Ai predetti operatori si applicano le norme sulla decadenza dalle concessioni dei posteggi di cui al paragrafo III.4.

III.4 Decadenza dal posteggio

1. L’operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull’esercizio dell’attività e quando il posteggio non viene utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2. Per l’esercizio di un’attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto in proporzione alla durata dell’attività.

3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all’interessato dall’organo comunale competente.

4. Il comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico. In tal caso l’interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata. Avuto riguardo alle condizioni oggettive il nuovo posteggio concesso, in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell’operatore. Questi, in attesa dell’assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l’attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

III.5 Posteggi liberi e posteggi temporaneamente non occupati

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all’autorizzazione. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

2. L’assegnazione dei posteggi liberi è effettuata giornalmente entro l’orario stabilito dal regolamento comunale, sulla base dei criteri previsti dal comma precedente.

3. L’area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

IV. Disposizioni riguardanti le aree destinate alle fiere e ad iniziative analoghe

IV.1 Tipologia delle fiere

1. In generale per fiera od iniziativa analoga si intende la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

2. Per fiera specializzata si intende la manifestazione dove il novanta per cento dei posteggi è destinato a merceologie del medesimo genere, affini e complementari.

3. Per fiera locale si intende la manifestazione di cui al punto 1 che riveste un carattere esclusivamente locale o che si svolge al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, le vie e i quartieri.

4. Sono considerate presenze effettive in una fiera le date in cui l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale fiera.

5. Sono considerate presenze in una fiera le date in cui l’operatore è in graduatoria in tale fiera, anche se non vi ha svolto l’attività.

IV.2 Aree per le manifestazioni fieristiche

1. Le aree destinate alle fiere sono individuate dal comune e sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

2. Il comune può stabilire che tutte o parte di tali aree siano utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche.

3. Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati si applicano anche alle aree oggetto del presente articolo in quanto compatibili.

4. Nell’assegnazione dei posteggi sono osservati, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l’assegnazione del posteggio;

b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l’assegnazione del posteggio;

c) anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

d) ulteriori criteri suppletivi stabiliti dai comuni in subordine a quelli sopra indicati.

A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all’ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda all’ufficio protocollo.

Non sono ammissibili criteri di priorità basati sulla cittadinanza o residenza o sede legale dell’operatore ovvero sulla base del comune che ha rilasciato il titolo.

5. I titoli di priorità per la concessione dei posteggi nelle fiere sono valutati in relazione alla autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione. Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione per la stessa fiera anche utilizzando autorizzazioni diverse. Il medesimo soggetto non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera.

6. La concessione del posteggio nelle aree suddette ha durata limitata ai giorni della fiera.

7. Le domande di concessione del posteggio debbono essere inviate a mezzo di lettera raccomandata o presentate al comune sede della fiera almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della stessa.

8. La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi è affissa all’albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.

9. L’assegnazione dei posteggi non occupati all’apertura della fiera è effettuata, durante l’orario stabilito dal comune. Esaurita la graduatoria degli operatori presenti si procede ad assegnare i rimanenti posteggi secondo i criteri di cui al punto 4.

10. Alle fiere che si svolgono sul territorio regionale possono partecipare gli operatori in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 28 del decreto legislativo provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità dei posteggi previsti assegnati secondo i criteri di cui al precedente punto 4.

11. In deroga a quanto stabilito al punto 7 i comuni possono stabilire una diversa procedura per l’assegnazione dei posteggi nelle fiere fissando termini unificati per la presentazione delle domande. Salvo che l’operatore non si sia presentato, la domanda per la stessa fiera può avere una validità pluriennale senza necessità di riproposizione.

La assegnazione dei posteggi viene effettuata, per ogni edizione della fiera sulla base dei criteri di cui al
punto 4.

V. Aree destinate all’attività in forma itinerante e aree private

V.1 Aree per il commercio in forma itinerante

1. Il comune può individuare aree del proprio territorio dove applicare i divieti e le limitazioni all’esercizio dell’attività in forma itinerante di cui all’articolo 2, comma 2 della presente legge.

2. Nei comuni con popolazione residente superiore ai 5.000 abitanti, il commercio in forma itinerante con soste oltre i limiti di tempo di cui all’articolo 2, comma 2, della presente legge può essere consentito solo in apposite aree individuate dal comune in conformità ai criteri di cui al paragrafo II.1.

3. I comuni disciplinano i tempi e le modalità di sosta per esercitare il commercio in forma itinerante di cui all’articolo 2, comma 2, della presente legge e di cui al punto 2.

4. Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche al produttore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni.

V.2 Aree private

1. Qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano gratuitamente a disposizione del comune un’area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita fra le aree destinate all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo di priorità nell’assegnazione dei posteggi sulle aree di cui trattasi.

2. In caso di più aree messe a disposizione ai sensi del punto 1 hanno la priorità quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

VI. Regolamento dei mercati e delle fiere

1. Per l’esercizio del commercio nei mercati ed in ogni fiera il comune, sentite obbligatoriamente le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, adotta il relativo regolamento.

2. Il regolamento dispone, in via generale, in ordine a:

a) la tipologia dei mercati o della fiera;

b) i giorni e l’orario di svolgimento;

c) la localizzazione e l’articolazione del mercato, compresa l’eventuale suddivisione del mercato in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari;

d) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;

e) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;

f) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;

g) le modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori;

h) le modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato;

i) le modalità e i divieti da osservarsi nell’esercizio dell’attività di vendita;

j) le ipotesi di decadenza e di revoca delle concessioni di posteggio;

k) le norme igienico sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della Sanità;

l) le sanzioni da applicarsi nell’ipotesi di violazione dei regolamenti comunali e quelle di cui alla legge 114/1998;

m) le modalità di esercizio della vigilanza;

n) i posteggi riservati ai produttori agricoli, ai sensi della legge 59/1963;

o) i posteggi riservati ai “battitori” come stabilito dall’articolo 16 della presente legge.

3. Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), n) e o) del punto 2 possono essere inserite nel provvedimento comunale istitutivo del singolo mercato.

VII. Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle fiere

1. La soppressione dei mercati o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l’aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono decisi dal comune nel rispetto delle presenti disposizioni regionali.

2. Entro trenta giorni dalla adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi mercatali esistenti, il comune segnala alla Regione il numero dei posteggi che ha soppresso.

3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposta dai comuni per:

a) motivi di pubblico interesse;

b) cause di forza maggiore;

c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitari.

4. Qualora si proceda allo spostamento dell’intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità:

a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;

b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;

c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;

d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

5. Quando le date di effettuazione dei mercati e delle fiere coincidono e si sovrappongono e non sono disponibili altre aree pubbliche che consentano lo svolgimento congiunto delle due manifestazioni, i posteggi complessivi da assegnare debbono comprendere tanto l’organico normale di mercato quanto quello della fiera. In alternativa i comuni dispongono il recupero del mercato in altra data.

VIII. Sistema informativo regionale commercio su aree pubbliche

1. Al fine di assicurare un coordinato sistema di monitoraggio riferito all’entità ed alla efficienza della rete distributiva è costituito nell’ambito dell’osservatorio di cui all’articolo 7 della l.r. 14/1999, in collaborazione con le CCIAA, il sistema informativo regionale del commercio su aree pubbliche.

2. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio o di revoca dell’autorizzazione ed ogni modifica del titolo autorizzatorio vanno comunicati dal comune alla CCIAA territorialmente competente.

3. Entro trenta giorni, i comuni debbono altresì inviare tutte le variazioni relative a subingressi, cessazioni, decadenze e rilasci.

4. La Regione, avvalendosi delle CCIAA, predispone il calendario regionale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche.

5. A tal fine i comuni, entro il 30 settembre di ogni anno, inviano alle CCIAA la situazione relativa ai loro mercati e fiere indicando la denominazione, la localizzazione, l’ampiezza delle aree, il numero dei posteggi, la durata, l’orario di apertura e chiusura nell’ipotesi di mercati, nonché l’assegnatario del posteggio.

6. Il calendario di cui al punto 4 è pubblicato a cura della Regione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Allegato H

Quadro delle tariffe vigenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in mercati, fiere e posteggi fuori mercato

1) Mercati

a) £ 150 al mq. come da regolamento COSAP

b) ______________________________________________________________________________________

c) ______________________________________________________________________________________

2) Fiere

a) £. 1000 al mq. come da regolamento COSAP

b) ______________________________________________________________________________________

c) ______________________________________________________________________________________

3) Posteggi "fuori mercato"

a) £. 150 al mq. come da regolamento COSAP

b) ______________________________________________________________________________________

c) ______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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