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REGOLAMENTO PER L’IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI
S O M M A R I O
Art.
1
Presupposto dell’imposta
Art.
2
Definizione di fabbricati e aree
Art.
3
Soggetti passivi
Art.
4
Soggetto attivo
Art.
5
Base imponibile
Art.
6
Determinazione dell’aliquota e dell’imposta
Art.
7
Esenzioni
Art.
8
Riduzioni d’imposta
Art.
9
Definizione di abitazione principale
Art.
10 Unità
immobiliari equiparate all’abitazione principale
Art.
11 Detrazione
per l’abitazione principale
Art.
12 Terreni
agricoli condotti direttamente
Art.
13 Versamenti
e dichiarazioni
Art.
14 Liquidazione
Art.
15 Accertamento
Art.
16 Funzionario
Responsabile
Art.
17 Riscossione
coattiva
Art.
18 Rimborsi
Art.
19 Sanzioni
ed interessi
Art.
20 Contenzioso
Art.
21 Indennità
di espropriazione
Art.
22 Rimborso
dell’imposta per sopravvenuta inedificabilità
Art.
23
Casi particolari
Art.
24
Disposizioni finali
Art.
25
Entrata in vigore
Allegato
Tabella
valori aree edificabili
Art. 1
- Presupposto dell'imposta
- Presupposto
dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso, così come definito
dal successivo articolo 3, di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni
agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi
compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta
l'attività dell'impresa.
Art. 2
- Definizione di fabbricati e aree
1. Ai fini dell'imposta di cui al precedente articolo 1:
- Per
fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve
essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte
integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione o quella che
ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto
all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione
ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
- Per
area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo
edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi
ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate
secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione
per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i
terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel successivo articolo
12, comma 3, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale
mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo,
alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Nel
caso di comunione tale condizione si considera soddisfatta, nei confronti
di tutti i contitolari, solo quando le quote appartenenti a coltivatori
diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, così come definiti
dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 1997, risultino almeno
pari alla metà. Il responsabile del settore tecnico su richiesta del
contribuente attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui
sopra.
- Per
terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle
attività nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati
terreni agricoli i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio
delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i
piccoli appezzamenti di terreno, condotti da non imprenditori agricoli, i
cui prodotti sono utilizzati per uso proprio del possessore o della
propria famiglia.
Art. 3
- Soggetti passivi
- Soggetti
passivi dell'imposta sono i proprietari di immobili di cui al precedente
art.1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio
dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi
esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto
passivo è il concessionario.
- Per
gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il
locatario. In caso di fabbricati di cui al successivo art. 5, comma 3, il
locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo
gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato
stipulato il contratto di locazione finanziaria.
- Nel
caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita
da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta
dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
- L'assegnazione
di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa
fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.
Art. 4
- Soggetto attivo
- L'imposta
è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al
precedente art.1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente
sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui al
precedente art.1 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei
diritti indicati nel precedente art.3 quando la loro superficie insiste
interamente o prevalentemente sul suo territorio.
Art. 5
- Base imponibile
- Base
imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente
art.1.
- Per
i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le
modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale. Fino
alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo le vigenti
rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.
- Per
i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in
catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati,
fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con
attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di
ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione,
secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art.7
del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazione,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di
aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o
il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato
con il decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con
conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della
rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti
catastali ad estensione della procedura prevista nel secondo periodo del
successivo art.11, comma 1; in mancanza di rendita proposta il valore è
determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è
obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari
per il calcolo.
- Per
i fabbricati, diversi da quelli indicati nel precedente comma 3, non
iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute
variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità
immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il
valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari
già iscritti.
- Per
le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune
commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla
zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla
destinazione d'uso consentita, agli oneri di eventuali lavori di
adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche. Il Comune può determinare periodicamente e per zone
omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non
sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la
base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a
quella determinata secondo la tabella allegata al presente regolamento. La
tabella di cui sopra può essere modificata periodicamente con
deliberazione della Giunta Comunale. In caso di utilizzo edificatorio
dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione,
ovvero, se antecedente alla data in cui il fabbricato è comunque
utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza
computare il valore del fabbricato in corso d'opera.In caso di demolizione
del fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure
nel caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art.31, comma 1,
lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di
ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio, ovvero, se
antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato,
la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
- Per
i terreni agricoli, il valore è calcolato applicando all'ammontare del
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio
dell'anno di imposizione e aumentato del 25%, un moltiplicatore pari a 75.
- Per
gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di
cui alla Legge n. 1089 del 1939 la base imponibile è costituita dal
valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante
l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle
previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il
fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art.5, comma 2, del D. Lgs. n. 504
del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del
gruppo C o D, per le quali la consistenza è espressa in metri quadrati,
ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma la
consistenza in metri quadrati deve essere trasformata in vani, utilizzando
il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo
la superficie complessiva per il coefficiente predetto, con arrotondamento
al mezzo vano.
Art. 6
- Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
- L'aliquota
è stabilita con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il
31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo, salvo
proroghe stabilite per legge e salvo quanto disposto dall'art. 54 del
decreto legislativo 15.12 1997, n. 446 e successive modificazioni. Se la
deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota
del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 251 del D.
Lgs. 267/2000.
- L'aliquota
deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non
inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere
diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili
diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione
principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in
rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
- L'imposta
è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente
nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.
- Il
Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4
per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per
l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale,
nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che lo
utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito
complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale
realizzato.
- Il
Comune può deliberare inoltre una aliquota ridotta comunque non inferiore
al 4 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o
di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto
di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari.
- Il
Comune può fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4
per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi rivolti al
recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o
architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata
limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la
durata di 3 anni dall'inizio dei lavori.
- Le
deliberazioni concernenti la determinazione dell'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate per estratto sulla
"Gazzetta Ufficiale".
Art. 7
- Esenzioni
- Sono
esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'art.7 del D. Lgs.
30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni. Le esenzioni di
cui all'art.7, lettera i), del D. Lgs. precitato si applicano soltanto ai
fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano
anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
- L'esenzione
spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni
prescritte.
Art. 8
- Riduzioni d'imposta
- L'imposta
è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e
di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il
quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità o inabilità è accertata
dal funzionario responsabile del settore edilizia privata, con perizia a
carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445, rispetto a quanto previsto
dal periodo precedente. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati
che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono
destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle
persone. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui
mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla
conservazione, ammodernamento o miglioramento. La riduzione dell'imposta nella
misura del 50% si applica alla data di presentazione della domanda di perizia
all'ufficio tributi oppure alla data di presentazione all'ufficio tributi di
dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di
inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è
portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all'art. 13 del
presente regolamento.
Art. 9
- Definizione di abitazione principale
- Per
abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il
contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro
diritto reale, dimora abitualmente con i suoi familiari, in conformità
alle risultanze anagrafiche.
Art. 10
- Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale
- Sono
equiparate all'abitazione principale e pertanto soggette alla medesima
aliquota e detrazione:
a.
le
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b.
gli
alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Edilizia Residenziale - (ex
Istituto Autonomo Case Popolari - I.A.C.P.);
c.
le
unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o
utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;
d.
le
unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato, purché iscritti
all'A.I.R.E. del Comune, a condizione che non risultino locate;
e.
le
pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole
a servizio dell'abitazione principale, così come individuate dall'articolo
817 del codice civile e ciò indipendentemente dal loro numero e che risultino
classate nelle categorie C/6 e C/7 o, se classate nella categoria C/2 non
abbiano una superficie superiore a mq. 30. In sede di prima applicazione il
possessore deve comunicare gli estremi catastali dell'abitazione principale e
delle pertinenze, così da consentire al Comune il controllo degli adempimenti
da parte del contribuente.
Art. 11
- Detrazione per l'abitazione principale
- Dall'imposta
dovuta per la sola unità adibita ad abitazione principale da parte del
soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare,
€. 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di
essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso.
- Con
la deliberazione di cui all'art. 6 del presente regolamento, la detrazione
di cui al comma precedente, può essere elevata fino a €. 258,23, nel
rispetto degli equilibri di bilancio.
- La
facoltà di aumentare le detrazioni a norma del precedente comma 2, può
essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti
in situazione di particolare disagio economico-sociale, individuate con
deliberazione del Consiglio Comunale.
- Se
l'ammontare della detrazione stabilita per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale non trova capienza nell'imposta dovuta per
l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua,
sull'imposta dovuta per le pertinenze.
- Nel
caso di concessione gratuita di quote a favore dei soggetti di cui al
comma 2 dell'art. 10 la suddivisione della detrazione avviene per quote di
possesso.
Art. 12
- Terreni agricoli condotti direttamente
- I
terreni agricoli posseduti da agricoltori diretti o da imprenditori
agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai
medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di
valore eccedente €. 25822,84 e con le seguenti riduzioni:
- del
70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti €.
25822,84 e fino a €. 61974,83;
- del
50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 61974,83 euro
fino a 103291,38 euro;
- del
25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 103291,38 euro e
fino a 129114,22 euro.
2.
Agli
effetti di cui al comma 1 del presente articolo, si assume il valore
complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul
territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si
applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti
proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti
ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte
ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del
comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento.
3.
Si
considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le
persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall' art.
11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo
dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai
predetti elenchi ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Art. 13
- Versamenti e dichiarazioni
- L'imposta
è dovuta dai soggetti indicati dal precedente art. 3 per anni solari
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è
protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale si è protratto
per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari
corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- I
soggetti indicati nel precedente art. 3 devono effettuare il versamento
dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due
rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 50% dell'imposta
dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici
mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al
20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta deve
essere effettuato tramite versamenti su conto corrente postale con
bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle
Finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al
versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione
annuale, da corrispondere entro il 30 giugno. Si considerano regolarmente
eseguiti:
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i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri,
purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e
siano precisati i nominativi degli altri contitolari;
|
·
versamenti effettuati dal nudo proprietario anziché
dall'usufruttuario.
3.
L'imposta
dovuta ai sensi del precedente comma deve essere corrisposta mediante versamento
diretto al concessionario della riscossione ovvero su apposito conto corrente
postale intestato al predetto concessionario.
4.
I
versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta pari o inferiore
a Euro 2,07.
5.
I soggetti
passivi devono dichiarare ciascun immobile posseduto nel territorio del Comune,
con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi del precedente art. 7, su
apposito modulo in carta libera, entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi comunicati cui consegua un
diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è
tenuto a dichiarare nelle forme previste dal presente regolamento le
modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel
caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo
immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili
indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune,
cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione
deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei
condomini.
6.
Le
dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti eseguiti su modelli
approvati dai competenti ministeri.
7.
Per gli
immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa
l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo
intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale
decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di
mancata assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo
ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di
tre mesi dalla data del decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data
di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita
dell'immobile; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione
di cui al comma 5 del presente articolo.
8.
Per i beni
immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di
multiproprietà, il versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del
condominio o della comunione.
9.
L'amministratore
è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle
disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo
titolare dei diritti di cui al comma precedente, con addebito nel rendiconto
annuale.
Art. 14
- Liquidazione
- Il
Comune controlla le dichiarazioni presentate ai sensi del precedente art.13,
verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base
dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse,
nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del
Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in
catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori
materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Se la dichiarazione è relativa
ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'art. 5, il Comune trasmette copia
della dichiarazione all'ufficio del territorio competente il quale, entro un
anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al
contribuente e al Comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello
in cui è avvenuta la comunicazione, il Comune provvede, sulla base della
rendita attribuita alla liquidazione della maggiore imposta dovuta,
maggiorata di interessi nella misura indicata nel successivo art. 19, ovvero
dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli
interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera
di oltre il 30% quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è aumentata
del 20%.Le rendite catastali, relative agli immobili di cui al comma 4
dell'articolo 5, del D.Lgs.n.504/92, attribuite a decorrere dall'1.1.2000,
esplicano la loro efficacia dalla data della loro notifica. Non si farà
luogo all'emissione di avviso di liquidazione qualora l'importo da versare,
comprensivo delle sanzioni nonché degli interessi, se dovuti, risulti
inferiore a €. 10,33.
- Per
gli anni pregressi all’entrata in vigore del presente regolamento le
operazioni di liquidazione delle dichiarazioni sono effettuate secondo
criteri selettivi stabiliti dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei mezzi
disponibili da destinare all’azione verificatrice ed accertatrice.
Art. 15
- Accertamento
- Il
Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso
di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento
d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di
accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta
dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere
notificato, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento,
al contribuente, a pena di decadenza, entro il terzo anno successivo a
quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per
gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso
del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel
caso di omessa presentazione l'avviso di accertamento deve essere notificato
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a
quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento
dell'imposta. Non si farà luogo all'emissione di avviso di accertamento
qualora l'importo da versare, comprensivo delle sanzioni nonché degli
interessi, se dovuti, risulti inferiore a €. 10,33.
- Ai
fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune
può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o
trasmettere atti e documenti; inviare a contribuenti questionari relativi a
dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e
firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei
singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese
e diritti.
- Gli
avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione
ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.
Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né
ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo
richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
- Il
Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di
accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti
dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218 ed introdotto con
deliberazione di Consiglio Comunale nr. 071 del 30/12/2000.
- E'
attribuito alla Giunta Comunale il compito di decidere le azioni di
controllo.
Art. 16
- Funzionario Responsabile
- Con
deliberazione della Giunta comunale è designato un Funzionario responsabile
del tributo, ritenuto idoneo per le sue capacità, cui sono conferiti le
funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale dell'imposta.
- In
particolare, il Funzionario responsabile:
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cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria,
comprese le attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento,
riscossione e applicazione delle sanzioni;
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·
sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i
provvedimenti ed ogni altro atto gestionale;
·
appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione;
·
dispone i rimborsi;
·
provvede a trasmettere contro deduzioni, informazioni, valutazioni
e quanto altro necessario per il contenzioso;
·
esercita il potere di autotutela e sottoscrive gli atti di
accertamento con adesione;
·
verifica e controlla l'attività dei terzi cui sia stata
eventualmente affidata la gestione del tributo;
·
compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai
regolamenti.
In ogni caso il parere di regolarità
tecnica sulle proposte di deliberazione concernenti l'imposta è espresso dal
Responsabile del servizio finanziario.
Art. 17
- Riscossione coattiva
- Le
somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non
versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 10, entro il
termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di
liquidazione, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di
sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il ruolo deve
essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o di accertamento sono
stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della
riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di
scadenza del periodo di sospensione.
Art. 18
- Rimborsi
- Il
contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non
dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da
quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi
nella misura indicata nel successivo art. 19. Per le aree divenute
inedificabili il rimborso spetta, così come stabilito dal successivo
articolo 22, limitatamente all'imposta pagata, maggiorata negli interessi
nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto
per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente i
cinque anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal
caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre
anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di
inedificabilità.
- Qualora
l'ufficio competente (Ufficio del Territorio), nell'espletamento della
procedura prevista dall'art. 11, comma 1, terzo periodo del D. Lgs. n.
504/1992, attribuisca una rendita catastale definitiva inferiore a quella
dichiarata o comunicata dal contribuente, il funzionario responsabile
dispone il rimborso d'ufficio.
- In
caso di ricorso contro l'atto di attribuzione della rendita catastale,
qualora l'ufficio competente (Ufficio del Territorio) o la Commissione
Tributaria adita accogliendo il ricorso abbiano deciso, in via definitiva il
declassamento dell'unità immobiliare, il Funzionario responsabile dispone
il rimborso d'ufficio.
- Le
somme liquidate dal Comune ai sensi del precedente comma possono, su
richiesta del contribuente da inviare entro sessanta giorni dalla
notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli
importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
- Non
si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a €. 10,33.
Art. 19
- Sanzioni ed interessi
- Per
l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione
amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo
di €. 51,65.
- Se
la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50%
al 100% della maggiore imposta dovuta.
- Se
l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare
dell'imposta, qualora l'errore non risulti scusabile ai sensi dell'articolo
10 della legge 212 del 27 luglio 2000 in tema di Statuto del contribuente,
si applica la sanzione amministrativa da €. 51,65 a €. 258,23. La stessa
sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o
trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione dei
questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata
compilazione o compilazione incompleta o infedele.
- Le
sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se,
entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene
adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della
sanzione.
- La
contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve
avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- Sulle
somme dovute per imposta, con effetto dall'1.07.1998 si applicano gli
interessi moratori nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto. La
suddetta misura degli interessi moratori potrà essere variata con decreto
del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro.
- La
sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dal
Funzionario responsabile del tributo.
Art. 20
- Contenzioso
- Contro
l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che
irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di
rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel
D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
Art. 21
- Indennità di espropriazione
- In
caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un
importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione presentata
dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore
dichiarato risulti inferiore alla indennità di espropriazione determinata
secondo criteri stabiliti dalle norme vigenti.
- In
caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità, è
dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo
dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo
bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta
effettuato sulla base dell'indennità. La maggiorazione, unitamente agli
interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.
Art. 22
- Rimborso dell'imposta per sopravvenuta inedificabilità
- Il
contribuente (o erede in caso di decesso) può richiedere al Comune il
rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai
versamenti effettuati siano divenute inedificabili, entro il termine di tre
anni dal giorno in cui è stata pubblicizzata, nelle forme di legge, la
divenuta inedificabilità.
- Il
rimborso spetta, limitatamente all'imposta pagata maggiorata degli interessi
nella misura legale, dall'ultimo acquisto per atto fra vivi dell'area e,
comunque, per un periodo non eccedente i cinque anni. Può farsi luogo al
rimborso solo alle seguenti condizioni:
a.
il vincolo
di inedificabilità deve perdurare per almeno tre anni;
b.
non devono
essere state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione
di alcun tipo di intervento;
c.
il vincolo
di inedificabilità deve avere caratteristiche di definitività
Art. 23
- Casi particolari
1.
La Giunta
Comunale può stabilire differimenti di termine per i versamenti, per situazioni
particolari.
Art. 24 – Disposizioni finali
1.
La Giunta
Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all’Ufficio
Tributi per tutte le attività di gestione dell’imposta
2.
Il
regolamento per la gestione dell’imposta I.C.I. adottato con delibera di C.C.
nr. 58 del 30,10,1998 è abrogato.
Art. 25
- Entrata in vigore
- Il
presente regolamento entra in vigore il 1°gennaio 2003.
TABELLA
VALORI AREE EDIFICABILI
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