Comuni ambito SISAM
Provincia di Mantova
regolamento comunale:
- scarichi
- impianto fognario
- impianto di
depurazione
SETTEBRE 2000
Il Sindaco Il Segretario Il Tecnico Comunale
La Società SISAM SPA,
provvede alla gestione dell'intero ciclo di produzione e distribuzione dell'acqua
per usi multipli, con progettazione e costruzione di nuovi impianti, controllo,
trattamento e difesa delle risorse idriche nel territorio dei Comuni ad essa
associati.
Quale Società Intercomunale di cui all'art. 10 della
legge 36/94, allestisce e conduce i servizi di raccolta, allontanamento,
depurazione e scarico delle acque di rifiuto nonché di smaltimento dei fanghi
residui, nell'ambito dei comuni associati.
1.2 Oggetto del regolamento:
Il presente regolamento ha
per oggetto:
il procedimento di autorizzazione degli scarichi di
qualsiasi tipo nelle pubbliche fognature;
il controllo dei complessi produttivi e civili
allacciati alle fognature pubbliche, per quanto attiene alla accettabilità
degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al
rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua,
nonchè i controlli sui complessi di cui sopra per gli accertamenti in materia
tariffaria;
le norme
tecniche generali di allacciamento e di uso della fogna;
la
disciplina dei conferimenti di liquami a mezzo di autobotti;
la gestione
amministrativa dell'utenza.
Per
quanto attiene ai sopraelencati punti, esso si sostituisce ai precedenti
regolamenti locali relativi alla stessa
materia
che cessano, pertanto, di avere efficacia all'atto
della sua entrata in vigore.
1.3 Scopo del regolamento:
Il presente regolamento intende stabilire una disciplina omogenea degli
scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature dei
comuni consorziati e nei collettori consortili, nel rispetto della legislazione
statale e regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali di cui all'art.
4 della delibera del Comitato interministeriale del 4 febbraio 1997 (in suppl.
ord. All G.U. n.48 del 21 febbraio 1997), al fine di:
Tutelare le infrastrutture degli impianti
fognari e di depurazione consortili;
Promuovere e favorire gli insediamenti civili
e produttivi allacciati alle pubbliche fognature - in applicazione dei criteri
generali per un corretto e razionale uso dell'acqua - al fine di consentire il
loro massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e nell'adozione dei
processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse;
Raggiungere gli obiettivi di qualità previsti,
del D.Lg.vo 152/99 e succ. mod. per gli scarichi terminali delle pubbliche
fognature e gli indirizzi generali della Pianificazione Provinciale e
Regionale.
1.4
Validità del regolamento:
Il
presente regolamento trova il suo fondamento legale nel D.Lg.vo 152/99 e
nell'art. 2 della legge Regionale 27 maggio 1985 n.62.
Il presente è soggetto
all'approvazione dei Consigli Comunali dei singoli comuni associati e ad
inserirlo come parte integrante del locale Regolamento comunale igiene,
limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni.
Esso
ha validità in tutto il territorio dei comuni associati.
1.5
Entrata in vigore:
Il
presente regolamento entrerà in vigore dopo aver ottenuto il parere favorevole
degli organi di tutela e controllo e dopo essere stato affisso per 15 giorni
consecutivi all'Albo Comunale dei
rispettivi Comuni ai sensi dell'art. 21 Legge 530/1947.
2.1 Acque reflue domestiche:
Acque
provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
2.2
Acque reflue industriali:
Qualsiasi
tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività
commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e
dalle acque meteoriche di dilavamento.
2.3
Acque reflue assimilate a quelle domestiche:
Sono
assimilate ad acque reflue domestiche le acque provenienti dalle attività elencate
nel comma 7 dell'art. 28 del D.Lg.vo 152/99 e succ. mod.
Sono considerati scarichi assimilati alle acque reflue
domestiche i seguenti:
a)
provenienti
da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla
silvicoltura;
b)
provenienti
da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro
di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di
coltivazione del fondo per ogni 340 Kg. Di azoto presente negli effluenti di
allevamento prodotti per un anno da computare secondo le modalità di calcolo
stabilite alla tabella 6 dell’allegato 5. Per gli allevamenti esistenti il
nuovo criterio di assimilabilità si applica a partire dal 13 giugno 2002;
c)
provenienti
da imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche
attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e
complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima
lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall’attività di
coltivazione dei fondi di cui si abbia a
qualunque titolo la disponibilità;
d)
provenienti
da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico, si
caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg. per
metro quadrato di specchio d’acqua o in
cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
e)
aventi
caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate
dalla normativa regionale.
3.1
Generalità:
Ai fini del presente regolamento sono normate due situazioni:
1.
la
realizzazione di un allacciamento alla rete fognaria;
2.
lo
scarico in fognatura di acque reflue
E' soggetta ad autorizzazione da parte del Comune la
realizzazione di opere atte ad immettere acque reflue di qualsiasi provenienza
nella fognatura o in condotte ad essa collegate ( come specificato al Cap. 3.10
).
Tutti gli scarichi immessi in pubblica fognatura devono essere
autorizzati ai sensi dell' art. 45 del D.Lg.vo 152/99.
I titolari
degli scarichi di acque reflue domestiche e quelle di acque industriali devono
presentare la domanda d'autorizzazione allo scarico in fognatura al Comune.
In deroga al comma
precedente, gli scarichi di acque reflue domestiche che abbiano origine da
edifici residenziali, recapitati in reti fognarie, sono sempre ammessi
nell’osservanza del presente regolamento.
3.2
Modificazioni dell'insediamento o del
recapito dello scarico:
Per gli
insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro
luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a
ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente
o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preeesistente, deve essere
richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista.
Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o
quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente,
la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore ,
può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.
3.3 OBBLIGHI E DIVIETI GENERALI
3.3.1
Obbligo di allacciamento alla fognatura:
Tutte
le acque di scarico domestiche provenienti da edifici civili che siano posti ad
una distanza inferiore a ml. 50 da un condotto della rete di fognatura e comunque compresi nella zona
servita da pubblica fognatura ( individuata da apposita planimetria redatta ai
sensi dell'art. 2 L.R. 62/85), devono confluire a mezzo di apposita
canalizzazione ed eventuale stazione di sollevamento, alla fognatura comunale.
3.3.2 Divieto di
scarico nelle zone servite da pubblica fognatura:
Nelle
zone servite da pubblica fognatura è vietato scaricare direttamente o
indirettamente in altra canalizzazione, in corpi d'acqua superficiali, sul
suolo o nel sottosuolo. Salvo per quanto diversamente disposto per Legge ed in
particolare dall'art.19 L.R. 62/85 in riferimento alle acque meteoriche. Per
specifiche , documentate e gravi ragioni tecniche accertate con apposito
verbale dall'Ufficio Tecnico Comunale che comprovi che non sia possibile
l'immissione dello scarico in fognatura, è ammesso lo scarico effettuato in una
delle altre maniere consentite dalla legge in considerazione della tipologia
dell'insediamento.
E' fatto
espresso divieto di ingombrare, manomettere, danneggiare o distruggere le
installazioni della rete fognaria o mettere in atto azioni o comportamenti che
anche indirettamente causino danni all'impianto o alle canalizzazioni. Le spese
per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti, conseguenti alle
trasgressioni dalle presenti disposizioni, sono a carico del contravventore,
senza pregiudizio per eventuali azioni civili, per il risarcimento di ulteriori
danni, e penali. La riparazione viene effettuata sotto la direzione
dell'Ufficio Tecnico Comunale la liquidazione della spesa viene effettuata o
direttamente dall'interessato che ne abbia preventivamente fatta espressa
richiesta o dall'Ufficio Tecnico Comunale . L'interessato che volesse opporsi al
rimborso dei danni ad esso attribuiti, nel termine perentorio di giorni
quindici dal ricevimento della notifica di liquidazione sottoscritta dal
Sindaco deve far pervenire le sue osservazioni od eccezioni con apposito
scritto all'Amministrazione Comunale, la quale sentito il parere dell'Ufficio
Tecnico la può confermare e rendere definitiva.
3.3.4 Divieto di immissione di scarichi non
autorizzati o altre acque:
E'
fatto espresso divieto di immettere nelle fognature scarichi non autorizzati o che
per modifica della tipologia o delle quantità scaricate differiscano
sostanzialmente dalle caratteristiche approvate.E' fatto inoltre divieto di
immettere anche occasionalmente, senza previa autorizzazione, acque di
superficie o di falda.I responsabili di tali violazioni oltre le sanzioni di
legge, qualora risultassero danni alle strutture o agli impianti delle
fognature o di depurazione, o altresì
fossero
causa di malfunzionamenti (anche nei processi biologici di depurazione),
verranno chiamati ad un risarcimento nei termini previsti dal par.3.3.3.
La
depurazione delle acque di rifiuto avviene tramite impianti comunali o
sovracomunali; per documentate e
particolari situazioni il Comune con apposita deliberazione può ammettere una
depurazione privata di singoli scarichi.
I
proprietari degli insediamenti siti nel territorio del Comune sono obbligati a
fornire all'Amministrazione Comunale e all’Ente gestore degli Impianti tutte le
informazioni atte ad individuare la tipologia e le caratteristiche degli
scarichi. Qualora i proprietari interessati non forniscano le indicazioni
richieste , il Comune provvederà direttamente alla ricerca, con esonero di
responsabilità derivanti da danni subiti dall'edificio, ed addebitando le spese
sostenute ai proprietari interessati.
L'Amministrazione
Comunale ha la facoltà di procedere in qualsiasi momento e con personale
espressamente incaricato, ad effettuare ispezioni tecniche alle canalizzazioni
ed agli impianti privati dall'origine primaria dello scarico fino alla sua
confluenza nella pubblica conduttura, e al prelievo di campioni al fine di
controllare che venga rispettato quanto previsto nel presente regolamento.
Per
esigenze tecniche legate al buon funzionamento della rete fognaria nonché
dell'impianto di depurazione, l'Amministrazione Comunale o l’Ente Gestore degli
Impianti di depurazione possono imporre limitazioni volumetriche agli scarichi
di insediamenti produttivi ed attività di servizio .Per le stesse esigenze
tecniche possono essere imposti tempi ed orari di immissione tali da facilitare
il funzionamento del complesso fognario.
3.3.9
Obbligo di installazione del contatore:
Tutti gli scarichi di acque reflue industriali devono essere
muniti di apparecchiature atte a
misurare e registrare le quantità di acque scaricate in fognatura.
La
tipologia e le caratteristiche dei misuratori vengono specificati dal Comune
all’atto del rilascio dell’autorizzazione allo scarico.
I costi
per l’acquisto, l’installazione e la manutenzione dei misuratori sono a carico
dei richiedenti così come i costi delle verifiche e dei rilievi periodici
effettuati dal personale dell’ente gestore.
3.3.10
Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali:
I limiti di accettabilità
stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere
conseguiti mediante
diluizione con acque
prelevate esclusivamente allo scopo.
Ferme restando le
disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dai successivi
articoli, è tassativamente vietato
scaricare in fognatura reflui
potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione,
per i
manufatti fognari e per
l’impianto di depurazione comunale.
Segue-
In particolare è vietato lo
scarico di:
a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici
o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare
condizioni di espiosività o infiammabilità
nel sistema fognario;
b) ogni quantità di petrolio
e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano
formare
emulsioni stabili con l'acqua;
c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas
tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di
carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride
solforosa, ecc...
d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre
sostanze reflue, costituire pericolo per le
persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare
il buon andamento dei processo
depuratìvo degli scarichi;
e) reflui aventi acidità
tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture
fognarie e di
pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e
gestione delle stesse;
f)
reflui aventi alcalinità tale da causare
incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a
temperatura compresa fra i 10 e i 38°C, possono precipitare,
solidificare o divenire gelatinose;
g)
ogni
sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami,
carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione,
stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di
trituratori domestici od industriali;
h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali
da costituire rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e
per l'ambiente;
i)
reflui con carica batterica e/o virale di
carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte
durante il trattamento.
L'inosservanza degli elencati
divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Comune e
della SISAM,
dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 dei
codice civile, ferme restando le sanzioni penali ed
amministrative previste nel presente regolamento.
Gli scarichi degli insediamenti
civili adibiti ad attività sanitaria, che recapitano in pubblica fognatura,
oltre al rispetto dei limiti di accettabilità, devono essere sottoposti - in
ogni caso - al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall'attivazione
se non ancora allacciati alla fognatura, ed entro un anno dall'entrata in
vigore dei presente regolamento, se già allacciati.
Il trattamento di
disinfezione deve essere tale da non pregiudicare il corretto funzionamento
dell’impianto di depurazione comunale
Il presente
titolo regolamenta, gli allacciamenti
degli scarichi alla fognatura comunale ed ai collettori fognari consortili,
nonchè, in particolare, le modalità di esecuzione dei lavori e le relative
procedure cui sono tenuti i singoli
utenti.
Per gli allacciamenti di
fognature comunali esistenti ad un collettore consortiie o, comunque, ad un reticolo
fognario afferente ad un impianto centralizzato di depurazione gestito dal
SISAM., il Comune deve trasmettere al SISAM la richiesta di parere, corredata
dal progetto di massima e dalle altre informazioni necessarie. L'allacciamento potrà essere realizzato solo
dopo il rilascio di tale parere e secondo le modalità e le prescrizioni
dell'azienda.
La medesima procedura dovrà essere seguita nel caso di
potenziamenti od estendimenti delle reti fognarie comunali.
3.4.3 Allacciamenti di scarichi da insediamenti
civili e produttivi:
I lavori relativi
all'allacciamento di scarichi in pubblica fognatura, autorizzati secondo le
modalità di cui al presente regolamento, devono essere eseguiti sotto il
diretto controllo dell'ufficio tecnico comunale per le fognature comunali e
degli uffici tecnici SISAM per i collettori consortili.
Tutte le opere fognarie da
eseguirsi in sede stradale o in altro spazio pubblico o equiparabile, sia di
costruzione che di manutenzione, per gli scarichi di qualsiasi genere, sono
compiute esclusivamente dal Comune o dal SISAM secondo le modalità previste dal
presente regolamento.
Le predette opere potranno
essere eseguite, in via del tutto eccezionale, dall'interessato in base ad
apposita autorizzazione quando il Comune, a suo giudizio, abbia ricevuto le
necessarie garanzie per una perfetta esecuzione dell'allacciamento in ogni sua
parte.
Per l'immissione nelle
condotte di fognatura dotate di imbocchi predisposti si potrà usufruire
solamente di tali imbocchi mentre, ove i medesimi non siano stati previsti, gli
uffici tecnici preposti al controllo dei lavori indicheranno il punto di
immissione.
Il diametro della condotta
privata non dovrà eccedere il diametro degli imbocchi predisposti, ove
previsti, e dovrà essere indicato dagli uffici tecnici di cui sopra in assenza
di tali imbocchi.
I fognoli di allacciamento
alla fognatura in sede stradale dovranno avere esclusivamente andamento
rettilineo e, per quanto possibile, perpendicolare all'asse della fognatura
stradale; gli eventuali cambiamenti di direzione dovranno essere esclusivamente
realizzati con pezzi speciali curvilinei.
Il SISAM ed il Comune non
risponderanno dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei
collettori o della fognatura comunale e pertanto l'utente dovrà realizzare, se
dei caso, dispositivo atti ad evitare tali allagamenti.
L'allacciamento sarà
realizzato a cura e spese della parte interessata, la quale resterà unica
responsabile nei confronti del SISAM e di terzi per qualsiasi danno che possa
derivare a persone o a cose o durante l'esecuzione dei lavori.
Restano a carico della stessa
parte interessata tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione
dell'allacciamento, come i permessi per la occupazione di sedi stradali o di
suolo pubblico o privato, nonchè i provvedimenti relativi alla salvaguardia
degli altri servizi che interferiscono con i lavori e tutte le misure atte a
garantire la sicurezza dei traffico.
Nel caso di costruzione o di
ripristino di fognature stradali il SISAM o il Comune possono provvedere
all'esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o
il rifacimento degli allacciamenti privati non idonei. Gli oneri di tali lavori sono a carico dell'utente.
L'allacciamento alla pubblica
fognatura degli scarichi domestici dovrà essere munito, prima dell'innesto
nella fognatura, di un sifone con esalatore a sezione agevolmente
controllabile.
Per gli scarichidomestici ed
industriali, l'allacciamento dovrà essere dotato, nel punto immediatamente a
monte dell'immissione nella pubblica fognatura, di idoneo pozzetto di ispezione
e prelievo campioni e misurazione di portata Tale pozzetto dovrà essere reso
accessibile al personale del SISAM addetto ai controlli ed alle autorità
competenti in materia di vigilanza ed ispezione. Le opere di allacciamento di cui sopra dovranno essere realizzate
secondo i disegni allegati.
L'allaccio tra la rete interna e la pubblica fognatura dovrà essere
dotato di idoneo pozzetto di ispezione ubicato entro la proprietà privata e di
un sifone del tipo "Firenze" come da particolari costruttivi allegati al presente regolamento. E’ facoltà
del Tecnico Comunale o dell’Ente gestore impianti depurazione indicare, in fase
di autorizzazione all’allaccio, modalità di collegamento diverse da quella
standard.
Le canalizzazioni internate
per le acque nere o miste, che si trovano all'interno di proprietà private, non
dovranno di norma essere collocate in aree edificate. Esse saranno realizzate per tratti rettilinei raccordati nei
punti di cambiamento di direzione e negli eventuali punti di innesto di altri
fognoli tramite pozzetti di ispezione.
La manutenzione, riparazione
e sostituzione delle opere sarà a carico dei richiedente sino al limite della
sua proprietà ed a carico dei Comune o del SISAM dal limite della proprietà al
collettore.
Le canalizzazioni dovranno
essere costituite da tubi di materiale assolutamente impermeabile e resistente
all’azione chimica e meccanica delle acque che li percorrono, con giunzioni a
perfetta tenuta, idonee a resistere anche alle
eventuali pressioni che
dovessero verificarsi, nella fognatura pubblica, per evenienza straordinarie;
il diametro dei tubi deve essere sufficiente a garantire le portate previste, e
la loro posa in opera a sufficiente profondità, con pendenza costante e
regolare, non inferiore al 0.2% (due per mille) protetti da adeguato
rivestimento.
Nel caso la canalizzazione
interna dovesse risultare più bassa della fognatura, od avere una pendenza
riferita al punto di immissione inferiore al 0.2%; il proprietario dovrà
provvedere al sollevamento delle acque con apposita apparecchiatura meccanica,
alloggiata in un pozzetto separato dal pozzetto di carico e munita di valvola di
ritegno.
La conduttura d'allacciamento
dovrà essere collocata in opera, su sottofondo in sabbia, ad una profondità di
mt. 0,80 dalla quota del piano viabile o dei piano di campagna e posta ad una
distanza dalle altre condutture o cavi dei servizi pubblici, già esistenti nel
sottosuolo, tale da permettere gli eventuali lavori che gli enti o società
interessate dovessero svolgere per la loro manutenzione o conservazione e che
non possa comunque interferire in alcun modo con le opere esistenti.
I lavori, sia in sede
stradale che in banchina, dovranno essere eseguiti per tratti successivi. Ciascun tratto non potrà essere iniziato se
prima non sarà provveduto al ripristino stradale lungo il tratto precedente.
E’ vietato interrompere od
ostacolare gravemente il transito lungo le strade interessate restando proibito
di formare nel piano viabile deposito di materiale, materie e attrezzi.
Tutti gli scavi, subito dopo
la posa delle condotte, dovranno essere riempiti con sabbia e compattati. Tale materiale sarà ben costipato,
innaffiandolo all'occorrenza o usando tutte quelle cautele dettate dalla
pratica atte ad evitare, in seguito, avvallamenti e deformazioni della sagoma
stradale.
Per le strade bitumate, gli
scavi dovranno essere riempiti con compattato, fino ad una quota inferiore di
cm. 12 dal piano viabile; quindi dovrà essere eseguito uno strato bitumoso
15/30 e successivamente il conglomerato bituminoso 0/3 di cm. 2;
per le strade a mac-adam, il
riempimento degli scavi dovrà essere fatto fino a quota stradale e saturato in
superficie con polvere di frantoio;
per le strade pavimentate con
masselli di granito o cubetti di porfido, gli scavi dovranno essere riempiti
con compattato fino a 10 cm. dal piano di appoggio dei masselli o dei cubetti,
quindi dovrà essere posta in opera immediatamente la pavimentazione con
sottofondo di sabbia di frantoio;
in banchina, gli scavi devono
essere riempiti con compattato ben costipato e saturato in superficie con
polvere di frantoio, sopprimendo comunque eventuali ciottoli che dovessero
essere di intralcio allo sfalcio dell'erba della banchina stessa;
in campagna, gli scavi
dovranno essere riempiti, oltre che di sabbia per cm. 20 sopra il tubo stesso,
dal terreno di risulta, sopprimendo gli eventuali ciottoli che dovessero essere
di intralcio allo sfalcio dell'erba.
E'
facoltà del Comune l'imporre al proprietario dei fabbricati interessati
l'installazione, senza il diritto di indennizzi di canne di ventilazione della
fognatura.
La
collocazione di tali esalatori è concordata con l'Ufficio Tecnico Comunale.
3.4.7 Separazione delle condotte:
Tutti
i nuovi insediamenti civili dovranno convogliare separatamente le acque bianche
e le acque nere fino all'allacciamento della fognatura. Nel caso la fognatura
attualmente in uso sia ad acque miste è ammesso il miscelamento delle due, ma
solo immediatamente prima dell'allacciamento con la fognatura comunale e solo
se le acque meteoriche non possano essere allontanate in modo diverso (sul
suolo, acque superficiali).
Qualora
il Comune sostituisse il sistema misto con il sistema separato, è obbligatorio
per i privati allacciati alla fognatura provvedere all'esecuzione di tutte le
opere per la separazione tra acque bianche e acque nere. In tal caso il Sindaco
provvederà secondo la procedura al punto 3.3.1
.
Tutti
gli insediamenti produttivi devono raccogliere e convogliare in reti separate
le acque bianche, le acque nere , le acque di prima pioggia e le acque di
processo conferendole ai recapiti ammessi; anche in questo caso è ammessa
l'unificazione delle reti immediatamente a monte dell'allacciamento con la
fognatura comunale, ferma restando la possibilità di ispezione dei singoli
scarichi.
La
rete fognaria Comunale è predisposta per ricevere le acque dei piani degli
insediamenti che si trovano a quota superiore rispetto al piano stradale.
In
qualsiasi caso l'allacciamento della rete privata a quella pubblica deve
avvenire con bocca immissoria ad un livello superiore al piano di scorrimento
delle acque del condotto di fognatura pubblica.
Qualora
la conformazione del fabbricato e la quota del collettore della fognatura
comunale non consentissero totalmente o parzialmente lo scarico ad una quota
superiore a quella di scorrimento delle acque nel condotto di fognatura la
circostanza dovrà essere specificata chiaramente nella domanda di
autorizzazione e dovrà essere corredata dalla documentazione tecnica relativa
agli impianti di sollevamento installati.
E'
prescritto comunque:
l'impiego di materiali di
adeguata robustezza all'azione corrosiva ed abrasiva;
l'adozione di sezioni di
passaggio sufficienti a garantire il passaggio agevole anche di materiali in
sospensione;
l'installazione di almeno
due pompe di cui una di riserva, abitualmente fuori servizio anche con la
portata massima;
prevedere aperture di
dimensioni adeguate alle operazioni di pulizia e manutenzione;
presenza di dispositivo che
segnali eventuali guasti o malfunzionamenti dell'impianto.
L'Amministrazione
Comunale Comunale o dell’Ente gestore impianti depurazione non è responsabile
per i danni causati al fabbricato o a terzi da eventuali rigurgiti anche
nell'ipotesi di corretto funzionamento dell'impianto.
3.4.10 Fosse settiche:
E' vietato
frapporre sistemi di pre-depurazione intermedi, quando il tronco di fognatura
sia collegato all'impianto di depurazione. Restano comunque ammesse le fosse
imhoff nei casi indicati al punto 3.4.3
.
E'
facoltà dell'Amministrazione Comunale Comunale o dell’Ente gestore impianti
depurazione imporre in qualsiasi momento la disattivazione, a cura e spese dei
proprietari di tali vasche in coincidenza del collegamento al depuratore del
tronco di fognatura interessato.
E'
facoltà dell'Amministrazione Comunale o dell’Ente gestore impianti depurazione
imporre l'installazione di impianti di pretrattamento o grigliatura delle acque
di scarico, quando tali scarichi possano pregiudicare il corretto funzionamento
del sistema fognario o dell'impianto di depurazione.
Durante l'esecuzione dei
lavori la ditta concessionaria è obbligata ad apporre valide barriere atte a
garantire la sicurezza dei transito.
Le segnalazioni durante le ore diurne saranno fatte con cavalletti
e cartelli indicatori, conformemente alle disposizioni dei codice della strada, oltre a quelle
ulteriori segnalazione che saranno indicate dagli uffici tecnici comunali,
dal SISAM, dal comando dei vigili
urbani.
Nelle ore notturne le
segnalazioni saranno fatte anche mediante luci rosse.
Un servizio di guardia
assicurerà, per il periodo notturno, la efficiente continuità delle anzidette
segnalazioni luminose.
A garanzia della buona
esecuzione dei lavori la ditta concessionaria dovrà effettuare un preventivo
deposito cauzionale di L. 20.000 (ventimila) per ogni mq. di suolo pubblico
occupato. Tale somma a valersi per
l'anno di entrata in vigore dei presente regolamento deve ritenersi
automaticamente aggiornata, di anno in anno, arrotandata al migliaio, secondo
l'indice ISTAT di aumento dei costo della vita.
Tale deposito sarà
restituito, al netto delle eventuali penali applicabili, a constatata
ultimazione della regolarità dei lavori, depurato dall'importo spettante al
Comune o al SISAM, a titolo di rimborso
spese tecniche.
3.4.14 Autorizzazione
all'esecuzione dei lavori:
Tutte le opere fognarie
private, da realizzarsi a servizio di fabbricati esistenti sono da considerare interventi
di manutenzione straordinaria.
E’ pertanto fatto obbligo a
chiunque debba eseguire nuove opere fognarie o modificare, riparare o
sostituire opere esistenti e realizzare opere di allacciamento alla fognatura
pubblica di presentare apposita domanda di autorizzazione.
Tale domanda, indirizzata al
Sindaco dei Comune competente, dovrà essere compilata su apposito modello e
corredata della documentazione ivi specificata.
L'ufficio tecnico comunale, nell'istruire la domanda, dovrà
richiedere il parere del SISAM e recepire le eventuali prescrizioni
integrative. Nel caso che le opere
fognarie e gli allacciamenti siano eseguiti in concomitanza con la
realizzazione di altre opere edilizie, quali nuove costruzioni,
ristrutturazioni, ecc., per le quali è previsto il rilascio di concessione
edilizia, la domanda di cui sopra è compresa nella richiesta di concessione e
gli elementi progettuali prescritti nel modello devono essere riportati negli
allegati al progetto generale. In tal
caso la concessione edilizia sarà comprensiva dell'autorizzazione ad eseguire
le opere e gli allacciamenti indicati.
3.5
RISANAMENTO
DELL'ABITATO