Comuni ambito SISAM
Provincia di Mantova
regolamento comunale:
- scarichi
- impianto fognario
- impianto di
depurazione
SETTEBRE 2000
Il Sindaco Il Segretario Il Tecnico Comunale
La Società SISAM SPA,
provvede alla gestione dell'intero ciclo di produzione e distribuzione dell'acqua
per usi multipli, con progettazione e costruzione di nuovi impianti, controllo,
trattamento e difesa delle risorse idriche nel territorio dei Comuni ad essa
associati.
Quale Società Intercomunale di cui all'art. 10 della
legge 36/94, allestisce e conduce i servizi di raccolta, allontanamento,
depurazione e scarico delle acque di rifiuto nonché di smaltimento dei fanghi
residui, nell'ambito dei comuni associati.
1.2 Oggetto del regolamento:
Il presente regolamento ha
per oggetto:
il procedimento di autorizzazione degli scarichi di
qualsiasi tipo nelle pubbliche fognature;
il controllo dei complessi produttivi e civili
allacciati alle fognature pubbliche, per quanto attiene alla accettabilità
degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al
rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua,
nonchè i controlli sui complessi di cui sopra per gli accertamenti in materia
tariffaria;
le norme
tecniche generali di allacciamento e di uso della fogna;
la
disciplina dei conferimenti di liquami a mezzo di autobotti;
la gestione
amministrativa dell'utenza.
Per
quanto attiene ai sopraelencati punti, esso si sostituisce ai precedenti
regolamenti locali relativi alla stessa
materia
che cessano, pertanto, di avere efficacia all'atto
della sua entrata in vigore.
1.3 Scopo del regolamento:
Il presente regolamento intende stabilire una disciplina omogenea degli
scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature dei
comuni consorziati e nei collettori consortili, nel rispetto della legislazione
statale e regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali di cui all'art.
4 della delibera del Comitato interministeriale del 4 febbraio 1997 (in suppl.
ord. All G.U. n.48 del 21 febbraio 1997), al fine di:
Tutelare le infrastrutture degli impianti
fognari e di depurazione consortili;
Promuovere e favorire gli insediamenti civili
e produttivi allacciati alle pubbliche fognature - in applicazione dei criteri
generali per un corretto e razionale uso dell'acqua - al fine di consentire il
loro massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e nell'adozione dei
processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse;
Raggiungere gli obiettivi di qualità previsti,
del D.Lg.vo 152/99 e succ. mod. per gli scarichi terminali delle pubbliche
fognature e gli indirizzi generali della Pianificazione Provinciale e
Regionale.
1.4
Validità del regolamento:
Il
presente regolamento trova il suo fondamento legale nel D.Lg.vo 152/99 e
nell'art. 2 della legge Regionale 27 maggio 1985 n.62.
Il presente è soggetto
all'approvazione dei Consigli Comunali dei singoli comuni associati e ad
inserirlo come parte integrante del locale Regolamento comunale igiene,
limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni.
Esso
ha validità in tutto il territorio dei comuni associati.
1.5
Entrata in vigore:
Il
presente regolamento entrerà in vigore dopo aver ottenuto il parere favorevole
degli organi di tutela e controllo e dopo essere stato affisso per 15 giorni
consecutivi all'Albo Comunale dei
rispettivi Comuni ai sensi dell'art. 21 Legge 530/1947.
2.1 Acque reflue domestiche:
Acque
provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
2.2
Acque reflue industriali:
Qualsiasi
tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività
commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e
dalle acque meteoriche di dilavamento.
2.3
Acque reflue assimilate a quelle domestiche:
Sono
assimilate ad acque reflue domestiche le acque provenienti dalle attività elencate
nel comma 7 dell'art. 28 del D.Lg.vo 152/99 e succ. mod.
Sono considerati scarichi assimilati alle acque reflue
domestiche i seguenti:
a)
provenienti
da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla
silvicoltura;
b)
provenienti
da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro
di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di
coltivazione del fondo per ogni 340 Kg. Di azoto presente negli effluenti di
allevamento prodotti per un anno da computare secondo le modalità di calcolo
stabilite alla tabella 6 dell’allegato 5. Per gli allevamenti esistenti il
nuovo criterio di assimilabilità si applica a partire dal 13 giugno 2002;
c)
provenienti
da imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche
attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e
complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima
lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall’attività di
coltivazione dei fondi di cui si abbia a
qualunque titolo la disponibilità;
d)
provenienti
da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico, si
caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg. per
metro quadrato di specchio d’acqua o in
cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
e)
aventi
caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate
dalla normativa regionale.
3.1
Generalità:
Ai fini del presente regolamento sono normate due situazioni:
1.
la
realizzazione di un allacciamento alla rete fognaria;
2.
lo
scarico in fognatura di acque reflue
E' soggetta ad autorizzazione da parte del Comune la
realizzazione di opere atte ad immettere acque reflue di qualsiasi provenienza
nella fognatura o in condotte ad essa collegate ( come specificato al Cap. 3.10
).
Tutti gli scarichi immessi in pubblica fognatura devono essere
autorizzati ai sensi dell' art. 45 del D.Lg.vo 152/99.
I titolari
degli scarichi di acque reflue domestiche e quelle di acque industriali devono
presentare la domanda d'autorizzazione allo scarico in fognatura al Comune.
In deroga al comma
precedente, gli scarichi di acque reflue domestiche che abbiano origine da
edifici residenziali, recapitati in reti fognarie, sono sempre ammessi
nell’osservanza del presente regolamento.
3.2
Modificazioni dell'insediamento o del
recapito dello scarico:
Per gli
insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro
luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a
ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente
o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preeesistente, deve essere
richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista.
Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o
quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente,
la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore ,
può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.
3.3 OBBLIGHI E DIVIETI GENERALI
3.3.1
Obbligo di allacciamento alla fognatura:
Tutte
le acque di scarico domestiche provenienti da edifici civili che siano posti ad
una distanza inferiore a ml. 50 da un condotto della rete di fognatura e comunque compresi nella zona
servita da pubblica fognatura ( individuata da apposita planimetria redatta ai
sensi dell'art. 2 L.R. 62/85), devono confluire a mezzo di apposita
canalizzazione ed eventuale stazione di sollevamento, alla fognatura comunale.
3.3.2 Divieto di
scarico nelle zone servite da pubblica fognatura:
Nelle
zone servite da pubblica fognatura è vietato scaricare direttamente o
indirettamente in altra canalizzazione, in corpi d'acqua superficiali, sul
suolo o nel sottosuolo. Salvo per quanto diversamente disposto per Legge ed in
particolare dall'art.19 L.R. 62/85 in riferimento alle acque meteoriche. Per
specifiche , documentate e gravi ragioni tecniche accertate con apposito
verbale dall'Ufficio Tecnico Comunale che comprovi che non sia possibile
l'immissione dello scarico in fognatura, è ammesso lo scarico effettuato in una
delle altre maniere consentite dalla legge in considerazione della tipologia
dell'insediamento.
E' fatto
espresso divieto di ingombrare, manomettere, danneggiare o distruggere le
installazioni della rete fognaria o mettere in atto azioni o comportamenti che
anche indirettamente causino danni all'impianto o alle canalizzazioni. Le spese
per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti, conseguenti alle
trasgressioni dalle presenti disposizioni, sono a carico del contravventore,
senza pregiudizio per eventuali azioni civili, per il risarcimento di ulteriori
danni, e penali. La riparazione viene effettuata sotto la direzione
dell'Ufficio Tecnico Comunale la liquidazione della spesa viene effettuata o
direttamente dall'interessato che ne abbia preventivamente fatta espressa
richiesta o dall'Ufficio Tecnico Comunale . L'interessato che volesse opporsi al
rimborso dei danni ad esso attribuiti, nel termine perentorio di giorni
quindici dal ricevimento della notifica di liquidazione sottoscritta dal
Sindaco deve far pervenire le sue osservazioni od eccezioni con apposito
scritto all'Amministrazione Comunale, la quale sentito il parere dell'Ufficio
Tecnico la può confermare e rendere definitiva.
3.3.4 Divieto di immissione di scarichi non
autorizzati o altre acque:
E'
fatto espresso divieto di immettere nelle fognature scarichi non autorizzati o che
per modifica della tipologia o delle quantità scaricate differiscano
sostanzialmente dalle caratteristiche approvate.E' fatto inoltre divieto di
immettere anche occasionalmente, senza previa autorizzazione, acque di
superficie o di falda.I responsabili di tali violazioni oltre le sanzioni di
legge, qualora risultassero danni alle strutture o agli impianti delle
fognature o di depurazione, o altresì
fossero
causa di malfunzionamenti (anche nei processi biologici di depurazione),
verranno chiamati ad un risarcimento nei termini previsti dal par.3.3.3.
La
depurazione delle acque di rifiuto avviene tramite impianti comunali o
sovracomunali; per documentate e
particolari situazioni il Comune con apposita deliberazione può ammettere una
depurazione privata di singoli scarichi.
I
proprietari degli insediamenti siti nel territorio del Comune sono obbligati a
fornire all'Amministrazione Comunale e all’Ente gestore degli Impianti tutte le
informazioni atte ad individuare la tipologia e le caratteristiche degli
scarichi. Qualora i proprietari interessati non forniscano le indicazioni
richieste , il Comune provvederà direttamente alla ricerca, con esonero di
responsabilità derivanti da danni subiti dall'edificio, ed addebitando le spese
sostenute ai proprietari interessati.
L'Amministrazione
Comunale ha la facoltà di procedere in qualsiasi momento e con personale
espressamente incaricato, ad effettuare ispezioni tecniche alle canalizzazioni
ed agli impianti privati dall'origine primaria dello scarico fino alla sua
confluenza nella pubblica conduttura, e al prelievo di campioni al fine di
controllare che venga rispettato quanto previsto nel presente regolamento.
Per
esigenze tecniche legate al buon funzionamento della rete fognaria nonché
dell'impianto di depurazione, l'Amministrazione Comunale o l’Ente Gestore degli
Impianti di depurazione possono imporre limitazioni volumetriche agli scarichi
di insediamenti produttivi ed attività di servizio .Per le stesse esigenze
tecniche possono essere imposti tempi ed orari di immissione tali da facilitare
il funzionamento del complesso fognario.
3.3.9
Obbligo di installazione del contatore:
Tutti gli scarichi di acque reflue industriali devono essere
muniti di apparecchiature atte a
misurare e registrare le quantità di acque scaricate in fognatura.
La
tipologia e le caratteristiche dei misuratori vengono specificati dal Comune
all’atto del rilascio dell’autorizzazione allo scarico.
I costi
per l’acquisto, l’installazione e la manutenzione dei misuratori sono a carico
dei richiedenti così come i costi delle verifiche e dei rilievi periodici
effettuati dal personale dell’ente gestore.
3.3.10
Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali:
I limiti di accettabilità
stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere
conseguiti mediante
diluizione con acque
prelevate esclusivamente allo scopo.
Ferme restando le
disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dai successivi
articoli, è tassativamente vietato
scaricare in fognatura reflui
potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione,
per i
manufatti fognari e per
l’impianto di depurazione comunale.
Segue-
In particolare è vietato lo
scarico di:
a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici
o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare
condizioni di espiosività o infiammabilità
nel sistema fognario;
b) ogni quantità di petrolio
e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano
formare
emulsioni stabili con l'acqua;
c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas
tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di
carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride
solforosa, ecc...
d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre
sostanze reflue, costituire pericolo per le
persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare
il buon andamento dei processo
depuratìvo degli scarichi;
e) reflui aventi acidità
tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture
fognarie e di
pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e
gestione delle stesse;
f)
reflui aventi alcalinità tale da causare
incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a
temperatura compresa fra i 10 e i 38°C, possono precipitare,
solidificare o divenire gelatinose;
g)
ogni
sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami,
carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione,
stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di
trituratori domestici od industriali;
h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali
da costituire rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e
per l'ambiente;
i)
reflui con carica batterica e/o virale di
carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte
durante il trattamento.
L'inosservanza degli elencati
divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Comune e
della SISAM,
dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 dei
codice civile, ferme restando le sanzioni penali ed
amministrative previste nel presente regolamento.
Gli scarichi degli insediamenti
civili adibiti ad attività sanitaria, che recapitano in pubblica fognatura,
oltre al rispetto dei limiti di accettabilità, devono essere sottoposti - in
ogni caso - al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall'attivazione
se non ancora allacciati alla fognatura, ed entro un anno dall'entrata in
vigore dei presente regolamento, se già allacciati.
Il trattamento di
disinfezione deve essere tale da non pregiudicare il corretto funzionamento
dell’impianto di depurazione comunale
Il presente
titolo regolamenta, gli allacciamenti
degli scarichi alla fognatura comunale ed ai collettori fognari consortili,
nonchè, in particolare, le modalità di esecuzione dei lavori e le relative
procedure cui sono tenuti i singoli
utenti.
Per gli allacciamenti di
fognature comunali esistenti ad un collettore consortiie o, comunque, ad un reticolo
fognario afferente ad un impianto centralizzato di depurazione gestito dal
SISAM., il Comune deve trasmettere al SISAM la richiesta di parere, corredata
dal progetto di massima e dalle altre informazioni necessarie. L'allacciamento potrà essere realizzato solo
dopo il rilascio di tale parere e secondo le modalità e le prescrizioni
dell'azienda.
La medesima procedura dovrà essere seguita nel caso di
potenziamenti od estendimenti delle reti fognarie comunali.
3.4.3 Allacciamenti di scarichi da insediamenti
civili e produttivi:
I lavori relativi
all'allacciamento di scarichi in pubblica fognatura, autorizzati secondo le
modalità di cui al presente regolamento, devono essere eseguiti sotto il
diretto controllo dell'ufficio tecnico comunale per le fognature comunali e
degli uffici tecnici SISAM per i collettori consortili.
Tutte le opere fognarie da
eseguirsi in sede stradale o in altro spazio pubblico o equiparabile, sia di
costruzione che di manutenzione, per gli scarichi di qualsiasi genere, sono
compiute esclusivamente dal Comune o dal SISAM secondo le modalità previste dal
presente regolamento.
Le predette opere potranno
essere eseguite, in via del tutto eccezionale, dall'interessato in base ad
apposita autorizzazione quando il Comune, a suo giudizio, abbia ricevuto le
necessarie garanzie per una perfetta esecuzione dell'allacciamento in ogni sua
parte.
Per l'immissione nelle
condotte di fognatura dotate di imbocchi predisposti si potrà usufruire
solamente di tali imbocchi mentre, ove i medesimi non siano stati previsti, gli
uffici tecnici preposti al controllo dei lavori indicheranno il punto di
immissione.
Il diametro della condotta
privata non dovrà eccedere il diametro degli imbocchi predisposti, ove
previsti, e dovrà essere indicato dagli uffici tecnici di cui sopra in assenza
di tali imbocchi.
I fognoli di allacciamento
alla fognatura in sede stradale dovranno avere esclusivamente andamento
rettilineo e, per quanto possibile, perpendicolare all'asse della fognatura
stradale; gli eventuali cambiamenti di direzione dovranno essere esclusivamente
realizzati con pezzi speciali curvilinei.
Il SISAM ed il Comune non
risponderanno dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei
collettori o della fognatura comunale e pertanto l'utente dovrà realizzare, se
dei caso, dispositivo atti ad evitare tali allagamenti.
L'allacciamento sarà
realizzato a cura e spese della parte interessata, la quale resterà unica
responsabile nei confronti del SISAM e di terzi per qualsiasi danno che possa
derivare a persone o a cose o durante l'esecuzione dei lavori.
Restano a carico della stessa
parte interessata tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione
dell'allacciamento, come i permessi per la occupazione di sedi stradali o di
suolo pubblico o privato, nonchè i provvedimenti relativi alla salvaguardia
degli altri servizi che interferiscono con i lavori e tutte le misure atte a
garantire la sicurezza dei traffico.
Nel caso di costruzione o di
ripristino di fognature stradali il SISAM o il Comune possono provvedere
all'esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o
il rifacimento degli allacciamenti privati non idonei. Gli oneri di tali lavori sono a carico dell'utente.
L'allacciamento alla pubblica
fognatura degli scarichi domestici dovrà essere munito, prima dell'innesto
nella fognatura, di un sifone con esalatore a sezione agevolmente
controllabile.
Per gli scarichidomestici ed
industriali, l'allacciamento dovrà essere dotato, nel punto immediatamente a
monte dell'immissione nella pubblica fognatura, di idoneo pozzetto di ispezione
e prelievo campioni e misurazione di portata Tale pozzetto dovrà essere reso
accessibile al personale del SISAM addetto ai controlli ed alle autorità
competenti in materia di vigilanza ed ispezione. Le opere di allacciamento di cui sopra dovranno essere realizzate
secondo i disegni allegati.
L'allaccio tra la rete interna e la pubblica fognatura dovrà essere
dotato di idoneo pozzetto di ispezione ubicato entro la proprietà privata e di
un sifone del tipo "Firenze" come da particolari costruttivi allegati al presente regolamento. E’ facoltà
del Tecnico Comunale o dell’Ente gestore impianti depurazione indicare, in fase
di autorizzazione all’allaccio, modalità di collegamento diverse da quella
standard.
Le canalizzazioni internate
per le acque nere o miste, che si trovano all'interno di proprietà private, non
dovranno di norma essere collocate in aree edificate. Esse saranno realizzate per tratti rettilinei raccordati nei
punti di cambiamento di direzione e negli eventuali punti di innesto di altri
fognoli tramite pozzetti di ispezione.
La manutenzione, riparazione
e sostituzione delle opere sarà a carico dei richiedente sino al limite della
sua proprietà ed a carico dei Comune o del SISAM dal limite della proprietà al
collettore.
Le canalizzazioni dovranno
essere costituite da tubi di materiale assolutamente impermeabile e resistente
all’azione chimica e meccanica delle acque che li percorrono, con giunzioni a
perfetta tenuta, idonee a resistere anche alle
eventuali pressioni che
dovessero verificarsi, nella fognatura pubblica, per evenienza straordinarie;
il diametro dei tubi deve essere sufficiente a garantire le portate previste, e
la loro posa in opera a sufficiente profondità, con pendenza costante e
regolare, non inferiore al 0.2% (due per mille) protetti da adeguato
rivestimento.
Nel caso la canalizzazione
interna dovesse risultare più bassa della fognatura, od avere una pendenza
riferita al punto di immissione inferiore al 0.2%; il proprietario dovrà
provvedere al sollevamento delle acque con apposita apparecchiatura meccanica,
alloggiata in un pozzetto separato dal pozzetto di carico e munita di valvola di
ritegno.
La conduttura d'allacciamento
dovrà essere collocata in opera, su sottofondo in sabbia, ad una profondità di
mt. 0,80 dalla quota del piano viabile o dei piano di campagna e posta ad una
distanza dalle altre condutture o cavi dei servizi pubblici, già esistenti nel
sottosuolo, tale da permettere gli eventuali lavori che gli enti o società
interessate dovessero svolgere per la loro manutenzione o conservazione e che
non possa comunque interferire in alcun modo con le opere esistenti.
I lavori, sia in sede
stradale che in banchina, dovranno essere eseguiti per tratti successivi. Ciascun tratto non potrà essere iniziato se
prima non sarà provveduto al ripristino stradale lungo il tratto precedente.
E’ vietato interrompere od
ostacolare gravemente il transito lungo le strade interessate restando proibito
di formare nel piano viabile deposito di materiale, materie e attrezzi.
Tutti gli scavi, subito dopo
la posa delle condotte, dovranno essere riempiti con sabbia e compattati. Tale materiale sarà ben costipato,
innaffiandolo all'occorrenza o usando tutte quelle cautele dettate dalla
pratica atte ad evitare, in seguito, avvallamenti e deformazioni della sagoma
stradale.
Per le strade bitumate, gli
scavi dovranno essere riempiti con compattato, fino ad una quota inferiore di
cm. 12 dal piano viabile; quindi dovrà essere eseguito uno strato bitumoso
15/30 e successivamente il conglomerato bituminoso 0/3 di cm. 2;
per le strade a mac-adam, il
riempimento degli scavi dovrà essere fatto fino a quota stradale e saturato in
superficie con polvere di frantoio;
per le strade pavimentate con
masselli di granito o cubetti di porfido, gli scavi dovranno essere riempiti
con compattato fino a 10 cm. dal piano di appoggio dei masselli o dei cubetti,
quindi dovrà essere posta in opera immediatamente la pavimentazione con
sottofondo di sabbia di frantoio;
in banchina, gli scavi devono
essere riempiti con compattato ben costipato e saturato in superficie con
polvere di frantoio, sopprimendo comunque eventuali ciottoli che dovessero
essere di intralcio allo sfalcio dell'erba della banchina stessa;
in campagna, gli scavi
dovranno essere riempiti, oltre che di sabbia per cm. 20 sopra il tubo stesso,
dal terreno di risulta, sopprimendo gli eventuali ciottoli che dovessero essere
di intralcio allo sfalcio dell'erba.
E'
facoltà del Comune l'imporre al proprietario dei fabbricati interessati
l'installazione, senza il diritto di indennizzi di canne di ventilazione della
fognatura.
La
collocazione di tali esalatori è concordata con l'Ufficio Tecnico Comunale.
3.4.7 Separazione delle condotte:
Tutti
i nuovi insediamenti civili dovranno convogliare separatamente le acque bianche
e le acque nere fino all'allacciamento della fognatura. Nel caso la fognatura
attualmente in uso sia ad acque miste è ammesso il miscelamento delle due, ma
solo immediatamente prima dell'allacciamento con la fognatura comunale e solo
se le acque meteoriche non possano essere allontanate in modo diverso (sul
suolo, acque superficiali).
Qualora
il Comune sostituisse il sistema misto con il sistema separato, è obbligatorio
per i privati allacciati alla fognatura provvedere all'esecuzione di tutte le
opere per la separazione tra acque bianche e acque nere. In tal caso il Sindaco
provvederà secondo la procedura al punto 3.3.1
.
Tutti
gli insediamenti produttivi devono raccogliere e convogliare in reti separate
le acque bianche, le acque nere , le acque di prima pioggia e le acque di
processo conferendole ai recapiti ammessi; anche in questo caso è ammessa
l'unificazione delle reti immediatamente a monte dell'allacciamento con la
fognatura comunale, ferma restando la possibilità di ispezione dei singoli
scarichi.
La
rete fognaria Comunale è predisposta per ricevere le acque dei piani degli
insediamenti che si trovano a quota superiore rispetto al piano stradale.
In
qualsiasi caso l'allacciamento della rete privata a quella pubblica deve
avvenire con bocca immissoria ad un livello superiore al piano di scorrimento
delle acque del condotto di fognatura pubblica.
Qualora
la conformazione del fabbricato e la quota del collettore della fognatura
comunale non consentissero totalmente o parzialmente lo scarico ad una quota
superiore a quella di scorrimento delle acque nel condotto di fognatura la
circostanza dovrà essere specificata chiaramente nella domanda di
autorizzazione e dovrà essere corredata dalla documentazione tecnica relativa
agli impianti di sollevamento installati.
E'
prescritto comunque:
l'impiego di materiali di
adeguata robustezza all'azione corrosiva ed abrasiva;
l'adozione di sezioni di
passaggio sufficienti a garantire il passaggio agevole anche di materiali in
sospensione;
l'installazione di almeno
due pompe di cui una di riserva, abitualmente fuori servizio anche con la
portata massima;
prevedere aperture di
dimensioni adeguate alle operazioni di pulizia e manutenzione;
presenza di dispositivo che
segnali eventuali guasti o malfunzionamenti dell'impianto.
L'Amministrazione
Comunale Comunale o dell’Ente gestore impianti depurazione non è responsabile
per i danni causati al fabbricato o a terzi da eventuali rigurgiti anche
nell'ipotesi di corretto funzionamento dell'impianto.
3.4.10 Fosse settiche:
E' vietato
frapporre sistemi di pre-depurazione intermedi, quando il tronco di fognatura
sia collegato all'impianto di depurazione. Restano comunque ammesse le fosse
imhoff nei casi indicati al punto 3.4.3
.
E'
facoltà dell'Amministrazione Comunale Comunale o dell’Ente gestore impianti
depurazione imporre in qualsiasi momento la disattivazione, a cura e spese dei
proprietari di tali vasche in coincidenza del collegamento al depuratore del
tronco di fognatura interessato.
E'
facoltà dell'Amministrazione Comunale o dell’Ente gestore impianti depurazione
imporre l'installazione di impianti di pretrattamento o grigliatura delle acque
di scarico, quando tali scarichi possano pregiudicare il corretto funzionamento
del sistema fognario o dell'impianto di depurazione.
Durante l'esecuzione dei
lavori la ditta concessionaria è obbligata ad apporre valide barriere atte a
garantire la sicurezza dei transito.
Le segnalazioni durante le ore diurne saranno fatte con cavalletti
e cartelli indicatori, conformemente alle disposizioni dei codice della strada, oltre a quelle
ulteriori segnalazione che saranno indicate dagli uffici tecnici comunali,
dal SISAM, dal comando dei vigili
urbani.
Nelle ore notturne le
segnalazioni saranno fatte anche mediante luci rosse.
Un servizio di guardia
assicurerà, per il periodo notturno, la efficiente continuità delle anzidette
segnalazioni luminose.
A garanzia della buona
esecuzione dei lavori la ditta concessionaria dovrà effettuare un preventivo
deposito cauzionale di L. 20.000 (ventimila) per ogni mq. di suolo pubblico
occupato. Tale somma a valersi per
l'anno di entrata in vigore dei presente regolamento deve ritenersi
automaticamente aggiornata, di anno in anno, arrotandata al migliaio, secondo
l'indice ISTAT di aumento dei costo della vita.
Tale deposito sarà
restituito, al netto delle eventuali penali applicabili, a constatata
ultimazione della regolarità dei lavori, depurato dall'importo spettante al
Comune o al SISAM, a titolo di rimborso
spese tecniche.
3.4.14 Autorizzazione
all'esecuzione dei lavori:
Tutte le opere fognarie
private, da realizzarsi a servizio di fabbricati esistenti sono da considerare interventi
di manutenzione straordinaria.
E’ pertanto fatto obbligo a
chiunque debba eseguire nuove opere fognarie o modificare, riparare o
sostituire opere esistenti e realizzare opere di allacciamento alla fognatura
pubblica di presentare apposita domanda di autorizzazione.
Tale domanda, indirizzata al
Sindaco dei Comune competente, dovrà essere compilata su apposito modello e
corredata della documentazione ivi specificata.
L'ufficio tecnico comunale, nell'istruire la domanda, dovrà
richiedere il parere del SISAM e recepire le eventuali prescrizioni
integrative. Nel caso che le opere
fognarie e gli allacciamenti siano eseguiti in concomitanza con la
realizzazione di altre opere edilizie, quali nuove costruzioni,
ristrutturazioni, ecc., per le quali è previsto il rilascio di concessione
edilizia, la domanda di cui sopra è compresa nella richiesta di concessione e
gli elementi progettuali prescritti nel modello devono essere riportati negli
allegati al progetto generale. In tal
caso la concessione edilizia sarà comprensiva dell'autorizzazione ad eseguire
le opere e gli allacciamenti indicati.
3.5
RISANAMENTO
DELL'ABITATO - POTERI DEL RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO COMPETENTE
I Responsabili del Servizio Competente dei Comuni
associati, in occasione dell’entrata in funzione di nuove fognature, emaneranno
ordinanze specificatamente volte allo scopo di:
a) sopprimere pozzi neri o fosse biologiche ritenuti pericolosi per la
salute dei cittadini;
b)
fissare
i termini per la presentazione della domanda di allacciamento ed i termini per
l’esecuzione dei relativi lavori;
c)
imporre
la modifica o la ricostruzione delle fognature interne alle proprietà private
igienicamente o funzionalmente non idonee;
d)
obbligare
il proprietario a non impedire al condomino o all’inquilino o al proprietario
di stabili contigui, vicini o interclusi, che lo chieda, il passaggio di
condotta per acqua o di scarico da immettere nella fognatura;
e)
disporre
l’esecuzione d’ufficio, e a carico degli obbligati, delle opere di cui alle
precedenti lettere a), b), c) e non realizzare nei termini prescritti.
3.6 RIPARAZIONI
Tutte
le riparazioni, o più in generale gli interventi necessari per garantire il buon
funzionamento degli allacciamenti ai collettori stradali, debbono essere sempre
eseguite dal Comune, di propria iniziativa o su domanda degli interessati.
Qualora durante le operazioni di
riparazione si constatassero rotture o ingombri cagionati da manomissioni,
trascuratezza o trasgressione al regolamento da parte degli utenti o di terzi,
tutte le spese occorrenti per la riparazione, nonché i compensi per le
ispezioni tecniche saranno a carico del proprietario dell'insediamento o di
chiunque altro abbia provocato il danno.
Sono comunque fatte salve le sanzioni che
le leggi od i regolamenti prevedano in ordine al
fatto dannoso.
3.7
OPERE SU PROPRIETA' PUBBLICA
Tutte le opere da eseguirsi sulla
proprietà pubblica per effettuare i singoli allacciamenti dovranno essere
realizzarti dal richiedente seguendo le indicazioni del Tecnico Comunale cui
compete anche la supervisione dei lavori medesimi.
Il Comune provvede ad effettuare i
ripristini del piano stradale a spese del richiedente.
All'atto del rilascio dell'autorizzazione
allo scarico il richiedente dovrà versare l'importo determinato da tariffa,
salvo conguaglio in base a consuntivo dei lavori con spese commisurate agli effettivi costi sostenuti.
3.8
SERVITU'
Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di convogliare
i propri scarichi nella pubblica fognatura, se non attraverso proprietà altrui
potrà, a norma di legge, richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di
mancato accordo, l'istituzione di una servitù di scarico ai sensi dell'art.
1043 del codice civile.
Se il fondo servente è dotato di proprie
canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte
sul proprio fondo, consentendo l'immissione delle acque nelle proprie
canalizzazioni, purché le stesse siano idonee allo scopo (art.1034 del codice
civile).
In ogni caso i progetti per
l'attraversamento devono essere approvati dal Comune.
3.9
NOTIFICA
DELL'OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO
In qualsiasi tempo successivo alla
costruzione di un tronco di fognatura, nuovo o in sostituzione di un corpo
ricettore esistente, o nel caso di modifica delle zone servite da fognatura
così come individuate dalla apposita planimetria, il Sindaco provvede, nelle
forme di legge, alla notifica dell'obbligo di allacciamento ai proprietari
degli insediamenti individuati a norma dell'art. 3.3.1 del presente regolamento
assegnando un periodo di tempo di sei mesi per realizzare gli allacciamenti.
Nello stesso periodo di tempo i proprietari
obbligati a norma del precedente comma provvederanno all'espurgo di eventuali
pozzi neri esistenti e alla disattivazione degli altri impianti non compatibili
ed all'adeguamento della rete fognaria interna alle prescrizioni del presente
regolamento, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale ed in
conformità delle leggi vigenti.
3.9.2 Fognature private:
Con la stessa procedura prevista al punto
3.9.1 il Sindaco dispone nei confronti dei proprietari di fabbricati
fronteggianti strade private l'obbligo della costruzione della fognatura ( da
realizzarsi anche in consorzio).
Sono a carico dei proprietari privati gli
oneri di costruzione e manutenzione dei tronchi di fognatura esistenti su
strade od aree private costruite da privati.
Le disposizioni tecniche del presente
regolamento ed in particolare i criteri ed i particolari costruttivi si
estendono anche ai tronchi di fognatura costruiti da privati.
3.10 DOMANDA DI ALLACCIAMENTO
I
titolari di insediamenti che intendono avvalersi del pubblico servizio di
fognatura e depurazione, o che per effetto del presente regolamento o di altra
disposizione legislativa siano obbligati ad allacciarsi alla rete fognaria,
devono fare specifica richiesta presentando la domanda di allacciamento.
La
domanda di allacciamento, indirizzata al Comune o al Presidente dell’Ente
gestore delle reti di fognatura, deve essere compilata in ogni sua parte ed
essere corredata dalla seguente documentazione:
1. Particolare della carta delle zone servite da fognatura con
indicazione dell'insediamento oggetto della domanda.
2. Planimetria della proprietà scala 1:500
3. Pianta degli scarichi, dalla quale risultino
chiaramente leggibili il tracciato delle reti ( linea continua rossa: acque
nere, linea tratteggiata blu : acque bianche , linea tratto punto verde: acque
di processo; linea tratto-tratto-punto gialla: acque di prima pioggia ; linea
tratto-punto-punto marrone: acque di raffreddamento), il diametro dei tubi, la
loro pendenza, i pozzetti di ispezione, i sifoni, le vasche di prima pioggia, i
dettagli e le quote di immissione nella fognatura pubblica ( scala 1:100 )
4. Rilievi dettagliati degli eventuali impianti di sollevamento
(scala 1:100)
5.
Scheda
tecnica dell'insediamento su modello predisposto dal Comune.
L'Ufficio Tecnico Comunale o L'Ente Gestore
della fognatura curerà l'istruttoria delle singole domande sia sotto il profilo
del rispetto delle norme previste dal presente regolamento che di quelle del
regolamento edilizio acquisendo anche il parere dell'autorità sanitaria
competente, e nel caso di scarichi di acque reflue industriali, dell'’Ente
Gestore degli impianti di depurazione il conseguente provvedimento di
allacciamento.
L'istruttoria
della pratica dovrà risultare da apposito parere apposto su ogni singolo
allegato alla domanda.
Le spese che si rendessero necessarie per
effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari
per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione sono a carico del richiedente.
Nel caso di insediamenti produttivi verrà determinata in via provvisoria una
somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale
condizione di procedibilità della domanda; una volta completata l'istruttoria
esso dovrà provvedere alla liquidazione
definitiva delle spese sostenute.
3.10. 4 Rilascio
dell’autorizzazione all’allacciamento:
Per il
rilascio dell’autorizzazione all’allacciamento dovrà essere prodotta la
ricevuta relativa al pagamento delle spese
d’istruttoria ed ai diritti d’allaccio stabiliti dal Comune.
Nell’autorizzazione all’allaccio il Comune stabilisce:
i tempi d’esecuzione dei lavori
le caratteristiche dei materiali da impiegare
le specifiche tecniche dei manufatti
le caratteristiche dei ripristini
gli interventi di manutenzione programmata
3.10.5
Variazioni
Tutte
le variazioni che modifichino la struttura della rete di fognatura interna,
l'allacciamento, la qualità e/o la quantità delle acque scaricate dovrà essere
preventivamente autorizzata con la procedura dell'autorizzazione principale.
Dovrà
essere considerato nuovo insediamento produttivo quello che aumenta del 20% la
propria capacità produttiva.
3.11 SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
Nel presente paragrafo verranno esposte le
limitazioni sugli scarichi di acque reflue domestiche o quelli ad essi assimilati
come esposto nel par. 2.2. 3 .
3.11.1 Scarichi di acque reflue
domestiche:
Sono considerati scarichi domestici, quelli
provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi che diano origine
a scarichi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività
domestiche.
Questi scarichi sono sempre ammessi in fognatura nel rispetto delle
norme generali del presente regolamento.
3.11.2 Scarichi assimilati a
quelli di acque reflue domestiche:
Sono considerati scarichi assimilati alle acque
reflue domestiche i seguenti:
a)
provenienti
da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla
silvicoltura;
b)
provenienti
da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro
di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di
coltivazione del fondo per ogni 340 Kg. Di azoto presente negli effluenti di
allevamento prodotti per un anno da computare secondo le modalità di calcolo
stabilite alla tabella 6 dell’allegato 5.
Per gli allevamenti esistenti il nuovo criterio di assimilabilità si
applica a partire dal 13 giugno 2002;
c)
provenienti
da imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche
attività di trasformazione o di
valorizzazione della produzione agricola, inserita con
carattere di normalità e complementarietà funzionale nel
ciclo produttivo
aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi
esclusivamente
dall’attività di
coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d)
provenienti
da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico, si caratterizzino per una densità di
allevamento pari o inferiore a 1 Kg. per metro quadrato di specchio d’acqua o
in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al
minuto secondo;
e)
aventi
caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate
dalla normativa regionale;
3.11.3 Autorizzazione allo
scarico:
Gli scarichi in fognatura di acque reflue domestiche di cui al
precedente art.3.11.1 esistenti alla data di entrata in vigore del presente
articolo sono da considerarsi autorizzati a tempo indefinito a condizione di
rispettare le norme contenute nel presente regolamento.
Nuovi scarichi in fognatura di acque reflue domestiche di cui al
precedente art.3.11.1 devono ottenere l’autorizzazione all’allacciamento alla
fognatura di cui all’art. 3.10 che comporta l’autorizzazione allo scarico a
tempo indefinito a condizione di rispettare le prescrizioni contenute nel
decreto autorizzato nel presente Regolamento.
Gli
scarichi in fognatura d'insediamenti ed imprese assimilate alle acque reflue
domestiche di cui all’art. 3.11.2 devono chiedere l’autorizzazione allo scarico
secondo le modalità di cui al seguente art. 3.12 (Scarichi d'acque reflue
industriali).
Per gli scarichi in pubblica
fognatura da insediamenti previsti in piani di lottizzazione di tipo
residenziale o misto, deve essere richiesto - da parte dei Comune - un parere
preventivo di accettabilità all'Ente Gestore degli impianti di depurazione.
Tale parere deve essere acquisito anche in ordine ai piani di
lottizzazione per i quali il richiedente l'autorizzazione allo scarico ha indicato
un diverso recapito finale, al fine di verificare la possibilità di
allacciamento alle reti o ai collettori consortili.
I Comuni devono comunicare al
all'Ente Gestore degli impianti di depurazione semestralmente i nuovi
allacciamenti effettuati.
3.12 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
3.12.1
Criteri Generali:
Tutti gli scarichi di acque
reflue industriali e quelli assimilati ad acque reflue domestiche secondo la
definizione di cui al precedente art. 3.11.2 devono essere autorizzati;
L’autorizzazione viene
rilasciata al titolare dell’attività da cui si origina lo scarico.
La domanda d'autorizzazione
allo scarico è presentata al Comune, che provvede a dare risposta entro 90gg.
dalla ricezione della stessa;
L’autorizzazione è valida per
4 (quattro) anni dalla data del rilascio. Un’anno prima della scadenza ne deve
essere richiesto il rinnovo.
Lo scarico può essere
provvisoriamente mantenuto in funzione delle prevenzioni contenute nella
precedente autorizzazione, fino all’entrata in vigore del nuovo provvedimento,
se la domanda di rinnovo è stata inoltrata tempestivamente per gli scarichi
contenenti sostanze pericolose di cui all’art. 34 del D.Lg.vo 152/99 e succ.
mod. . Il rinnovo deve essere concesso
in modo espresso entro e non oltre 6 mesi dalla data di scadenza, trascorso
tale termine lo scarico dovrà cessare immediatamente;
Le spese occorrenti per
effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari
per l’istruttoria della domanda di autorizzazione , sono a carico del
richiedente. L’autorità competente determina, in via provvisoria, la somma che
il richiedente è tenuto a versare a titolo di deposito, quale condizione di
procedibilità della domanda. L’autorità stessa, completata l’istruttoria,
provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.
Per gli insediamenti, edifici
o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli
soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui
derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente
diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova
autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nell'ipotesi in cui lo scarico non
abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data
comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità
dello scarico con il corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si
rendessero eventualmente necessari.
3.12.2
Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali:
La domanda di autorizzazione
agli scarichi di acque reflue industriali deve essere accompagnata
dall’indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello
scarico, della quantità d’acqua prelevata nell’arco dell’anno solare, della
descrizione complessiva del sistema di scarico, ivi comprese le operazioni ad
esso funzionalmente connesse, del sistema di misurazione del flusso degli
scarichi, ove richiesto, nonché l’indicazione dei sistemi di depurazione
utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.
Nel caso di scarichi di
sostanze di cui alla tabella 3/A dell’allegato 5 del D.Lg.vo 152/99 e succ.
mod. derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, la domanda
di cui al comma 1 deve altresì indicare:
a)
la
capacità di produzione del singolo
stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero l’utilizzazione
delle sostanze della medesima tabella
ovvero alla presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di
produzione deve essere indicata con
riferimento alla massima capacità oraria
moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per
il n. massimo di giorni lavorativi;
b)
il
fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.
3.12.3
Limiti di emissione:
Sono ammessi in fognatura gli
scarichi d'acque reflue industriali secondo i limiti di emissione prescritti
dall’Ente gestore degli impianti di depurazione in base alle caratteristiche
dei medesimi ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli
scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell’art. 28 commi 1 e 2 del
D.Lg.vo 152/99 e succ. mod..
E’ comunque fissata
l’inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tab. 3/A del
D.Lg.vo 152/99 e succ. mod. e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2
della tab. 5 dell’allegato 5, alla tab. 3 del predetto D.Lg.vo 152/99 e
succ.mod. .
3.12.4
Prescrizioni generali:
Il Comune, all’atto del rilascio
dell’autorizzazione allo scarico dovrà prescrivere:
i limiti di emissione di sostanze inquinanti presenti nelle acque
reflue;
i limiti quantitativi
espressi come portata media max e portata istantanea massima;
I limiti d'accettabilità non
debbono essere conseguiti mediante diluizione né con acque prelevate per questo
scopo, né con acque di raffreddamento o lavaggio;
Che questi scarichi dovranno
essere convogliati alla fognatura attraverso reti separate, e che sia presente
su ogni tubazione un apposito pozzetto d'ispezione e prelievo;
Le condizioni per lo
smaltimento delle acque di prima pioggia e lavaggio;
Nell’autorizzazione verrà
inoltre esposto il n. dei prelievi e delle analisi di controllo che dovranno
essere effettuati ogni anno le cui spese saranno a carico del titolare dello
scarico.
3.13 TRATTAMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE
Il
Gestore del servizio di depurazione può accettare negli impianti con caratteristiche
e capacità depurative adeguate, i seguenti rifiuti liquidi purchè provenienti
dal medesimo ambito ottimale di cui alla legge 36/94:
a)
rifiuti
costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo
scarico
in fognatura;
b)
rifiuti
costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di
trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del comma 4 dell'art.
27 del D.Lg.vo 152/99 e succ. mod.
c)
materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria
nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue
urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente o
economicamente irrealizzabili.
4.1 Competenze:
Al
fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente
regolamento, i dipendenti della SISAM SPA sono autorizzati ad effettuare i controlli
di cui ai commi successi, dopo essersi qualificati mediante apposito tesserino
rilasciato dall'azienda .
Ai sensi dell'art. art.49 del D.Lg.vo
152/99, detto personale provvede al controllo dei complessi civili e produttivi
allacciati alla fognatura pubblica - ivi compresi quelli assimilati agli
insediamenti abitativi, - sulla base di programmi mirati ai fini gestionali e
di manutenzione, per il compimento di accertamenti fiscali in materia
tariffaria, e per la verifica quantitativa degli scarichi, allo scopo di
assicurare l'adeguamento degli effluenti fognari ai limiti di accettabilità.
Questi tecnici aziendali addetti ai
controlli, assumono la qualifica di personale incaricato di un pubblico
servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 cod. penale, e sono
abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro
dell'insediamento produttivo o civile, alla presenza dei titolari dello scarico
o di persona all'uopo delegata, ad accedere liberamente a tutti i reparti o
locali in cui si svolge il ciclo produttivo, al fine di verificare la natura e
l'inaccettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di
pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e
razionale uso dell'acqua e, più in generale, l'osservanza delle norme e
prescrizioni del D.Lg.vo 152/99 e succ. mod. del presente regolamento.
I controlli in oggetto riguardano, fra
l'altro, la rilevazione del consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal
pubblico acquedotto; la natura delle materie prime lavorate, le fasi di
lavorazione e, se del caso, lo scarico dell'insediamento tramite un prelievo
significativo ai fini tariffari secondo le disposizioni del presente
regolamento. Tale prelievo, sarà suddiviso in tre campioni sigillati, uno dei
quali verrà consegnato all'utente ed un secondo trattenuto presso i laboratori
della SISAM SPA per eventuali revisioni. L'analisi del campione deve essere
effettuata secondo le metodiche previste dalla legge.
Durante le descritte operazioni di
controllo verrà, inoltre, assunta ogni informazione relativa all'avvenuta
denuncia e/o autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura ed acquisiti i
dati necessari all'eventuale aggiornamento del catasto degli scarichi.
Qualora il controllo sia compiuto ai
soli fini gestionali, il prelievo potrà consistere in un solo campione anche
non sigillato.
Nel caso di prelievi ai fini fiscali, ai
sensi del precedente comma quarto, ultima parte, gli esiti analitici saranno
comunicati al titolare dell'insediamento interessato, mediante lettera
ordinaria. Di tutte le operazioni effettuate durante l'attività di controllo
sarà redatto apposito verbale da consegnare, in copia, al titolare dello
scarico. Contestualmente a tale consegna verrà comunicata la data
dell'esecuzione dell'analisi, affinché il titolare dello scarico possa
presenziarvi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.
La SISAM SPA ha sempre facoltà di
richiedere, con istanza documentata e motivata, di effettuare controlli
specifici qualora dagli accertamenti compiuti dai propri tecnici emerga il
pericolo di possibili disfunzioni degli impianti consortili di depurazione - ovvero la difficoltà di smaltire il
carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposti dalle
legge agli effluenti delle pubbliche fognature.
Ferma restando l'attività di vigilanza e
controllo di prevenzione e repressione dell'A.S.L., il personale della SISAM
SPA addetto al controllo è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria o ad
altra Autorità che a quella sia obbligata di riferire, qualsiasi reato di cui
abbia avuto notizia nell'esercizio od a causa del proprio servizio,
nell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 362 codice penale.
5 - Sanzioni
5.1
Inosservanza delle prescrizioni:
Ferma restando l'applicazione delle norme
sanzionatorie, in caso d'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione
allo scarico o dei divieti del presente regolamento, il Comune procede secondo la
gravità dell'infrazione :
a)
alla
diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le
irregolarità;
b)
alla
diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato,
ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute e per l'ambiente;
c)
alla
revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni
imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano
situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
5.2
Le violazioni al presente regolamento
verranno sanzionate secondo quanto previsto dall' art. 54 e 59 del D.Lg.vo
152/99 e succ. mod. .
6.0
RINVIO ALLA
LEGGE
Per
quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme del
D.Lg.vo 152/99 ed alla Legge Regionale 62/85 e successive modificazioni e
integrazioni nonché al Regolamento Locale d'Igiene.
7- Disposizioni
Finanziarie
7.1
Tariffe:
Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento,
la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto decadenti dalle superfici e
dai fabbricati privati e pubblici, ivi opifici industriali, a qualunque uso
adibiti, è dovuto al Comune o alla società di gestione di cui il Comune fa
parte in qualità di socio, il pagamento di un'apposita tariffa, ai sensi
dell'art. 14 della legge 36/94 e successive modifiche ed integrazioni.
In base alla concessione rilasciata dal
Comune alla SISAM SPA, spetta ad essa, l'imposizione e la riscossione di tutte
le tariffe dovute per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e
scarico delle acque di rifiuto recapitanti nella pubblica fognatura e
convogliate al depuratore consortile, secondo le disposizioni di legge vigenti.
7.2 Tariffa per le acque provenienti da
insediamenti civili:
Per i servizi di cui all'art. precedente,
relativamente a scarichi da insediamenti civili è dovuta una tariffa formata
dalla somma di due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di
fognatura ed a quello di depurazione. La tariffa applicata è quella stabilita
in funzione delle disposizioni di legge vigenti.
Il canone per il servizio di depurazione si
applica anche quando nel Comune non sia in funzione l'impianto di depurazione
centralizzato o lo stesso non provvede alla depurazione di tutte le acque
provenienti da insediamenti civili, ai sensi dell'art. 14 della Legge 36/94.
7.3 Tariffe per le acque provenienti da
insediamenti produttivi:
Per i servizi di allontanamento e
depurazione, relativamente a scarichi da insediamenti produttivi, è dovuta una
somma calcolata sulla base di apposita tariffa commisurata alla quantità e
qualità delle acque scaricate.
Il canone viene determinato annualmente
tramite la formula tipo predisposta dalla Regione Lombardia. La SISAM SPA
provvede, entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, a
stabilire la tariffa da applicare, sulla base delle Delibere Regionali di cui
al comma precedente.
7.4 Tariffa per i conferimenti - a mezzo
autobotte - a pozzetti attrezzati o ad impianti di depurazione:
Per tale servizio è dovuta una tariffa commisurata alle qualità e
quantità dei liquami conferiti. La tariffa viene determinata annualmente
tramite formula tipo predisposta dalla SISAM SPA sulla base dei valori parametrici
di cui all'art. precedente.
Nel caso di conferimenti continuativi è
possibile fissare, nell'ambito della convenzione, una tariffa a carattere
forfettario da stabilirsi sulla base della qualità media dei liquami da
conferirsi.
I conferimenti a mezzo autobotte a pozzetti
attrezzati dovranno essere regolamente autorizzati dal Comune di Ceresara
previo parere della società gestore del servizio (SISAM spa).
7.5 Determinazione della tariffa:
La parte quantitativa della tariffa viene determinata
per gli scarichi domestici secondo criteri forfettari stabiliti dall'Ente
Gestore e comunicati annualmente ai Comuni; per gli scarichi industriali ,
secondo i quantitativi rilevati e criteri forfettari stabiliti
nell'autorizzazione allo scarico.
.

8.2 ALLACCIAMENTO PRIVATO TIPO ESTERNO

9
- MODULISTICA
|
|
ZONE
SERVITE DA
|
FOGNATURA
|
|
|
DOCUMENTAZIONE
DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO
|
DOCUMENTAZIONE
DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
|
|
SCARICHI DI ACQUE REFLUE
DOMESTICHE
|
Domanda di allaccio alla fognatura comunale( Modello A )
Questionario sulle
caratteristiche dell'insediamento ( A1 )
Questionario A2
|
|
|
SCARICHI ASSIMILATI AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE
|
Modello B
Questionario
B1/C1
|
Domanda autorizzazione allo scarico,
Modello D
Relazione sulle caratteristiche dello scarico e dell'attività che lo
origina
|
|
SCARICHI DI ACQUE REFLUE
INDUSTRIALI
|
Modello C
Questionario B1/C1
|
Domanda autorizzazione allo scarico,
Modello E
Questionario E2
Questionario E3
|
Modello - A -
Al Responsabile del Servizio
competente
Comune di………………….
Oggetto: Domanda di
allaccio alla fognatura comunale di scarichi di acque
reflue domestiche
Il sottoscritto/a…………………………………………………………………………….
nato a………………………………. il ……………… residente in ……………….…….
via…………………………………. n°……….. cod.f......………………………………..
CHIEDE
che venga effettuato l'allaccio alla fognatura comunale e venga
autorizzato
lo scarico delle acque di rifiuto dall'immobile sito in …………………………………….
via ………………………………………… n°…… NCU
foglio …………. n° ………..
DICHIARO
di essere a conoscenza della normativa comunale che
regola lo scarico delle acque di rifiuto.
lì …………………
In Fede
……………………………
Questionario - A1 -
01 Causale: 01.1 nuovo scarico r
01.02 variazione r
02 Proprietà immobile:
02.1Cognome……………………………… 02.2 Nome…………………………………
02.3 residente in …………………………..
02.4 via ……………………………………
02.5 n° …….…. 02.6 Cod.f.
…………………………………………………………..
03 Immobile:
03.1 località…………………………… 03.2 via…………………………………………
03.3 n°………. 03.4 Foglio
………… 03.5 Particella …………………………………
04 Tipologia dell'insediamento:
costruzione: 04.1 nuova
r 04.2 ristrutturazione r 04.3 esistente r
04.4 l'insediamento (o parte) è adibito adattività lavorative r
04.5 volume dell'immobile (mc.)
………………………..
04.6 unità abitative presenti nell'insediamento ……….. volume (mc.) ………….
04.7 unità a destinazione diversa da abitazione ………. volume (mc.) ………….
Approvvigionamento
idrico : 04.8 Acquedotto
Comunale r
04.9 Pozzo privato r
0.5 Tipologia dell'insediamento:
Recapito
previsto per le acque bianche e nere:
05.1 fognatura r 05.2 corso d'acqua superficiale r 05.3 subirrigazione r
05.4 pozzo assorbente r 05.5 subirrigazione drenata r
Recapito
previsto per le acque meteoriche:
05.6 fognatura r 05.7 corso d'acqua Superficiale r 05.8suolo r
lì ………………… Firma
………………………..
Note:
La domanda d'allacciamento deve essere compilata in ogni sua parte ed
essere corredata dalla seguente documentazione:
Particolare della carta delle zone servite da
fognatura e dalla carta dei corsi d'acqua superficiali, con indicazione
dell'insediamento oggetto della domanda.
Planimetria della proprietà scala 1:500.
Pianta degli scarichi con il tracciato delle reti (
linea Rossa-acque nere/Blu-acque bianche); il diametro dei tubi, la loro
pendenza, i pozzetti di ispezione, i sifoni, i dettagli e le quote di
immissione nella fognatura pubblica (scala 1:100).
Rilievi dettagli degli eventuali impianti di
sollevamento (scala 1:100)
Questionario A2
01 Causale: 01.1 nuova utenza r 01.2 variazioni r 01.3 cessazione r
02 Titolare Utenza:
02.1 Cognome…………………………………02.2
Nome……………………………...
02.3 residente in …………………………. 02.4 via……………………………………...
02.5 n° ………….. 02.6 cod.f.
…………………………………………………………...
03 Immobile:
03.1 località ……………….. 03.2 via …………………….……………. 03.3 n° ………
03.4 Foglio ………….. 03.5
Particella…………….. 03.6 N° Aut.Scar.
……….
04 Tipologia dell'insediamento:
|
|
PARAMETRI
|
|
Case
Collett. - Osped. - Case di cura etc.
|
Letti n.
|
|
Attività
Artigianali
|
Addetti
|
|
Uffici -
Banche
|
Addetti
|
|
Bar -
Gelaterie
|
Fisso
|
|
Ristoranti e
Simili
|
Superf. dei
locali di ristorazione
|
|
Macellerie -
Pescherie - Verdura -
|
Superf. dei
locali
|
|
Parrucchieri
- Centri Estetici -
|
Idem
|
|
Negozi al
Dettaglio
|
Addetti
|
|
Aree commerciali
con la superf .> 300 mq
|
Addetti
|
|
Hotel -
Alberghi -
|
Superf. dei
locali di ristoraz. + camere
|
|
Locali di
Spettacolo e Ricreativi (privati)
|
Capacità
massima
|
|
Impianti
Sportivi
|
Presenze
giornaliere
|
|
Teatri -
Sale Cinematografiche
|
Capacità
massima
|
05 Approvvigionamento idrico: Acquedotto comunale r
Pozzo privato r
lì …………… Firma …………………………
Note:
La denuncia dello scarico deve essere compilata dall'utente del servizio
di fognatura comunale in ogni sua parte. Qualsiasi variazione dei dati
dichiarati, deve essere comunicata entro 1 mese alla SISAM SPA, in p.zza
Martiri d/liberazione 26/a2, a Castel Goffredo ( Mn ) - Tel. 0376/771869.
Modello - B -
Al Responsabile del servizio
competente
Comune
di ……………
Oggetto: Domanda di
allaccio alla fognatura comunale di
insediamenti da cui si
origineranno
scarichi assimilati ad acque reflue domestiche
Il
sottoscritto/a…………………………………………………………………………….
nato a ……………………………. il …………..
residente in …………………………..
via ……………………………………… n° ………
cod.f.…………………………….
CHIEDE
che venga autorizzato l'allaccio alla fognatura comunale di un
insediamento del quale si origineranno scarichi di acque reflue assimilabili a
quelle domestiche, sito in …………… via ……………………………….
n° ………… NCU foglio ………………. n° …………….
DICHIARO
di essere a conoscenza della normativa comunale che
regola lo scarico delle acque di
rifiuto ed in particolare dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione allo
scarico prima di attivare qualsiasi scarico in fognatura.
lì …………… In fede
……………………………..
Modello - C -
Al Responsabile del Servizio
competente del
Comune di ………………...
Oggetto : Domanda di
allaccio alla fognatura comunale scarichi
di acque reflue
industriali
Il
Sottoscritto/a…………………………………………………………………………….
nato a …………………………………. il …………..
residente…………………………
via ………………………………………..
n°……….. cod.f.……………………..……..
CHIEDE
che venga autorizzato l'allaccio
alla fognatura comunale dell'immobile
sito in ………………………………via……………………………………. n° ……….
NCU foglio …………… n° ……….., dal
quale si origineranno scarichi industriali,
DICHIARO
di essere a conoscenza della normativa comunale che
regola lo scarico delle acque di rifiuto ed in particolare dell'obbligo di richiedere
l'autorizzazione allo scarico prima di attivare qualsiasi scarico in fognatura.
lì …………..
In fede …………………………..
Questionario B1/C1
01 Causale: 01.1 nuovo scarico r 01.2 variazione r
02 Proprietà dell'immobile:
02.1 Cognome/Ditta………………………………. 02.2 Nome………………………….
02.3 residente (sede in)………………….………… 02.4 via ……………………………
02.5 n°…………. 02.6 cod.f.,(P.Iva) …………………………………………………...
03 Immobile:
03.1 località ………………………………… 03.2 via …………………………………..
03.3 n°………… 03.4 Foglio………. 03.5 Particella ……………………... …………..
04 Tipologia dell'insediamento:
costruzione: 04.1 nuova r 04.2 ristrutturazione r 04.3 esistente r
04.4 autorizzazione dell'allaccio: n°.…………
del ………………
04.5 autorizz. provvisoria allo scarico n°………….. del ………………
04.6 l'insediamento ha superficie scoperte scolanti di estensione >
2.000 mq. r
04.7 l'insediamento è munito di
separatori di 1a pioggia r
04.8 volume dell'immobile
(mc) ……………………….
04.9 unità abitative presenti nell'insediamento: ……….. - volume (mc) …………..
04.10 unità a destinazione diversa da abitazione: ………...
- volume (mc) …………..
04.11 approvvigionamento idrico:
Acquedotto comunale
. r
Pozzo
privato
r
05 Tipologia dello scarico:
Recapito per
le acque bianche, nere e di processo:
fognatura r - corso
d'acqua superficiale r - subirrigazione r
pozzo assorbente r - subirrigazione drenata r -
depuratore r
Recapito previsto per le acque meteoriche:
fognatura r - corso
d'acqua superficiale r - suolo
r
lì ……………. Firma …………………………
Note:
La domanda d'allacciamento deve essere compilata in ogni sua parte ed
essere corredata dalla seguente documentazione:
1. Particolare
della carta delle zone servite da fognatura e della carta dei corsi d'acqua
superficiali, con indicazioni dell'insediamento oggetto della domanda.
2. Planimetria
della proprietà scala 1:500
3. Pianta degli
scarichi, dalla quale risultino leggibili il tracciato delle reti ( linea
Rossa/acque nere - Blu/acque bianche - Verde/acque di processo - Gialla/acque
di prima pioggia - Marrone/acque di raffreddamento -; il diametro dei tubi, la
loro pendenza, i pozzetti di ispezione, le vasche di prima pioggia, i sifoni, i
dettagli e le quote d'immissione nella fognatura pubblica (scala 1:100).
4. Rilievi
dettagliati degli eventuali impianti di sollevamento.
Modello D
Al Responsabile del
Servizio
competente del
Comune di …………………
Oggetto:
Richiesta di autorizzazione a scaricare in fognatura comunale scarichi
di acque
reflue assimilate alle domestiche
Il
sottoscritto/a…………………………………………………………………………….
nato a ……………………………… il …………
residente in…………………………..
via ………………………………………… n°
………cod.fis. ……………………….…
In qualità di legale
rappresentante della Ditta …………………………….………………
P.iva ………………………………………….,
CHIEDE
che venga autorizzato lo scarico
nella fognatura comunale delle acque di rifiuto
provenienti dall'immobile sito in
…………………………………………………………
via ………………………………… n° ……….. NCU
foglio …………. n° ………..,
DICHIARO
di essere a conoscenza della normativa comunale che
regola lo scarico delle acque di rifiuto.
lì …………… In fede ……………………..
Modello E
Al Responsabile del
Servizio
competente del
Comune di …………………
Oggetto:
Richiesta di autorizzazione a scaricare in fognatura comunale scarichi
di acque
reflue industriali
Il sottoscritto/a
…………………………………………………………….……………...
nato a ………………………… il ……………
residente in …………………………….
via ……………………………………….. n°……..
cod.fis. …………………………….
In qualità di legale
rappresentante della Ditta …………………………….………………
con sede in ……………………….. via ………………………………………. n° ……..
P.iva ………………………………………. ,
CHIEDE
che venga autorizzato lo scarico
nella fognatura comunale delle acque di rifiuto
provenienti dall'immobile sito in
…………………………………………….
via ……………………………………. n°…….. NCU
foglio ………… n° ………… ,
DICHIARO
di essere a conoscenza della normativa comunale che
regola lo scarico delle acque di rifiuto ed in particolare delle limitazioni
previste per gli scarichi delle attività produttive.
lì …………… In
fede ………………………..
Questionario E2
Causale: nuova utenza r
variazione r cessazione r
Responsabile
Utenza:
Cognome …………………………………….. Nome
…………………………………...
residente in ……………………………… via
………………………………... n° …….
Ditta …………………………………….. sede in ………………………………………
via ……………………………………….. n°
………. P.iva ……………………………
Cod. Istat …………. …
Attività svolta ………………………………………………...
Immobile:
località …………………………….via
…………………………………….. n° …….….
Foglio ………….. Particella
………………… N° Aut. Scar. …………………………..
Caratteristiche
dello scarico:
|
PROVENIENZA
|
QUANTITA'
MEDIE
GIORNALIERE
( MC )
|
QUANTITA'
TOTALE ANNUA
( MC )
|
DURATA DELLO
SCARICO
( ORE/GIORNO
)
|
PORTATA DI
PUNTA
(LT./SECONDO
)
|
|
Servizi Igienici, mense,
abitazioni
|
|
|
|
|
|
Acque di Processo
|
|
|
|
|
|
Acque di
Raffreddamento
|
|
|
|
|
|
Acque di prima pioggia
|
|
|
|
|
Gli scarichi contengono sostanze di cui alla
tabella 3/A dell'allegato
5 D.Lg.vo
152/99.
Approvvigionamento
Idrico: Acquedotto comunale r
Pozzo privato r
lì ………… Firma ……………………………..
Note:
Il questionario va compilato in ogni sua parte, allegando documentazione
tecnica sufficiente alla caratterizzazione: del processo industriale che
origina lo scarico, delle modalità dello scarico
(continuo-discontinuo-occasionale), delle sostanze presenti (tipo e
concentrazione), delle caratteristiche chimico fisiche principali
(temp.-Ph-durezza-colore-odori-ecc.) e delle eventuali presenze di batteri,
virus e altri componenti microbiologiche.
Questionario E 3
( Scarichi
Pericolosi )
Causale: nuova utenza r variazione r cessazione r
Responsabile
utenza:
Cognome……………………………………….. Nome …………………………………
residente in ……………………………… via ……………………………….. n°………
Ditta………………………………………………………………………………………
sede in ……………………………… via
…………………………………… n° ……...
P.Iva ………………………………………….,
Immobile:
località………………………………. via …………………………………….n°………
Foglio………………..Particella …………………….. N°Aut.Scar. ……………………
r La Ditta richiedente che
produce e/o trasforma e/o utilizza sostanze
nell'elenco sottostante, considerate pericolose ai fini della tutela
dell'ambiente, deve attenersi ai limiti fissati per legge dall'Ente Gestore,
secondo le norme richiamate dal D.Lg.vo 152/99
(
Tabella 3/A ).
Tabella 3/A
|
Settore produttivo
|
Capacità Produttiva
|
mensile
|
Giornaliera
( * )
|
|
|
|
|
|
|
Estrazione dello zinco,
raffinazione del piombo e dello zinco, industria dei metalli non ferrosi e
del cadmio metallico
|
|
|
|
|
Fabbricazione dei
composti del cadmio
|
Kg. di cadmio trattato
|
|
|
|
Produzione di pigmenti
|
Kg. di cadmio trattato
|
|
|
|
Fabbricazione di
stabilizzanti
|
Kg. di cadmio trattato
|
|
|
|
Fabbricazione di
batterie primarie e secondarie
|
Kg. di cadmio trattato
|
|
|
|
Galvanostegia
|
Kg. di cadmio trattato
|
|
|
|
Mercurio (settore dell’elettrolisi dei cloruri alcalini)
|
|
Salamoia riciclata - da
applicare all’Hg presente negli effluenti provenienti dall’unità di
produzione del cloro
|
t. di capacità produttiva di cloro
|
|
|
|
Salamoia riciclata - da
applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti
Hg provenienti dall’area dello stabilimento industriale.
|
t. di capacità produttiva di cloro
|
|
|
|
Salamoia a perdere - da
applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti
Hg provenienti dall’area dello stabilimento industriale.
|
t. di capacità produttiva di cloro
|
|
|
|
Mercurio (settori diversi da quello dell’elettrolisi dei
cloruri alcalini)
|
|
Aziende che impiegano
catalizzatori all’Hg per la produzione di cloruro di vinile
|
t. di capacità produttiva di CVM
|
|
|
|
Aziende che impiegano
catalizzatori all’Hg per altre produzioni
|
Kg. di mercurio trattato
|
|
|
|
Fabbricazione dei
catalizzatori contenenti Hg utilizzati per la produzione di CVM
|
Kg. di mercurio trattato
|
|
|
|
Fabbricazione dei
composti organici ed inorganici del mercurio
|
Kg. di mercurio trattato
|
|
|
|
Fabbricazione di
batterie primarie contenenti Hg
|
Kg. di mercurio trattato
|
|
|
|
Industrie dei metallli
non ferrosi
Stabilimenti
di ricupero del mercurio
- Estrazione e
raffinazione di metalli non ferrosi
|
|
|
|
|
Stabilimenti di
trattamento dei rifiuti tossici contenenti mercurio
|
|
|
|
|
Esaclorocicloesano (HCH)
|
|
Produzione HCH
|
t. di capacità produutiva di HCH
|
|
|
|
Estrazione lindano
|
t. di capacità produutiva di HCH
|
|
|
|
Produzione ed
estrazione lindano
|
t. di capacità produutiva di HCH
|
|
|
Segue tabella 3/A
|
DDT
|
|
Produzione DDT compresa
la formulazione sul posto di DDT
|
t. di sostanze prodotte, trattate e utilizzate
|
|
|
Pentaclorofenolo (PCP)
|
|
Produzione del PCP Na
idrolisi dell’esaclorobenzene
|
t. di capacità produttiva e di utilizzazione
|
|
|
|
Aldrin, dieldrin, endrin,
isodrin
|
|
Produzione e
formulazione di: Aldrin e/ o
dieldrin e/o endrin e/o isoldrin
|
t. di capacità produttiva e di utilizzazione
|
|
|
|
Produzione e
trattamento di HCB
|
|
|
|
|
Esaclorobenzene (HCB)
|
|
Produzione di
percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCl4)
mediante perclorurazione
|
g. HCB / t. di capacità produttiva totale di PER + CCI4
|
|
|
|
Produzione di tricloroetilene e/o
percloetilene con altri procedimenti
|
|
|
|
|
Esaclorobutadiene
|
|
Produzione di
percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCl4)
mediante perclorurazione
|
g. HCBD / t. di capacità produttiva totale di
PER + CCI4
|
|
|
|
Produzione di
tricloroetilene e/o di percloroetilene mediante altri procedimenti
|
|
|
|
|
Cloroformio
|
|
Produzione clorometani
del metanolo o da combinazione di metanolo e metano
|
t. di capacità produttiva
|
|
|
|
Produzione clorometani
mediante clorurazione del metano
|
t. di capacità produttiva
|
|
|
|
Tetracloruro di carbonio
|
|
Produzione di
tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione – procedimento con lavaggio
|
t. di capacità produttiva CCI4 e di percloroetilene
|
|
|
|
Produzione di
tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione – procedimento senza
lavaggio
|
t. di capacità produttiva CCI4 e di percloroetilene
|
|
|
|
Produzione di
clorometani mediante clorurazione del metano (compresa la clorolisi sotto
pressione a partire dal metanolo.
|
|
|
|
|
Produzione di
clorofluorocarburi
|
|
|
|
|
1,2 dicloroetano (EDC)
|
|
Unicamente produzione
1,2 dicloroetano
|
t.
|
|
|
|
Produzione 1,2
dicloroetano e trasformazione e/o utilizzazione nello stesso stabilimento
tranne che per l’utilizzazione nella produzione di scambiatori di calore
|
t.
|
|
|
|
Utilizzazione di EDC
per lo sgrassaggio dei metalli (in stabilimenti industriali diversi da quelli
del punto precedente
|
|
|
|
|
Trasformazione di 1,2
dicloetano in sostanze diverse dal cloruro di vinile
|
t.
|
|
|
|
Tricloroetilene
|
|
Produzione di
tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER)
|
t.
|
|
|
|
Utilizzazione TRI per
lo sgassaggio dei metalli
|
t.
|
|
|
|
Triclorobenzene (TCB)
|
|
produzione di TCB per
disidroclorazione e/o trasformazione di TCB
|
t.
|
|
|
|
produzione e
trasformazione di clorobenzeni mediante clorazione
|
t.
|
|
|
|
Percloroetilene (PER)
|
|
Produzione di
tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (procedimenti TRI-PER)
|
t.
|
|
|
|
Produzione di
tetracloruro di carbonio e di percloroetilene (procedimenti TETRA-PER)
|
t.
|
|
|
|
Utilizzazione di PER
per lo sgrassaggio metalli
|
|
|
|
|
Produzione di
clorofluorocarbonio
|
|
|
|
lì …………………..
il richiedente