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Comuni ambito SISAM

 

 

Provincia di Mantova

 

 

 

 

regolamento comunale:

- scarichi

- impianto fognario

- impianto di depurazione

 

 

 

 

 

 

SETTEBRE 2000

 

 

 

 

 

 Il Sindaco                         Il Segretario                         Il Tecnico Comunale

 

[F1] 1  -  GENERALITA'

         1.1  Attribuzioni della società Sisam s.p.a.:

La Società SISAM SPA, provvede alla gestione dell'intero ciclo di produzione e distribuzione dell'acqua per usi multipli, con progettazione e costruzione di nuovi impianti, controllo, trattamento e difesa delle risorse idriche nel territorio dei Comuni ad essa associati.

          Quale Società Intercomunale di cui all'art. 10 della legge 36/94, allestisce e conduce i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto nonché di smaltimento dei fanghi residui, nell'ambito dei comuni associati.

 

 

        1.2  Oggetto del regolamento:

 

Il presente regolamento ha per oggetto:

*   il procedimento di autorizzazione degli scarichi di qualsiasi tipo nelle pubbliche fognature;

*   il controllo dei complessi produttivi e civili allacciati alle fognature pubbliche, per quanto attiene alla accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, nonchè i controlli sui complessi di cui sopra per gli accertamenti in materia tariffaria;

*        le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fogna;

*        la disciplina dei conferimenti di liquami a mezzo di autobotti;

*     la gestione amministrativa dell'utenza.

     Per quanto attiene ai sopraelencati punti, esso si sostituisce ai precedenti regolamenti locali relativi alla stessa   

     materia che cessano, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.

 

 

     1.3   Scopo del regolamento:

 

Il presente regolamento intende stabilire una disciplina omogenea degli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature dei comuni consorziati e nei collettori consortili, nel rispetto della legislazione statale e regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali di cui all'art. 4 della delibera del Comitato interministeriale del 4 febbraio 1997 (in suppl. ord. All G.U. n.48 del 21 febbraio 1997), al fine di:

*   Tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione consortili;

*   Promuovere e favorire gli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature - in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua - al fine di consentire il loro massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e nell'adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse;

*   Raggiungere gli obiettivi di qualità previsti, del D.Lg.vo 152/99 e succ. mod. per gli scarichi terminali delle pubbliche fognature e gli indirizzi generali della Pianificazione Provinciale e Regionale.

 

 

1.4     Validità del regolamento:

 

Il presente regolamento trova il suo fondamento legale nel D.Lg.vo 152/99 e nell'art. 2 della legge Regionale 27 maggio 1985 n.62.

        Il presente è soggetto all'approvazione dei Consigli Comunali dei singoli comuni associati e ad inserirlo come parte integrante del locale Regolamento comunale igiene, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni.

Esso ha validità in tutto il territorio dei comuni associati.

 

 

1.5     Entrata in vigore:

 

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo aver ottenuto il parere favorevole degli organi di tutela e controllo e dopo essere stato affisso per 15 giorni consecutivi all'Albo Comunale  dei rispettivi Comuni ai sensi dell'art. 21 Legge 530/1947.

 

2- DEFINIZIONI

 

 

2.1   Acque reflue domestiche:

 

Acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

 

 

 

2.2    Acque reflue industriali:

 

Qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

 

 

 

2.3    Acque reflue assimilate a quelle domestiche:

 

Sono assimilate ad acque reflue domestiche le acque provenienti dalle attività elencate nel comma 7 dell'art. 28 del D.Lg.vo 152/99 e succ. mod.

 

Sono considerati scarichi assimilati alle acque reflue domestiche i seguenti:

a)       provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;

b)       provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo per ogni 340 Kg. Di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti per un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell’allegato 5. Per gli allevamenti esistenti il nuovo criterio di assimilabilità si applica a partire dal 13 giugno 2002;

c)       provenienti da imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola,  inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall’attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a  qualunque titolo la disponibilità;

d)       provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico, si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg. per metro  quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o  inferiore a 50 litri al minuto secondo;

e)       aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla  normativa regionale.

 

 

 

3        - SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

 

 

 

3.1     Generalità:

 

Ai fini del presente regolamento sono normate due situazioni:

1.        la realizzazione di un allacciamento alla rete fognaria;

2.        lo scarico in fognatura di acque reflue

                E' soggetta ad autorizzazione da parte del Comune la realizzazione di opere atte ad immettere acque reflue di qualsiasi provenienza nella fognatura o in condotte ad essa collegate ( come specificato al Cap. 3.10 ).

Tutti gli scarichi immessi in pubblica fognatura devono essere autorizzati ai sensi dell' art. 45 del D.Lg.vo 152/99.         

                 I titolari degli scarichi di acque reflue domestiche e quelle di acque industriali devono presentare la domanda d'autorizzazione allo scarico in fognatura al Comune.

In deroga al comma precedente, gli scarichi di acque reflue domestiche che abbiano origine da edifici residenziali, recapitati in reti fognarie, sono sempre ammessi nell’osservanza del presente regolamento.

 

 

3.2    Modificazioni dell'insediamento o del recapito dello scarico:

 

       Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preeesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista.

       Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore , può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

 

          3.3  OBBLIGHI E DIVIETI GENERALI  

 

 

      3.3.1  Obbligo di allacciamento alla fognatura:

 

Tutte le acque di scarico domestiche provenienti da edifici civili che siano posti ad una distanza inferiore a ml. 50 da un condotto della rete di  fognatura e comunque compresi nella zona servita da pubblica fognatura ( individuata da apposita planimetria redatta ai sensi dell'art. 2 L.R. 62/85), devono confluire a mezzo di apposita canalizzazione ed eventuale stazione di sollevamento, alla fognatura comunale.

 

      3.3.2   Divieto di scarico nelle zone servite da pubblica fognatura:

Nelle zone servite da pubblica fognatura è vietato scaricare direttamente o indirettamente in altra canalizzazione, in corpi d'acqua superficiali, sul suolo o nel sottosuolo. Salvo per quanto diversamente disposto per Legge ed in particolare dall'art.19 L.R. 62/85 in riferimento alle acque meteoriche. Per specifiche , documentate e gravi ragioni tecniche accertate con apposito verbale dall'Ufficio Tecnico Comunale che comprovi che non sia possibile l'immissione dello scarico in fognatura, è ammesso lo scarico effettuato in una delle altre maniere consentite dalla legge in considerazione della tipologia dell'insediamento.

 

      3.3.3   Divieto di manomissione e danneggiamento delle installazioni fognarie:

E' fatto espresso divieto di ingombrare, manomettere, danneggiare o distruggere le installazioni della rete fognaria o mettere in atto azioni o comportamenti che anche indirettamente causino danni all'impianto o alle canalizzazioni. Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti, conseguenti alle trasgressioni dalle presenti disposizioni, sono a carico del contravventore, senza pregiudizio per eventuali azioni civili, per il risarcimento di ulteriori danni, e penali. La riparazione viene effettuata sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale la liquidazione della spesa viene effettuata o direttamente dall'interessato che ne abbia preventivamente fatta espressa richiesta o dall'Ufficio Tecnico Comunale . L'interessato che volesse opporsi al rimborso dei danni ad esso attribuiti, nel termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della notifica di liquidazione sottoscritta dal Sindaco deve far pervenire le sue osservazioni od eccezioni con apposito scritto all'Amministrazione Comunale, la quale sentito il parere dell'Ufficio Tecnico la può confermare e rendere definitiva.

 

 

 

 

 

 

        3.3.4  Divieto di immissione di scarichi non autorizzati o altre acque:

E' fatto espresso divieto di immettere nelle fognature scarichi non autorizzati o che per modifica della tipologia o delle quantità scaricate differiscano sostanzialmente dalle caratteristiche approvate.E' fatto inoltre divieto di immettere anche occasionalmente, senza previa autorizzazione, acque di superficie o di falda.I responsabili di tali violazioni oltre le sanzioni di legge, qualora risultassero danni alle strutture o agli impianti delle fognature o di depurazione, o altresì

fossero causa di malfunzionamenti (anche nei processi biologici di depurazione), verranno chiamati ad un risarcimento nei termini previsti dal par.3.3.3.

 

 

 

3.3.5  Depurazione:

La depurazione delle acque di rifiuto avviene tramite impianti comunali o sovracomunali; per  documentate e particolari situazioni il Comune con apposita deliberazione può ammettere una depurazione privata di singoli scarichi.

 

 

 

3.3.6  Obbligo di fornire i dati:

I proprietari degli insediamenti siti nel territorio del Comune sono obbligati a fornire all'Amministrazione Comunale e all’Ente gestore degli Impianti tutte le informazioni atte ad individuare la tipologia e le caratteristiche degli scarichi. Qualora i proprietari interessati non forniscano le indicazioni richieste , il Comune provvederà direttamente alla ricerca, con esonero di responsabilità derivanti da danni subiti dall'edificio, ed addebitando le spese sostenute ai proprietari interessati.

 

 

     3.3.7  Facoltà di accesso e ispezione:

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di procedere in qualsiasi momento e con personale espressamente incaricato, ad effettuare ispezioni tecniche alle canalizzazioni ed agli impianti privati dall'origine primaria dello scarico fino alla sua confluenza nella pubblica conduttura, e al prelievo di campioni al fine di controllare che venga rispettato quanto previsto nel presente regolamento.

 

 

     3.3.8   Limitazioni volumetriche:

Per esigenze tecniche legate al buon funzionamento della rete fognaria nonché dell'impianto di depurazione, l'Amministrazione Comunale o l’Ente Gestore degli Impianti di depurazione possono imporre limitazioni volumetriche agli scarichi di insediamenti produttivi ed attività di servizio .Per le stesse esigenze tecniche possono essere imposti tempi ed orari di immissione tali da facilitare il funzionamento del complesso fognario.

 

 

 

     3.3.9   Obbligo di installazione del contatore:

 

Tutti gli scarichi di acque reflue industriali devono essere muniti di apparecchiature  atte a misurare e registrare le quantità di acque scaricate in fognatura.

La tipologia e le caratteristiche dei misuratori vengono specificati dal Comune all’atto del rilascio dell’autorizzazione allo scarico.

I costi per l’acquisto, l’installazione e la manutenzione dei misuratori sono a carico dei richiedenti così come i costi delle verifiche e dei rilievi periodici effettuati dal personale dell’ente gestore.

 

 

 

3.3.10  Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali:

I limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante 

diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

 

 

 

 3.3.11  Scarichi tassativamente vietati:

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dai successivi articoli, è tassativamente vietato 

scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione, per i

manufatti fognari e per l’impianto di depurazione comunale.

 

Segue-

 

 

 

 

In particolare è vietato lo scarico di:

     a)  benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide,  gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di espiosività o infiammabilità  

          nel  sistema fognario;

b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare

     emulsioni stabili con l'acqua;

c)  sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di 

     carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc...

d)  sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le 

     persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento dei processo 

     depuratìvo degli scarichi;

   e)  reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di 

         pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;

f)      reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque  contenenti sostanze che, a  temperatura compresa fra i 10 e i 38°C, possono precipitare,  

        solidificare o divenire gelatinose;

g)       ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici od industriali;

h)    reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;

i)      reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento.

L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Comune e della SISAM, 

   dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 dei codice civile, ferme restando le sanzioni penali ed 

   amministrative previste nel presente regolamento.

 

 

 

3.3.12  Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari:

Gli scarichi degli insediamenti civili adibiti ad attività sanitaria, che recapitano in pubblica fognatura, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità, devono essere sottoposti - in ogni caso - al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall'attivazione se non ancora allacciati alla fognatura, ed entro un anno dall'entrata in vigore dei presente regolamento, se già allacciati.

Il trattamento di disinfezione deve essere tale da non pregiudicare il corretto funzionamento dell’impianto di depurazione comunale

 

3.4  PRESCRIZIONI TECNICHE

 

3.4.1  Generalità:

 

Il presente titolo regolamenta,  gli allacciamenti degli scarichi alla fognatura comunale ed ai collettori fognari consortili, nonchè, in particolare, le modalità di esecuzione dei lavori e le relative procedure cui sono tenuti i singoli  utenti.

 

 

3.4.2  Allacciamento di fognature pubbliche ai collettori consortili:

 

Per gli allacciamenti di fognature comunali esistenti ad un collettore consortiie o, comunque, ad un reticolo fognario afferente ad un impianto centralizzato di depurazione gestito dal SISAM., il Comune deve trasmettere al SISAM la richiesta di parere, corredata dal progetto di massima e dalle altre informazioni necessarie.  L'allacciamento potrà essere realizzato solo dopo il rilascio di tale parere e secondo le modalità e le prescrizioni dell'azienda.

   La medesima procedura dovrà essere seguita nel caso di potenziamenti od estendimenti delle reti fognarie comunali.

 

 

 

 

 

3.4.3  Allacciamenti di scarichi da insediamenti civili e produttivi:

 

I lavori relativi all'allacciamento di scarichi in pubblica fognatura, autorizzati secondo le modalità di cui al presente regolamento, devono essere eseguiti sotto il diretto controllo dell'ufficio tecnico comunale per le fognature comunali e degli uffici tecnici SISAM per i collettori consortili.

Tutte le opere fognarie da eseguirsi in sede stradale o in altro spazio pubblico o equiparabile, sia di costruzione che di manutenzione, per gli scarichi di qualsiasi genere, sono compiute esclusivamente dal Comune o dal SISAM secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Le predette opere potranno essere eseguite, in via del tutto eccezionale, dall'interessato in base ad apposita autorizzazione quando il Comune, a suo giudizio, abbia ricevuto le necessarie garanzie per una perfetta esecuzione dell'allacciamento in ogni sua parte.

Per l'immissione nelle condotte di fognatura dotate di imbocchi predisposti si potrà usufruire solamente di tali imbocchi mentre, ove i medesimi non siano stati previsti, gli uffici tecnici preposti al controllo dei lavori indicheranno il punto di immissione.

Il diametro della condotta privata non dovrà eccedere il diametro degli imbocchi predisposti, ove previsti, e dovrà essere indicato dagli uffici tecnici di cui sopra in assenza di tali imbocchi.

I fognoli di allacciamento alla fognatura in sede stradale dovranno avere esclusivamente andamento rettilineo e, per quanto possibile, perpendicolare all'asse della fognatura stradale; gli eventuali cambiamenti di direzione dovranno essere esclusivamente realizzati con pezzi speciali curvilinei.

Il SISAM ed il Comune non risponderanno dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori o della fognatura comunale e pertanto l'utente dovrà realizzare, se dei caso, dispositivo atti ad evitare tali allagamenti.

L'allacciamento sarà realizzato a cura e spese della parte interessata, la quale resterà unica responsabile nei confronti del SISAM e di terzi per qualsiasi danno che possa derivare a persone o a cose o durante l'esecuzione dei lavori.

Restano a carico della stessa parte interessata tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione dell'allacciamento, come i permessi per la occupazione di sedi stradali o di suolo pubblico o privato, nonchè i provvedimenti relativi alla salvaguardia degli altri servizi che interferiscono con i lavori e tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei traffico.

Nel caso di costruzione o di ripristino di fognature stradali il SISAM o il Comune possono provvedere all'esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli allacciamenti privati non idonei.  Gli oneri di tali lavori sono a carico dell'utente.

L'allacciamento alla pubblica fognatura degli scarichi domestici dovrà essere munito, prima dell'innesto nella fognatura, di un sifone con esalatore a sezione agevolmente controllabile.

Per gli scarichidomestici ed industriali, l'allacciamento dovrà essere dotato, nel punto immediatamente a monte dell'immissione nella pubblica fognatura, di idoneo pozzetto di ispezione e prelievo campioni e misurazione di portata Tale pozzetto dovrà essere reso accessibile al personale del SISAM addetto ai controlli ed alle autorità competenti in materia di vigilanza ed ispezione.  Le opere di allacciamento di cui sopra dovranno essere realizzate secondo i disegni allegati.

   L'allaccio tra la rete interna e la pubblica fognatura dovrà essere dotato di idoneo pozzetto di ispezione ubicato entro la proprietà privata e di un sifone del tipo "Firenze" come da particolari costruttivi  allegati al presente regolamento. E’ facoltà del Tecnico Comunale o dell’Ente gestore impianti depurazione indicare, in fase di autorizzazione all’allaccio, modalità di collegamento diverse da quella standard.

 

 

 

3.4.4  Fognature interne alle proprietà private:

 

Le canalizzazioni internate per le acque nere o miste, che si trovano all'interno di proprietà private, non dovranno di norma essere collocate in aree edificate.  Esse saranno realizzate per tratti rettilinei raccordati nei punti di cambiamento di direzione e negli eventuali punti di innesto di altri fognoli tramite pozzetti di ispezione.

La manutenzione, riparazione e sostituzione delle opere sarà a carico dei richiedente sino al limite della sua proprietà ed a carico dei Comune o del SISAM dal limite della proprietà al collettore.

Le canalizzazioni dovranno essere costituite da tubi di materiale assolutamente impermeabile e resistente all’azione chimica e meccanica delle acque che li percorrono, con giunzioni a perfetta tenuta, idonee a resistere anche alle

eventuali pressioni che dovessero verificarsi, nella fognatura pubblica, per evenienza straordinarie; il diametro dei tubi deve essere sufficiente a garantire le portate previste, e la loro posa in opera a sufficiente profondità, con pendenza costante e regolare, non inferiore al 0.2% (due per mille) protetti da adeguato rivestimento.

Nel caso la canalizzazione interna dovesse risultare più bassa della fognatura, od avere una pendenza riferita al punto di immissione inferiore al 0.2%; il proprietario dovrà provvedere al sollevamento delle acque con apposita apparecchiatura meccanica, alloggiata in un pozzetto separato dal pozzetto di carico e munita di valvola di ritegno.

 

 

3.4.5  Prescrizioni particolari:

 

La conduttura d'allacciamento dovrà essere collocata in opera, su sottofondo in sabbia, ad una profondità di mt. 0,80 dalla quota del piano viabile o dei piano di campagna e posta ad una distanza dalle altre condutture o cavi dei servizi pubblici, già esistenti nel sottosuolo, tale da permettere gli eventuali lavori che gli enti o società interessate dovessero svolgere per la loro manutenzione o conservazione e che non possa comunque interferire in alcun modo con le opere esistenti.

I lavori, sia in sede stradale che in banchina, dovranno essere eseguiti per tratti successivi.  Ciascun tratto non potrà essere iniziato se prima non sarà provveduto al ripristino stradale lungo il tratto precedente.

E’ vietato interrompere od ostacolare gravemente il transito lungo le strade interessate restando proibito di formare nel piano viabile deposito di materiale, materie e attrezzi.

Tutti gli scavi, subito dopo la posa delle condotte, dovranno essere riempiti con sabbia e compattati.  Tale materiale sarà ben costipato, innaffiandolo all'occorrenza o usando tutte quelle cautele dettate dalla pratica atte ad evitare, in seguito, avvallamenti e deformazioni della sagoma stradale.

Per le strade bitumate, gli scavi dovranno essere riempiti con compattato, fino ad una quota inferiore di cm. 12 dal piano viabile; quindi dovrà essere eseguito uno strato bitumoso 15/30 e successivamente il conglomerato bituminoso 0/3 di cm. 2;

per le strade a mac-adam, il riempimento degli scavi dovrà essere fatto fino a quota stradale e saturato in superficie con polvere di frantoio;

per le strade pavimentate con masselli di granito o cubetti di porfido, gli scavi dovranno essere riempiti con compattato fino a 10 cm. dal piano di appoggio dei masselli o dei cubetti, quindi dovrà essere posta in opera immediatamente la pavimentazione con sottofondo di sabbia di frantoio;

in banchina, gli scavi devono essere riempiti con compattato ben costipato e saturato in superficie con polvere di frantoio, sopprimendo comunque eventuali ciottoli che dovessero essere di intralcio allo sfalcio dell'erba della banchina stessa;

in campagna, gli scavi dovranno essere riempiti, oltre che di sabbia per cm. 20 sopra il tubo stesso, dal terreno di risulta, sopprimendo gli eventuali ciottoli che dovessero essere di intralcio allo sfalcio dell'erba.

 

 

3.4.6  Aerazione della fognatura:

E' facoltà del Comune l'imporre al proprietario dei fabbricati interessati l'installazione, senza il diritto di indennizzi di canne di ventilazione della fognatura.

La collocazione di tali esalatori è concordata con l'Ufficio Tecnico Comunale.

 

 

3.4.7  Separazione delle condotte:

Tutti i nuovi insediamenti civili dovranno convogliare separatamente le acque bianche e le acque nere fino all'allacciamento della fognatura. Nel caso la fognatura attualmente in uso sia ad acque miste è ammesso il miscelamento delle due, ma solo immediatamente prima dell'allacciamento con la fognatura comunale e solo se le acque meteoriche non possano essere allontanate in modo diverso (sul suolo, acque superficiali).

Qualora il Comune sostituisse il sistema misto con il sistema separato, è obbligatorio per i privati allacciati alla fognatura provvedere all'esecuzione di tutte le opere per la separazione tra acque bianche e acque nere. In tal caso il Sindaco provvederà secondo la procedura al punto 3.3.1  .

Tutti gli insediamenti produttivi devono raccogliere e convogliare in reti separate le acque bianche, le acque nere , le acque di prima pioggia e le acque di processo conferendole ai recapiti ammessi; anche in questo caso è ammessa l'unificazione delle reti immediatamente a monte dell'allacciamento con la fognatura comunale, ferma restando la possibilità di ispezione dei singoli scarichi.

 

 

3.4.8  Quote degli scarichi:

La rete fognaria Comunale è predisposta per ricevere le acque dei piani degli insediamenti che si trovano a quota superiore rispetto al piano stradale.

In qualsiasi caso l'allacciamento della rete privata a quella pubblica deve avvenire con bocca immissoria ad un livello superiore al piano di scorrimento delle acque del condotto di fognatura pubblica.

 

 

3.4.9  Impianti di sollevamento:

Qualora la conformazione del fabbricato e la quota del collettore della fognatura comunale non consentissero totalmente o parzialmente lo scarico ad una quota superiore a quella di scorrimento delle acque nel condotto di fognatura la circostanza dovrà essere specificata chiaramente nella domanda di autorizzazione e dovrà essere corredata dalla documentazione tecnica relativa agli impianti di sollevamento installati.

E' prescritto comunque:

      l'impiego di materiali di adeguata robustezza all'azione corrosiva ed abrasiva;

      l'adozione di sezioni di passaggio sufficienti a garantire il passaggio agevole anche di materiali in sospensione;

      l'installazione di almeno due pompe di cui una di riserva, abitualmente fuori servizio anche con la portata massima;

      prevedere aperture di dimensioni adeguate alle operazioni di pulizia e manutenzione;

      presenza di dispositivo che segnali eventuali guasti o malfunzionamenti dell'impianto.

L'Amministrazione Comunale Comunale o dell’Ente gestore impianti depurazione non è responsabile per i danni causati al fabbricato o a terzi da eventuali rigurgiti anche nell'ipotesi di corretto funzionamento dell'impianto.

 

 

 

 

 3.4.10  Fosse settiche:

E' vietato frapporre sistemi di pre-depurazione intermedi, quando il tronco di fognatura sia collegato all'impianto di depurazione. Restano comunque ammesse le fosse imhoff nei casi indicati  al punto 3.4.3 .

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale Comunale o dell’Ente gestore impianti depurazione imporre in qualsiasi momento la disattivazione, a cura e spese dei proprietari di tali vasche in coincidenza del collegamento al depuratore del tronco di fognatura interessato.

 

 

 3.4.11  Pretrattamenti:

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale o dell’Ente gestore impianti depurazione imporre l'installazione di impianti di pretrattamento o grigliatura delle acque di scarico, quando tali scarichi possano pregiudicare il corretto funzionamento del sistema fognario o dell'impianto di depurazione.

 

 

 3.4.12  Segnaletica:

Durante l'esecuzione dei lavori la ditta concessionaria è obbligata ad apporre valide barriere atte a garantire la sicurezza dei transito.

   Le segnalazioni durante le ore diurne saranno fatte con cavalletti e cartelli indicatori, conformemente alle disposizioni   dei codice della strada, oltre a quelle ulteriori segnalazione che saranno indicate dagli uffici tecnici comunali, dal   SISAM, dal comando dei vigili urbani.

Nelle ore notturne le segnalazioni saranno fatte anche mediante luci rosse.

Un servizio di guardia assicurerà, per il periodo notturno, la efficiente continuità delle anzidette segnalazioni  luminose.

 

 

 3.4.13  Deposito cauzionale:

A garanzia della buona esecuzione dei lavori la ditta concessionaria dovrà effettuare un preventivo deposito cauzionale di L. 20.000 (ventimila) per ogni mq. di suolo pubblico occupato.  Tale somma a valersi per l'anno di entrata in vigore dei presente regolamento deve ritenersi automaticamente aggiornata, di anno in anno, arrotandata al migliaio, secondo l'indice ISTAT di aumento dei costo della vita.

Tale deposito sarà restituito, al netto delle eventuali penali applicabili, a constatata ultimazione della regolarità dei lavori, depurato dall'importo spettante al Comune o al SISAM,  a titolo di rimborso spese tecniche.

 

 

   3.4.14  Autorizzazione all'esecuzione dei lavori:

Tutte le opere fognarie private, da realizzarsi a servizio di fabbricati esistenti sono da considerare interventi di manutenzione straordinaria.

E’ pertanto fatto obbligo a chiunque debba eseguire nuove opere fognarie o modificare, riparare o sostituire opere esistenti e realizzare opere di allacciamento alla fognatura pubblica di presentare apposita domanda di autorizzazione.

Tale domanda, indirizzata al Sindaco dei Comune competente, dovrà essere compilata su apposito modello e corredata della documentazione ivi specificata.

    L'ufficio tecnico comunale, nell'istruire la domanda, dovrà richiedere il parere del SISAM e recepire le eventuali prescrizioni integrative.  Nel caso che le opere fognarie e gli allacciamenti siano eseguiti in concomitanza con la realizzazione di altre opere edilizie, quali nuove costruzioni, ristrutturazioni, ecc., per le quali è previsto il rilascio di concessione edilizia, la domanda di cui sopra è compresa nella richiesta di concessione e gli elementi progettuali prescritti nel modello devono essere riportati negli allegati al progetto generale.  In tal caso la concessione edilizia sarà comprensiva dell'autorizzazione ad eseguire le opere e gli allacciamenti indicati.

 

 

 

3.5     RISANAMENTO DELL'ABITATO