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Testo
REGOLAMENTO
Generale delle Entrate,
per l’esercizio dell’Autotutela,
per l’applicazione dell’Accertamento con Adesione,
degli altri istituti deflativi del contenzioso tributario e dello
Statuto del contribuente
Approvato con deliberazione consiliare
N° 071 del 30/12/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO
Capo I
Statuto dei diritti del contribuente per i tributi del Comune
Art. 1 – Disposizioni in materia di Statuto
dei diritti del contribuente
1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i
propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie
ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000, concernente
“Disposizioni in materia dei diritti del contribuente”.
2. I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare
l’oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne
e dei singoli articoli deve menzionare l’oggetto delle disposizioni
ivi contenute.
3. I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono
contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle
strettamente inerenti l’oggetto del titolo del provvedimento
medesimo.
4. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri
provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno
indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni
alle quali si intende fare rinvio.
5. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale
del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando
il testo conseguentemente modificato.
6. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non
possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza
sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della
loro entrata in vigore o dell’adozione di provvedimenti di
attuazione in esse espressamente previsti
Art. 2 - Informazione del contribuente
1. Gli organi del Comune, nell’ambito delle
rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire
la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del
Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche
mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti
a disposizione gratuita del contribuente.
Art. 3 - Conoscenza degli atti e semplificazione
1. Gli uffici del Comune devono assicurare l’effettiva
conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui
destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo
di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle
informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche
indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente
ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento
cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni
caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro
contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti
tributari.
2. Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente
di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato
riconoscimento di un credito tributario ovvero l’irrogazione
di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti
prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un
credito.
3. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che
i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra
comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi
utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze
in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni
tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno
costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti
ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni
pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni
sono acquisite ai sensi dell’art.18, commi 2 e 3, della legge
7 agosto 1990, n.241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio
di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla
azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione
di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni
aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti
rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare
il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici,
a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti
entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni
dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche
qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un
minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione
non si applica nell’ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi
per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il
versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione
delle disposizioni di cui al presente comma.
Art. 4 - Chiarezza e motivazione degli atti
1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo
sono motivati secondo quando prescritto dall’articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti
amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione
si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato
all’atto che lo richiama.
2. Gli atti devono tassativamente indicare:
a) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni
complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile
del procedimento;
b) l’organo o l’autorità amministrativa presso
i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito
dell’atto in sede di autotutela, come individuati nel presente
regolamento;
c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale
o l’autorità amministrativa cui è possibile
ricorrere in caso di atti impugnabili;
d) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato
il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento
ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
3. La natura tributaria dell’atto non preclude il ricorso
agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.
Art. 5 - Tutela dell’integrità patrimoniale
1. L’obbligazione tributaria può essere
estinta anche per compensazione e l’accollo del tributo altrui,
senza liberazione del contribuente originario.
2. Il comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni
che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione
del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi del Comune.
Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato
che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto
a quello accertato.
3. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell’obbligazione
tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni ed
ai provvedimenti attuativi previsti dall’articolo 8 della
legge 212 del 27 luglio 2000.
Art. 6 - Tutela dell’affidamento e della
buona fede. Errori del contribuente
1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono
improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori
al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute
in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal
Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere
a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni
od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende
da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito
di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una
mera violazione formale senza alcun debito d’imposta.
Art. 7 - Interpello del contribuente
1. Ciascun contribuente può inoltrare per
iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro
centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello,
concernenti l’applicazione delle disposizioni in tema di tributi
del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive
condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni
stesse. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle
scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta
e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto
dell’istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.
Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni
dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l’interpretazione
o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto,
anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità
dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente,
è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell’istanza di interpello,
non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente
che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del
tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.
4. Nel caso in cui l’istanza di interpello formulata da un
numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni
analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può
rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità,
anche attraverso i mezzi di informazione locale.
5. Per le questioni di massima complessità, il Comune può
incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario
responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle
istanze di interpello.
Art. 8 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto
a verifiche fiscali
1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali
nei luoghi destinati all’esercizio di attività commerciali,
industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati
sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo.
Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente
documentati, durante l’orario di esercizio delle attività
e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile
allo svolgimento delle attività stesse nonché alle
relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto
di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata
e dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi
assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli
organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli
obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di
verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l’esame dei documenti può
essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il
professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista,
che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale
delle operazioni di verifica.
5. La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente
non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili
per ulteriori trenta giorni con motivato atto del funzionario responsabile
del tributo. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente
per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo
assenso motivato del funzionario responsabile del tributo.
6. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura
delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può
comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono
valutate dal funzionario responsabile del tributo. L’avviso
di accertamento non può essere emanato prima della scadenza
del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.
Art. 9 - Garante del contribuente (abrogato dal CORECO atto n. 24
del 25/01/2001)
1. Fermo restando l’esercizio delle funzioni
che sono demandate al Garante del contribuente, così come
previsto dall’articolo 13 della legge 212 del 27.7.2000, il
Comune può demandare l’esercizio di tali funzioni,
per i tributi di cui è soggetto attivo, al difensore civico.
Art. 10 - Diritti del soggetto obbligato delle
entrate patrimoniali del Comune
1. Le disposizioni del presente capo, in quanto
compatibili, s’intendono applicabili anche a favore dei soggetti
obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del
Comune.
2. Nel caso di assenza del funzionario responsabile del tributo
o nel caso di entrate di natura patrimoniale, le funzioni ad esso
sanzionate sono attribuite al funzionario responsabile del servizio
o dell’Ufficio.
3. Nel caso di entrate date in concessione dal Comune, le funzioni
sono espletate dal concessionario, sotto la vigilanza del responsabile
dell’Ufficio o del servizio, il quale è tenuto a segnalare
alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate nell’attività
del concessionario, in rapporto ai principi contenuti nel presente
capo del regolamento.
Capo II
Aspetti generali
Art. 11 - Oggetto della disciplina del regolamento
1. Il presente regolamento mira a disciplinare,
con carattere generale, i procedimenti amministrativi riguardanti
le entrate tributarie e patrimoniali del Comune, per le parti dell’obbligazione
non riservate alla legge statale, così come previsto dall’art.
52 del D.Lgs. n. 446 del 1997.
2. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’autotutela
e gli altri istituti deflativi in esso richiamati, aventi la finalità
di migliorare i rapporti con i cittadini.
3. Nel caso di concessione in appalto della gestione di entrate
tributarie o patrimoniali, la Ditta concessionaria è tenuta
ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
Il funzionario responsabile dell’Ufficio o del servizio competente
è tenuto a vigilare sul puntuale rispetto del regolamento
da parte del concessionario ed a segnalare alla Giunta comunale
eventuali irregolarità riscontrate.
Art. 12 - Rinvio ad altri regolamenti del Comune
ed a leggi statali
1. Per le parti del rapporto giuridico non definite
dal presente regolamento, si fa rinvio ai regolamenti speciali o
generali del Comune ed alle leggi statali, in quanto compatibili.
Tutti i Regolamenti comunali, nelle parti eventualmente aventi carattere
di natura tributaria, si intendono qui ripresi, al presente Regolamento
sono uniformati ed a queste norme si dovranno attenere.
Art. 13 - Regolamenti speciali
1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può,
nei termini di legge, adottare appositi regolamenti.
2. I provvedimenti ed i regolamenti di natura tributaria debbono
essere comunicati al Ministero delle Finanze e sono resi pubblici
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il funzionario responsabile del tributo provvede, nei termini
e con la modalità stabilite dalla legge, ad assolvere l’obbligo
di cui al comma 2.
Art. 14 - Determinazione delle aliquote e delle
tariffe.
1. Le aliquote dei tributi e le tariffe delle entrate
patrimoniali sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 dicembre
di ciascun anno, a valere per l’anno successivo.
2. Il termine del 31 dicembre è automaticamente posticipato,
in conformità a quanto eventualmente al riguardo stabilito
dalla legge finanziaria.
Art. 15 - Forme di gestione delle entrate
1. Il consiglio comunale determina le forme di gestione
delle entrate, in conformità ai principi contenuti nell’art.
52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, avendo riguardo al perseguimento
degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.
Art. 16 - Soggetti responsabili della gestione
1. Alla emissione degli atti di gestione provvedono,
quando la gestione è effettuata in economia dal Comune, il
funzionario responsabile dello specifico tributo, per le entrate
tributarie ed il funzionario responsabile dell’Ufficio o del
Servizio, per le entrate patrimoniali.
2. Il funzionario responsabile del tributo è nominato con
delibera della Giunta comunale e rimane in carica fino alla sua
sostituzione.
3. Il funzionario responsabile dell’Ufficio o del Servizio
è nominato dal Sindaco e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
4. Nel caso di assenza detti funzionari sono sostituiti di diritto
da coloro che, in base alle disposizioni regolamentari, sono tenuti
a sostituirli.
5. Per i tributi e le entrate patrimoniali concesse in appalto,
i predetti funzionari vigilano sull’attività dei concessionari,
con l’obbligo di segnalare tempestivamente alla Giunta comunale
eventuali irregolarità compiute da tali soggetti.
Art. 17 - Attività di verifica e di controllo
1. La liquidazione delle entrate è atto di
gestione obbligatorio.
2. L’attività di rettifica e di accertamento è
svolta dai funzionari, in conformità alle risorse assegnate
al loro Ufficio, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta
comunale.
3. Gli Uffici improntano la loro attività ai principi di
trasparenza e di semplificazione delle procedure imposte ai soggetti
obbligati, nel rispetto concreto delle finalità perseguite
dalla legge n. 241 del 1990.
Art. 18 - Caratteri dell’attività
e degli atti di gestione
1. Gli atti di gestione debbono contenere la motivazione,
per consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto
obbligato.
2. Nell’attività di gestione ampio deve essere il ricorso
del funzionario all’autotutela ed agli istituti deflativi
del contenzioso specificatamente richiamati dal presente regolamento.
Art. 19 - Procedimento di verifica e di controllo
1. Nell’attività di verifica e di controllo
l’Ufficio si avvale prioritariamente dei dati ed dei documenti
in possesso dell’Amministrazione comunale.
2. Gli uffici del Comune debbono trasmettere all’Ufficio Tributi
copia dei documenti utili per l’espletamento delle funzioni
di accertamento.
3. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all’Ufficio Tributi
tutte le informazioni che il predetto Ufficio ritenga necessarie
o utili per l’espletamento dell’attività di accertamento.
4. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica
Amministrazione per l’acquisizione di dati utili o necessari
per il buon esercizio dell’azione di accertamento.
5. Quando non sia altrimenti possibile l’Ufficio acquisisce
direttamente le notizie dal soggetto obbligato, progressivamente
mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi
fissati dalla legge.
Art. 20 - Procedimenti sanzionatori
1. Responsabile del procedimento sanzionatorio è
il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate
tributarie, e il funzionario responsabile dell’Ufficio o del
Servizio, se trattasi entrate patrimoniali.
2. Il funzionario responsabile del tributo determina la sanzione,
qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile,
sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 7 del D.Lgs.n.472/97
avendo riguardo a quanto disposto dai decreti legislativi nn. 471,
472 e 473 del 1997, e successive modificazioni.
3. Il funzionario responsabile dell’Ufficio o del Servizio
determina la sanzione, entro i limiti stabiliti dalla legge, sulla
base dei principi di cui alla legge n. 689 del 1981.
4. Gli interessi relativi ai rapporti tributari sono determinati
con applicazione dei tassi di interesse stabiliti per i tributi
erariali, computati con le medesime modalità di determinazione,
anche per i periodi d’imposta e per i rapporti, non ancora
definiti, precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore
del presente regolamento.
5. Gli interessi relativi a rapporti patrimoniali sono determinati
sulla base delle disposizioni del codice civile.
Art. 21 - Procedimenti contenziosi
1. La procedura contenziosa avente per oggetto tributi
comunali è disciplinata dalle norme contenute nel D.Lgs.
n.546/97. La costituzione in giudizio è disposta con provvedimento
della Giunta comunale, sulla base di una apposita relazione del
funzionario responsabile del tributo al quale è attribuita
la rappresentanza in giudizio. L’assistenza tecnica può
essere affidata a dipendenti del Comune o a professionisti esterni
abilitati dalla legge alla difesa tributaria.
2. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali
è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.
Art. 22 - Riscossione volontaria
1. La riscossione volontaria delle entrate e patrimoniali
avviene, anche congiuntamente, con le forme dettate dall’art.
52 del D,Lgs. n. 446/97.
2. La scelta delle forme di riscossione è effettuata, per
ciascuna entrata, nel relativo regolamento, avendo riguardo alla
esigenza di semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti obbligati
e al confronto costi-benefici comparato fra le varie forme di riscossione
possibili.
3. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione, né
a rimborsi, quando l’importo complessivo non supera L. 20.000.
4. Quando la legge finanziaria posticipa il termine ordinario per
l’approvazione delle tariffe, automaticamente s’intendono
spostati a tale termine i pagamenti la cui scadenza è fissata
dalla legge o dal regolamento del Comune prima di detta scadenza.
Art. 23 - Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate
patrimoniali il Comune provvede o con decreto ingiuntivo, ai sensi
di quanto disposto dal R.D. 14.4.1910, n.639, o con ruolo esattoriale.
Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 602 del 29.9.1973 e successive
modificazioni.
2. Alla formazione ed alla approvazione degli atti provvede direttamente
il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate
di carattere tributario, o il funzionario responsabile dell’Ufficio
o del Servizio, se trattasi di entrate di carattere patrimoniale.
3. Quando la legge lo consente, il numero delle rate delle riscossioni
esattoriali è determinato dai funzionari sopra indicati,
sentito al riguardo la Giunta comunale.
Capo III
Autotutela ed istituti deflativi
Art. 24 - Esercizio dell’autotutela
1. Rientra nei doveri d’ufficio del responsabile
del tributo e del responsabile dell’Ufficio o del Servizio,
annullare, con atto motivato, gli atti, quando dal loro riesame
risultino palesemente illegittimi.
2. La definitività dell’atto non impedisce l’esercizio
dell’autotutela, salvo che l’eventuale ricorso sia stato
definitivamente rigettato per motivi di merito.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell’atto:
- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni
o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile
dall’Ufficio.
4. L’annullamento degli atti comporta la restituzione delle
somme indebitamente corrisposta dal soggetto obbligato.
5. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso
anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell’atto
quando risulti incerta la sua legittimità.
6. Nel caso di grave inerzia del funzionario competente, alla Giunta
comunale è attribuito il potere sostitutivo.
7. Per i provvedimenti di annullamento o di sospensione di importo
superiore di Lire 10.000.000 (Diecimilioni) il funzionario acquisisce
il preventivo parere della Giunta comunale.Nel caso in cui l'importo
dell'imposta, sanzioni ed accessori oggetto di annullamento o di
rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o dell'agevolazione
superi Lire 100.000.000 (Centomilioni), l'annullamento è
sottoposto al preventivo parere della competente Direzione Regionale
o compartimentale delle Entrate.
8. Il funzionario competente non deve acquisire il parere della
Giunta comunale nei casi di rigetto delle istanze di autotutela
o di sospensione.
9. L’annullamento di un atto invalido non ne impedisce la
sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.
Art. 25 - Esercizio dell’autotutela su iniziativa
del soggetto obbligato.
1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono
richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l’annullamento
o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate,
ma non dovute.
2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni
dalla presentazione dell’istanza, provvede con atto motivato
ad accogliere o a rigettare l’istanza, dandone comunicazione
al soggetto obbligato.
3. Se l’istanza è consegnata direttamente al Comune,
l’Ufficio ne rilascia apposita ricevuta.
4. L’annullamento di atti contro i quali pende ricorso è
comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria ed al Concessionario
della riscossione, se trattasi di cartella esattoriale.
Art. 26 - Accertamento con adesione
1. Il Comune, per favorire la definizione pacifica
dei rapporti tributari, si avvale dell’istituto dell’accertamento
con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni.
2. L’istituto dell’accertamento con adesione non può
trovare applicazione per gli atti di liquidazione e neppure quando
la base imponibile dell’obbligazione tributaria sia determinata
sulla base di una quantificazione oggettiva.
Art. 27 - Accertamento con adesione su iniziativa
dell’Ufficio
1. L’Ufficio, prima della notifica dell’avviso
di accertamento, può invitare il contribuente, anche a mezzo
del servizio postale, a comparire per una eventuale definizione
del rapporto tributario, mediante applicazione dell’istituto
dell’accertamento con adesione.
2. La partecipazione del contribuente al procedimento non è
obbligatoria e non pregiudica la facoltà del contribuente
di richiederne l’applicazione dopo la notifica dell’avviso
di accertamento.
Art. 28 - Accertamento con adesione su iniziativa
del contribuente
1. Il contribuente al quale sia stato notificato
avviso di accertamento può formulare all’Ufficio, anteriormente
alla eventuale impugnativa dell’atto, istanza, in carta libera,
di addivenire all’adesione dell’accertamento, indicando
il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il termine per la proposizione del ricorso è sospeso per
un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione
dell’istanza.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza, l’Ufficio,
anche telefonicamente, formula al contribuente l’invito a
comparire.
4. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato
dall’Ufficio. La mancata comparizione del contribuente comporta
la rinuncia dello stesso alla definizione dell’atto mediante
l’applicazione del presente istituto.
5. Qualora la natura dell’obbligazione tributaria non renda
legittima l’applicazione dell’istituto, il funzionario
responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione
al contribuente. Dalla data di notifica del provvedimento di rigetto
riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso
da parte del contribuente.
Art. 29 - Definizione mediante accertamento con
adesione
1. La definizione della base imponibile è
effettuata dal funzionario responsabile del tributo in accordo con
il contribuente. Le direttive sono impartite al predetto funzionario
dalla Giunta comunale.
2. La determinazione delle sanzioni, la quantificazione degli interessi,
la rateizzazioni dell’importo complessivamente dovuto dal
contribuente e delle conseguenti garanzie che il contribuente è
tenuto a produrre sono disciplinate dalle norme contenute nel decreto
legislativo n. 218 del 1997, al quale si fa rinvio.
3. Copia dell’atto di accertamento con adesione, debitamente
sottoscritto dalle parti, è rilasciata a cura del funzionario
responsabile del tributo al contribuente o al suo rappresentante.
Art. 30 - Adesione agli atti di imposizione
1. Nei casi in cui risulterebbe applicabile l’istituto
dell’accertamento con adesione, l’acquiescenza degli
avvisi di accertamento da parte del contribuente comporta l’applicazione
dei benefici previsti dall’art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997.(3)
2. Qualora la natura del rapporto non renda applicabile il presente
istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto
a darne motivata comunicazione al contribuente che abbia fatto formale
richiesta all’Ufficio per la relativa applicazione.
Art. 31 - Conciliazione giudiziale
1. Al fine di estinguere le controversie pendenti
avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del
rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l’istituto
dell’accertamento con adesione, l’assistente tecnico
che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute
dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione,
mediante l’applicazione dell’istituto della conciliazione
giudiziale.
2. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione
delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio
a quanto disposto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 546/92.
Art. 32 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dal 1°
gennaio dell’anno 2001.
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