I
N D I C E
TITOLO
l - PRINCIPI GENERALI:
Art.
1
DEFINIZIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.
2
FINALITA'
Art.
3
TERRITORIO E SEDE COMUNALE
Art.
4
STEMMA E GONFALONE
Art.
5
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE
TITOLO
ll - ORDINAMENTO STRUTTURALE:
CAPO l - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
Art.
6
ORGANI
Art.
7
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Art.
8
CONSIGLIO COMUNALE
Art.
9
SESSIONI E CONVOCAZIONI
Art.
10
COMMISSIONI
Art.
11
CONSIGLIERI
Art.
12
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
Art.
13
GRUPPI CONSILIARI
Art.
14
SINDACO
Art.
15
ATTRIBUZIONE DI AMMINISTRAZIONE
Art.
16
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
Art.
17
ATTRIBUZIONE DI ORGANIZZAZIONE
Art.
18
VICE SINDACO
Art.
19
MOZIONI DI SFIDUCIA
Art.
20
DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL
SINDACO
Art.
21
GIUNTA COMUNALE
Art.
22
COMPOSIZIONE
Art.
23
NOMINA
Art.
24
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
Art.
25
COMPETENZE
TITOLO
llI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Art.
26
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO ll - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Art.
27
ASSOCIAZIONISMO
Art.
28
DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI
Art.
29
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
Art.
30
VOLONTARIATO
CAPO lll - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Art.
31
CONSULTAZIONI
Art.
32
PETIZIONI
Art.
33
PROPOSTE
Art.
34
REFERENDUM CONSULTIVI
Art.
35
ACCESSO AGLI ATTI
Art.
36
DIRITTI DI INFORMAZIONE
Art.
37
ISTANZE
CAPO IV - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art.
38
DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI
Art.
39
PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE
Art.
40
PROCEDIMENTO AD IMPULSO D'UFFICIO
Art.
41
DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO
TITOLO
IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Art.
42
OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Art.
43
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art.
44
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Art.
45
AZIENDE SPECIALI
Art.
46
STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI
Art.
47
ISTITUZIONI
Art.
48
SOCIETA' PER AZIONI 0 A RESPONSABILITA'
LIMITATA
Art.
49
CONVENZIONI
Art.
50
CONSORZI
Art.
51
ACCORDI DI PROGRAMMA
TITOLO
V - UFFICI E PERSONALE
CAPO l - UFFICI
Art.
52
PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI
Art.
53
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSO-NALE
Art.
54
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Art.
55
DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI
CAPO ll - PERSONALE DIRETTIVO
Art.
56
DIRETTORE GENERALE
Art.
57
COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE
Art.
58
FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE
Art.
59
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Art.
60
FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI
Art.
61
INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE
Art.
62
COLLABORAZIONI ESTERNE
Art.
63
UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO
CAPO lll - IL SEGRETARIO COMUNALE
Art.
64
SEGRETARIO COMUNALE
Art.
65
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE
CAPO IV - LA RESPONSABILITA'
Art.
66
RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE
Art.
67
RESPONSABILITA' VERSO TERZI
Art.
68
RESPONSABILITA' DEI CONTABILI
CAPO V - FINANZA E CONTABILITA’
Art.
69
ORDINAMENTO
Art.
70
ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE
Art.
71
AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI
Art.
72
BILANCIO COMUNALE
Art.
73
RENDICONTO DELLA GESTIONE
Art.
74
ATTIVITA' CONTRATTUALE
Art.
75
REVISORE DEI CONTI
Art.
76
TESORERIA
Art.
77
CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE
TITOLO
VI - DISPOSIZIONI DIVERSE
Art.
78
INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE
CIRCO-SCRIZIONI PROVINCIALI
Art.
79
PARERI OBBLIGATORI
TITOLO I
PRINCIPI
GENERALI
ARTICOLO
1
DEFINIZIONE
E PRINCIPI FONDAMENTALI
1.
Nel rispetto dei principi, dei vincoli e delle leggi sancite
dall'ordinamento della Repubblica Italiana e della Costituzione, il Comune di
Ceresara:
a)
E' un Ente democratico, autonomo, pluralista e fedele ai principi
europeistici.
b)
Fa proprio il principio fondante della Carta delle Nazioni Unite atto a
sviluppare, tra le Nazioni, relazioni amichevoli basate sul reciproco rispetto
coi soli fini di consolidare la pace nel mondo. Promuove la fratellanza tra i
popoli e riconosce il diritto ad ognuno di essi il diritto alla propria
Autodeterminazione.
c)
Si riconosce in un sistema unitario di tipo federativo statuale
unitario, basato sul principio dell'autonomia degli Enti Locali. In
particolare rivendica per sé uno specifico ruolo nella gestione delle risorse
economiche e delle imposte locali, nonché dell'organizzazione dei servizi di
pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio di sussidiarietà secondo
cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e
funzionalmente più vicina ai Cittadini.
d)
Considerata la peculiarità territoriale ed economica della Provincia
di Mantova, auspica l'affermazione della autonomia decisionale sulle scelte
economiche, produttive, infrastrutturali della Provincia stessa.
e)
Valorizza ogni forma di collaborazione con altri Enti Locali e
realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno
della comunità.
ARTICOLO
2
FINALITA’
1)
Il Comune promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico della comunità
di Ceresara, tenendo conto delle esigenze primarie dei cittadini ispirandosi
ai valori ed agli obiettivi della Costituzione Italiana.
2)
Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti
pubblici e privati. Promuove la partecipazione, l'informazione e la
trasparenza favorendo l'accesso dei Cittadini, delle Associazioni e delle
forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3)
In particolare, il Comune ispira la propria azione ai seguenti
principi:
a)
Recupero, tutela, valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali;
b)
Salvaguardia e promozione della propria identità storica, culturale,
tradizionale;
c)
Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della
persona umana e l'uguaglianza degli individui;
d)
Sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza
sociale e di tutela attiva delle persone più deboli e disagiate;
e)
Promozione
della attività culturali, ricreative, sportive e dei tempo libero al fine di
coinvolgere tutta la collettività e migliorare la qualità della vita;
f)
Valorizzazione
dello sviluppo economico, produttivo e sociale della Comunità, promuovendo la
funzione sociale dell'iniziativa economica e favorendo la partecipazione
imprenditoriale dei privati alla realizzazione dei bene comune.
g)
Garanzia, nell'ambito delle sue competenze, dei diritto alla salute con
particolare riguardo alla salubrità ed alla sicurezza dell'ambiente e dei
posto di lavoro.
ARTICOLO
3
TERRITORIO
E SEDE COMUNALE
1
Il territorio dei Comune si estende per 37,7 Kmq, confina A NORD CON I
COMUNI DI MEDOLE, GUIDIZZOLO; AD OVEST CON I COMUNI DI CASTEL GOFFREDO,
CASALOLDO; A SUD CON I COMUNI DI PIUBEGA, GAZOLDO DEGLI IPPOLITI; AD EST CON
IL COMUNE Di GOITO.
2.
Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in PIAZZA CASTELLO, N. 25.
3.
Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede
comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per
particolari esigenze.
4.
All'interno del territorio del Comune di CERESARA non è consentito, per
quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di
centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici
nucleari e scorie radioattive.
ARTICOLO
4
STEMMA E
GONFALONE
1.
Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di
"Comune di Ceresara".
2.
Lo stemma del Comune è come descritto dal Decreto del Consiglio dei
Ministri n. 846 dei 14/05/1992.
3.
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia
necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare
iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo
stemma del Comune.
4.
La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del
Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
ARTICOLO
5
PROGRAMMAZIONE
E COOPERAZIONE
1.
Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della
programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi
dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e
culturali operanti sul suo territorio.
2.
Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la
cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di MANTOVA e con la Regione
LOMBARDIA.
TITOLO
Il
ORDINAMENTO
STRUTTURALE
CAPO I
ORGANI E
LORO ATTRIBUZIONI
ARTICOLO
6
ORGANI
1.
Sono Organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta,
le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2.
Il Consiglio Comunale è Organo di indirizzo e di controllo politico e
amministrativo.
3.
Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale
rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di
Governo secondo le leggi dello Stato.
4.
La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del
Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del
Consiglio.
ARTICOLO
7
DELIBERAZIONI
DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1.
Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con
votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni
concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale
fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla
valutazione dell'azione da questi svolta.
2.
L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione
avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli
atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario
Comunale.
3.
Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in
stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal
componente del Consiglio e della Giunta nominato dal Presidente, di norma il
più giovane di età.
4.
I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO
8
CONSIGLIO
COMUNALE
1.
Il
Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e,
rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo
politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. 2.
L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del
Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3.
Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite
dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai
principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nel presente Statuto
nelle norme regolamentari.
4.
Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni
e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti
indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato
politico-amministrativo dell’organo consiliare.
5.
Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di
pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e
corretta gestione amministrativa.
6.
Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli
obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione
delle risorse e degli strumenti necessari.
7.
Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di
solidarietà.
ARTICOLO
9
SESSIONI
E CONVOCAZIONE
1.
L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o
straordinaria.
2.
Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle
quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione
delle linee programmatiche del mandato, del Bilancio di previsione e del
Rendiconto della gestione.
3.
Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni
prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso
d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno
24 ore.
4.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal
regolamento consiliare che ne disciplinano il funzionamento.
5.
Comma abrogato.
6.
In caso di impedimento permanente, dimissioni, decadenza, rimozione,
decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il
Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le
funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
ARTICOLO
10
COMMISSIONI
1.
Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione,
Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di
indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da
Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le
Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è
attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2.
Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata
delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3.
La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza
assoluta dei componenti del Consiglio.
ARTICOLO
11
CONSIGLIERI
1.
Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri
sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale
costantemente rispondono.
2.
Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che,
nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A
parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3.
I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per
tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con
deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito
dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere
interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'Art. 7 della
Legge 07-08-1990, n.241 a comunicargli l'avvio del procedimento
amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause
giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti
probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque
non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di
ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine il Consiglio esamina ed
infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative
presentate da parte del consigliere interessato.
ARTICOLO
12
DIRITTI
E DOVERI DEI CONSIGLIERI
1.
I
Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni
e proposte di deliberazione.
2.
Le
modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei
Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
3.
I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune
nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le
informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e
con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e
documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini
dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi
specificatamente determinati dalla legge.
4.
Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio
comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del
Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
ARTICOLO
13
GRUPPI
CONSILIARI
1.
I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto
nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e
al Segretario Comunale unicamente alla indicazione del nome del Capogruppo.
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i
gruppi sono individuati dalle liste che si sono presentate alle elezioni ed i
relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano
riportato il maggior numero di preferenze.
2.
I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti
alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi
risultino composti da almeno 2 membri.
3.
Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le
relative attribuzioni. E' istituita, presso il Comune di Ceresara, la
conferenza dei capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche
attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.
4.
I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto
all'ufficio Protocollo del Comune.
5.
Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una
copia della documentazione inerente agli atti utili all'espletamento del
proprio mandato.
6.
I Gruppi Consiliari, nel caso siano composti da più di 2 Consiglieri,
hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale
scopo, dal Sindaco.
ARTICOLO
14
SINDACO
1.
Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità
stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di
incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2.
Egli
rappresenta il Comune ed è l'Organo responsabile dell'amministrazione,
sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi
comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se
nominato, ed ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi
amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3.
Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto,
dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o
regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di
indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle
strutture gestionali ed esecutive.
4.
Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio,
provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5.
Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi
dal Consiglio Comunale, dalla Regione e sentite le categorie interessate, a
coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi
commerciali e dei servizi pubblici, nonché degli orari dei servizi periferici
delle amministrazioni pubbliche, considerando i bisogni delle diverse fasce di
popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone
che lavorano.
6.
Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente
Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale Organo di amministrazione, di
vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
ARTICOLO
15
ATTRIBUZIONI
DI AMMINISTRAZIONE
1.
Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le
sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'Organo
responsabile dell'Amministrazione del comune;
In particolare il Sindaco:
a)
dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune
nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
b)
promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con
tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
c)
convoca i comizi per i referendum previsti dall'Art. 8 del D.Lgs. n.
267/2000;
d)
adotta le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie
o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di
emergenza di cui all'Art. 50, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 267/2000;
e)
nomina il Segretario Comunale scegliendolo nello apposito albo;
f)
conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e
previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale
nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la
nomina del direttore;
g)
nomina i Responsabili dei servizi per lo svolgimento del potere gestionale;
h)
nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive
e verificabili.
ARTICOLO
16
ATTRIBUZIONI
DI VIGILANZA
1.
Il
Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente
presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati,
e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le
aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti
all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il
Consiglio Comunale.
2.
Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove,
direttamente od avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se
nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del
Comune.
3.
Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici,
servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune,
svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in
coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
ARTICOLO
17
ATTRIBUZIONI
DI ORGANIZZAZIONE
1.
Il
Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a)
stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio
Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione
anche quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
b)
esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi
pubblici di partecipazione popolare presieduti dal Sindaco, nei limiti
previsti dalle leggi;
c)
propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la
presiede;
d) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni
da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.
ARTICOLO
18
VICE
SINDACO
1.
Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega
generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza
od impedimento di quest'ultimo.
2.
Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri deve
essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché
pubblicato all'albo pretorio.
ARTICOLO
19
MOZIONI
DI SFIDUCIA
1.
Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o
della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di
una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta
dei componenti del Consiglio.
3.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno
due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e
viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla
sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento
del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
ARTICOLO
20
DIMISSIONI
E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO
1.
Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano
irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale
termine la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2.
L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3
persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al
Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo
dell'impedimento.
3.
La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice
Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di
intesa con i Gruppi Consiliari.
4.
La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relazione al
Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5.
Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua
diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci
giorni dalla presentazione.
ARTICOLO
21
GIUNTA
COMUNALE
1.
La
Giunta è Organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col
Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi
della trasparenza e della efficienza.
2.
La
Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle
finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle
decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la
Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati
dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3.
La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua
attività.
ARTICOLO
22
COMPOSIZIONE
1.
La
Giunta è composta dal Sindaco e da QUATTRO Assessori di cui uno è investito
della carica di Vice Sindaco.
2.
Gli
Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere
nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di
eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica,
amministrativa o professionale.
3.
Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed
intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
ARTICOLO
23
NOMINA
1.
Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal
Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle
elezioni.
2.&n