<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Comune di Ceresara
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STATUTO DEL COMUNE

I N D I C E

TITOLO l - PRINCIPI GENERALI:

Art.         1                DEFINIZIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.         2                FINALITA'

Art.         3                TERRITORIO E SEDE COMUNALE

Art.         4                STEMMA E GONFALONE

Art.         5                PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

TITOLO ll - ORDINAMENTO STRUTTURALE:

        CAPO l - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art.         6                ORGANI

Art.         7                DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art.         8                CONSIGLIO COMUNALE

Art.         9                SESSIONI E CONVOCAZIONI

Art.         10                COMMISSIONI

Art.         11                CONSIGLIERI

Art.         12                DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

Art.         13                GRUPPI CONSILIARI

Art.         14                SINDACO

Art.         15                ATTRIBUZIONE DI AMMINISTRAZIONE

Art.         16                ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

Art.         17                ATTRIBUZIONE DI ORGANIZZAZIONE

Art.         18                VICE SINDACO

Art.         19                MOZIONI DI SFIDUCIA

Art.         20                DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL                                       SINDACO

Art.         21                GIUNTA COMUNALE

Art.         22                COMPOSIZIONE

Art.         23                NOMINA

Art.         24                FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Art.         25                COMPETENZE

TITOLO llI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

        CAPO I - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art.         26                PARTECIPAZIONE POPOLARE

        CAPO ll - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art.         27                ASSOCIAZIONISMO

Art.         28                DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Art.         29                CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

Art.         30                VOLONTARIATO

        CAPO lll - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art.         31                CONSULTAZIONI

Art.         32                PETIZIONI

Art.         33                PROPOSTE

Art.         34                REFERENDUM CONSULTIVI

Art.         35                ACCESSO AGLI ATTI

Art.         36                DIRITTI DI INFORMAZIONE

Art.         37                ISTANZE

        CAPO IV - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.         38                DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

Art.         39                PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE

Art.         40                PROCEDIMENTO AD IMPULSO D'UFFICIO

Art.         41                DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO

TITOLO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art.         42                OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art.         43                SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art.         44                FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Art.         45                AZIENDE SPECIALI

Art.         46                STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

Art.         47                ISTITUZIONI

Art.         48                SOCIETA' PER AZIONI 0 A RESPONSABILITA'

                                    LIMITATA

Art.         49                CONVENZIONI

Art.         50                CONSORZI

Art.         51                ACCORDI DI PROGRAMMA

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

        CAPO l - UFFICI

Art.         52                PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

Art.         53                ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSO-NALE

Art.         54                REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art.         55                DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

        CAPO ll - PERSONALE DIRETTIVO

Art.         56                DIRETTORE GENERALE

Art.         57                COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

Art.         58                FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

Art.         59                RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art.         60                FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI

                                    SERVIZI

Art.         61                INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA                                                               SPECIALIZZAZIONE

Art.         62                COLLABORAZIONI ESTERNE

Art.         63                UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

        CAPO lll - IL SEGRETARIO COMUNALE

Art.         64                SEGRETARIO COMUNALE

Art.         65                FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

        CAPO IV - LA RESPONSABILITA'

Art.         66                RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

Art.         67                RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Art.         68                RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

        CAPO V - FINANZA E CONTABILITA’

Art.         69                ORDINAMENTO

Art.         70                ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

Art.         71                AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

Art.         72                BILANCIO COMUNALE

Art.         73                RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art.         74                ATTIVITA' CONTRATTUALE

Art.         75                REVISORE DEI CONTI

Art.         76                TESORERIA

Art.         77                CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

TITOLO VI - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art.         78                INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE                                                   CIRCO-SCRIZIONI PROVINCIALI

Art.         79                PARERI OBBLIGATORI

 TITOLO I

 

PRINCIPI GENERALI

 

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI

 

1.             Nel rispetto dei principi, dei vincoli e delle leggi sancite dall'ordinamento della Repubblica Italiana e della Costituzione, il Comune di Ceresara:

a)             E' un Ente democratico, autonomo, pluralista e fedele ai principi europeistici.

b)            Fa proprio il principio fondante della Carta delle Nazioni Unite atto a sviluppare, tra le Nazioni, relazioni amichevoli basate sul reciproco rispetto coi soli fini di consolidare la pace nel mondo. Promuove la fratellanza tra i popoli e riconosce il diritto ad ognuno di essi il diritto alla propria Autodeterminazione.

c)             Si riconosce in un sistema unitario di tipo federativo statuale unitario, basato sul principio dell'autonomia degli Enti Locali. In particolare rivendica per sé uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche e delle imposte locali, nonché dell'organizzazione dei servizi di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio di sussidiarietà secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai Cittadini.

d)                Considerata la peculiarità territoriale ed economica della Provincia di Mantova, auspica l'affermazione della autonomia decisionale sulle scelte economiche, produttive, infrastrutturali della Provincia stessa.

e)             Valorizza ogni forma di collaborazione con altri Enti Locali e realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.

 

ARTICOLO 2

FINALITA’

 

1)                   Il Comune promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico della comunità di Ceresara, tenendo conto delle esigenze primarie dei cittadini ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione Italiana.

2)                   Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati. Promuove la partecipazione, l'informazione e la trasparenza favorendo l'accesso dei Cittadini, delle Associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3)             In particolare, il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:

a)                Recupero, tutela, valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali;

b)                Salvaguardia e promozione della propria identità storica, culturale, tradizionale;

c)                   Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'uguaglianza degli individui;

d)                   Sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone più deboli e disagiate;

e)                   Promozione della attività culturali, ricreative, sportive e dei tempo libero al fine di coinvolgere tutta la collettività e migliorare la qualità della vita;

f)                    Valorizzazione dello sviluppo economico, produttivo e sociale della Comunità, promuovendo la funzione sociale dell'iniziativa economica e favorendo la partecipazione imprenditoriale dei privati alla realizzazione dei bene comune.

g)                   Garanzia, nell'ambito delle sue competenze, dei diritto alla salute con particolare riguardo alla salubrità ed alla sicurezza dell'ambiente e dei posto di lavoro.

 

ARTICOLO 3

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

 

1              Il territorio dei Comune si estende per 37,7 Kmq, confina A NORD CON I COMUNI DI MEDOLE, GUIDIZZOLO; AD OVEST CON I COMUNI DI CASTEL GOFFREDO, CASALOLDO; A SUD CON I COMUNI DI PIUBEGA, GAZOLDO DEGLI IPPOLITI; AD EST CON IL COMUNE Di GOITO.

2.                    Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in PIAZZA CASTELLO, N. 25.

3.                    Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4.                    All'interno del territorio del Comune di CERESARA non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

 

ARTICOLO 4

STEMMA E GONFALONE

 

1.             Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Comune di Ceresara".

2.             Lo stemma del Comune è come descritto dal Decreto del Consiglio dei Ministri n. 846 dei 14/05/1992.

 

3.                    Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

4.             La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

 

ARTICOLO 5

PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

 

1.             Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2.             Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di MANTOVA e con la Regione LOMBARDIA.

 

TITOLO Il

ORDINAMENTO STRUTTURALE

 

CAPO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

 

ARTICOLO 6

ORGANI

 

1.             Sono Organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta, le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2.             Il Consiglio Comunale è Organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3.             Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4.             La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

 

ARTICOLO 7

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

 

1.             Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2.                L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale.

3.             Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio e della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

4.             I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

 

ARTICOLO 8

CONSIGLIO COMUNALE

 

1.                  Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. 2.                L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3.             Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nel presente Statuto  nelle norme regolamentari.

4.             Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

5.                    Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6.                    Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7.                       Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

 

ARTICOLO 9

SESSIONI E CONVOCAZIONE

 

1.             L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2.                Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del Bilancio di previsione e del Rendiconto della gestione.

3.             Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4.             Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplinano il funzionamento.

5.             Comma abrogato.

6.             In caso di impedimento permanente, dimissioni, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

 

ARTICOLO 10

COMMISSIONI

 

1.             Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2.             Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3.             La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

 

ARTICOLO 11

CONSIGLIERI

 

1.             Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2.             Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3.             I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'Art. 7 della Legge 07-08-1990, n.241 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di  ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

 

ARTICOLO 12

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

 

1.                    I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2.                    Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

3.                    I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4.                    Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

 

ARTICOLO 13

GRUPPI CONSILIARI

 

1.             I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unicamente alla indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati dalle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2.             I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

3.             Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni. E' istituita, presso il Comune di Ceresara, la conferenza dei capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

4.             I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio Protocollo del Comune.

5.             Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente agli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

6.             I Gruppi Consiliari, nel caso siano composti da più di 2 Consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

 

ARTICOLO 14

SINDACO

 

1.             Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2.                    Egli rappresenta il Comune ed è l'Organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, ed ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3.                    Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4.             Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5.             Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché degli orari dei servizi periferici delle amministrazioni pubbliche, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6.             Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

 

ARTICOLO 15

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

 

1.             Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del comune;

In particolare il Sindaco:

a)             dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b)                promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c)             convoca i comizi per i referendum previsti dall'Art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

d)                   adotta le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'Art. 50, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 267/2000;

e)                   nomina il Segretario Comunale scegliendolo nello apposito albo;

f)                conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g)                   nomina i Responsabili dei servizi per lo svolgimento del potere gestionale;

h)                   nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili.

 

ARTICOLO 16

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

 

1.                  Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2.             Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3.             Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

 

ARTICOLO 17

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

 

1.          Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione anche quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presieduti dal Sindaco, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

 

ARTICOLO 18

VICE SINDACO

 

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

 

ARTICOLO 19

MOZIONI DI SFIDUCIA

 

1.             Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2.             Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3.             La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

 

ARTICOLO 20

DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

 

1.             Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

2.                    L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3.                    La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i Gruppi Consiliari.

4.                    La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relazione al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5.                    Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

 

ARTICOLO 21

GIUNTA COMUNALE

 

1.                    La Giunta è Organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

2.                    La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3.             La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

 

ARTICOLO 22

COMPOSIZIONE

 

1.                    La Giunta è composta dal Sindaco e da QUATTRO Assessori di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

2.                    Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3.             Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

 

ARTICOLO 23

NOMINA

 

1.             Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

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