I
N D I C E
TITOLO
l - PRINCIPI GENERALI:
Art.
1
DEFINIZIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.
2
FINALITA'
Art.
3
TERRITORIO E SEDE COMUNALE
Art.
4
STEMMA E GONFALONE
Art.
5
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE
TITOLO
ll - ORDINAMENTO STRUTTURALE:
CAPO l - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
Art.
6
ORGANI
Art.
7
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Art.
8
CONSIGLIO COMUNALE
Art.
9
SESSIONI E CONVOCAZIONI
Art.
10
COMMISSIONI
Art.
11
CONSIGLIERI
Art.
12
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
Art.
13
GRUPPI CONSILIARI
Art.
14
SINDACO
Art.
15
ATTRIBUZIONE DI AMMINISTRAZIONE
Art.
16
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
Art.
17
ATTRIBUZIONE DI ORGANIZZAZIONE
Art.
18
VICE SINDACO
Art.
19
MOZIONI DI SFIDUCIA
Art.
20
DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL
SINDACO
Art.
21
GIUNTA COMUNALE
Art.
22
COMPOSIZIONE
Art.
23
NOMINA
Art.
24
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
Art.
25
COMPETENZE
TITOLO
llI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Art.
26
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO ll - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Art.
27
ASSOCIAZIONISMO
Art.
28
DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI
Art.
29
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
Art.
30
VOLONTARIATO
CAPO lll - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Art.
31
CONSULTAZIONI
Art.
32
PETIZIONI
Art.
33
PROPOSTE
Art.
34
REFERENDUM CONSULTIVI
Art.
35
ACCESSO AGLI ATTI
Art.
36
DIRITTI DI INFORMAZIONE
Art.
37
ISTANZE
CAPO IV - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art.
38
DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI
Art.
39
PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE
Art.
40
PROCEDIMENTO AD IMPULSO D'UFFICIO
Art.
41
DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO
TITOLO
IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Art.
42
OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Art.
43
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art.
44
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Art.
45
AZIENDE SPECIALI
Art.
46
STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI
Art.
47
ISTITUZIONI
Art.
48
SOCIETA' PER AZIONI 0 A RESPONSABILITA'
LIMITATA
Art.
49
CONVENZIONI
Art.
50
CONSORZI
Art.
51
ACCORDI DI PROGRAMMA
TITOLO
V - UFFICI E PERSONALE
CAPO l - UFFICI
Art.
52
PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI
Art.
53
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSO-NALE
Art.
54
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Art.
55
DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI
CAPO ll - PERSONALE DIRETTIVO
Art.
56
DIRETTORE GENERALE
Art.
57
COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE
Art.
58
FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE
Art.
59
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Art.
60
FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI
Art.
61
INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE
Art.
62
COLLABORAZIONI ESTERNE
Art.
63
UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO
CAPO lll - IL SEGRETARIO COMUNALE
Art.
64
SEGRETARIO COMUNALE
Art.
65
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE
CAPO IV - LA RESPONSABILITA'
Art.
66
RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE
Art.
67
RESPONSABILITA' VERSO TERZI
Art.
68
RESPONSABILITA' DEI CONTABILI
CAPO V - FINANZA E CONTABILITA’
Art.
69
ORDINAMENTO
Art.
70
ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE
Art.
71
AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI
Art.
72
BILANCIO COMUNALE
Art.
73
RENDICONTO DELLA GESTIONE
Art.
74
ATTIVITA' CONTRATTUALE
Art.
75
REVISORE DEI CONTI
Art.
76
TESORERIA
Art.
77
CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE
TITOLO
VI - DISPOSIZIONI DIVERSE
Art.
78
INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE
CIRCO-SCRIZIONI PROVINCIALI
Art.
79
PARERI OBBLIGATORI
TITOLO I
PRINCIPI
GENERALI
ARTICOLO
1
DEFINIZIONE
E PRINCIPI FONDAMENTALI
1.
Nel rispetto dei principi, dei vincoli e delle leggi sancite
dall'ordinamento della Repubblica Italiana e della Costituzione, il Comune di
Ceresara:
a)
E' un Ente democratico, autonomo, pluralista e fedele ai principi
europeistici.
b)
Fa proprio il principio fondante della Carta delle Nazioni Unite atto a
sviluppare, tra le Nazioni, relazioni amichevoli basate sul reciproco rispetto
coi soli fini di consolidare la pace nel mondo. Promuove la fratellanza tra i
popoli e riconosce il diritto ad ognuno di essi il diritto alla propria
Autodeterminazione.
c)
Si riconosce in un sistema unitario di tipo federativo statuale
unitario, basato sul principio dell'autonomia degli Enti Locali. In
particolare rivendica per sé uno specifico ruolo nella gestione delle risorse
economiche e delle imposte locali, nonché dell'organizzazione dei servizi di
pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio di sussidiarietà secondo
cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e
funzionalmente più vicina ai Cittadini.
d)
Considerata la peculiarità territoriale ed economica della Provincia
di Mantova, auspica l'affermazione della autonomia decisionale sulle scelte
economiche, produttive, infrastrutturali della Provincia stessa.
e)
Valorizza ogni forma di collaborazione con altri Enti Locali e
realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno
della comunità.
ARTICOLO
2
FINALITA’
1)
Il Comune promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico della comunità
di Ceresara, tenendo conto delle esigenze primarie dei cittadini ispirandosi
ai valori ed agli obiettivi della Costituzione Italiana.
2)
Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti
pubblici e privati. Promuove la partecipazione, l'informazione e la
trasparenza favorendo l'accesso dei Cittadini, delle Associazioni e delle
forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3)
In particolare, il Comune ispira la propria azione ai seguenti
principi:
a)
Recupero, tutela, valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali;
b)
Salvaguardia e promozione della propria identità storica, culturale,
tradizionale;
c)
Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della
persona umana e l'uguaglianza degli individui;
d)
Sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza
sociale e di tutela attiva delle persone più deboli e disagiate;
e)
Promozione
della attività culturali, ricreative, sportive e dei tempo libero al fine di
coinvolgere tutta la collettività e migliorare la qualità della vita;
f)
Valorizzazione
dello sviluppo economico, produttivo e sociale della Comunità, promuovendo la
funzione sociale dell'iniziativa economica e favorendo la partecipazione
imprenditoriale dei privati alla realizzazione dei bene comune.
g)
Garanzia, nell'ambito delle sue competenze, dei diritto alla salute con
particolare riguardo alla salubrità ed alla sicurezza dell'ambiente e dei
posto di lavoro.
ARTICOLO
3
TERRITORIO
E SEDE COMUNALE
1
Il territorio dei Comune si estende per 37,7 Kmq, confina A NORD CON I
COMUNI DI MEDOLE, GUIDIZZOLO; AD OVEST CON I COMUNI DI CASTEL GOFFREDO,
CASALOLDO; A SUD CON I COMUNI DI PIUBEGA, GAZOLDO DEGLI IPPOLITI; AD EST CON
IL COMUNE Di GOITO.
2.
Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in PIAZZA CASTELLO, N. 25.
3.
Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede
comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per
particolari esigenze.
4.
All'interno del territorio del Comune di CERESARA non è consentito, per
quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di
centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici
nucleari e scorie radioattive.
ARTICOLO
4
STEMMA E
GONFALONE
1.
Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di
"Comune di Ceresara".
2.
Lo stemma del Comune è come descritto dal Decreto del Consiglio dei
Ministri n. 846 dei 14/05/1992.
3.
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia
necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare
iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo
stemma del Comune.
4.
La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del
Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
ARTICOLO
5
PROGRAMMAZIONE
E COOPERAZIONE
1.
Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della
programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi
dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e
culturali operanti sul suo territorio.
2.
Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la
cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di MANTOVA e con la Regione
LOMBARDIA.
TITOLO
Il
ORDINAMENTO
STRUTTURALE
CAPO I
ORGANI E
LORO ATTRIBUZIONI
ARTICOLO
6
ORGANI
1.
Sono Organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta,
le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2.
Il Consiglio Comunale è Organo di indirizzo e di controllo politico e
amministrativo.
3.
Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale
rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di
Governo secondo le leggi dello Stato.
4.
La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del
Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del
Consiglio.
ARTICOLO
7
DELIBERAZIONI
DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1.
Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con
votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni
concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale
fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla
valutazione dell'azione da questi svolta.
2.
L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione
avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli
atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario
Comunale.
3.
Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in
stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal
componente del Consiglio e della Giunta nominato dal Presidente, di norma il
più giovane di età.
4.
I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO
8
CONSIGLIO
COMUNALE
1.
Il
Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e,
rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo
politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. 2.
L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del
Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3.
Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite
dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai
principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nel presente Statuto
nelle norme regolamentari.
4.
Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni
e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti
indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato
politico-amministrativo dell’organo consiliare.
5.
Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di
pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e
corretta gestione amministrativa.
6.
Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli
obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione
delle risorse e degli strumenti necessari.
7.
Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di
solidarietà.
ARTICOLO
9
SESSIONI
E CONVOCAZIONE
1.
L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o
straordinaria.
2.
Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle
quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione
delle linee programmatiche del mandato, del Bilancio di previsione e del
Rendiconto della gestione.
3.
Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni
prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso
d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno
24 ore.
4.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal
regolamento consiliare che ne disciplinano il funzionamento.
5.
Comma abrogato.
6.
In caso di impedimento permanente, dimissioni, decadenza, rimozione,
decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il
Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le
funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
ARTICOLO
10
COMMISSIONI
1.
Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione,
Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di
indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da
Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le
Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è
attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2.
Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata
delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3.
La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza
assoluta dei componenti del Consiglio.
ARTICOLO
11
CONSIGLIERI
1.
Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri
sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale
costantemente rispondono.
2.
Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che,
nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A
parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3.
I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per
tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con
deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito
dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere
interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'Art. 7 della
Legge 07-08-1990, n.241 a comunicargli l'avvio del procedimento
amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause
giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti
probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque
non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di
ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine il Consiglio esamina ed
infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative
presentate da parte del consigliere interessato.
ARTICOLO
12
DIRITTI
E DOVERI DEI CONSIGLIERI
1.
I
Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni
e proposte di deliberazione.
2.
Le
modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei
Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
3.
I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune
nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le
informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e
con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e
documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini
dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi
specificatamente determinati dalla legge.
4.
Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio
comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del
Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
ARTICOLO
13
GRUPPI
CONSILIARI
1.
I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto
nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e
al Segretario Comunale unicamente alla indicazione del nome del Capogruppo.
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i
gruppi sono individuati dalle liste che si sono presentate alle elezioni ed i
relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano
riportato il maggior numero di preferenze.
2.
I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti
alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi
risultino composti da almeno 2 membri.
3.
Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le
relative attribuzioni. E' istituita, presso il Comune di Ceresara, la
conferenza dei capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche
attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.
4.
I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto
all'ufficio Protocollo del Comune.
5.
Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una
copia della documentazione inerente agli atti utili all'espletamento del
proprio mandato.
6.
I Gruppi Consiliari, nel caso siano composti da più di 2 Consiglieri,
hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale
scopo, dal Sindaco.
ARTICOLO
14
SINDACO
1.
Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità
stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di
incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2.
Egli
rappresenta il Comune ed è l'Organo responsabile dell'amministrazione,
sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi
comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se
nominato, ed ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi
amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3.
Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto,
dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o
regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di
indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle
strutture gestionali ed esecutive.
4.
Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio,
provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5.
Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi
dal Consiglio Comunale, dalla Regione e sentite le categorie interessate, a
coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi
commerciali e dei servizi pubblici, nonché degli orari dei servizi periferici
delle amministrazioni pubbliche, considerando i bisogni delle diverse fasce di
popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone
che lavorano.
6.
Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente
Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale Organo di amministrazione, di
vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
ARTICOLO
15
ATTRIBUZIONI
DI AMMINISTRAZIONE
1.
Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le
sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'Organo
responsabile dell'Amministrazione del comune;
In particolare il Sindaco:
a)
dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune
nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
b)
promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con
tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
c)
convoca i comizi per i referendum previsti dall'Art. 8 del D.Lgs. n.
267/2000;
d)
adotta le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie
o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di
emergenza di cui all'Art. 50, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 267/2000;
e)
nomina il Segretario Comunale scegliendolo nello apposito albo;
f)
conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e
previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale
nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la
nomina del direttore;
g)
nomina i Responsabili dei servizi per lo svolgimento del potere gestionale;
h)
nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive
e verificabili.
ARTICOLO
16
ATTRIBUZIONI
DI VIGILANZA
1.
Il
Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente
presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati,
e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le
aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti
all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il
Consiglio Comunale.
2.
Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove,
direttamente od avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se
nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del
Comune.
3.
Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici,
servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune,
svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in
coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
ARTICOLO
17
ATTRIBUZIONI
DI ORGANIZZAZIONE
1.
Il
Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a)
stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio
Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione
anche quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
b)
esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi
pubblici di partecipazione popolare presieduti dal Sindaco, nei limiti
previsti dalle leggi;
c)
propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la
presiede;
d) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni
da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.
ARTICOLO
18
VICE
SINDACO
1.
Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega
generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza
od impedimento di quest'ultimo.
2.
Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri deve
essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché
pubblicato all'albo pretorio.
ARTICOLO
19
MOZIONI
DI SFIDUCIA
1.
Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o
della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di
una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta
dei componenti del Consiglio.
3.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno
due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e
viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla
sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento
del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
ARTICOLO
20
DIMISSIONI
E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO
1.
Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano
irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale
termine la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2.
L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3
persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al
Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo
dell'impedimento.
3.
La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice
Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di
intesa con i Gruppi Consiliari.
4.
La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relazione al
Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5.
Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua
diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci
giorni dalla presentazione.
ARTICOLO
21
GIUNTA
COMUNALE
1.
La
Giunta è Organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col
Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi
della trasparenza e della efficienza.
2.
La
Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle
finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle
decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la
Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati
dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3.
La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua
attività.
ARTICOLO
22
COMPOSIZIONE
1.
La
Giunta è composta dal Sindaco e da QUATTRO Assessori di cui uno è investito
della carica di Vice Sindaco.
2.
Gli
Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere
nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di
eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica,
amministrativa o professionale.
3.
Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed
intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
ARTICOLO
23
NOMINA
1.
Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal
Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle
elezioni.
2.
Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata
comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli
Assessori dimissionari.
3.
Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli
Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono
disciplinati dalla legge; non possono far parte della Giunta il coniuge, gli
ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del
Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
4.
Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica
fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del
Consiglio Comunale,
ARTICOLO
24
FUNZIONAMENTO
DELLA GIUNTA
1.
La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e
controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle
riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2.
Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono
stabilite in modo informale dalla stessa.
3.
Le
sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
ARTICOLO 25
COMPETENZE
1.
La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e
compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano
riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco,
al Segretario Comunale, al Direttore od ai Responsabili dei servizi comunali.
2.
La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi
generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso
nei confronti dello stesso.
TITOLO
III
ISTITUTI
DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO
I
PARTECIPAZIONE
E DECENTRAMENTO
ARTICOLO
26
PARTECIPAZIONE
POPOLARE
1.
Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od
associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon
andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2.
La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle
forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad
intervenire nel procedimento amministrativo.
3.
Il Consiglio Comunale predispone ed approva un regolamento nel quale
vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti
e le prerogative previste dal presente titolo.
CAPO
Il
ASSOCIAZIONISMO
E VOLONTARIATO
ARTICOLO
27
ASSOCIAZIONISMO
1.
Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul
proprio territorio.
2.
A tal fine, la Giunta Comunale, ad istanza delle interessate, registra
le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni
locali di associazioni a rilevanza sovracomunale. 3.
Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che
l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed
il nominativo dei legale rappresentante.
4.
Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi
caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla
Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5.
Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro
bilancio.
6.
Il
Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.
ARTICOLO
28
DIRITTI
DELLE ASSOCIAZIONI
1.
Ciascuna
associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o
suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di
essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel
settore in cui essa opera.
2.
Le
scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono
essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali
delle stesse.
3.
I
pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in
ogni caso non devono essere inferiori a 8 giorni.
ARTICOLO
29
CONTRIBUTI
ALLE ASSOCIAZIONI
1.
Il
Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici,
contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività
associativa. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle
associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura,
strutture, beni o servizi in modo gratuito.
2.
Le
modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o
servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a
tutte le associazioni pari opportunità.
3.
Il
Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di
volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo
regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione
verranno stabilite in apposito regolamento.
4.
Le
associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono
redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi
l'impiego.
ARTICOLO
30
VOLONTARIATO
1.
Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della
popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita
personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di
emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2.
Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci
e programmi dell'Ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e
sperimentazioni.
3.
Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e
gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i
mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto
infortunistico.
CAPO
llI
MODALITA’
DI PARTECIPAZIONE
ARTICOLO
31
CONSULTAZIONI
1.
L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione
allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività
amministrativa.
2.
Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
ARTICOLO
32
PETIZIONI
1.
Chiunque,
anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma
collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su
questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2.
La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in
calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3.
La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30 giorni, la
assegna in esame all'Organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in
Consiglio Comunale.
4.
Se la petizione è sottoscritta da almeno 300 persone l'Organo
competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni
dal ricevimento.
5.
Il contenuto della decisione dell'Organo competente, unicamente al
testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi
spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i
firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6.
Se la petizione è sottoscritta da almeno 300 persone ciascun
consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione
sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale, da
convocarsi entro 30 giorni.
ARTICOLO
33
PROPOSTE
1.
Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 300 avanzi al
Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente
e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare
dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco,
ottenuto il parere dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario
Comunale, trasmette la proposta unicamente ai pareri all'Organo competente ed
ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2.
L'Organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue
determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della
proposta.
3.
Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli
appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della
proposta.
ARTICOLO
34
REFERENDUM
CONSULTIVI
1.
Un
numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste
elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivi in tutte le
materie di competenza comunale.
2.
Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di
tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e
quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo
quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti
materie:
A - statuto comunale;
B - regolamento del consiglio comunale;
C - piano regolatore generale e strumenti urbanistici
attuativi;
D - tributi, imposte e tasse;
3.
Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata
comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4.
Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di
atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad
eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2;
5.
Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono
stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle
firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la
proclamazione dei risultato.
6.
Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della
consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e
provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7.
Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha
partecipato alle consultazioni almeno la metà più
uno degli aventi diritto.
8.
Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella
consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato
dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.
9.
Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata
dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale
e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
ARTICOLO
35
ACCESSO
AGLI ATTI
1.
Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti
dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono
servizi pubblici.
2.
Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che
esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti
di divulgazione.
3.
La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza
particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi
stabiliti da apposito regolamento.
4.
In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di
legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
5.
Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei
diritti previsti nel presente articolo.
ARTICOLO
36
DIRITTO
DI INFORMAZIONE
1.
Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi
destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente
pubblicizzati.
2.
La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito
spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo
comunale.
3.
L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un
messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4.
Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati
all'interessato.
5.
Le ordinanze del Sindaco, i conferimenti di contributi ad enti ed
associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6.
Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento,
deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo
necessario a darne opportuna divulgazione.
ARTICOLO
37
ISTANZE
1.
Chiunque, singolo od associato, può rivolgere al Sindaco
interrogazioni in merito a specifici problemi od aspetti dell'attività
amministrativa.
2.
La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro
trenta giorni dall'interrogazione.
CAPO
IV
PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
ARTICOLO
38
DIRITTO
DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI
1.
Qualunque soggetto, portatore di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento,
hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
2.
L'Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del Funzionario
responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le
decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere
adottate.
ARTICOLO
39
PROCEDIMENTI
AD ISTANZA DI PARTE
1.
Nel
caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato
l'istanza può chiedere di essere sentito dal Funzionario che deve
pronunciarsi in merito.
2.
Il
Funzionario o l'Amministratore devono sentire l'interessato entro trenta
giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3.
Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o
provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto
nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta
giorni.
4.
Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente
su diritti od interessi legittimi di altri soggetti, il Funzionario
responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5.
Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie,
proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della
comunicazione.
ARTICOLO
40
PROCEDIMENTI
AD IMPULSO D'UFFICIO
1.
Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il Funzionario
responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di
diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione
dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni,
salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il
quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre
documenti.
2.
I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine chiedere,
di essere sentiti personalmente dal Funzionario responsabile che deve
pronunciarsi in merito.
3.
Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente
gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito
sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'Art. 36 dello Statuto.
ARTICOLO
41
DETERMINAZIONE
DEL CONTENUTO DELL'ATTO
1.
Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state
puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo
dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e
la Giunta Comunale.
2.
In tal caso à necessario che di tale accordo sia dato atto nella
premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da
garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.
TITOLO
IV
ATTIVITA’
AMMINISTRATIVA
ARTICOLO
42
OBIETTIVI
DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
1.
Il
Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia,
di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di
economicità e di semplicità delle procedure.
2.
Gli
organi istituzionali del Comune ed i dipendenti Responsabili dei servizi sono
tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini
stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3.
Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini,
attua le forme di partecipazione
previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni
e con la Provincia.
ARTICOLO
43
SERVIZI
PUBBLICI COMUNALI
1.
Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per
oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a
perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della
comunità locale.
2.
I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla
legge.
ARTICOLO
44
FORME
DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
1.
Il Dirigente determina, con proprio atto, le seguenti forme di
gestione:
a)
in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche
del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
b)
in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e
di opportunità sociale;
c)
a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di
rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)
a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza
rilevanza imprenditoriale;
e)
a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a
prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla
natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e
privati;
f)
a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di
comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2.
Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale
pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva
al Comune.
3.
Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche
indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali
avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.
4.
I poteri, ad eccezione del Referendum, che il presente statuto
riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche
agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di
capitali a maggioranza pubblica.
ARTICOLO
45
AZIENDE
SPECIALI
1.
Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali,
dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale,
e ne approva lo statuto.
2.
Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di
efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio
finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei
ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3.
I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati
anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi
a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
ARTICOLO
46
STRUTTURA
DELLE AZIENDE SPECIALI
1.
Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il
funzionamento, le attività ed i controlli.
2.
Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il
Presidente, il Direttore ed il Collegio di Revisione. 3.
Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati
dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a
consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa
per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private
o per uffici ricoperti.
4.
Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti
dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata
diretta.
5.
Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio del Revisore dei
Conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le
finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali
per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6.
Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i
programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la
vigilanza sul loro operato.
7.
Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto
per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto
agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio
Comunale.
ARTICOLO
47
ISTITUZIONI
1.
Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di
personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2.
Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il
Presidente ed il Direttore.
3.
Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può
revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per
difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.
4.
Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità
dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la
determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i
bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle
aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5.
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione
deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal
Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzativi e funzionali previste
nel regolamento.
6.
Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei
cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.
ARTICOLO
48
SOCIETA’
PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA
1.
Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società
per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici,
eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2.
Nel
caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune,
unicamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere
obbligatoriamente maggioritaria.
3.
L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere
approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la
rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4.
Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica
competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali
considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5.
I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei Consigli di
Amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6.
Il Sindaco o un suo delegato partecipa
all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
7.
Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento
della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che
l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito
dell'attività esercitata dalla società medesima.
ARTICOLO
49
CONVENZIONI
1.
Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite
convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o
con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2.
Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci
obblighi e garanzie.
ARTICOLO
50
CONSORZI
1.
Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti
locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto
applicabili.
2.
A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei
componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unicamente allo
statuto del consorzio.
3.
La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della
trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati.
4.
Il Sindaco od un suo delegato fa parte dell'Assemblea del consorzio con
responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e
dallo statuto del consorzio.
ARTICOLO
51
ACCORDI
DI PROGRAMMA
1.
Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o
di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione,
l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in
relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un
accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per
determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2.
L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente
della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle
Amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale
provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi
dell'Art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000.
3.
Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione
e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo
stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
TITOLO
V
UFFICI
E PERSONALE
CAPO
I
UFFICI
ARTICOLO
52
PRINCIPI
STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI
1.
L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di
obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a)
una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b)
l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi
funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun
elemento dell'apparato;
c)
l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di
autonomia decisionale dei soggetti;
d)
il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del
lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del
personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
ARTICOLO
53
ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
1.
Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del
personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione
degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica
e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e
funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai
Responsabili degli uffici e dei servizi.
2.
Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia,
trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione
e flessibilità della struttura.
3.
I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle
esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione
amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e
l'economicità.
4.
Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior
soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
ARTICOLO
54
REGOLAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1.
Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le
norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in
particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura
organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il
Segretario Comunale, Direttore (se nominato) e gli organi amministrativi.
2.
I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di
governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa
come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità
dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il
conseguimento; al Direttore ed ai Funzionari Responsabili spetta, ai fini del
perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente
con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione
amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e
responsabilità.
3.
L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono
aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più
ampie, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a
strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4.
Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali
approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei
dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali
gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e
contrattuali in vigore.
ARTICOLO
55
DIRITTI
E DOVERI DEI DIPENDENTI
1.
I
dipendenti comunali, sono inquadrati secondo il sistema di classificazione
articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente: "A" -
"B" -"C" e D. Per il Personale della categoria
"D" è prevista l'istituzione di un'area delle posizioni
organizzative, secondo la disciplina degli Artt. 8 e seguenti dell'Ordinamento
Professionale. Essi svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse
dei Cittadini.
2.
Ogni
dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli
incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle
competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli
è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il Responsabile
degli Uffici e dei Servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei
risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3.
Il Regolamento Organico determina le condizioni e le modalità con le
quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del
personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e
l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle
libertà e dei diritti sindacali.
4.
L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la
stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati,
compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi nel
rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore nominato e dagli
organi collegiali.
5.
Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio
delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché della
autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze
di natura non contingibili ed urgenti.
6.
Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di
gestione della tecnostruttura comunale.
CAPO
Il
PERSONALE
DIRETTIVO
ARTICOLO
56
DIRETTORE
GENERALE
1.
Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un
direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a
tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di
organizzazione, dopo aver stipulato apposita convinzione tra comuni le cui
popolazioni assommate raggiungano i 15mila abitanti.
2.
In tal caso il direttore Generale dovrà provvedere alla gestione
coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
ARTICOLO
57
COMPITI
DEL DIRETTORE GENERALE
1.
Il
direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi agli obiettivi stabiliti
dagli organi di governo dell’Ente secondo le direttive che, a tale riguardo
gli impartirà il Sindaco.
2.
Il
Direttore Generale sovraintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli
ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di servizio che allo
stesso rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3.
La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale
del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta
Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o
quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta,
nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4.
Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di
dirigenza generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco
al Segretario Com/le, sentita la Giunta Comunale.
ARTICOLO
58
FUNZIONI
DEL DIRETTORE GENERALE
1.
Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di
gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme deIla
contabilità sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e della Giunta
Comunale.
2
Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a - predispone sulla base delle direttive stabilite dal
Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi
particolari;
b - organizza e dirige il personale, coerentemente con gli
indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
c - verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività
degli Uffici e del personale ad essi preposto.
d - promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei
Responsabili egli Uffici e dei Servizi e adotta le sanzioni sulla base di
quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti
collettivi di lavoro;
e - autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro
straordinario, i congedi, i permessi dei Responsabili del Servizio;
f - emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non
demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili dei Servizi;
g
- gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h - riesamina annualmente, sentiti i
Responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione
dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali
provvedimenti in merito;
i - promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria
gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano
temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
j - promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di
conciliare e di transigere.
ARTICOLO
59
RESPONSABILI
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1.
I Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono individuati nel
regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2.
I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad
essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se
nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e
dalla Giunta Comunale.
3.
Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire
l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli
obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta
Comunale.
ARTICOLO
60
FUNZIONI
DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1.
I
Responsabili degli Uffici e dei Servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente
i contratti già deliberati, gestiscono le procedure di appalto e di concorso
e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione
degli impegni di spesa.
2.
Essi
provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono
inoltre le seguenti funzioni:
a)
Nominano e presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le
responsabilità dei relativi procedimenti;
b)
rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c)
emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
d)
provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
e)
pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne
curano l'esecuzione;
f)
emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni
amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie
nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
g)
pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di
regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del
18-08-2000;
h)
promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad
essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste
dalla legge e dal regolamento;
i)
provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e
del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
j)
forniscono al Direttore nei termini di cui al Regolamento di
Contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di Piano
Esecutivo di Gestione;
k)
autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i
recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite
dal Direttore e dal Sindaco;
L)
concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il
Comune;
m)
rispondono, nei confronti del Direttore Generale, se nominato, del
mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3.
I Responsabili degli Uffici e dei Servizi possono delegare le funzioni
che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente
responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4.
Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi
ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo
contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
ARTICOLO
61
INCARICHI
DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
1.
La
Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla
legge, e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, può
deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a
tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel
caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe
professionalità.
2.
La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi
può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la
titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo
determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'Art.
110 del D.Lgs. del 18-08-2000.
3.
I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo
indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
ARTICOLO
62
COLLABORAZIONI
ESTERNE
1.
Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di
professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e
con convenzioni a termine.
2.
Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione
a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non
potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la
determinazione del relativo trattamento economico.
ARTICOLO
63
UFFICIO
DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO
1.
Il Regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle
dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per
l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla
legge, costituiti da dipendente dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo
determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni
strutturate deficitarie di cui all'Art. 45 del D.Lgs. 504/92.
CAPO
llI
IL
SEGRETARIO COMUNALE
ARTICOLO
64
SEGRETARIO
COMUNALE
1.
Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende
funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2.
Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con
altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
3.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale
sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4.
Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal
Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli
Consiglieri ed agli uffici.
ARTICOLO
65
FUNZIONI
DEL SEGRETARIO COMUNALE
1.
Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del
Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2.
Il Segretario Comunale può partecipare a Commissioni di Studio e di
Lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;
egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine
tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai
singoli Consiglieri.
3.
Egli presiede l'Ufficio Comunale per le Elezioni in occasione delle
consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco,
degli Assessori e dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione
di sfiducia.
4.
Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è
parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le
scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita
infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento
conferitagli dal Sindaco.
CAPO
IV
LA
RESPONSABILITA’
ARTICOLO
66
RESPONSABILITA’
VERSO IL COMUNE
1.
Gli Amministratori ed i Dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al
Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2.
Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile del Servizio che
vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti
gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del
primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti,
indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità
e la determinazione dei danni.
3.
Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un
Responsabile di Servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
ARTICOLO
67
RESPONSABILITA’
VERSO TERZI
1.
Gli
amministratori, il Segretario, il Direttore ed i Dipendenti comunali che,
nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti,
cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono
personalmente obbligati a risarcirlo.
2.
Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato
dall'Amministratore, dal Segretario o dal Dipendente si rivale agendo contro
questi ultimi a norma del precedente articolo.
3.
La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario, del
Direttore o del Dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel
caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di
omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento
l'Amministratore od il Dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4.
Qualora la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di
organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i
membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La
responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale
il proprio dissenso.
ARTICOLO
68
RESPONSABILITA’
DEI CONTABILI
1.
Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del
Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque
ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune
deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità
stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
CAPO
V
FINANZA
E CONTABILITA’
ARTICOLO
69
ORDINAMENTO
1.
L'ordinamento
della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa
previsti, dal regolamento.
2.
Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia
finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3.
Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì
titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse
e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
TITOLO
70
ATTIVITA’
FINANZIARIA DEL COMUNE
1.
Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie,
addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e
diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali,
altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e
da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2.
I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici
comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici
ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la
contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3.
Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce,
sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e
tariffe.
4.
Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva
dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla
Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più
deboli della popolazione.
ARTICOLO
71
AMMINISTRAZIONE
DEI BENI COMUNALI
1.
Il Responsabile del Servizio Finanziario dispone la compilazione
dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi,
annualmente ed è responsabile unitamente al Segretario Comunale
dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e
della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al
patrimonio.
2.
I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati
a funzioni sociali ai sensi del Titolo Secondo del presente Statuto devono, di
regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in
uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
3.
Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni,
riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio,
debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione
di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione
di opere pubbliche.
ARTICOLO
72
BILANCIO
COMUNALE
1.
L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato
e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di Contabilità.
2.
La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio
annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal
Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i
principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità,
dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3.
Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti
in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4.
Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di
regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte
del Responsabile del Servizio Finanziario. L'apposizione del visto rende
esecutivo l'atto adottato.
ARTICOLO
73
RENDICONTO
DELLA GESTIONE
1.
I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed
economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il
conto economico ed il conto del patrimonio.
2.
Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 Giugno
dell'anno successivo.
3.
La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con
cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché
la relazione del Revisore dei Conti.
ARTICOLO
74
ATTIVITA’
CONTRATTUALE
1.
Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede
mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi,
alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.
2.
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla
determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa.
3.
La determinazione o la deliberazione deve indicare il fine che con il
contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute
essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle
disposizioni vigenti.
ARTICOLO
75
REVISORE
DEI CONTI
1.
Il Consiglio Comunale elegge, il Revisore dei Conti, secondo i criteri
stabiliti dalla legge.
2.
Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura
in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per
inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono
negativamente sull'espletamento del mandato.
3.
Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di
controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e
finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che
accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del
bilancio.
4.
Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e
proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed
economicità della gestione.
5.
Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne
riferisce immediatamente al Consiglio.
6.
Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai
doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
ARTICOLO
76
TESORERIA
1.
Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
a)
la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai
debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario
del servizio di riscossione dei tributi;
b)
la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il Tesoriere
è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro 10 giorni;
c)
il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei
limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d)
il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di
ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme
stabilite dalla legge.
2.
I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal
Regolamento di Contabilità, nonché da apposita convenzione.
ARTICOLO
77
CONTROLLO
ECONOMICO DELLA GESTIONE
1.
I Responsabili degli Uffici e dei Servizi possono essere chiamati ad
eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la
rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio ed agli
obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2.
Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un
verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso
all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali
provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Revisore del Conto.
TITOLO
VI
DISPOSIZIONI
DIVERSE
ARTICOLO
78
INIZIATIVA
PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI
PROVINCIALI
1.
Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle Circoscrizioni
Provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme
emanate a tal fine dalla Regione.
2.
L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
ARTICOLO
79
PARERI
OBBLIGATORI
1.
Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma
avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed
esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1-4, della Legge
07 Agosto 1990, n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24, della Legge 127/97.
2.
Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può
prescindere dal parere.